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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4721/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. , cittadino argentino, nato il [...], a [...], Controparte_1
Dipartimento di San Fernando, Provincia del Chaco, ed ivi residente in [...]32,Sector B, Barrio
Raota, codice fiscale argentino CUIL/T. 20-30789854-4;
2. cittadina argentina, nata il [...], a [...], Provincia del Chaco, Controparte_2
ed ivi residente in [...]32,Sector B, Barrio Raota, codice fiscale argentino . 27-14612313- CP_3
4;
3. , cittadina argentina, nata il [...]a [...], Dipartimento Controparte_4
di San Fernando, Provincia del Chaco, ed ivi residente in [...]32,Sector B, Barrio Raota, códice fiscale argentino CodiceFiscale_1
4. , cittadino argentino, nato il [...],a [...], Dipartimento di Parte_1
San Fernando, Provincia del Chaco, ed ivi residente in [...]32 Sector B, Barrio Raota, códice fiscale argentino CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra Ramajo Navarro del Foro di Latina.
1 Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_5 CP_6
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.11.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_5
In data 05.01.2024, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 12.02.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 07.02.2025 Il chiedeva la visibilità del fascicolo, restando tuttavia, CP_5
contumace
In data 10.02.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di prenotare un appuntamento presso il sito prenotami.esteri.it del Consolato Generale D'Italia di Rosario in Argentina come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992, senza successo a causa del limite massimo di iscrizioni raggiunto.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. D'altronde, non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad
2 uno stato personale.Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
figlio di e , è cittadino italiano, in quanto Persona_1 Persona_2 Persona_3
nato a [...] il giorno 08 marzo 1850, da genitori italiani ed, emigrato in
Argentina senza mai stato naturalizzato cittadino argentino. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo Persona_1
Va osservato che il comune di nascita dell'avo, di AC (UD), faceva Per_4 parte del disciolto e venne annesso al Regno d'Italia solo nel 1866. E' Controparte_7 pertanto onere della parte ricorrente provare l'acquisizione da parte dell'avo della cittadinanza italiana fornendo prova della permanenza in Italia dell'avo al 4.11.1866 (e quindi la sua qualifica di “regnicolo”) ex art. 24 dello Statuto Albertino o provando che l'avo aveva reso la dichiarazione prevista dall'art. 23 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 ai sensi dell'art. 1 della legge 379/2000.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che non sia necessario fornire tale prova in quanto nella linea di discendenza è presente una discendente dello stesso avo, , Persona_5
alla quale, in data 23.12.2022, è stata riconosciuta la cittadinanza italiana il 23.12.2022 ai sensi dell'art.1comma 1, lett. a). Da tale circostanza non può che desumersi che che l'accertamento
3 della residenza dell'avo successivamente al 1866 sia già stato eseguito dalla pubblica amministrazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_5
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_5 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 18.03.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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