Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8182/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE (esec. - fallimenti), in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8182/2023 R.G.A.C.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
D'ETTORE SALVATORE, presso il cui studio in Cardito (NA) alla via Gramsci n. 5, è elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce all'atto di citazione attore
E
,in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. FORINO Controparte_1 P.IVA_1
FABIO , presso il cui studio in VIA ROMA,58 84014 NOCERA INFERIORE è elettivamente domiciliato giusta procura in atti convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto con il quale la società in qualità di cessionaria, Controparte_1 intimava il pagamento dell'importo di € 14.561,68 quale debito residuo del mutuo contratto con la società per la somma € 55.165,00, oltre interessi maturati e Controparte_2
maturandi, in data 17.11.2006, ( rogito rep. 127564 e racc. 23381, Notaio dott. Per_1
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legittimazione attiva e/o di titolarità del credito della società in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, ed annullando l'atto di precetto notificato in data 08 agosto
2023 in quanto illegittimo, inammissibile e nullo.2) Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Si costituiva contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto. CP_1
L'opposizione, che va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., è infondata e va rigettata.
Il primo motivo di opposizione fondato sulla ritenuta carenza di titolarità del credito in capo alla società precettante è infondato.
La Suprema Corte ha più volte precisato che ( ed in tal senso vedi Cass. n. 4277 del
10.02.2023) non è necessaria la produzione del contratto di cessione allorquando siano presenti altri elementi di prova comunque idonei a ritenere sufficientemente comprovata la legittimazione attiva della cedente –come nel caso in esame - attraverso l'avviso in G.U. contenente la descrizione delle categorie di crediti e dell'arco temporale di riferimento, con la produzione dell'elenco dei crediti ceduti disponibile al link contenuto nell'avviso medesimo, con la dichiarazione della cedente prodotta dalla cessionaria.
Orbene, la prova della titolarità dei crediti ceduti nella fattispecie in esame può ritenersi raggiunta, avendo l'opposta prodotto l'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale contenente il link che rimanda all'elenco dei crediti ceduti nonché la dichiarazione confessoria di avvenuta cessione riferita allo specifico credito per cui è causa, sottoscritta dalla cedente CP_2
con la quale quest'ultima ammette di avere ceduto il credito in favore della
[...] CP_1
ponendo – fra l'altro - parte debitrice al riparo dall'eventualità di adempiere due
[...]
volte la medesima obbligazione. Si noti, infine, che il link contenuto nella detta Gazzetta
Ufficiale rimanda all'elenco dei crediti ceduti ove, con il numero del contratto, è facilmente reperibile il proprio contratto. A ciò aggiungasi che nell'avviso in questione è indicato l'indirizzo mail della società cessionaria alla quale i pretesi debitori possono fare richiesta di chiarimenti in ordine alla propria posizione. Si vuol dire, insomma, che, una volta presa contezza dell'atto di precetto, l'odierno opponente aveva gli strumenti per avvedersi se effettivamente il suo debito fosse stato ceduto al precettante. Ha invece preferito fare opposizione formulando contestazioni assolutamente infondate e dilatorie.
Come noto, tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito si distinguono, tra gli altri, oltre all'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
Pagina 2 di 5 anche eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alle missive), le dichiarazioni confessorie della cedente, o ancora la materiale disponibilità del titolo esecutivo azionato.
In particolare, l'opponente deduce che la società non ha rispettato il Controparte_1 dispositivo di cui all'art. 50 TUB in relazione alla pubblicità notizia dell'avvenuta cessione del credito tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed iscrizione nel registro delle imprese della relativa operazione. Invero, tale assunto è del tutto infondato in quanto dalla visura della società cessionaria emerge alla sezione n. 2) l'annotazione dell'operazione di cessione in blocco nel registro delle imprese. La cessionaria è infatti nuova creditrice Controparte_1 dell'odierno opponente in ragione dell'operazione di cartolarizzazione che viene resa pubblica e dunque conoscibile ai debitori ceduti mediante pubblicità notizia dell'avvenuta cessione in
Gazzetta Ufficiale. A tal riguardo è opportuno riportare quanto statuito dalla Cassazione: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999 (come nel caso de quo), la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n.
385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art.
1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale
e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (Cass. n. 10200/2021).
E ancora: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. (cfr. ex multis Cass. Civ.,
Sez. III, 13.06.2019, n. 15884).
Quanto alla doglianza in base alla quale il precetto si limiterebbe ad indicare l'importo dovuto
– pari ad € 14.561,78- senza specificare la somma dovuta per sorta capitale e quella che sarebbe dovuta per interessi di mora, con conseguente nullità del precetto la stessa è infondata.
A norma dell'art. 480 c.p.c. il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti e della data della notifica del titolo esecutivo. Inoltre, il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo e l'avvertimento che, in mancanza di adempimento, si darà inizio all'esecuzione forzata. Il termine entro cui adempiere non può
Pagina 3 di 5 essere inferiore ai dieci giorni;
invero, un termine diverso dai 10 gg. se inferiore, sarà come nonassegnato.
Diversamente, la norma non prevede in maniera espressa la necessità di precisare l'ammontare del debito, anche se nella prassi viene di solito indicato. L'espresso richiamo al titolo esecutivo, d'altronde, tutela sufficientemente il debitore sotto il profilo de diritto a conoscere con esattezza le modalità di determinazione del credito precettato. Ed infatti, elemento imprescindibile che non può mancare è l'esatta indicazione degli estremi del titolo esecutivo, a pena di nullità del precetto.
Nel caso in esame nel precetto notificato si fa un chiaro riferimento al mutuo, alla somma oggetto del mutuo, e alla circostanza che l'importo di cui si pretende il pagamento minacciando l'esecuzione forzata rappresenta l'ammontare residuo della somma da restituire.
Si vuol dire cioè che il mutuatario che si vede recapitare un atto di precetto di tal guisa è posto in condizioni di verificare il quantum ancora dovuto recuperando il piano di ammortamento accettato in sede di stipula del contratto di mutuo.
Infine, parte attrice si duole genericamente di una usurarietà dei tassi applicati e chiede disporsi ctu contabile;
è evidente che della detta doglianza non si impone alcun vaglio data la estrema genericità di formulazione della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri medi - di cui al DM
n. 55/2014.
Infine - considerato che nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'art. 96, u.c. co. c.p.c. permette di sanzionare condotte ostruzionistiche con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa - parte opponente, che ha agito in giudizio con un comportamento dilatorio e defatigatorio proponendo doglianze palesemente infondate, va condannata ex art. 96 co. 3
c.p.c. al pagamento in favore della opposta della somma di euro 1.000,00, dovendosi qualificare il suo comportamento processuale come un abuso del processo non ammesso, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Ai sensi infine dell'art. 96 co. 4 c.p.c. <nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro
5.000,00>>. Tale ultimo comma è stato inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto -con l'art. 35, comma 1- che
Pagina 4 di 5 "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona della dott.ssa Monica
Marrazzo, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 8182/2023 del
R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposto , delle spese processuali che si liquidano in CP_1 complessivi euro 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto Parte_1
della somma di euro 1.000,00 per lite temeraria, oltre interessi al CP_1 tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
4) condanna l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 cassa delle ammende, della somma di euro 500,00 ex art. 96 co. 4 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 20 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Monica Marrazzo)
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