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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/05/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Domenica Motta Presidente est.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 745/2022 R.G. promossa
DA
nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Enna, Via Trapani n. 2, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Gioveni che lo rappr. e dif. giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore
[...]
APPELLATO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale – appello avverso ordinanza resa ex art. 702
bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 21.2.2022 FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato al , proponeva appello avverso l'ordinanza Controparte_1
emessa ex art. 702 bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 21.2.2022, con la quale era stata rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente, volta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in via subordinata, della protezione umanitaria.
Chiedeva che la Corte riconoscesse i presupposti per la protezione internazionale o, in via subordinata, per la protezione umanitaria.
Il , regolarmente citato in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
Il P.G., al quale il procedimento era stato regolarmente comunicato, non esprimeva il proprio
parere.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza precedentemente fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il procuratore dell'appellante depositava note telematiche, con le quali precisava le conclusioni, insistendo nelle richieste senza rinunciare ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La Corte, viste le note telematiche depositate tempestivamente da parte appellante, poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Racconto dell'appellante
L'appellante, in sede di audizione dinnanzi alla , ha riferito di essere nato Controparte_1
a Bursibi, villaggio situato in Gambia, ove avrebbe dimorato sino al momento della partenza dal
Gambia, nonché di professare la religione musulmana.
L'appellante ha addebitato le ragioni della propria fuga ai dissidi con la matrigna, la quale si sarebbe resa responsabile di una serie di maltrattamenti ai danni del ricorrente. Quest'ultimo, dopo aver rivolto una richiesta di aiuto al padre, sarebbe stato costretto ad abbandonare la dimora familiare, cercando rifugio presso la sorella (la sorella avrebbe, successivamente, sostenuto le spese per consentire al fratello di lasciare il paese).
Dopo un periodo di permanenza in Libia, l'appellante si sarebbe imbarcato alla volta dell'Italia,
giungendovi il 30.11.2023. Egli ha dichiarato, altresì, di temere di essere ucciso dal padre nell'ipotesi di un eventuale rientro in Libia.
Status di rifugiato
La parte lamenta, in primo luogo, il mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Sul punto occorre premettere quanto segue.
Per ottenere lo status di rifugiato occorre che il ricorrente abbia il fondato timore di subire delle persecuzioni per uno dei motivi indicati dall'art 8 del d.lgs. 251/2007 e che le stesse siano poste in essere da uno dei soggetti indicati dall'art 5 del decreto citato.
In proposito, osserva la Corte che l'appellante ha addebitato le ragioni della propria fuga ad una vicenda eminentemente privata, legata a dissidi con la famiglia e, segnatamente, con la matrigna ed il padre (che lo avrebbe costretto ad allontanarsi dall'abitazione familiare e minacciato affinché non vi facesse più ritorno). La vicenda, così ricostruita, non presenta alcun profilo meritevole di attenzione ai fini della concessione dello status di rifugiato.
La Corte osserva, peraltro, che il motivo di appello inerente allo status di rifugiato (e, come si evince dall'atto d'appello, inerente anche alla protezione sussidiaria) non si confronta in alcun modo con le motivazioni del provvedimento di primo grado, limitandosi ad invocare lo status di rifugiato alcun addurre a sostegno della suddetta richiesta alcun elemento.
Pertanto, è del tutto infondata la richiesta volta al riconoscimento della misura in questione, non emergendo affatto dal racconto che l'odierno appellante nel suo Paese sia stato sottoposto ad una qualche forma di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica.
Per tale ragione la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato va rigettata. Protezione sussidiaria
La parte contesta il mancato riconoscimento all'odierno appellante della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007, senza, tuttavia, in alcun modo confrontarsi con le
motivazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto della forma di protezione
invocata.
A tal proposito, giova ricordare che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti
per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale
aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi
della protezione di detto Paese”; a tal fine, l'art. 14 del medesimo D. Lgs. definisce danni gravi: “a)
la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
L'art. 5 dello stesso decreto specifica che, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave di cui sopra, devono essere: “a)
lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le
organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo
6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 6879/2011, il rischio di grave danno riconducibile al richiedente deve essere effettivo. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c), infatti, occorre dimostrare che nello Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che espone personalmente il soggetto al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale, oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
A tal fine, la nozione di violenza indiscriminata, di cui alla lettera c) dell'art. 14 del decreto sopracitato, va accertata in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE (in particolare, si veda la sentenza del 30/01/2014 in causa C-285/12), secondo cui: “…il
conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze
governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine
di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione
sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve avere, pertanto, raggiunto un livello talmente
elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe,
per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia …” (ex multis,
nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sent. nn. 18306/19 e 14006/18).
Secondo questo indirizzo, ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (ex multis, Cass. 13858/2018).
Con riguardo alla protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b), si richiamano in questa sede le considerazioni illustrate con riguardo al motivo inerente allo status di rifugiato, le quali evidenziano l'insussistenza dei presupposti (si segnala, anche qui, che il ricorrente si è allontanato per ragioni eminentemente private, data l'insostenibilità della convivenza con i familiari) e l'assenza di contestazioni da parte della difesa in seno all'atto di appello. Relativamente alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c), è opportuno procedere ad una breve analisi della situazione generale del Gambia, sulla base di fonti attendibili quali rapporti informativi di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani, da cui si evince che attualmente non può ritenersi che vi sussista una situazione di conflitto armato.
Il Gambia è una Repubblica democratica multipartitica in via di stabilizzazione, che si sta adeguando agli standard internazionali di garanzia delle libertà fondamentali, superando la grave situazione politica e sociale venutasi a creare sotto la dittatura di Per_1
Nel dicembre 2021, è stato rieletto il Presidente Adama Barrow del , il Organizzazione_1
quale ha iniziato il suo mandato nel gennaio 2022.
Gli osservatori internazionali e nazionali hanno descritto le suddette elezioni come libere, eque,
trasparenti e pacifiche.
Il Presidente sta procedendo all'attuazione della riforma costituzionale e delle raccomandazioni emesse dalla Organizzazione_2
dittatoriale” e ha, peraltro, privato la ente accusato di compiere Organizzazione_3
atti di tortura e arresti arbitrari durante il precedente regime, del potere di carcerazione, usato in passato arbitrariamente, favorendo la liberazione degli oppositori politici (v. Controparte_2
Report 2022/2023 - The State of the World's Human Rights - Gambia 2022;
https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/gambia/report-gambia/).
Dall'esame delle citate fonti, emerge, inoltre, che le autorità civili del Gambia e la forza pubblica sono, ad oggi, in grado di mantenere la sicurezza nel Paese, collaborando in caso di emergenza e fornendo soccorsi in caso di calamità, nonché perseguendo con costanza l'obiettivo di sanzionare la corruzione.
In merito a quest'ultimo aspetto, va evidenziata l'integrale sostituzione dei vertici degli organi di polizia, nonché l'avvio di indagini nei confronti del gruppo paramilitare che, sotto Org_4
si era macchiato di gravissimi crimini contro i cittadini. Per_1 Tuttavia, sussistono ancora alcune attendibili segnalazioni di abusi delle autorità di sicurezza nei confronti della popolazione e di assenza di tutela per la violenza di genere, domestica e sessuale, ma il Governo si impegna nella repressione di tali abusi, attraverso indagini e punizioni nei confronti dei colpevoli (v. rapporto del Dipartimento di Stato Americano, pubblicato il 20 marzo 2023,
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/the-gambia/).
Nel marzo 2022, la Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (TRRC), il cui obiettivo è creare un registro imparziale delle violazioni dei diritti umani e degli abusi commessi durante i 22 anni di governo dell'ex Presidente ha raccomandato un'amnistia per Persona_2
l'ex sentenza provvisoria delle forze armate e la sospensione degli attuali funzionari accusati di violazioni dei diritti umani, nonché il perseguimento dell'ex Presidente Persona_2
L'attuale governo, inoltre, non ha posto alcuna restrizione all'operato delle ONG, dimostrandosi collaborativo e recettivo nei confronti delle loro indicazioni sulla tutela dei diritti umani.
Per quanto riguarda il sistema giuridico gambiano, le più recenti COI evidenziano che esso è
strutturato in modo da garantire la giustizia, non soltanto attraverso l'astratta previsione normativa,
ma anche tramite il concreto rispetto dell'indipendenza della magistratura e dei principi del giusto processo, quali il diritto di difesa, la presunzione di innocenza, il diritto al silenzio dell'imputato (v.
il rapporto del Dipartimento di Stato Americano, pubblicato il 20 marzo 2023 cit.).
A novembre, inoltre, il Ministro della giustizia comunicava l'avvio di un'interlocuzione tra governo e l per l'istituzione di un tribunale a composizione mista, al fine di perseguire i crimini CP_3
commessi sotto il precedente regime.
Infine, l'attuale governo sta portando avanti politiche volte allo sviluppo economico e sociale, in un
Paese dove quasi la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà.
In definitiva, nel caso di specie, è da escludere la possibilità che il richiedente, cittadino gambiano,
corra il rischio di un grave danno nel caso di rientro nel Paese d'origine, proprio perché in Gambia
non vi è, ad oggi, una situazione di conflitto armato, così come definito dall'art. 14, lettera c, del
Dlgs. 251/2007, né un rischio tale da subire un grave danno per il solo fatto di trovarsi in loco. Infatti, il Gambia è stato recentemente incluso tra i cosiddetti Paesi d'origine sicuri, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2023.
Ne consegue che non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007.
Deve, pertanto, essere rigettato il motivo relativo riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/2007 in quanto infondato.
Protezione umanitaria
Il ricorrente insiste, altresì, nel riconoscimento della protezione umanitaria ex art 5, comma 6 del d.lgs. n. 286/98.
In proposito va, innanzitutto, osservato che l'istituto della protezione umanitaria è stato riformato dal D.L. 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, che ha circoscritto la tutela umanitaria a casi speciali espressamente previsti dal decreto stesso.
Più in particolare, il D.L. 113/2018 abroga la previsione della protezione umanitaria di cui all'art. 5,
co. 6, D. lgs. 286/1998, eliminando dalla disposizione complessiva la clausola di salvaguardia relativa a “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Tuttavia, osserva la Corte, a detta disciplina deve applicarsi il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11, co. 1, delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice civile, a norma del quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Tale interpretazione ha trovato autorevole riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione che, con le sentenze n. 29459 e 29460 del 2019, ha espressamente affermato che la nuova normativa non si applica a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), che dunque dovranno essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. In conclusione, osserva la Corte, il D.L. 113/2018 deve applicarsi solo alle fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore e pertanto non trova applicazione nel caso in esame,
perché il ricorrente ha proposto domanda in epoca anteriore.
Tanto premesso, secondo l'orientamento largamente maggioritario, ai fini della concessione della protezione de qua, il giudice deve valutare se sia sussistente in capo al richiedente una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato
italiano (ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23604/2017; Cass. civ., sez. I, n. 4455/2018, Cass. civ.,
sez. I, n. 5358/2019).
Quest'assunto è stato sviluppato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29459/2019, nella quale si afferma come il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né
il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”. Si richiede,
pertanto, un giudizio individuale e complessivo, che tenga conto della vita privata e familiare del soggetto e che sfoci in una comparazione tra le condizioni di vita in Italia e quelle nel Paese di provenienza.
A tal proposito, questa Corte fa propri i principi enucleati nella pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 24413/2021, che riconduce a unità gli orientamenti sviluppati in tema di protezione umanitaria e offre un canone ermeneutico costituzionalmente orientato della normativa in materia.
Anzitutto, il giudizio comparativo deve essere condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., nonché
dell'art. 8 CEDU, previsioni che individuano l'obbligo in capo allo Stato di tutelare la dignità
umana, la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Proprio l'art. 8 CEDU, interpretato conformemente alla giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, diventa “centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria”
(Cass. civ., SS. UU., n. 24413/2021).
Nella valutazione di vulnerabilità sarà, pertanto, da ricomprendere non solo “il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine -
ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate,
di osmosi culturale riuscita” (Cass. civ., SS. UU., n. 24413/2021).
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà
essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. civ., SS.
UU., n. 24413/2021).
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato – anche facendo riferimento alla cooperazione istruttoria – che nel
Paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Tutto ciò premesso, il Collegio evidenzia che è meritevole di accoglimento la domanda di protezione internazionale. Può, difatti, indubbiamente ravvisarsi una condizione di vulnerabilità
soggettiva legata, in primis, alla giovanissima età del ricorrente (anni diciassette) al momento della partenza, causata da dissidi familiari. Detta condizione risulta acuita dalla perdita di ogni forma di legame affettivo, anche con riguardo al nucleo familiare d'origine.
Vi è prova agli atti, inoltre, che il ricorrente, giunto in Italia sempre in giovane età (alle soglie del compimento dei diciannove anni), abbia compiuto seri sforzi ai fini dell'integrazione sul territorio italiano. La difesa ha difatti prodotto certificazione lavorativa attestante lo svolgimento di attività
nell'anno 2022 (contratto a tempo determinato e parziale nel settore della ristorazione, stipulato in data 21.7.2022, accompagnato da relativa proroga sino al 4.11.2022).
Osserva la Corte, altresì, che è presente in atti anche documentazione attestante lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico da parte del ricorrente oramai da diverso tempo;
l'appellante,
difatti, milita attualmente nelle fila dell' , con regolare tesseramento Organizzazione_5
F.I.G.C.
A parere della Corte tali elementi, unitamente all'analisi della condizione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, risultano pienamente idonei a comprovare il conseguimento di un elevato grado di integrazione nel territorio italiano (livello di integrazione che difficilmente l'appellante potrebbe raggiungere nel paese di origine).
Per tali ragioni, la Corte ritiene fondato il motivo di appello inerente alla concessione della protezione umanitaria.
P.Q.M.
LA CORTE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 745/2022 R.G.,
riconosce a un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nulla per spese. Così deciso in Catania in data 18.4.2024 nella camera di consiglio della Sezione Persona, Minori e
Famiglia della Corte di Appello.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Domenica Motta Presidente est.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 745/2022 R.G. promossa
DA
nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Enna, Via Trapani n. 2, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Gioveni che lo rappr. e dif. giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore
[...]
APPELLATO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale – appello avverso ordinanza resa ex art. 702
bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 21.2.2022 FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato al , proponeva appello avverso l'ordinanza Controparte_1
emessa ex art. 702 bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 21.2.2022, con la quale era stata rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente, volta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in via subordinata, della protezione umanitaria.
Chiedeva che la Corte riconoscesse i presupposti per la protezione internazionale o, in via subordinata, per la protezione umanitaria.
Il , regolarmente citato in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
Il P.G., al quale il procedimento era stato regolarmente comunicato, non esprimeva il proprio
parere.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza precedentemente fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il procuratore dell'appellante depositava note telematiche, con le quali precisava le conclusioni, insistendo nelle richieste senza rinunciare ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La Corte, viste le note telematiche depositate tempestivamente da parte appellante, poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Racconto dell'appellante
L'appellante, in sede di audizione dinnanzi alla , ha riferito di essere nato Controparte_1
a Bursibi, villaggio situato in Gambia, ove avrebbe dimorato sino al momento della partenza dal
Gambia, nonché di professare la religione musulmana.
L'appellante ha addebitato le ragioni della propria fuga ai dissidi con la matrigna, la quale si sarebbe resa responsabile di una serie di maltrattamenti ai danni del ricorrente. Quest'ultimo, dopo aver rivolto una richiesta di aiuto al padre, sarebbe stato costretto ad abbandonare la dimora familiare, cercando rifugio presso la sorella (la sorella avrebbe, successivamente, sostenuto le spese per consentire al fratello di lasciare il paese).
Dopo un periodo di permanenza in Libia, l'appellante si sarebbe imbarcato alla volta dell'Italia,
giungendovi il 30.11.2023. Egli ha dichiarato, altresì, di temere di essere ucciso dal padre nell'ipotesi di un eventuale rientro in Libia.
Status di rifugiato
La parte lamenta, in primo luogo, il mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Sul punto occorre premettere quanto segue.
Per ottenere lo status di rifugiato occorre che il ricorrente abbia il fondato timore di subire delle persecuzioni per uno dei motivi indicati dall'art 8 del d.lgs. 251/2007 e che le stesse siano poste in essere da uno dei soggetti indicati dall'art 5 del decreto citato.
In proposito, osserva la Corte che l'appellante ha addebitato le ragioni della propria fuga ad una vicenda eminentemente privata, legata a dissidi con la famiglia e, segnatamente, con la matrigna ed il padre (che lo avrebbe costretto ad allontanarsi dall'abitazione familiare e minacciato affinché non vi facesse più ritorno). La vicenda, così ricostruita, non presenta alcun profilo meritevole di attenzione ai fini della concessione dello status di rifugiato.
La Corte osserva, peraltro, che il motivo di appello inerente allo status di rifugiato (e, come si evince dall'atto d'appello, inerente anche alla protezione sussidiaria) non si confronta in alcun modo con le motivazioni del provvedimento di primo grado, limitandosi ad invocare lo status di rifugiato alcun addurre a sostegno della suddetta richiesta alcun elemento.
Pertanto, è del tutto infondata la richiesta volta al riconoscimento della misura in questione, non emergendo affatto dal racconto che l'odierno appellante nel suo Paese sia stato sottoposto ad una qualche forma di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica.
Per tale ragione la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato va rigettata. Protezione sussidiaria
La parte contesta il mancato riconoscimento all'odierno appellante della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007, senza, tuttavia, in alcun modo confrontarsi con le
motivazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto della forma di protezione
invocata.
A tal proposito, giova ricordare che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti
per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale
aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi
della protezione di detto Paese”; a tal fine, l'art. 14 del medesimo D. Lgs. definisce danni gravi: “a)
la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
L'art. 5 dello stesso decreto specifica che, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave di cui sopra, devono essere: “a)
lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le
organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo
6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 6879/2011, il rischio di grave danno riconducibile al richiedente deve essere effettivo. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c), infatti, occorre dimostrare che nello Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che espone personalmente il soggetto al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale, oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
A tal fine, la nozione di violenza indiscriminata, di cui alla lettera c) dell'art. 14 del decreto sopracitato, va accertata in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE (in particolare, si veda la sentenza del 30/01/2014 in causa C-285/12), secondo cui: “…il
conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze
governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine
di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione
sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve avere, pertanto, raggiunto un livello talmente
elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe,
per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia …” (ex multis,
nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sent. nn. 18306/19 e 14006/18).
Secondo questo indirizzo, ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (ex multis, Cass. 13858/2018).
Con riguardo alla protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b), si richiamano in questa sede le considerazioni illustrate con riguardo al motivo inerente allo status di rifugiato, le quali evidenziano l'insussistenza dei presupposti (si segnala, anche qui, che il ricorrente si è allontanato per ragioni eminentemente private, data l'insostenibilità della convivenza con i familiari) e l'assenza di contestazioni da parte della difesa in seno all'atto di appello. Relativamente alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c), è opportuno procedere ad una breve analisi della situazione generale del Gambia, sulla base di fonti attendibili quali rapporti informativi di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani, da cui si evince che attualmente non può ritenersi che vi sussista una situazione di conflitto armato.
Il Gambia è una Repubblica democratica multipartitica in via di stabilizzazione, che si sta adeguando agli standard internazionali di garanzia delle libertà fondamentali, superando la grave situazione politica e sociale venutasi a creare sotto la dittatura di Per_1
Nel dicembre 2021, è stato rieletto il Presidente Adama Barrow del , il Organizzazione_1
quale ha iniziato il suo mandato nel gennaio 2022.
Gli osservatori internazionali e nazionali hanno descritto le suddette elezioni come libere, eque,
trasparenti e pacifiche.
Il Presidente sta procedendo all'attuazione della riforma costituzionale e delle raccomandazioni emesse dalla Organizzazione_2
dittatoriale” e ha, peraltro, privato la ente accusato di compiere Organizzazione_3
atti di tortura e arresti arbitrari durante il precedente regime, del potere di carcerazione, usato in passato arbitrariamente, favorendo la liberazione degli oppositori politici (v. Controparte_2
Report 2022/2023 - The State of the World's Human Rights - Gambia 2022;
https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/gambia/report-gambia/).
Dall'esame delle citate fonti, emerge, inoltre, che le autorità civili del Gambia e la forza pubblica sono, ad oggi, in grado di mantenere la sicurezza nel Paese, collaborando in caso di emergenza e fornendo soccorsi in caso di calamità, nonché perseguendo con costanza l'obiettivo di sanzionare la corruzione.
In merito a quest'ultimo aspetto, va evidenziata l'integrale sostituzione dei vertici degli organi di polizia, nonché l'avvio di indagini nei confronti del gruppo paramilitare che, sotto Org_4
si era macchiato di gravissimi crimini contro i cittadini. Per_1 Tuttavia, sussistono ancora alcune attendibili segnalazioni di abusi delle autorità di sicurezza nei confronti della popolazione e di assenza di tutela per la violenza di genere, domestica e sessuale, ma il Governo si impegna nella repressione di tali abusi, attraverso indagini e punizioni nei confronti dei colpevoli (v. rapporto del Dipartimento di Stato Americano, pubblicato il 20 marzo 2023,
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/the-gambia/).
Nel marzo 2022, la Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (TRRC), il cui obiettivo è creare un registro imparziale delle violazioni dei diritti umani e degli abusi commessi durante i 22 anni di governo dell'ex Presidente ha raccomandato un'amnistia per Persona_2
l'ex sentenza provvisoria delle forze armate e la sospensione degli attuali funzionari accusati di violazioni dei diritti umani, nonché il perseguimento dell'ex Presidente Persona_2
L'attuale governo, inoltre, non ha posto alcuna restrizione all'operato delle ONG, dimostrandosi collaborativo e recettivo nei confronti delle loro indicazioni sulla tutela dei diritti umani.
Per quanto riguarda il sistema giuridico gambiano, le più recenti COI evidenziano che esso è
strutturato in modo da garantire la giustizia, non soltanto attraverso l'astratta previsione normativa,
ma anche tramite il concreto rispetto dell'indipendenza della magistratura e dei principi del giusto processo, quali il diritto di difesa, la presunzione di innocenza, il diritto al silenzio dell'imputato (v.
il rapporto del Dipartimento di Stato Americano, pubblicato il 20 marzo 2023 cit.).
A novembre, inoltre, il Ministro della giustizia comunicava l'avvio di un'interlocuzione tra governo e l per l'istituzione di un tribunale a composizione mista, al fine di perseguire i crimini CP_3
commessi sotto il precedente regime.
Infine, l'attuale governo sta portando avanti politiche volte allo sviluppo economico e sociale, in un
Paese dove quasi la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà.
In definitiva, nel caso di specie, è da escludere la possibilità che il richiedente, cittadino gambiano,
corra il rischio di un grave danno nel caso di rientro nel Paese d'origine, proprio perché in Gambia
non vi è, ad oggi, una situazione di conflitto armato, così come definito dall'art. 14, lettera c, del
Dlgs. 251/2007, né un rischio tale da subire un grave danno per il solo fatto di trovarsi in loco. Infatti, il Gambia è stato recentemente incluso tra i cosiddetti Paesi d'origine sicuri, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2023.
Ne consegue che non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007.
Deve, pertanto, essere rigettato il motivo relativo riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs. 251/2007 in quanto infondato.
Protezione umanitaria
Il ricorrente insiste, altresì, nel riconoscimento della protezione umanitaria ex art 5, comma 6 del d.lgs. n. 286/98.
In proposito va, innanzitutto, osservato che l'istituto della protezione umanitaria è stato riformato dal D.L. 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, che ha circoscritto la tutela umanitaria a casi speciali espressamente previsti dal decreto stesso.
Più in particolare, il D.L. 113/2018 abroga la previsione della protezione umanitaria di cui all'art. 5,
co. 6, D. lgs. 286/1998, eliminando dalla disposizione complessiva la clausola di salvaguardia relativa a “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Tuttavia, osserva la Corte, a detta disciplina deve applicarsi il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11, co. 1, delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il Codice civile, a norma del quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Tale interpretazione ha trovato autorevole riscontro nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione che, con le sentenze n. 29459 e 29460 del 2019, ha espressamente affermato che la nuova normativa non si applica a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), che dunque dovranno essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. In conclusione, osserva la Corte, il D.L. 113/2018 deve applicarsi solo alle fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore e pertanto non trova applicazione nel caso in esame,
perché il ricorrente ha proposto domanda in epoca anteriore.
Tanto premesso, secondo l'orientamento largamente maggioritario, ai fini della concessione della protezione de qua, il giudice deve valutare se sia sussistente in capo al richiedente una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato
italiano (ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23604/2017; Cass. civ., sez. I, n. 4455/2018, Cass. civ.,
sez. I, n. 5358/2019).
Quest'assunto è stato sviluppato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29459/2019, nella quale si afferma come il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né
il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”. Si richiede,
pertanto, un giudizio individuale e complessivo, che tenga conto della vita privata e familiare del soggetto e che sfoci in una comparazione tra le condizioni di vita in Italia e quelle nel Paese di provenienza.
A tal proposito, questa Corte fa propri i principi enucleati nella pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 24413/2021, che riconduce a unità gli orientamenti sviluppati in tema di protezione umanitaria e offre un canone ermeneutico costituzionalmente orientato della normativa in materia.
Anzitutto, il giudizio comparativo deve essere condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., nonché
dell'art. 8 CEDU, previsioni che individuano l'obbligo in capo allo Stato di tutelare la dignità
umana, la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Proprio l'art. 8 CEDU, interpretato conformemente alla giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, diventa “centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria”
(Cass. civ., SS. UU., n. 24413/2021).
Nella valutazione di vulnerabilità sarà, pertanto, da ricomprendere non solo “il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine -
ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate,
di osmosi culturale riuscita” (Cass. civ., SS. UU., n. 24413/2021).
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà
essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. civ., SS.
UU., n. 24413/2021).
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato – anche facendo riferimento alla cooperazione istruttoria – che nel
Paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Tutto ciò premesso, il Collegio evidenzia che è meritevole di accoglimento la domanda di protezione internazionale. Può, difatti, indubbiamente ravvisarsi una condizione di vulnerabilità
soggettiva legata, in primis, alla giovanissima età del ricorrente (anni diciassette) al momento della partenza, causata da dissidi familiari. Detta condizione risulta acuita dalla perdita di ogni forma di legame affettivo, anche con riguardo al nucleo familiare d'origine.
Vi è prova agli atti, inoltre, che il ricorrente, giunto in Italia sempre in giovane età (alle soglie del compimento dei diciannove anni), abbia compiuto seri sforzi ai fini dell'integrazione sul territorio italiano. La difesa ha difatti prodotto certificazione lavorativa attestante lo svolgimento di attività
nell'anno 2022 (contratto a tempo determinato e parziale nel settore della ristorazione, stipulato in data 21.7.2022, accompagnato da relativa proroga sino al 4.11.2022).
Osserva la Corte, altresì, che è presente in atti anche documentazione attestante lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico da parte del ricorrente oramai da diverso tempo;
l'appellante,
difatti, milita attualmente nelle fila dell' , con regolare tesseramento Organizzazione_5
F.I.G.C.
A parere della Corte tali elementi, unitamente all'analisi della condizione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, risultano pienamente idonei a comprovare il conseguimento di un elevato grado di integrazione nel territorio italiano (livello di integrazione che difficilmente l'appellante potrebbe raggiungere nel paese di origine).
Per tali ragioni, la Corte ritiene fondato il motivo di appello inerente alla concessione della protezione umanitaria.
P.Q.M.
LA CORTE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 745/2022 R.G.,
riconosce a un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nulla per spese. Così deciso in Catania in data 18.4.2024 nella camera di consiglio della Sezione Persona, Minori e
Famiglia della Corte di Appello.
IL PRESIDENTE ESTENSORE