CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/07/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 636/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 636 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
[...]
, incorporante la società Parte_1 [...]
ciascuna in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore CP_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Attinà del Foro di P.IVA_1
Reggio Calabria), ed in persona del rappresentante legale pro tempore CP_2
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Parenti del Foro di P.IVA_2
Paola).
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 1110/2020 pubblicata il 23 novembre 2020, il Tribunale di
Reggio Calabria ha accolto parzialmente la domanda proposta da nei confronti CP_2 di con cui la prima aveva richiesto l'importo di 72.802,79 euro a Controparte_3 titolo d'indennizzo assicurativo (riveniente il proprio antecedente in danni verificatisi durante l'effettuazione di lavori ferroviari), sostenendo come tali danni fossero coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta fra le parti.
2.1. La controversia – in particolare – ha avuto origine da un sinistro verificatosi il 3 novembre
2008 durante l'esecuzione di lavori sulla tratta ferroviaria Agropoli–Praia, affidati da
[...]
a un raggruppamento temporaneo d'imprese guidato da Controparte_4 [...]
e da quest'ultima subappaltati a in tale occasione – avendo Controparte_5 CP_2 il distacco di alcuni tirantini di poligonazione provocato l'interruzione della linea elettrica, e il conseguente rallentamento del traffico ferroviario – Controparte_4 addebitava l'importo di 72.802,79 euro all'appaltatore principale, il quale – poi – si rivaleva su
Controparte_6
[...
. Ritenendo come l'evento rientrasse nella copertura della polizza assicurativa n. 6415675
(appunto stipulata con , chiedeva l'attivazione Parte_2 CP_2
della relativa garanzia.
2.3. A fronte dell'inerzia della compagnia assicurativa, promuoveva – dunque – CP_2
azione giudiziaria, per ottenere il rimborso (in via assicurativa) della somma addebitatale dalla capofila CP_7
[...
. contestava la richiesta, sollevando innanzitutto un'eccezione Controparte_3
di prescrizione.
2.5. Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine prescrizionale biennale (e non annuale) ex art. 2952 c.c., e individuandone il decorso nella data del 27 settembre 2010, in occasione della quale la richiesta risarcitoria era provenuta da a CP Controparte_8
[...
. Lo stesso Tribunale – inoltre – riteneva validi gli atti interruttivi prodotti da CP_2
e – nel merito – accertava come il sinistro rientrasse nella copertura assicurativa: l'Ufficio giudiziario – poi – applicava (doverosamente) lo scoperto del 10% previsto contrattualmente,
e condannava anche al pagamento delle spese processuali. CP_3
2.7. censura la sentenza nella parte in cui – innanzitutto – il Controparte_9
Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
2 2.7.1. Secondo l'appellante, il giudice avrebbe applicato erroneamente il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c., come modificato dal d. l. 134/2008 (convertito nella l. 166/2008), ritenendo la prescrizione ancora pendente: tale disciplina – tuttavia – non sarebbe applicabile al contratto assicurativo controverso (stipulato nel 2005), poiché la riforma sopracitata non avrebbe previsto alcuna norma transitoria (in grado di eventualmente estendere il nuovo termine ai contratti già in corso); di talché – nella ritenuta assenza d'una disposizione espressa, e in applicazione del principio d'irretroattività (sancito dall'art. 11 delle preleggi), si sarebbe dovuto applicare il termine annuale (previsto dalla normativa previgente).
2.8. La prescrizione – altresì – avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal 30 settembre 2008, data in cui tratteneva – ad avviso dell'appellante – l'importo Controparte_4 contestato (così definendo – nella prospettazione della compagnia assicurativa – il rapporto risarcitorio con : anche considerando la prima denuncia di sinistro (del 2 febbraio CP_2
2009), il termine annuale – secondo – risulterebbe comunque Parte_1
spirato, in quanto tra il 19 settembre 2012 e il 29 maggio 2014 non vi sarebbe stato alcun atto interruttivo, donde la prescrizione del diritto azionato da . CP_2
2.9. L'appellante – in secondo luogo – contesta la decisione del Tribunale di ritenere provata la domanda di sia nell'an sia nel quantum, sostenendo come I) non vi sia prova CP_2
sufficiente né della responsabilità di (nei confronti di CP_2 Controparte_4
né dell'effettiva entità del danno, II) la documentazione prodotta da non
[...] CP_2 dimostri l'accidentalità del sinistro: requisito – quest'ultimo – essenziale per l'operatività della copertura assicurativa, e III) la gestione della vertenza sia avvenuta in violazione delle condizioni contrattuali, in particolare dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, impositiva della partecipazione dell'assicuratore anche alla fase stragiudiziale.
2.10. Parte appellante – infine – contesta l'interpretazione della clausola "G" (relativa al danno da interruzione dell'attività), affermando come l'indennizzo non possa essere concesso, eccedendo esso il massimale annuo di 25.820,00 euro con uno scoperto del 10%, e dovendo
– pertanto – essere l'importo limitato – semmai – nella somma di 23.230,00 euro.
3. I) respinge diffusamente le doglianze avversarie, II) sostiene come l'eccezione CP_2
di prescrizione sollevata dall'appellante sia infondata, avendo il Tribunale applicato correttamente il termine biennale di prescrizione, a) considerando valide le diffide prodotte
(ai fini dell'interruzione del termine), e b) fissando la decorrenza della prescrizione stessa alla data (del 27 settembre 2010) dell'addebito formale dell'importo da a CP CP_2
(e non al 30 settembre 2008, come ritenuto doveroso dall'appellante).
3.1. L'appellata – inoltre – afferma come I) il danno (causato durante i lavori ferroviari) sia a) documentato adeguatamente, e b) rientri nella copertura assicurativa (poiché la rottura dei tirantini di poligonazione avrebbe provocato sia un'interruzione del servizio ferroviario sia dei
3 ritardi nei treni), e II) la dinamica dei fatti sia stata parimenti documentata sufficientemente, e non contestata dalla compagnia assicurativa.
3.2. – infine – contesta l'interpretazione dell'appellante riguardo alla clausola CP_2
"G", sostenendo come il Tribunale abbia correttamente applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di 2.590,00 euro, e un massimo di 25.820,00 euro, e come la richiesta di ridurre l'indennizzo a 23.230,00 euro risulti infondata.
4. All'esito della camera di consiglio del 29 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Occorre innanzitutto confermare la statuizione gravata, nella parte in cui la stessa ha escluso il perfezionamento della prescrizione, pure invocata (anche in appello) dalla società assicurativa.
7. (di seguito, anche ), quale incorporante Controparte_10 Parte_1 [...]
afferma come l'intervenuta elevazione (a due anni) della prescrizione Controparte_3 nascente dai contratti d'assicurazione – a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, c. II-ter, d.
l. 134/2008, convertito dalla l. 166/2008 – avrebbe avuto effetto dal 28 ottobre 2008, e soltanto per i contratti assicurativi stipulati successivamente a tale data.
8. L'assunto non può condividersi.
9. La disposizione estensiva del suddetto termine prescrizionale non ha puntualizzato alcunché (quanto alla perimetrazione del proprio ambito applicativo), donde non si coglie a quale addentellato normativo associ la propria conclusione interpretativa. Parte_1
10. Nel silenzio del precetto ampliativo – allora – occorre riferirsi agli ordinari criteri ermeneutici, in forza dei quali laddove – prima dello spirare del relativo termine – sopravvenga una normativa modificativa del regime temporale della prescrizione, il termine (atto a prescrivere) ricade – in difetto di diverse puntualizzazioni (da parte della disposizione interessata) – sotto l'egida dell'assetto normativo sopraggiunto.
11. Il termine prescrizionale non ancora aspirato – dunque – sperimenta il proprio allungamento.
12. L'operazione in forza della quale intenderebbe desumere il senso della Parte_1
disposizione in disamina (appunto emanata nel 2008) alla luce d'un precetto adottato nel
2012 è impercorribile.
13. La (quadriennale) separazione temporale fra le due discipline – invero – è tale da precludere la via suggerita dall'appellante: desumere l'intenzione del solo legislatore del 2012
(e non anche di quello del 2008) di rendere la rispettiva disciplina applicabile a tutti i rapporti
(anche pregressi) costituisce un'inferenza non valorizzabile nel senso auspicato dall'appellante.
4 14. Ciò detto, la stessa compagine assicurativa impugna la sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto tempestiva la richiesta risarcitoria avanzata da (di seguito, anche CP_2
) innanzitutto con missiva del 2 febbraio 2009. CP_2
15. deduce – al riguardo – come detta richiesta stragiudiziale sarebbe tardiva, Parte_1 poiché – sempre presupponendo l'annualità (e non la durata biennale) del termine di prescrizione, sul ridetto assunto (appunto sostenuto dall'appellante) dell'applicabilità della novella (veicolata dal d. l. 134/2008 sopracitato) ai soli contratti stipulati dopo il 28 settembre
2008 – il risarcimento del sinistro avrebbe dovuto essere domandato nell'anno successivo alla sua verificazione (occorsa nel luglio 2008).
16. Il sillogismo non convince.
17. Oltre a essere viziata – per le ragioni anzidette – in punto di durata della prescrizione, la prospettazione dell'appellante è erronea anche in riferimento alla decorrenza della prescrizione stessa.
18. Ai sensi dell'art. 2952, III c, c.c., «Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione».
19. Tale evenienza si è concretizzata il 27 settembre 2010, data in occasione della quale
[...]
– capofila del raggruppamento aggiudicatario (per conto della committente Controparte_5
Contr
di seguito, anche di lavori di manutenzione (del tratto di Controparte_4
Ferrovia tirrenica meridionale compreso fra Agropoli e Praia) – notiziava d'esser stata CP_2 escussa dalla suddetta (con missiva – indirizzata da Controparte_4 quest'ultima alla capofila del raggruppamento – del 13 novembre 2008), per l'ottenimento del risarcimento spettante a causa del rallentamento (del traffico ferroviario) verificatosi sulla linea soprarichiamata, provocato dalla disalimentazione della linea stessa, come indotto dal distacco di alcuni tirantini di poligonazione (danneggiati nel corso di lavorazioni affidate a dal raggruppamento appaltatore). CP_2
20. Il termine – di cui all'art. 2952, III c., c.c. – a partire dal quale è – dunque – esordito il corso della prescrizione è quello del 27 settembre 2010: soggetto terzo danneggiato (e risarcibile) è – infatti – il raggruppamento (per tramite della propria capofila), avendo detto Contr raggruppamento dovuto fronteggiare economicamente (in confronto di le conseguenze del danneggiamento (della linea e della regolarità della circolazione) provocato dalla subappaltatrice . CP_2
21. Il sinistro indennizzabile – più precisamente – non corrisponde (come pure suggerirebbe
) all'incauto distacco dell'alimentazione della ferrovia fra Agropoli e Praia, con i ritardi Parte_1
derivati dal medesimo, bensì con la richiesta di risarcimento formulata da Controparte_4
verso (di seguito, anche , e finalizzata a tacitare
[...] Controparte_5 CP
5 (per equivalente) le ripercussioni (sul servizio ferroviario e la sua regolarità) prodotte dal fatto colposo dell'ausiliario di ossia la subappaltatrice del raggruppamento, ). CP CP_2
22. Orbene, tale sinistro si apre nel momento in cui la richiesta risarcitoria è fatta valere (dalla società preposta alla rete ferroviaria) in confronto di CP
23. Qualora – infatti – non avesse avanzato alcuna domanda Controparte_4
di risarcimento nei riguardi della capofila (del raggruppamento temporaneo) quest'ultima CP non si sarebbe rivalsa nei confronti di , ed – a sua volta – non avrebbe subito CP_2 CP_2
diminuzioni patrimoniali (attribuibili a lavorazioni compiute dalla stessa).
24. Il fatto generativo della responsabilità civile di (ossia la causazione del danno ai CP_2
tirantini di poligonazione) non va confuso con il sinistro oggetto della polizza (e appunto rappresentato dalla richiesta di pagamento, inviata – il 27 settembre 2010 – da a CP
). CP_2
Contr 25. Il momento in cui oddisfa la propria pretesa nei confronti della capofila cioè il CP
13 novembre 2008, successivo al 30 settembre 2008, data – quest'ultima – di trasmissione Contr da a del documento relativo allo stadio d'avanzamento dei lavori) non è CP ancora – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – la data in cui si concretizza il sinistro, da cui ha poi inteso essere mantenuta indenne, azionando la relativa polizza CP_2
(sottoscritta con oggi . Controparte_3 Controparte_10
26. a ben vedere – avrebbe anche potuto astrattamente rinunciare a rivolgersi contro CP
, e quest'ultima – in quell'eventualità – non avrebbe mai dovuto fronteggiare le CP_2
conseguenze economiche del proprio (dannoso) intervento sulla linea ferroviaria.
27. Per questa ragione – allora – il "sinistro" (ossia il pregiudizio indennizzabile) va rinvenuto nella richiesta risarcitoria provenuta da ei confronti di , e inviata il 27 settembre CP CP_2
2010.
28. Chiarito quanto sopra (in ordine al frangente a partire dal quale può dirsi – nel caso in disamina – avviato il decorso della prescrizione, ex art. 2952, III c., c.c.), nella propria comparsa in primo grado l'assicurazione contesta a) la persistente esigibilità dell'indennizzo
(sotto il profilo – riproposto in appello – della prescrizione), e b) l'effettiva riconducibilità dell'accaduto alle ipotesi coperte dal contratto assicurativo, ma dell'incidente sulla linea ferroviaria essa non smentisce la dinamica (quale illustrata nella propria citazione dalla subappaltatrice ), avanzando delle critiche sul fatto solo in seconda cura (e quindi CP_2
inammissibilmente).
29. I motivi di gravame – esposti da nel proprio atto introduttivo del secondo grado Parte_1
(a partire da pag. 12) – non sono, quindi, valutabili.
30. Acquisito – dunque – incontrovertibilmente l'accadimento materiale (sotteso alla richiesta di d'esser mantenuta indenne degli esborsi dovuti a nemmeno è controvertibile CP_2 CP
6 la questione (riproposta da – già – in appello) inerente Parte_1 Controparte_3
all'accidentalità (o meno) del sinistro (come descritto, e incontestato).
31. Come ancora recentemente chiarito da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 18320/2023, «La causa del tipo contrattuale è quella di tenere indenne l'assicurato dalla responsabilità civile verso terzi», di talché «L'aggettivo “accidentali” [va interpretato: l'aggiunta è dell'estensore] in modo tale da permettere la realizzazione della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi perseguito dalle parti del contratto assicurativo in esame».
31.1. La Corte di legittimità prosegue puntualizzando come «In questo contesto è necessario interpretare l'aggettivo “accidentale” non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui "L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.
Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi>> (Cass.,
Sez. 3, 26/07/2019, n. 20305; Cass., 11/08/2017, n. 20070; Cass., Sez. 3, 26/02/2013, n.
4799; Cass., Sez. 3, 29/07/2022, n. 23762). In tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi».
32. La circostanza della dolosità della condotta di non è predicabile nemmeno CP_2
per ipotesi argomentativa, essendo pacifica la natura colposa del contegno dell'assicurata, causativo della rottura di tirantini di poligonazione nel tratto ferroviario compreso fra Agropoli
e Praia, e la conseguente interruzione temporanea del relativo segmento di ferrovia (con relativi ritardi nella circolazione dei convogli), e risultando – semmai – controversa la riconducibilità a di un eventuale apporto concausale Controparte_4
(comunque non caratterizzato da esclusività, ai fini della ricostruzione dell'eziologia del danno), ipoteticamente riscontrabile nella mancata concessione (alla sub-appaltratrice di distacchi programmati della linea (e della pertinente circolazione ferroviaria), CP_2
in vista dell'effettuazione delle lavorazioni di pertinenza di CP_2
7 33. Al sinistro è – pertanto – sicuramente ascrivibile il requisito dell'accidentalità, con pedissequa integrazione dell'apposito requisito contenuto nel contratto assicurativo.
34. Quanto – poi – alla misura della rifusione invocata da la prospettazione CP_2 dell'appellante (secondo cui l'accordo assicurativo prevedesse la possibilità d'indennizzo dei danni – cagionati da interruzione o sospensione di attività – nella misura massima di 25.820 euro) è altrettanto impersuasiva.
34.1. La lettera g) delle Condizioni aggiuntive di contratto (leggibile a pagina 26 del relativo fascicolo prodotto dall'appellante in primo grado) fissa in 25.820 euro non già il massimale della copertura, bensì la massima entità dello scoperto, e tanto basta a sconfessare la proposta interpretativa di la proposizione è – infatti – Controparte_10
adamantina nell'attribuire al lemma "massimo" (ivi menzionato) un significato diverso rispetto a quello conferito al sostantivo "massimale".
34.2. Lo stesso "massimale" – peraltro – è menzionato subito prima nel contesto della stessa frase, allo scopo di ribadire l'indennizzabilità del sinistro "nel limite del massimale per danni a cose": ciò, a riprova di come (dato quel limite, appunto rappresentato dal "massimale per danni a cose", differente e maggiore rispetto al "massimo" riguardante lo scoperto) il massimo dello scoperto in questione sia da intendersi come misura non oltrepassabile (non già dell'indennizzo, bensì) del (mero) scoperto, ossia della prestazione indennitaria non esigibile dall'assicurato (massimo esso sì circoscritto entro il limite di 25.820 euro).
35. In ordine – da ultimo – alla questione (sollevata dall'appellante) secondo cui CP_2
avrebbe omesso di denunciare a il sinistro, così precludendo alla Controparte_3
medesima la gestione (anche stragiudiziale) della vertenza sull'incidente, Controparte_3
l'assunto è smentito dalla circostanza per la quale già nel febbraio 2009 (in epoca antecedente – dunque – alla formalizzazione della richiesta di ristoro rivolta da CP CP_2
il 27 settembre 2010) l'assicurata avesse notiziato la propria assicuratrice della potenziale derivabilità (a carico di d'una richiesta risarcitoria (scaturente dal concreto CP_2
andamento dei lavori ferroviari subappaltati a e risoltisi in un potenziale danno CP_2
per addebitabile all'appaltatrice e conseguentemente Controparte_4 CP
suscettibile di tradursi in una richiesta di risarcimento a carico della stessa . CP_2
35.1. Sennonché, non ha riscontrato le sollecitazioni di Controparte_3 CP_2
comunque provenute (per le ragioni esaminate sopra) in epoca antecedente al decorso della prescrizione, e – pertanto – interruttive di quest'ultima: la stessa società assicurativa – perciò
– ha soprasseduto a sostituirsi all'assicurata nella gestione del sinistro, cosicché essa non può oggi dolersi di una mancata informazione da parte di CP_2
36. Per tutto quanto illustrato sopra, l'appello va respinto integralmente.
8 37. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, vanno distratte in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità Parte_1 della disputa (considerata bassa), al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
19. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, quale incorporante della società Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Controparte_3 CP_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello,
- condanna la , in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi 7.160,00 euro, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15, IVA e CPA come per legge: quanto sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellata, avvocato Gianfranco Parenti, dichiaratosi antistatario;
- dà atto – infine – atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, in vista delle valutazioni di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025.
9 Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
10
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 636 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
[...]
, incorporante la società Parte_1 [...]
ciascuna in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore CP_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Attinà del Foro di P.IVA_1
Reggio Calabria), ed in persona del rappresentante legale pro tempore CP_2
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Parenti del Foro di P.IVA_2
Paola).
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 1110/2020 pubblicata il 23 novembre 2020, il Tribunale di
Reggio Calabria ha accolto parzialmente la domanda proposta da nei confronti CP_2 di con cui la prima aveva richiesto l'importo di 72.802,79 euro a Controparte_3 titolo d'indennizzo assicurativo (riveniente il proprio antecedente in danni verificatisi durante l'effettuazione di lavori ferroviari), sostenendo come tali danni fossero coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta fra le parti.
2.1. La controversia – in particolare – ha avuto origine da un sinistro verificatosi il 3 novembre
2008 durante l'esecuzione di lavori sulla tratta ferroviaria Agropoli–Praia, affidati da
[...]
a un raggruppamento temporaneo d'imprese guidato da Controparte_4 [...]
e da quest'ultima subappaltati a in tale occasione – avendo Controparte_5 CP_2 il distacco di alcuni tirantini di poligonazione provocato l'interruzione della linea elettrica, e il conseguente rallentamento del traffico ferroviario – Controparte_4 addebitava l'importo di 72.802,79 euro all'appaltatore principale, il quale – poi – si rivaleva su
Controparte_6
[...
. Ritenendo come l'evento rientrasse nella copertura della polizza assicurativa n. 6415675
(appunto stipulata con , chiedeva l'attivazione Parte_2 CP_2
della relativa garanzia.
2.3. A fronte dell'inerzia della compagnia assicurativa, promuoveva – dunque – CP_2
azione giudiziaria, per ottenere il rimborso (in via assicurativa) della somma addebitatale dalla capofila CP_7
[...
. contestava la richiesta, sollevando innanzitutto un'eccezione Controparte_3
di prescrizione.
2.5. Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine prescrizionale biennale (e non annuale) ex art. 2952 c.c., e individuandone il decorso nella data del 27 settembre 2010, in occasione della quale la richiesta risarcitoria era provenuta da a CP Controparte_8
[...
. Lo stesso Tribunale – inoltre – riteneva validi gli atti interruttivi prodotti da CP_2
e – nel merito – accertava come il sinistro rientrasse nella copertura assicurativa: l'Ufficio giudiziario – poi – applicava (doverosamente) lo scoperto del 10% previsto contrattualmente,
e condannava anche al pagamento delle spese processuali. CP_3
2.7. censura la sentenza nella parte in cui – innanzitutto – il Controparte_9
Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
2 2.7.1. Secondo l'appellante, il giudice avrebbe applicato erroneamente il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c., come modificato dal d. l. 134/2008 (convertito nella l. 166/2008), ritenendo la prescrizione ancora pendente: tale disciplina – tuttavia – non sarebbe applicabile al contratto assicurativo controverso (stipulato nel 2005), poiché la riforma sopracitata non avrebbe previsto alcuna norma transitoria (in grado di eventualmente estendere il nuovo termine ai contratti già in corso); di talché – nella ritenuta assenza d'una disposizione espressa, e in applicazione del principio d'irretroattività (sancito dall'art. 11 delle preleggi), si sarebbe dovuto applicare il termine annuale (previsto dalla normativa previgente).
2.8. La prescrizione – altresì – avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal 30 settembre 2008, data in cui tratteneva – ad avviso dell'appellante – l'importo Controparte_4 contestato (così definendo – nella prospettazione della compagnia assicurativa – il rapporto risarcitorio con : anche considerando la prima denuncia di sinistro (del 2 febbraio CP_2
2009), il termine annuale – secondo – risulterebbe comunque Parte_1
spirato, in quanto tra il 19 settembre 2012 e il 29 maggio 2014 non vi sarebbe stato alcun atto interruttivo, donde la prescrizione del diritto azionato da . CP_2
2.9. L'appellante – in secondo luogo – contesta la decisione del Tribunale di ritenere provata la domanda di sia nell'an sia nel quantum, sostenendo come I) non vi sia prova CP_2
sufficiente né della responsabilità di (nei confronti di CP_2 Controparte_4
né dell'effettiva entità del danno, II) la documentazione prodotta da non
[...] CP_2 dimostri l'accidentalità del sinistro: requisito – quest'ultimo – essenziale per l'operatività della copertura assicurativa, e III) la gestione della vertenza sia avvenuta in violazione delle condizioni contrattuali, in particolare dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, impositiva della partecipazione dell'assicuratore anche alla fase stragiudiziale.
2.10. Parte appellante – infine – contesta l'interpretazione della clausola "G" (relativa al danno da interruzione dell'attività), affermando come l'indennizzo non possa essere concesso, eccedendo esso il massimale annuo di 25.820,00 euro con uno scoperto del 10%, e dovendo
– pertanto – essere l'importo limitato – semmai – nella somma di 23.230,00 euro.
3. I) respinge diffusamente le doglianze avversarie, II) sostiene come l'eccezione CP_2
di prescrizione sollevata dall'appellante sia infondata, avendo il Tribunale applicato correttamente il termine biennale di prescrizione, a) considerando valide le diffide prodotte
(ai fini dell'interruzione del termine), e b) fissando la decorrenza della prescrizione stessa alla data (del 27 settembre 2010) dell'addebito formale dell'importo da a CP CP_2
(e non al 30 settembre 2008, come ritenuto doveroso dall'appellante).
3.1. L'appellata – inoltre – afferma come I) il danno (causato durante i lavori ferroviari) sia a) documentato adeguatamente, e b) rientri nella copertura assicurativa (poiché la rottura dei tirantini di poligonazione avrebbe provocato sia un'interruzione del servizio ferroviario sia dei
3 ritardi nei treni), e II) la dinamica dei fatti sia stata parimenti documentata sufficientemente, e non contestata dalla compagnia assicurativa.
3.2. – infine – contesta l'interpretazione dell'appellante riguardo alla clausola CP_2
"G", sostenendo come il Tribunale abbia correttamente applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di 2.590,00 euro, e un massimo di 25.820,00 euro, e come la richiesta di ridurre l'indennizzo a 23.230,00 euro risulti infondata.
4. All'esito della camera di consiglio del 29 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Occorre innanzitutto confermare la statuizione gravata, nella parte in cui la stessa ha escluso il perfezionamento della prescrizione, pure invocata (anche in appello) dalla società assicurativa.
7. (di seguito, anche ), quale incorporante Controparte_10 Parte_1 [...]
afferma come l'intervenuta elevazione (a due anni) della prescrizione Controparte_3 nascente dai contratti d'assicurazione – a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, c. II-ter, d.
l. 134/2008, convertito dalla l. 166/2008 – avrebbe avuto effetto dal 28 ottobre 2008, e soltanto per i contratti assicurativi stipulati successivamente a tale data.
8. L'assunto non può condividersi.
9. La disposizione estensiva del suddetto termine prescrizionale non ha puntualizzato alcunché (quanto alla perimetrazione del proprio ambito applicativo), donde non si coglie a quale addentellato normativo associ la propria conclusione interpretativa. Parte_1
10. Nel silenzio del precetto ampliativo – allora – occorre riferirsi agli ordinari criteri ermeneutici, in forza dei quali laddove – prima dello spirare del relativo termine – sopravvenga una normativa modificativa del regime temporale della prescrizione, il termine (atto a prescrivere) ricade – in difetto di diverse puntualizzazioni (da parte della disposizione interessata) – sotto l'egida dell'assetto normativo sopraggiunto.
11. Il termine prescrizionale non ancora aspirato – dunque – sperimenta il proprio allungamento.
12. L'operazione in forza della quale intenderebbe desumere il senso della Parte_1
disposizione in disamina (appunto emanata nel 2008) alla luce d'un precetto adottato nel
2012 è impercorribile.
13. La (quadriennale) separazione temporale fra le due discipline – invero – è tale da precludere la via suggerita dall'appellante: desumere l'intenzione del solo legislatore del 2012
(e non anche di quello del 2008) di rendere la rispettiva disciplina applicabile a tutti i rapporti
(anche pregressi) costituisce un'inferenza non valorizzabile nel senso auspicato dall'appellante.
4 14. Ciò detto, la stessa compagine assicurativa impugna la sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto tempestiva la richiesta risarcitoria avanzata da (di seguito, anche CP_2
) innanzitutto con missiva del 2 febbraio 2009. CP_2
15. deduce – al riguardo – come detta richiesta stragiudiziale sarebbe tardiva, Parte_1 poiché – sempre presupponendo l'annualità (e non la durata biennale) del termine di prescrizione, sul ridetto assunto (appunto sostenuto dall'appellante) dell'applicabilità della novella (veicolata dal d. l. 134/2008 sopracitato) ai soli contratti stipulati dopo il 28 settembre
2008 – il risarcimento del sinistro avrebbe dovuto essere domandato nell'anno successivo alla sua verificazione (occorsa nel luglio 2008).
16. Il sillogismo non convince.
17. Oltre a essere viziata – per le ragioni anzidette – in punto di durata della prescrizione, la prospettazione dell'appellante è erronea anche in riferimento alla decorrenza della prescrizione stessa.
18. Ai sensi dell'art. 2952, III c, c.c., «Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione».
19. Tale evenienza si è concretizzata il 27 settembre 2010, data in occasione della quale
[...]
– capofila del raggruppamento aggiudicatario (per conto della committente Controparte_5
Contr
di seguito, anche di lavori di manutenzione (del tratto di Controparte_4
Ferrovia tirrenica meridionale compreso fra Agropoli e Praia) – notiziava d'esser stata CP_2 escussa dalla suddetta (con missiva – indirizzata da Controparte_4 quest'ultima alla capofila del raggruppamento – del 13 novembre 2008), per l'ottenimento del risarcimento spettante a causa del rallentamento (del traffico ferroviario) verificatosi sulla linea soprarichiamata, provocato dalla disalimentazione della linea stessa, come indotto dal distacco di alcuni tirantini di poligonazione (danneggiati nel corso di lavorazioni affidate a dal raggruppamento appaltatore). CP_2
20. Il termine – di cui all'art. 2952, III c., c.c. – a partire dal quale è – dunque – esordito il corso della prescrizione è quello del 27 settembre 2010: soggetto terzo danneggiato (e risarcibile) è – infatti – il raggruppamento (per tramite della propria capofila), avendo detto Contr raggruppamento dovuto fronteggiare economicamente (in confronto di le conseguenze del danneggiamento (della linea e della regolarità della circolazione) provocato dalla subappaltatrice . CP_2
21. Il sinistro indennizzabile – più precisamente – non corrisponde (come pure suggerirebbe
) all'incauto distacco dell'alimentazione della ferrovia fra Agropoli e Praia, con i ritardi Parte_1
derivati dal medesimo, bensì con la richiesta di risarcimento formulata da Controparte_4
verso (di seguito, anche , e finalizzata a tacitare
[...] Controparte_5 CP
5 (per equivalente) le ripercussioni (sul servizio ferroviario e la sua regolarità) prodotte dal fatto colposo dell'ausiliario di ossia la subappaltatrice del raggruppamento, ). CP CP_2
22. Orbene, tale sinistro si apre nel momento in cui la richiesta risarcitoria è fatta valere (dalla società preposta alla rete ferroviaria) in confronto di CP
23. Qualora – infatti – non avesse avanzato alcuna domanda Controparte_4
di risarcimento nei riguardi della capofila (del raggruppamento temporaneo) quest'ultima CP non si sarebbe rivalsa nei confronti di , ed – a sua volta – non avrebbe subito CP_2 CP_2
diminuzioni patrimoniali (attribuibili a lavorazioni compiute dalla stessa).
24. Il fatto generativo della responsabilità civile di (ossia la causazione del danno ai CP_2
tirantini di poligonazione) non va confuso con il sinistro oggetto della polizza (e appunto rappresentato dalla richiesta di pagamento, inviata – il 27 settembre 2010 – da a CP
). CP_2
Contr 25. Il momento in cui oddisfa la propria pretesa nei confronti della capofila cioè il CP
13 novembre 2008, successivo al 30 settembre 2008, data – quest'ultima – di trasmissione Contr da a del documento relativo allo stadio d'avanzamento dei lavori) non è CP ancora – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – la data in cui si concretizza il sinistro, da cui ha poi inteso essere mantenuta indenne, azionando la relativa polizza CP_2
(sottoscritta con oggi . Controparte_3 Controparte_10
26. a ben vedere – avrebbe anche potuto astrattamente rinunciare a rivolgersi contro CP
, e quest'ultima – in quell'eventualità – non avrebbe mai dovuto fronteggiare le CP_2
conseguenze economiche del proprio (dannoso) intervento sulla linea ferroviaria.
27. Per questa ragione – allora – il "sinistro" (ossia il pregiudizio indennizzabile) va rinvenuto nella richiesta risarcitoria provenuta da ei confronti di , e inviata il 27 settembre CP CP_2
2010.
28. Chiarito quanto sopra (in ordine al frangente a partire dal quale può dirsi – nel caso in disamina – avviato il decorso della prescrizione, ex art. 2952, III c., c.c.), nella propria comparsa in primo grado l'assicurazione contesta a) la persistente esigibilità dell'indennizzo
(sotto il profilo – riproposto in appello – della prescrizione), e b) l'effettiva riconducibilità dell'accaduto alle ipotesi coperte dal contratto assicurativo, ma dell'incidente sulla linea ferroviaria essa non smentisce la dinamica (quale illustrata nella propria citazione dalla subappaltatrice ), avanzando delle critiche sul fatto solo in seconda cura (e quindi CP_2
inammissibilmente).
29. I motivi di gravame – esposti da nel proprio atto introduttivo del secondo grado Parte_1
(a partire da pag. 12) – non sono, quindi, valutabili.
30. Acquisito – dunque – incontrovertibilmente l'accadimento materiale (sotteso alla richiesta di d'esser mantenuta indenne degli esborsi dovuti a nemmeno è controvertibile CP_2 CP
6 la questione (riproposta da – già – in appello) inerente Parte_1 Controparte_3
all'accidentalità (o meno) del sinistro (come descritto, e incontestato).
31. Come ancora recentemente chiarito da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 18320/2023, «La causa del tipo contrattuale è quella di tenere indenne l'assicurato dalla responsabilità civile verso terzi», di talché «L'aggettivo “accidentali” [va interpretato: l'aggiunta è dell'estensore] in modo tale da permettere la realizzazione della causa concreta e del sostanziale assetto di interessi perseguito dalle parti del contratto assicurativo in esame».
31.1. La Corte di legittimità prosegue puntualizzando come «In questo contesto è necessario interpretare l'aggettivo “accidentale” non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui "L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.
Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi>> (Cass.,
Sez. 3, 26/07/2019, n. 20305; Cass., 11/08/2017, n. 20070; Cass., Sez. 3, 26/02/2013, n.
4799; Cass., Sez. 3, 29/07/2022, n. 23762). In tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi».
32. La circostanza della dolosità della condotta di non è predicabile nemmeno CP_2
per ipotesi argomentativa, essendo pacifica la natura colposa del contegno dell'assicurata, causativo della rottura di tirantini di poligonazione nel tratto ferroviario compreso fra Agropoli
e Praia, e la conseguente interruzione temporanea del relativo segmento di ferrovia (con relativi ritardi nella circolazione dei convogli), e risultando – semmai – controversa la riconducibilità a di un eventuale apporto concausale Controparte_4
(comunque non caratterizzato da esclusività, ai fini della ricostruzione dell'eziologia del danno), ipoteticamente riscontrabile nella mancata concessione (alla sub-appaltratrice di distacchi programmati della linea (e della pertinente circolazione ferroviaria), CP_2
in vista dell'effettuazione delle lavorazioni di pertinenza di CP_2
7 33. Al sinistro è – pertanto – sicuramente ascrivibile il requisito dell'accidentalità, con pedissequa integrazione dell'apposito requisito contenuto nel contratto assicurativo.
34. Quanto – poi – alla misura della rifusione invocata da la prospettazione CP_2 dell'appellante (secondo cui l'accordo assicurativo prevedesse la possibilità d'indennizzo dei danni – cagionati da interruzione o sospensione di attività – nella misura massima di 25.820 euro) è altrettanto impersuasiva.
34.1. La lettera g) delle Condizioni aggiuntive di contratto (leggibile a pagina 26 del relativo fascicolo prodotto dall'appellante in primo grado) fissa in 25.820 euro non già il massimale della copertura, bensì la massima entità dello scoperto, e tanto basta a sconfessare la proposta interpretativa di la proposizione è – infatti – Controparte_10
adamantina nell'attribuire al lemma "massimo" (ivi menzionato) un significato diverso rispetto a quello conferito al sostantivo "massimale".
34.2. Lo stesso "massimale" – peraltro – è menzionato subito prima nel contesto della stessa frase, allo scopo di ribadire l'indennizzabilità del sinistro "nel limite del massimale per danni a cose": ciò, a riprova di come (dato quel limite, appunto rappresentato dal "massimale per danni a cose", differente e maggiore rispetto al "massimo" riguardante lo scoperto) il massimo dello scoperto in questione sia da intendersi come misura non oltrepassabile (non già dell'indennizzo, bensì) del (mero) scoperto, ossia della prestazione indennitaria non esigibile dall'assicurato (massimo esso sì circoscritto entro il limite di 25.820 euro).
35. In ordine – da ultimo – alla questione (sollevata dall'appellante) secondo cui CP_2
avrebbe omesso di denunciare a il sinistro, così precludendo alla Controparte_3
medesima la gestione (anche stragiudiziale) della vertenza sull'incidente, Controparte_3
l'assunto è smentito dalla circostanza per la quale già nel febbraio 2009 (in epoca antecedente – dunque – alla formalizzazione della richiesta di ristoro rivolta da CP CP_2
il 27 settembre 2010) l'assicurata avesse notiziato la propria assicuratrice della potenziale derivabilità (a carico di d'una richiesta risarcitoria (scaturente dal concreto CP_2
andamento dei lavori ferroviari subappaltati a e risoltisi in un potenziale danno CP_2
per addebitabile all'appaltatrice e conseguentemente Controparte_4 CP
suscettibile di tradursi in una richiesta di risarcimento a carico della stessa . CP_2
35.1. Sennonché, non ha riscontrato le sollecitazioni di Controparte_3 CP_2
comunque provenute (per le ragioni esaminate sopra) in epoca antecedente al decorso della prescrizione, e – pertanto – interruttive di quest'ultima: la stessa società assicurativa – perciò
– ha soprasseduto a sostituirsi all'assicurata nella gestione del sinistro, cosicché essa non può oggi dolersi di una mancata informazione da parte di CP_2
36. Per tutto quanto illustrato sopra, l'appello va respinto integralmente.
8 37. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, vanno distratte in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità Parte_1 della disputa (considerata bassa), al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
19. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, quale incorporante della società Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Controparte_3 CP_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello,
- condanna la , in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi 7.160,00 euro, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15, IVA e CPA come per legge: quanto sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellata, avvocato Gianfranco Parenti, dichiaratosi antistatario;
- dà atto – infine – atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, in vista delle valutazioni di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025.
9 Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
10