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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 60/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 17/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparsa per il ricorrente l'Avv. SUFFIA MARTINA la quale Parte_1 rileva l'avvenuto deposito del regolare mandato alle liti nel termine assegnato ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 17/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 60/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentata e difesa dall'avv. SUFFIA MARTINA come Parte_1
da mandato in atti ricorrente e
- , contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni della ricorrente come precisate nell'atto introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2025 premesso di prestare Parte_1 attività lavorativa in favore del quale docente in forza di Controparte_2
contratto fino al termine delle attività didattiche e di non aver ricevuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza ,eccezione e/o deduzione accogliere il presente ricorso, e per l'effetto:
1.disapplicare o comunque interpretare in maniera costituzionalmente orientata l'art. 1, comma
121, della L. 107/2015 e la normativa attuativa nella parte in cui dispone che il bonus carta del docente debba essere riconosciuto soltanto al personale a tempo indeterminato, per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE;
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico di euro 500,00, per l'annualità 2024/2025 prestata mediante contratto a tempo determinato, tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale;
3. conseguentemente condannare il
[...]
al pagamento-o comunque alla corresponsione del beneficio- in Controparte_2
favore di di una somma pari a 500,00 euro, oltre gli interessi dalla domanda Parte_1
fino al soddisfo;
4. con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre CPA ed IVA di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averle anticipate”.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_2
costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso della prima udienza il Giudice, rilevato un difetto di rappresentanza, ha assegnato a parte ricorrente un termine perentorio ex art. 182 c.p.c. per il deposito di regolare mandato alle liti.
Avendo la difesa attorea provveduto al deposito del mandato nel termine assegnato, si è verificato l'effetto sanante di cui al secondo comma dell'art. 182 c.p.c.
Nel corso dell'odierna udienza, quindi, il difensore della ricorrente si è richiamato agli atti concludendo come in essi.
Il ricorso è fondato.
3 Emerge dalla documentazione in atti (stato matricolare allegato al ricorso) che
[...]
stia prestando servizio quale docente alle dipendenze del convenuto nel Parte_1 CP_2
corrente anno scolastico 2024/25 in forza di contratto fino al termine delle attività didattiche.
La stessa deduce di non aver ricevuto per tale annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
[...
[...] , di concerto con il , sulla Controparte_4 Controparte_5
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
La ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_2
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_2
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine
5 di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_2
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_2
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
6 - se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
7 1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
8 comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_2
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il trattamento discriminatorio permane, quanto alle supplenze fino al termine delle attività didattiche, anche dopo l'approvazione dell'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal
31.12.2024.
Tale disposizione, infatti, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00, ma ha continuato ad escludere dal beneficio i docenti assunti con contratti fino al 30 giugno.
La Carta docenti, quindi, deve essere riconosciuta in sentenza, nei limiti del nuovo ammontare che sarà determinato dall'amministrazione, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025.
Non rileva il fatto che la supplenza sia ancora in corso: la stessa Corte di Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha infatti confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
Il beneficio, infine, spetta anche se nel corrente anno scolastico, sta Parte_1
prestando servizio per un numero di ore inferiori al tempo pieno.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale.
9 In ogni caso, dato che il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte della ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Nel caso in esame nell'annualità 2024/25 ha ricevuto un incarico quale insegnante Pt_1
di scuola primaria per 15 ore settimanali, comunque superiori al 50% dell'orario completo previsto per tale cattedra (24 ore settimanali).
La stessa, dunque, si è trovata in concreto in una situazione comparabile con quella di un docente di ruolo in part time ed ha diritto al riconoscimento del beneficio.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto e va affermato il diritto di Parte_1
(tuttora dipendente del ) alla assegnazione della Carta elettronica per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità
2024/25, con conseguente condanna del al rilascio in suo Controparte_2
favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alla citata annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità
2024/25, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e Controparte_2
secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2
favore della ricorrente, spese che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Savona, 17/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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