Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/2010, n. 20180
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Sentenza 24 settembre 2010

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In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, nè sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/2010, n. 20180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20180
    Data del deposito : 24 settembre 2010

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