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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 995/2024 promossa in grado di appello d a
, in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLANTE Contro e rappresentati e difesi dall'avv. Felice Giuseppe La Controparte_1 CP_2
Mela.
APPELLATI
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12/6/2024 il Tribunale di Agrigento, decidendo sul ricorso proposto dai docenti e ha loro riconosciuto il diritto all'assegnazione CP_2 Controparte_1 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107 del 2015, rispettivamente, per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 al e per gli CP_2 aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 alla condannando il CP_1
all'erogazione del beneficio in parola nonché al Controparte_3 pagamento delle spese del giudizio di primo grado ( in contrasto con la motivazione che ne statuisce la compensazione ). Disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal , il G.L. ha ripercorso le Parte_1 posizioni espresse sull'applicazione dell'istituto denominato “carta docente” introdotto dall'art. 1 comma 121° della Legge n. 107/2015 e di come quest'ultima , programmaticamente riservata ai soli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali sia stata assoggettata ad una interpretazione conformatrice al dettato della clausola n. 4 par. 1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE in ragione della quale Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La sentenza, in particolare, fa espresso rimando al dictum nel frattempo enunciato dalla S.C. (Cass. n. 29961 del 27/10/2023) in sede di rinvio pregiudiziale , la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico , senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Ha quindi affermato che :
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Parte_1 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia ha concluso, pertanto, il G.L. che la normativa interna, passibile di connotazione discriminatoria, doveva assoggettarsi ad una rivisitazione interpretativa favorevole alla estensione del beneficio anche ai docenti titolari di incarichi a termine per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. E poiché i ricorrenti avevano prestato servizio in qualità di supplenti incaricati fino l termine delle attività didattiche negli anni 2021/2022 e 2022/2023 il e negli anni CP_2
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 la e risultando provata la CP_1 circostanza dell'attuale inserimento dei docenti all'interno del sistema scolastico, ha condannato il all'erogazione del beneficio per tutti gli anni oggetto di domanda. Parte_1
Tale capo di sentenza è stato gravato di appello dal il quale si duole della Parte_1 omessa pronuncia in ordine alla eccezione di prescrizione quinquennale la fondatezza della quale avrebbe dovuto essere positivamente scrutinata relativamente alla posizione della docente ove si fosse opportunamente valutata la decorrenza del termine a CP_1 partire dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere siccome coincidente con la data di conferimento dei singoli incarichi ovvero, al più tardi, con il successivo momento in cui, per ciascuna annata di riferimento, era stato consentito ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 28/11/2016, procedere alla registrazione telematica della domanda onde fruire del beneficio.
Sicchè computando il quinquennio a partire dalle decorrenze indicate, alla data di notificazione del ricorso di primo grado (23/1/2024) la prescrizione doveva ritenersi maturata sia per l'a.s. 2017/2018 che per l'a.s. 2018/2019 , rispetto ai quali il diritto avrebbe dovuto essere esercitato entro il 30/11/2022 , per il primo anno, ed entro il 30/11/2023 per il secondo. Resiste la che chiede il rigetto del proposto gravame. CP_1
Il motivo è fondato. Soccorre in proposito quanto chiarito dal citato arresto della corte nomofilattica a proposito della natura della prestazione in argomento: nonostante la complessità del meccanismo previsto dal DPCM del 28/11/2016, attuativo della disposizione primaria (che prevede l'iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi, su una piattaforma informatica dedicata;
indi il riconoscimento, volta per volta, all'esercente di un credito verso il di importo Parte_1 pari a ciascun acquisto effettuato dal docente, coerente con il disposto normativo) è stato, infatti, ritenuto che l'operazione integra comunque un pagamento, benché a scopo vincolato, essendo, nella sostanza, diretta a rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto di beni o servizi utili alla propria formazione;
in ordine, poi, alla sua natura, la Suprema Corte ne ha escluso il carattere strettamente retributivo, trattandosi di un'obbligazione sui generis, unicamente finalizzata a sostenere le esigenze formative e di aggiornamento del corpo docente, affermandone, nondimeno, la soggezione al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi, in ogni caso, di importi che devono “pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. Sez. lav. n. 29961/2023, cit.). Ciò posto e venendo al dies a quo del relativo termine, la stessa Suprema Corte, sul presupposto dell'autoapplicatività della clausola 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro, e della conseguente disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, ha affermato che il singolo docente precario aveva ab origine (ed indipendentemente dall'inoltro dell'apposita domanda, allora non consentito dal sistema informatico) diritto all'erogazione del beneficio in argomento, direttamente in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa anche nei confronti di tale categoria di docenti. Ne consegue, in ordine all'individuazione in concreto del dies a quo, “che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre … dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Orbene, l'art. 5 del DPCM del 28.11.2016 (conoscibile ex officio da questa Corte) dispone:
“…Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Ne consegue che , venendo alla posizione della , individuata nella notificazione del CP_1 ricorso di primo grado (23/1/2024) il primo possibile fatto interruttivo della prescrizione, devono ritenersi coperti dalla prescrizione gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato entro il 30 ottobre di ciascun anno. In parziale riforma della sentenza appellata, occorre pertanto dichiarare prescritto il diritto azionato da relativamente agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Controparte_1
Di tanto andrà pronunciata la parziale riforma della sentenza di primo grado. Tenuto conto dell'esito alterno della controversia , sussistono giustificati motivi per pronunciare l'integrale compensazione delle spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 898/2024 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 12 giugno 2024, dichiara prescritto il diritto di all'attribuzione della carta elettronica del docente relativamente agli anni Controparte_1 scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Palermo 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria