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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero 13482 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di
Marano di Napoli n. 5909/2022 e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Fabio Marchese (c.f. C.F._1
presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio n. 1 elettivamente domicilia (e con domicilio digitale in atti);
-APPELLANTE-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Fabio Sperandeo (c.f. ) e dall'avv. Domenico C.F._3
Rotoli (c.f. ) presso il cui studio in Napoli alla via G. Doria n. 84 C.F._4
elettivamente domicilia (e con domicilio digitale in atti);
- APPELLATO –
NONCHE'
P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Michele Siviero (c.f. presso il cui studio in Napoli al viale C.F._5
Maria Cristina di Savoia n. 18/c elettivamente domicilia (e con domicilio digitale in atti);
- APPELLATO –
1 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Marano di Napoli n.
5909/2022, pubblicata l'11.08.2024, lamentandone l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nonostante la prova della notifica della cartella di pagamento, pronunciandosi sulla prescrizione.
1.1. Si sono costituiti gli appellati e spiegano ciascuno le Parte_2 Controparte_1
proprie difese.
2. L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Deve darsi atto che nel corso del giudizio di appello è intervenuto il legislatore il quale,
con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021,
novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella
di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei
soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli
un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta disposizione si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa
2 conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata disposizione, deve dunque ritenersi nel caso in esame non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente, odierno appellato, e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Pertanto, l'opposizione proposta in primo grado innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
3. Sussistono le ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2,
c.p.c., attesi i recenti interventi normativi e chiarificatori della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Paola Caserta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 13482/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5909/2022 del Giudice di
Marano di Napoli, pubblicata l'11.08.2022, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da;
Parte_2
- 2) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 22.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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