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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 29.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11139/2022 R.G.L.
TRA
, nato a [...] il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Paolizzi e Emanuela
Veneri, elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via Toledo n.116.
RICORRENTE E
sede legale in Como, via Belvedere, 2/a, in persona del Controparte_1 procuratore, avv. , rappresentata e difesa dagli avv. Franco Controparte_2
Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Ezio Moro, Vincenzo Luciani e Sara Micaela Giglio, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 114.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.6.2022, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere lavorato dal 8.6.2016 al 31.1.2019 alle dipendenze della società Controparte_1 inquadrato al 6° livello da giugno 2016 a maggio 2018 e, successivamente al 5° livello da giugno 2018 a gennaio 2019 del C.C.N.L. Vigilanza Privata;
di avere eseguito la prestazione lavorativa per sei giorni a settimana con turni orari 6/14, 14/22, 22/6; che il detto rapporto era cessato a seguito di passaggio di cantiere;
di essere stato guardia giurata particolare armata, addetto al servizio di vigilanza privata armata;
di avere constatato l'erronea applicazione da parte della convenuta dell'art. 109 del CCNL Vigilanza privata, in quanto l'indennità prevista da detta disposizione era stata considerata solo tale e non come elemento fisso della retribuzione e parte della paga base conglobata;
di avere pertanto diritto al ricalcolo delle buste paga ricomprendendo la “copertura economica” tra gli elementi della paga base e/o elementi fissi affinchè siano correttamente determinate la retribuzione ordinaria, le maggiorazioni contrattualmente previste e il TFR, e per l'effetto il diritto ad essere retribuito anche delle differenze non percepite (dal 6/2016 al 1/2019); di non avere goduto della pausa di dieci minuti e/o dei corrispondenti riposi compensativi previsti dall'art. 74 del CCNL Vigilanza privata pur avendo eseguito turni lavorativi di otto ore;
di non avere ricevuto istruzioni e/o consegne affinché potesse godere della pausa, per intero o frazionata;
di avere diritto, pertanto, dal 1/2017 al 1/2019, alla retribuzione di dieci minuti giornalieri di straordinario (1/6 ora straordinario 30%) per non avere goduto della pausa e di un importo a titolo risarcitorio per la mancata fruizione dei riposi compensativi determinata in relazione all'ora lavoro (1/6 ora base); di avere diritto, in applicazione del CCNL firmato il 28.2.2014, alle ulteriori somme di cui al ricorso.
Concludeva chiedendo di “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della complessiva somma di Euro 1.881,60, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge, nonché liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c., ovvero altro importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura”.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'infondatezza Controparte_1 delle pretese per il mancato rispetto degli oneri di allegazione e di prova;
deduceva che il ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze con mansioni di guardia particolare giurata;
che aveva prestato servizio presso il cliente "Finmeccanica-Leonardo" di Pomigliano d'Arco e Casoria ove erano complessivamente impiegate 30 guardie particolari giurate;
che il ricorrente, nel corso dello svolgimento delle incombenze lavorative, stante la natura discontinua e di attesa delle mansioni affidate, aveva la possibilità di godere della pausa giornaliera per i turni superiori alle 6 ore;
che egli non aveva segnalato di essere stato impossibilitato a godere della suddetta pausa;
che essa società aveva retribuito tali pause;
che dal marzo 2016 egli aveva percepito la copertura economica prevista dall'art. 109 CCNL Vigilanza Privata, pari a € 20,00 mensili, a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali (c.d. AFAC).
Pertanto, contestava la richiesta condanna al pagamento della somma a titolo di mancato godimento della pausa di dieci minuti asserendo l'errata lettura delle norme contrattuali e di legge (art. 74 CCNL); contestava le pretese differenze retributive riferite alla voce “Acconto sui futuri aumenti contrattuali”, sostenendo la natura indennitaria della copertura economica di cui all'art. 109 CCNL corrisposta a titolo di vacanza contrattuale, pertanto non concorrente alla determinazione delle voci retributive indicate in ricorso (straordinario, festività, mensilità supplementari, TFR); in via subordinata contestava i conteggi essendo redatti in contrasto alla normativa legale e contrattuale nonché le ulteriori differenze per altri titoli (TFR, ferie non godute;
straordinario 30%, presto su fest. etc – pag. 4 e 5 del ricorso). Concludeva chiedendo: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità
o nullità del ricorso per i motivi esposti ed in ogni caso per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 cpc. Nel merito: respingere tutte le domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, in esito alla udienza indicata in epigrafe, sostituita dalle note ritualmente depositate, questo Giudice emetteva la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso , contenendo quest'ultimo tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentirne una compiuta comprensione sia del petitum che della causa petendi a opera tanto della convenuta che del giudicante, per come del resto evincibile dalle difese apprestate dalla convenuta stessa, che hanno contrastato la domanda del ricorrente in tutte le sue articolazioni anche nel merito.
Il ricorso merita in parte accoglimento, con riferimento alla prima delle due domande in cui esso si articola.
Quanto alla prima domanda, vanno condivise le motivazioni già espresse da altri giudici ( Tribunale di Milano sent. n. 828/23, estensore Lombardi;
Tribunale Napoli, sentenza n. 3255/2024, est. , in analoghe fattispecie, di seguito riportate ai Per_1 sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. L'art. 109 C.C.N.L.Vigilanza Privata 2013/15, rubricato “Copertura economica”, dispone che: “le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”. L'art. 106, a sua volta, sotto la rubrica "Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)", stabilisce che "il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)”. L'art. 142 , con rubrica “Una tantum” prevede che “le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…) Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)”. La questione che occupa riguarda, pertanto, la natura pienamente retributiva della voce stipendiale prevista dall'art. 109 e, conseguentemente, la sua computabilità nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio. Secondo quanto argomentato nelle pronunce richiamate, e qui condiviso, “è sufficiente leggere tale norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto conosciuto come
“indennità di vacanza contrattuale”, essendo specificato che è corrisposta “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”. Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, già specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “dai futuri incrementi retributivi”. D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi. Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142. Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme). D'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale “Una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella “retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale. Pertanto, appare ben diversa nell'ambito del C.C.N.L. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'articolo 142. Pertanto, non si ritiene fondata la tesi per cui l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'articolo 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013 in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall'articolo 142. Infatti, qualora si addivenisse alla interpretazione della convenuta, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009
– 31 gennaio 2013), nell'articolo 106, con una sua “inclusione” nella retribuzione normale e nell'articolo 142, con una sua “esclusione” dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142. L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, quindi, nella retribuzione normale di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico). Sicchè è palese che detta indennità
è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82). In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. sentenza n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto”. Ne deriva, pertanto, stante la natura di retribuzione normale di tale indennità, la necessità di ricomprensione della stessa nel calcolo del montante retributivo ai fini della determinazione del dovuto per festività (art. 89 CCNL), straordinario, festivo e domenicale e relative maggiorazioni (art. 116), mensilità aggiuntive (art. 117), ferie (artt. 86 e 87), TFR (art. 141) con conseguente diritto del ricorrente a percepire la somma di euro 385,09 ( di cui euro 208,96 a titolo di integrazione t.f.r.)., risultante dai conteggi in atti, non oggetto di specifica contestazione contabile e detratto quanto calcolato ai sensi dell'art. 74 del ccnl, per quanto a breve si dirà. Alla luce di quanto esposto, va accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la mancata incidenza della voce AFAC sugli istituti contrattuali e, per l'effetto, condannata la società convenuta al pagamento della somma della complessiva somma sopra indicata, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
Venendo alla domanda avente a oggetto la remunerazione dei 10 minuti giornalieri reclamati, la stessa non può essere accolta. Il ricorrente ha dedotto di lavorare oltre le sei ore giornaliere La resistente non ha contestato l'orario di lavoro ma ha negato l'applicabilità al ricorrente della norma contrattuale, sostenendo che il ricorrente stesso ha sempre fruito della pausa giornaliera di 10 minuti e che, in caso contrario, gli sarebbe spettato, al più, l'equivalente riposo compensativo. L'art.74 del CCNL di settore, invocato a sostegno della pretesa attorea, prevede che
“qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1-4 del dlgs 66/03 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi”. Pertanto, secondo la fonte contrattuale invocata, dal mancato godimento della pausa in questione non deriva il diritto a percepire differenze retributive ma, al contrario, il diritto al godimento di riposi compensativi, la cui mancata fruizione è stata comunque allegata dal ricorrente nel suo atto introduttivo.
Appare evidente che, attraverso la fruizione della pausa “sul posto di lavoro” e la possibilità che essa sia interrotta in caso di richiesta di intervento della GPG, si sia voluto attribuire ai dipendenti la tendenziale possibilità di sospendere la prestazione in corso –di durata necessariamente superiore alle sei ore- per un massimo di dieci minuti, anche frazionati, a decorrere dalla scadenza delle sei ore di lavoro, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare conseguente all'oggettiva inattività lavorativa sul posto di lavoro.
Tale considerazione rende verosimile, ad avviso del Giudicante, l'intento delle parti sociali di regolamentare in via convenzionale la prassi delle guardie - notoriamente invalsa- di sospendere la prestazione durante il servizio per brevi intervalli, conferendo alla stessa un crisma di legittimità per evitare di sanzionare quei dipendenti trovati in situazioni di inattività lavorativa durante l'orario di lavoro. Pur tuttavia, la norma, nel rinviare alla sede aziendale la definizione delle modalità (che nella specie risulta non intervenuta), non regolamenta la collocazione temporale dell'intervallo, prevedendo solo che esso interviene dopo le sei ore di prestazione né si preoccupa di precisare espressamente se i dieci minuti devono essere continuativi oppure no;
anzi, nel prevedere la possibilità di interrompere la pausa e di goderla successivamente nel turno di lavoro, implicitamente prende in esame l'eventualità che sia frazionata per un ammontare complessivo di dieci minuti. È evidente che la norma, così come formulata, è inevitabilmente carente di un preciso ambito applicativo e di qualsivoglia elemento di certezza in ordine al tempo di fruizione e di verifica del rispetto del limite massimo orario. Difatti, l'intervallo può essere ragionevolmente fruito per l'intero solo nel caso in cui il servizio sia svolto in coppia e ciascuna delle guardie a turno riposi giacché nel caso di servizio individuale, per effetto della sospensione dell'attività, il posto resterebbe privo di presidio attivo e la guardia dovrebbe -in relazione alla richiesta di intervento- valutare la sussistenza di “particolari esigenze di servizio”, che richiedano comunque l'intervento per cui sarebbe costretta, in caso affermativo, ad interrompere la pausa e a goderne in seguito, contabilizzando la frazione di tempo già consumata. In tale evenienza, deve convenirsi sul fatto che il dedotto beneficio dell'intervallo finisce per essere snaturato risolvendosi in un'intermittente alternanza tra lavoro e intervallo a seconda del numero di interventi necessitati. In simili circostanze la guardia sarebbe costretta ad interrompere la pausa e a goderne in seguito, contabilizzando la frazione di tempo già consumata. È evidente che così ragionando il beneficio che è proprio della pausa lavorativa finisce per essere snaturato, risolvendosi in un'intermittente alternanza tra lavoro e intervallo a seconda del numero di interventi necessitati. Così stando le cose, il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione, causando un vuoto di regolamentazione (a tutt'oggi non colmato neanche attraverso regole tacite di tolleranza verso il primo riscontro di inattività lavorativa), non può ridondare in danno dei lavoratori destinatari della norma contrattuale. Deve affermarsi che, se dal lato del dipendente è sufficiente l'allegazione del mancato godimento della pausa contrattuale, dal lato del datore di lavoro ricade l'onere di dedurre e comprovare il godimento della pausa di dieci minuti, attraverso la specifica e dettagliata allegazione e prova delle condizioni di lavoro e dei turni normalmente disimpegnati dalle guardie nel periodo di causa, tali da consentire alla guardia e/o alle guardie in servizio congiunto di sospendere la prestazione (cfr. in tale senso anche Corte di Appello di Napoli, sentenze n. 8442 del 17.01.2017 e n.6733 del 14.1.2020). Ciò posto, tenuto conto delle risultanze testimoniali assunte, non risulta provato con la necessaria incidenza che il ricorrente non abbia usufruito della pausa in questione.
In primo luogo, il ricorrente non ha precisato quando, in quali circostanze di tempo e luogo non abbia potuto godere della pausa, quali le ragioni. Inoltre, i testi indotti da parte ricorrente hanno riferito: CC TA: “Sono stato dipendente della società resistete ed ho una causa in corso in questo Tribunale per lo stesso motivo. Ho lavorato insieme al ricorrente dal giugno 2016 fino al 31 gennaio 2019 con mansione di guardia giurata. Lavoravo nella stessa postazione del ricorrente presso la società a Pt_2
Pomigliano d'Arco. Lavoravamo su turni di 8 ore oppure 12 ore presso una delle portinerie;
in questi turni non era mai prevista una pausa. I turni erano 6,00-14,00;
14,00-22,00; 22,00-06,00. Dovevamo stare fissi nella postazione per tutto il tempo di lavoro senza effettuare pause;
potevamo allontanarci per esempio per andare in bagno soltanto se momentaneamente potevamo essere sostituiti da un collega. Poteva capitare che durante l'orario di lavoro potessimo consumare uno snack ma seduti alla postazione senza poterci allontanare” Tale teste è apparso generico ma di fatto non ha negato la fruizione di più momenti di pausa, durante i turni coperti insieme al ricorrente, per coprire esigenze fisiologiche quali la consumazione di un breve pasto sul posto di lavoro ovvero l'allontanamento per recarsi alla toilette. AR : “Ho lavorato per la convenuta dal 2016 al 2019 con CP_3 mansioni di guardia giurata;
dopo il passaggio di cantiere che ha coinvolto tutti i dipendenti di siamo passati con e dopo vi sono stati altri due CP_1 CP_4 passaggi, con mie dimissioni e nuove assunzioni per cui attualmente lavoro per Europolice srl;
il ricorrente è rimasto dipendente della Ho lavorato a volte CP_5 anche con il ricorrente;
giravamo tutti le varie postazioni sul territorio del comune di Pomigliano d'Arco presso la . Osservavamo tre turni o dalle 6 alle 14, o Parte_3 dalle 14,00 alle 22,00 o dalle 22,00 alle 6,00. Ruotavamo detti turni a distanza di sei giorni secondo la formula 6+2. Presso le postazioni in certi orari anche diurni eravamo in due e per la più parte del tempo coprivamo il turno da soli. Ho avanzato anche io causa analoga a quella del ricorrente, non ancora decisa. Mi sono trovato più volte nello stesso turno con il ricorrente, poteva capitare da in media di dieci / dodici giorni al mese;
poteva capitare in tali casi che due ore circa di mattina e due di pomeriggio le coprissimo nella stessa postazione;
quando eravamo di turno al varco merci coprivamo il turno sempre in due, uno all'interno della postazione e l'altro fuori a controllare l'ingresso dei camion, alternandoci in tale mansione. Questo ultimo turno capitava in media una volta alla settimana. Quando dovevamo fruire la pausa di 10 minuti capitava che a volte era a tal punto intensa la mole di lavoro di quei momenti che dovevamo per forza gestire il turno in due, avevamo giusto il tempo in tali occasioni di recarci alla toilette che si trovava nei pressi all'interno della nostra stessa postazione, in modo che il collega si piazzasse all'esterno; ciò per quanto riguarda il turno al varco merci. Le altre postazioni erano tutte per controllo ingressi di persone, oltre al varco merci che concerneva solo i camion, vi era un ingresso pedonale e un altri per autovetture aziendali oltre ingresso pedonale per autorizzati. Dovevamo controllare i documenti delle persone in entrata, segnando le generalità ( nome e cognome ) su un'agenda cartacea, e se non si trattava di dipendenti ma di visitatori e/
o ditte esterne, dovevamo creare il badge provvisorio giornaliero, fatto in cartoncino con indicato nome e cognome e banda magnetica per consentire di passare il tornello. Quando eravamo in due all'ingresso pedonale era perché vi erano un grosso afflusso di persone, circa 600/700 al giorno in media, Quando ero da solo all'ingresso sia principale che pedonale chiedevo a qualche dipendente della o di una ditta Pt_2 esterna di portami qualcosa da bere o mangiare dal distributore che si trovava in un altro capannone, a circa 200 mt dalla nostra postazione. Se non vi era nessuno all'ingresso consumavo tale bevanda o pietanza nel tempo occorrente. Ricordo che se chiedevo una sostituzione alla postazione con collega di altra postazione mi veniva risposto che non era possibile perché impegnato ovvero di attendere ma in genere non riusciva mai a venire. Analogamente accadeva quando eravamo in due a coprire la postazione ma vi era il grande afflusso di cui ho detto. Non ci era mai stato comunicato di fatto di effettuare la pausa, per cui si chiedevano tali cambi proprio per coprire necessità fisiologiche;
per poter ottenere un cambio da un collega a volte costui si faceva a sua volta sostituire da un capoturno della
che gli faceva il piacere, cosa pertanto non frequente. Non veniva pertanto Pt_2 segnata in alcun agenda la fruizione della pausa né avvisato alcun nostro dirigente, neppure quando osservavamo le brevi pause di cui ho detto per bere e / o per recarci al bagno. Anche nel caso di tali brevi pause quando bevevamo o mangiavamo qualcosa (sempre snack dal distributore automatico) restavamo sulla postazione continuando a vigilare nel frattempo;
ciò anche quanto al ricorrente. Dovevamo controllare più telecamere che erano piazzate agli ingressi e nei parcheggi;
spesso i badge per uscire
o entrare non funzionavamo e noi dovevamo manovrare l'apertura del cancello, automatica.- Avevamo un monitor nelle varie postazioni, tranne quella del varco merci che ne aveva solo una sul cancello, con circa 10 telecamere, ognuna nei vari parcheggi;
poi dovevamo manovrare tasti per aprire i cancelli pedonali e delle auto . Allontanarsi senza un cambio per 10 minuiti era impossibile”. Anche tale teste, sia pure molto più dettagliato del precedente, ha di fatto restituito la realtà di turni coperti in svariate occasioni insieme al ricorrente, caratterizzati da intensa mole di lavoro – specialmente nel caso di adibizione al varco merci - ma anche dalla possibilità di fruire di brevi pause, anche mediante l'ausilio, il più delle volte necessario, di una sostituzione da parte di colleghi.
Infine, il teste indotto da parte resistente, , ha riferito: Testimone_1
“Sono un dipendente della società dal 2006. Nel periodo 2016-2019 svolgevo la mansione di capoturno referente all'interno del sito della società Parte_4
. Lavoravo nella stessa postazione del ricorrente e del sig.
[...] CP_6
. Lavoravamo su turni di 8 ore oppure 12 ore presso una delle portinerie;
in
[...] questi turni non era mai prevista una pausa. I turni erano 6,00-14,00; 14,00-22,00; 22,00-06,00. I ricorrenti sapevano che potevano usufruire dei 10 minuti di pausa al giorno;
non vi era un momento preciso della giornata in cui era stabilito che i dipendenti dovessero usufruire della stessa;
comunque ne usufruivano e nel momento in cui dovevano usufruire della stessa, ad esempio per esigenze fisiologiche o per mangiare qualcosa o per un semplice break, lo chiedevano a me in quanto io dovevo organizzare la loro sostituzione. Tale pausa durava 10 minuti. Preciso che io lavoravo prettamente nella portineria principale e non lavoravo fisso nella portineria del ricorrente. Se c'era la necessità di sostituire i dipendenti anche io potevo andare a sostituirli. Durante la pausa si allontanavano dalla postazione di lavoro, come detto, previa sostituzione. Io preciso che non prendevo nota delle persone che mi chiedevano di andare in pausa ma mi ricordo che tutti i dipendenti usufruivano della stessa per 10 minuti. In particolare, io all'ora di pranzo facevo un giro tra tutti i dipendenti per organizzare la sostituzione. L'ufficio del personale non mi richiedeva se i dipendenti avessero usufruiti o meno della pausa ogni giorno. Poteva capitare durante la giornata che un dipendente potesse usufruire anche più di una pausa di 10 minuti e queste venivano concesse da me, sempre previa sostituzione”. Il teste ha pertanto sostenuto l'avvenuta fruizione di pause da parte dei dipendenti della convenuta, previa organizzazione da parte sua di apposite sostituzioni, se necessarie, sulle varie postazioni. Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testi in relazione al servizio di vigilanza disimpegnato dal ricorrente, non è emerso in modo certo ed univoco che il ricorrente stesso non abbia effettivamente fruito in modo stabile e continuativo della pausa di 10 minuti prevista dalla normativa collettiva. Del resto, per come sopra evidenziato, gli stessi testi indotti dal ricorrente hanno riferito in relazione a periodi limitati e frazionati, nel corso dei turni, di godimento di altrettante pause. Ritiene questo giudice che sia irrilevante la consumazione all'interno della postazione di servizio, tenuto conto del fatto che il tempo per la consumazione di un pasto poteva essere scelto a discrezione del ricorrente e di fatto la circostanza di permanere nella postazione finiva per consentire di ottimizzare i tempi della pausa. Del resto, la pacifica piena attuazione del disposto contrattuale è, altresì, dimostrata dall'assenza di ogni richiesta di riposi compensativi da parte del ricorrente. Solo, infatti, attraverso la richiesta del riposo compensativo la società resistente avrebbe potuto essere edotta di una mancata fruizione delle pause. Il ricorrente non ha allegato né tampoco provato di avere richiesto alla società resistente la fruizione di riposi compensativi, né tale circostanza è stata confermata dai testi escussi.
Infine, sul punto è intervenuta la Corte di Appello di Napoli, la quale, con sentenza del 9 dicembre 2021 – 22 dicembre 2022 –N. 5803/202), in un giudizio avente identico contenuto, ha così statuito: “In base a detta disposizione, dunque, al dipendente che espleti un orario di lavoro superiore alle sei ore consecutive è concesso un intervallo pausa retribuita di dieci minuti e, se non è possibile goderlo, dovranno essere concessi riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi. In disparte la problematica della dubbia compatibilità di tale norma collettiva con il disposto della legge 133/08, si rileva che la fattispecie in oggetto è particolare perché si riferisce all'attività lavorativa - vigilanza privata molto distribuita sul territorio rispetto al quale è difficile un controllo reale, in particolare della fruizione della pausa. È dunque ragionevole ritenere che spettava al singolo dipendente comunicare la mancata fruizione della pausa al fine di goder poi del riposo compensativo: non averlo fatto per lungo periodo induce senza dubbio a ritenere che la pausa sia stata regolarmente goduta”.
Ad ogni modo, in caso di mancato godimento della pausa di dieci minuti, la contrattazione collettiva non prevede il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione aggiuntiva, bensì, il diritto a fruire di riposi compensativi.
Ciò perché la pausa è già di per sé retribuita.
Dal mancato godimento della pausa, cosa che non è emersa in giudizio, secondo la fonte contrattuale invocata ex adverso non deriva, dunque, il solo diritto al godimento di riposi compensativi. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto allegare la richiesta del riposo compensativo, il mancato godimento dei riposi compensativi nei 30 giorni successivi e chiedere, tutto al più, il risarcimento del danno subìto per effetto della mancata pausa, cosa che nel caso di specie non è avvenuta ( in tal senso v. anche sentenza di questo Ufficio, n. 2885/17 g.l. dr. Ruggiero).
Infine, riguardo ai danni, sul punto è intervenuta la Corte di appello di Napoli, la quale nella sentenza n. 6115 /2021 pubblicata il 23 dicembre 2021 così statuisce: “Dunque, la norma espressamente prevede che la pausa in questione è retribuita e che, qualora il lavoratore non ne fruisca, ha diritto ad un riposo compensativo da godersi nei successivi trenta giorni. Non è, invece, previsto il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva. Dunque, a parere della Corte – premesso che il ricorrente ha comunque percepito l'intera retribuzione e che, se anche avesse goduto della pausa, l'ammontare della stessa sarebbe rimasto invariato – alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente. Non va, infatti, dimenticato che l' ha agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica Pt_5 disposizione contrattuale nulla allegando in merito ad eventuali danni subiti. Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive così come richieste in questa sede. Nel caso in esame, oltretutto, il lavoratore non ha mai chiesto di fruire del riposo compensativo, come emerge dalle deposizioni testimoniali e come, del resto, mai allegato in ricorso.” ( cfr. ex multis Corte di Appello di Napoli – Giudice Relatore dott. Robustella – con sentenza 7856/2014 ).
Pertanto, la domanda sul punto non può essere accolta.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento soltanto di una delle domande avanzate con il ricorso e la controvertibilità di entrambe le questioni ne giustifica la compensazione per due terzi, mentre per il resto seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso avanzato da , accertato il diritto Parte_1 del detto ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la mancata incidenza della voce AFAC sugli istituti contrattuali, condanna la società convenuta al pagamento della somma della complessiva di euro 385,09 di cui euro 208,96 a titolo di incidenza sul t.f.r., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione al saldo;
rigetta il ricorso per la restante parte;
compensa nella misura di due terzi le spese di lite e condanna la società convenuta al pagamento del rimanente terzo, liquidando quest'ultimo in euro 1.450,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 29.5.25 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi