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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 18485/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18485/2015 R.G.
e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. M. Damato ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Barletta, Via degli Orti, 11
OPPONENTE
C O N
[...]
, quale procuratrice di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dante De Benedetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, P.zza Castello, 2
OPPOSTA
NONCHé per il tramite dalla procuratrice speciale in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Calabresi e E. Gaboardi ed elettivamente domiciliata presso di loro
TERZA INTERVENUTA
pagina 1 di 4 Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'8.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.12.2015 introduceva il giudizio di merito a seguito Parte_1 della fase cautelare svoltasi dinanzi al G.E. in relazione all'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.
2 c.p.c.; esponeva che con atto per Notaio dell'11.9.2006 aveva concluso un contratto di Persona_1 mutuo fondiario con la , poi divenuta , per l'importo di € Controparte_5 CP_1
330.000,00; che a garanzia del prestito era stata concessa ipoteca;
che era stata prevista la restituzione del capitale mutuato in n. 480 rate per un importo mensile di € 1.979,87; sosteneva l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti, nella misura del 7,401% e, a tal fine, l'inclusione degli interessi moratori nel computo del tasso soglia con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.
Chiedeva, pertanto, di 1) accertare la nullità delle clausole del contratto invocato nell'esecuzione opposta, in forza delle quali le parti avevano convenuto interessi usurari e, per l'effetto, accertare e dichiarare la gratuità del mutuo contratto;
2) per l'effetto e conseguentemente, dichiarare la nullità di tutti gli atti esecutivi posti in essere sulla base di detto titolo in quanto il credito sul quale essa si fondava era incerto e/o illiquido e/o indeterminato e conseguentemente- accertare e dichiarare che l'esecuzione intrapresa era infondata ed illegittima;
in subordine, laddove non ritenuta illegittima l'intera procedura, dichiarare che essa era stata legittimamente intrapresa solo per la minor somma dovuta, epurata degli interessi;
3) conseguentemente, accertata l'entità degli interessi usurari versati, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi, eventualmente compensando gli importi così calcolati con la residua parte del debito dei mutuatari con la 4) conseguentemente, accertata e dichiarata la CP_5 gratuità del mutuo, così rideterminare l'ammontare esatto del dovuto e della rata mensile;
5) in via gradata e solo per la denegata ipotesi nella quale siano ritenuto dovuti interessi, applicare gli interessi al tasso minimo legale. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 25.3.2016 si costituiva la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale assumeva l'infondatezza delle difese svolte dall'opponente e la dedotta usurarietà, non ritenendo corretto l'invocato cumulo, ai fini del superamento del tasso soglia, degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dall'opponente, con il favore delle spese di lite;
in via subordinata, in caso di accertamento di un credito inferiore rispetto a quello precettato, di dichiarare il suo diritto ad agire esecutivamente per l'importo accertato.
pagina 2 di 4 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato il 23.1.2020 si costituiva , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di essendo Controparte_2 intervenuta la cessione del credito di cui al giudizio in favore di ai sensi Controparte_2 dell'art. 58 T.U.B. ed in ragione del contratto denominato “Servicing Agreement”, concluso in data 28 gennaio
2019, ai sensi del quale aveva nominato quale suo “Servicer” affinché', inter alia, CP_2 CP_1 provvedesse, per suo conto, alla gestione, all'incasso ed alla riscossione dei crediti ceduti.
Con atto di intervento depositato in data 7.1.2025 si costituiva altresì per il tramite dalla Controparte_3 procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro tempore, dando Controparte_4 atto dell'intervenuta cessione pro soluto del credito da parte di e riportandosi Controparte_2 alle difese svolte dalla sua dante causa.
Ammessa ed espletata la consulenza contabile, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va, per l'effetto, respinta.
Sostiene l'opponente, nella sua qualità di mutuataria, che il mutuo concluso con la poi Controparte_5 divenuta , sia affetto da usurarietà per essere stati convenuti interessi moratori superiori al tasso CP_1 soglia, con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c. 2 c.c.
Vale la pena premettere che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. S.U. 19597/20).
Ai fini della verifica delle contestazioni mosse è stata disposta una consulenza contabile in corso di causa che ha verificato – anche a seguito delle osservazioni della banca opposta - che il tasso di mora contrattualmente previsto risultava pari a 7,712% e che, raffrontato al TEGM (tasso effettivo globale), calcolato secondo la pagina 3 di 4 formula prevista nel Decreto del Ministro del Tesoro dell'8.7.1992, richiamata dalle istruzioni della Banca
d'Italia, maggiorato del 2,1% (pari a 9,78%), non risulta usurario.
Si tratta di conclusioni condivisibili, in quanto frutto di conteggi corretti e rispettosi dei principi espressi dalla
Suprema Corte.
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto dell'opposizione dovendosi ritenere corretto il credito, così come calcolato dalla banca creditrice ed azionato in sede esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e applicazione dei parametri medi (salvo che per la fase decisionale).
Devono porsi definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
e con l'intervento di per il tramite dalla procuratrice speciale
[...] Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_4 eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in
€19.375,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
3) devono porsi definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Bari, 28.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18485/2015 R.G.
e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. M. Damato ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio in Barletta, Via degli Orti, 11
OPPONENTE
C O N
[...]
, quale procuratrice di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dante De Benedetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, P.zza Castello, 2
OPPOSTA
NONCHé per il tramite dalla procuratrice speciale in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Calabresi e E. Gaboardi ed elettivamente domiciliata presso di loro
TERZA INTERVENUTA
pagina 1 di 4 Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'8.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.12.2015 introduceva il giudizio di merito a seguito Parte_1 della fase cautelare svoltasi dinanzi al G.E. in relazione all'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.
2 c.p.c.; esponeva che con atto per Notaio dell'11.9.2006 aveva concluso un contratto di Persona_1 mutuo fondiario con la , poi divenuta , per l'importo di € Controparte_5 CP_1
330.000,00; che a garanzia del prestito era stata concessa ipoteca;
che era stata prevista la restituzione del capitale mutuato in n. 480 rate per un importo mensile di € 1.979,87; sosteneva l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti, nella misura del 7,401% e, a tal fine, l'inclusione degli interessi moratori nel computo del tasso soglia con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.
Chiedeva, pertanto, di 1) accertare la nullità delle clausole del contratto invocato nell'esecuzione opposta, in forza delle quali le parti avevano convenuto interessi usurari e, per l'effetto, accertare e dichiarare la gratuità del mutuo contratto;
2) per l'effetto e conseguentemente, dichiarare la nullità di tutti gli atti esecutivi posti in essere sulla base di detto titolo in quanto il credito sul quale essa si fondava era incerto e/o illiquido e/o indeterminato e conseguentemente- accertare e dichiarare che l'esecuzione intrapresa era infondata ed illegittima;
in subordine, laddove non ritenuta illegittima l'intera procedura, dichiarare che essa era stata legittimamente intrapresa solo per la minor somma dovuta, epurata degli interessi;
3) conseguentemente, accertata l'entità degli interessi usurari versati, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi, eventualmente compensando gli importi così calcolati con la residua parte del debito dei mutuatari con la 4) conseguentemente, accertata e dichiarata la CP_5 gratuità del mutuo, così rideterminare l'ammontare esatto del dovuto e della rata mensile;
5) in via gradata e solo per la denegata ipotesi nella quale siano ritenuto dovuti interessi, applicare gli interessi al tasso minimo legale. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 25.3.2016 si costituiva la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale assumeva l'infondatezza delle difese svolte dall'opponente e la dedotta usurarietà, non ritenendo corretto l'invocato cumulo, ai fini del superamento del tasso soglia, degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dall'opponente, con il favore delle spese di lite;
in via subordinata, in caso di accertamento di un credito inferiore rispetto a quello precettato, di dichiarare il suo diritto ad agire esecutivamente per l'importo accertato.
pagina 2 di 4 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato il 23.1.2020 si costituiva , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di essendo Controparte_2 intervenuta la cessione del credito di cui al giudizio in favore di ai sensi Controparte_2 dell'art. 58 T.U.B. ed in ragione del contratto denominato “Servicing Agreement”, concluso in data 28 gennaio
2019, ai sensi del quale aveva nominato quale suo “Servicer” affinché', inter alia, CP_2 CP_1 provvedesse, per suo conto, alla gestione, all'incasso ed alla riscossione dei crediti ceduti.
Con atto di intervento depositato in data 7.1.2025 si costituiva altresì per il tramite dalla Controparte_3 procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro tempore, dando Controparte_4 atto dell'intervenuta cessione pro soluto del credito da parte di e riportandosi Controparte_2 alle difese svolte dalla sua dante causa.
Ammessa ed espletata la consulenza contabile, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va, per l'effetto, respinta.
Sostiene l'opponente, nella sua qualità di mutuataria, che il mutuo concluso con la poi Controparte_5 divenuta , sia affetto da usurarietà per essere stati convenuti interessi moratori superiori al tasso CP_1 soglia, con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c. 2 c.c.
Vale la pena premettere che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. S.U. 19597/20).
Ai fini della verifica delle contestazioni mosse è stata disposta una consulenza contabile in corso di causa che ha verificato – anche a seguito delle osservazioni della banca opposta - che il tasso di mora contrattualmente previsto risultava pari a 7,712% e che, raffrontato al TEGM (tasso effettivo globale), calcolato secondo la pagina 3 di 4 formula prevista nel Decreto del Ministro del Tesoro dell'8.7.1992, richiamata dalle istruzioni della Banca
d'Italia, maggiorato del 2,1% (pari a 9,78%), non risulta usurario.
Si tratta di conclusioni condivisibili, in quanto frutto di conteggi corretti e rispettosi dei principi espressi dalla
Suprema Corte.
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto dell'opposizione dovendosi ritenere corretto il credito, così come calcolato dalla banca creditrice ed azionato in sede esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e applicazione dei parametri medi (salvo che per la fase decisionale).
Devono porsi definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
e con l'intervento di per il tramite dalla procuratrice speciale
[...] Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_4 eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in
€19.375,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
3) devono porsi definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. liquidate come in atti.
Bari, 28.7.2025
Il Giudice
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