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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 545/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE
Udienza del 03.04.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza cartolare resa all'esito dell'udienza del 03.04.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 03.04.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 03.04.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter
c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 545/2023 R.G., avente ad oggetto: appello sentenza giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(P. IVA ) (già ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1 e di ( della in persona del Legale
[...] CP_2 Controparte_3
rapp.te p.t. con sede legale corrente in Roma alla Via Bufalotta n. 374, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Petrarolo (Cod. Fisc. presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Dei Sanniti P.co
Acanto, in virtù di procura speciale per Notar del 14.12.2018, Atto Persona_1
n.
6.810 Rep. 18.083, allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. CP_4 C.F._2 Controparte_5
) rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio del Vecchio (Cod. Fisc. C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in San Cipriano C.F._4
d'Aversa (CE) alla Via Matteotti n. 7, in virtù di procura in atti
appellati nonché
(Cod. Fisc. ) residente in [...]di Principe (CE) CP_6 C.F._5 alla Via Gobetti appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da atto introduttivo e note Parte_1 relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare (verificare deposito).
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare (verificare deposito).
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. La compagnia assicurativa
[...] appellante, ha censurato la pronuncia di primo grado giacché il Parte_1 giudice di prime cure avrebbe disatteso tutte le contestazioni sollevate nel merito in relazione alla verificazione della vicenda di sinistro alquanto anomala per come narrata, così statuendo per l'accoglimento di entrambe le domande proposte dagli odierni appellati i sigg.ri
[...]
e . CP_4 Controparte_5
In particolare, l'appellante compagnia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente l'istruttoria raccolta per l'accoglimento integrale di entrambe le domande azionate in primo grado e, dunque, ha ritenuto adeguatamente provato il fatto storico relativo al sinistro in cui restavano coinvolti i due ciclisti investiti dal veicolo Seat Arosa tg. CA098JD, benché lo stesso non abbia motivato adeguatamente le determinazioni assunte circa la testimonianza assai scarna resa dall'unico teste escusso, , e avuto riguardo talune circostanze controverse emerse in Testimone_1 relazione ai fatti narrati.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio con unica comparsa entrambi gli appellati,
[...]
e , i quali hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e CP_4 Controparte_5 improcedibilità dell'appello e concluso, in via principale, per il rigetto dell'appello.
L'appellata responsabile civile nonostante la regolarità della notifica, non CP_6 si è costituita in giudizio, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado nel merito sono, a parere di questo giudice, condivisibili.
Nel caso di specie, la compagnia appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con la quale il Giudice di Pace di Carinola ha accolto integralmente le domande sul rilievo della assoluta sufficienza e idoneità della raccolta istruttoria effettuata in prime cure.
Il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione di accoglimento sul fatto che entrambi gli attori, qui appellati, hanno fornito prova convincente di come essi sarebbero stati investiti a bordo delle proprie biciclette dalla tg. CA098JD, presunto veicolo CP_7
danneggiante.
Orbene, va evidenziato che dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie emerge una dinamica del sinistro assolutamente lacunosa e contraddittoria. Gli appellati, infatti, non hanno provato in primo grado senza possibilità di dubbio quale sia stata la dinamica dell'incidente per cui hanno agito e, in particolare, che vi sia una responsabilità nell'occorso addebitabile al veicolo , in quanto la ricostruzione dei CP_7
fatti risulta troppo generica e, oltretutto, non verosimile e non credibile.
Va osservato, infatti, che nel corso del giudizio di prime cure è stato escusso un solo teste.
Invero, lo , escusso all'udienza del 10.03.2022 ha riferito: “ (…) il Testimone_1 sinistro si è verificato in via degli Eucalipti all'altezza dell'incrocio con via del Timo (…); il sinistro si è verificato tra una Seat Arosa di colore nero che investiva due giovani alla guida delle biciclette (…) ho visto che i due giovani alla guida delle biciclette percorrevano via degli Eucalipti (…) quando improvvisamente venivano investiti dall'autovettura CP_7
la quale usciva in manovra di retromarcia da via del Timo per immettersi in via degli
[...]
Eucalipti in maniera repentina, a velocità sostenuta e senza rispettare la dovuta precedenza
(…) preciso che a causa dell'urto i due ciclisti venivano scaraventati a terra sul lato sinistro
(…) i punti d'urto furono la parte posteriore della e la parte laterale destra di CP_7
una delle biciclette che ha provocato la caduta anche dell'altra bicicletta sul lato sinistro
(…) dopo l'incidente mi sono fermato a prestare soccorso e i due ciclisti lamentavano dolori per il corpo, in particolare il lato sinistro (…) non sono intervenute autorità né ambulanze”.
Il predetto teste ha riportato una ricostruzione del tutto generica e imprecisa del sinistro oggetto di causa, dalla quale non è possibile desumere una particolareggiata dinamica del sinistro onde attribuire una effettiva ed esclusiva responsabilità alla conducente il veicolo
Seat Arosa nella verificazione dello stesso.
Il teste ha reso una descrizione sintetica senza fornire alcun particolare circa la dinamica esatta del sinistro: egli assume solo un urto tra la vettura e una delle biciclette che a sua CP_7 volta avrebbe colpito l'altra bici finendo, così, per determinare la rovinosa caduta a terra di entrambi i ciclisti.
Orbene, tale dichiarazione, da sola considerata in quanto unica deposizione acquisita nel corso del giudizio di prime cure, a parere di questo giudice non appare assolutamente idonea a sorreggere una pronuncia di accoglimento della domanda di risarcimento per lesioni così come formulata.
Né può essere trascurata la singolarità della circostanza per cui i due presunti infortunati, CP_4
e , si sarebbero inspiegabilmente recati solo in tarda serata (ore 21,30 circa) presso il CP_5
P.S. del P.O. “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore (NA) sebbene il sinistro si assuma verificato di prima mattina alle 8,45 in loc.tà Baia Domitia di Cellole (CE) e, dunque, proprio in prossimità di altro nosocomio ovvero il P.O. “San Rocco” di Sessa Aurunca, nonostante lamentassero forti dolori a tutto il corpo per i traumi riportati.
Pertanto, la genericità della deposizione dell'unico teste escusso, l'assenza di intervento di vigili o carabinieri o di ambulanza nonostante i due giovani lamentassero dolori su tutto il corpo, consentono di ritenere non provato il fatto storico, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo ed accoglimento dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
In punto di prova, va infatti osservato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
In conclusione, deve ritenersi fondato il motivo di gravame proposto dall'appellante compagnia ass.va concernente l'arbitraria ed erronea valutazione delle prove in primo grado.
Per completezza, essendo stata formulata specifica domanda di restituzione nei confronti del legale, va richiamato il seguente principio giurisprudenziale condiviso dalla scrivente
“in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (cfr. Cass. VI Sez., sentenza n. 9280 del
3.4.2019).
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da e;
CP_4 Controparte_5
- condanna gli appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
- condanna l'avv. Antonio Del Vecchio alla restituzione delle somme percepite, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza impugnata;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.540 per onorari, oltre IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico degli appellati.
Santa Maria Capua Vetere, 3.4.25 Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE
Udienza del 03.04.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza cartolare resa all'esito dell'udienza del 03.04.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 03.04.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 03.04.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter
c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 545/2023 R.G., avente ad oggetto: appello sentenza giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(P. IVA ) (già ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_1 e di ( della in persona del Legale
[...] CP_2 Controparte_3
rapp.te p.t. con sede legale corrente in Roma alla Via Bufalotta n. 374, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Petrarolo (Cod. Fisc. presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Dei Sanniti P.co
Acanto, in virtù di procura speciale per Notar del 14.12.2018, Atto Persona_1
n.
6.810 Rep. 18.083, allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. CP_4 C.F._2 Controparte_5
) rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio del Vecchio (Cod. Fisc. C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in San Cipriano C.F._4
d'Aversa (CE) alla Via Matteotti n. 7, in virtù di procura in atti
appellati nonché
(Cod. Fisc. ) residente in [...]di Principe (CE) CP_6 C.F._5 alla Via Gobetti appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da atto introduttivo e note Parte_1 relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare (verificare deposito).
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare (verificare deposito).
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. La compagnia assicurativa
[...] appellante, ha censurato la pronuncia di primo grado giacché il Parte_1 giudice di prime cure avrebbe disatteso tutte le contestazioni sollevate nel merito in relazione alla verificazione della vicenda di sinistro alquanto anomala per come narrata, così statuendo per l'accoglimento di entrambe le domande proposte dagli odierni appellati i sigg.ri
[...]
e . CP_4 Controparte_5
In particolare, l'appellante compagnia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente l'istruttoria raccolta per l'accoglimento integrale di entrambe le domande azionate in primo grado e, dunque, ha ritenuto adeguatamente provato il fatto storico relativo al sinistro in cui restavano coinvolti i due ciclisti investiti dal veicolo Seat Arosa tg. CA098JD, benché lo stesso non abbia motivato adeguatamente le determinazioni assunte circa la testimonianza assai scarna resa dall'unico teste escusso, , e avuto riguardo talune circostanze controverse emerse in Testimone_1 relazione ai fatti narrati.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio con unica comparsa entrambi gli appellati,
[...]
e , i quali hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e CP_4 Controparte_5 improcedibilità dell'appello e concluso, in via principale, per il rigetto dell'appello.
L'appellata responsabile civile nonostante la regolarità della notifica, non CP_6 si è costituita in giudizio, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado nel merito sono, a parere di questo giudice, condivisibili.
Nel caso di specie, la compagnia appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con la quale il Giudice di Pace di Carinola ha accolto integralmente le domande sul rilievo della assoluta sufficienza e idoneità della raccolta istruttoria effettuata in prime cure.
Il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione di accoglimento sul fatto che entrambi gli attori, qui appellati, hanno fornito prova convincente di come essi sarebbero stati investiti a bordo delle proprie biciclette dalla tg. CA098JD, presunto veicolo CP_7
danneggiante.
Orbene, va evidenziato che dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie emerge una dinamica del sinistro assolutamente lacunosa e contraddittoria. Gli appellati, infatti, non hanno provato in primo grado senza possibilità di dubbio quale sia stata la dinamica dell'incidente per cui hanno agito e, in particolare, che vi sia una responsabilità nell'occorso addebitabile al veicolo , in quanto la ricostruzione dei CP_7
fatti risulta troppo generica e, oltretutto, non verosimile e non credibile.
Va osservato, infatti, che nel corso del giudizio di prime cure è stato escusso un solo teste.
Invero, lo , escusso all'udienza del 10.03.2022 ha riferito: “ (…) il Testimone_1 sinistro si è verificato in via degli Eucalipti all'altezza dell'incrocio con via del Timo (…); il sinistro si è verificato tra una Seat Arosa di colore nero che investiva due giovani alla guida delle biciclette (…) ho visto che i due giovani alla guida delle biciclette percorrevano via degli Eucalipti (…) quando improvvisamente venivano investiti dall'autovettura CP_7
la quale usciva in manovra di retromarcia da via del Timo per immettersi in via degli
[...]
Eucalipti in maniera repentina, a velocità sostenuta e senza rispettare la dovuta precedenza
(…) preciso che a causa dell'urto i due ciclisti venivano scaraventati a terra sul lato sinistro
(…) i punti d'urto furono la parte posteriore della e la parte laterale destra di CP_7
una delle biciclette che ha provocato la caduta anche dell'altra bicicletta sul lato sinistro
(…) dopo l'incidente mi sono fermato a prestare soccorso e i due ciclisti lamentavano dolori per il corpo, in particolare il lato sinistro (…) non sono intervenute autorità né ambulanze”.
Il predetto teste ha riportato una ricostruzione del tutto generica e imprecisa del sinistro oggetto di causa, dalla quale non è possibile desumere una particolareggiata dinamica del sinistro onde attribuire una effettiva ed esclusiva responsabilità alla conducente il veicolo
Seat Arosa nella verificazione dello stesso.
Il teste ha reso una descrizione sintetica senza fornire alcun particolare circa la dinamica esatta del sinistro: egli assume solo un urto tra la vettura e una delle biciclette che a sua CP_7 volta avrebbe colpito l'altra bici finendo, così, per determinare la rovinosa caduta a terra di entrambi i ciclisti.
Orbene, tale dichiarazione, da sola considerata in quanto unica deposizione acquisita nel corso del giudizio di prime cure, a parere di questo giudice non appare assolutamente idonea a sorreggere una pronuncia di accoglimento della domanda di risarcimento per lesioni così come formulata.
Né può essere trascurata la singolarità della circostanza per cui i due presunti infortunati, CP_4
e , si sarebbero inspiegabilmente recati solo in tarda serata (ore 21,30 circa) presso il CP_5
P.S. del P.O. “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore (NA) sebbene il sinistro si assuma verificato di prima mattina alle 8,45 in loc.tà Baia Domitia di Cellole (CE) e, dunque, proprio in prossimità di altro nosocomio ovvero il P.O. “San Rocco” di Sessa Aurunca, nonostante lamentassero forti dolori a tutto il corpo per i traumi riportati.
Pertanto, la genericità della deposizione dell'unico teste escusso, l'assenza di intervento di vigili o carabinieri o di ambulanza nonostante i due giovani lamentassero dolori su tutto il corpo, consentono di ritenere non provato il fatto storico, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo ed accoglimento dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
In punto di prova, va infatti osservato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
In conclusione, deve ritenersi fondato il motivo di gravame proposto dall'appellante compagnia ass.va concernente l'arbitraria ed erronea valutazione delle prove in primo grado.
Per completezza, essendo stata formulata specifica domanda di restituzione nei confronti del legale, va richiamato il seguente principio giurisprudenziale condiviso dalla scrivente
“in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (cfr. Cass. VI Sez., sentenza n. 9280 del
3.4.2019).
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da e;
CP_4 Controparte_5
- condanna gli appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
- condanna l'avv. Antonio Del Vecchio alla restituzione delle somme percepite, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza impugnata;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.540 per onorari, oltre IVA e
CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico degli appellati.
Santa Maria Capua Vetere, 3.4.25 Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete