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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1017/2024 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
Gotta elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Tione di Trento, in Via Nazario Sauro n. 2, giusta procura di data 9.10.2024, allegata in atti,
-Opponente - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 ulja ed presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Calepina n. 65, giusta procura allegata in atti,
- Opposto -
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, l'attrice ha dedotto: a) che, con decreto n. cronol. 1344/2023 d.d. 10.05.2023, pubblicato in data 15.05.2023, il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, così statuiva:
“
PQM
Il Tribunale così dispone: 1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre […] 5) pone a o del padre l'obbligo di 1 corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma mensile euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla sig.ra ” (doc. 1); Parte_1
b) che, l'assegno di mantenimento ex art. 148 c. aturalmente al momento della domanda giudiziale senza necessità di apposita statuizione, l'odierna attrice chiedeva a di provvedere al versamento degli CP_1 arretrati dell'assegno di m osto a suo carico dalla data del deposito del ricorso (18.03.2022) alla data di pronuncia del decreto di accoglimento sub n. cronol. 1344/2023 d.d. 10.05.2023, per un totale di 14 mensilità ed un ammontare complessivo di Euro 4.900,00; c) che, a fronte del mancato pagamento di quanto richiesto, Parte_1 si vedeva costretta a procedere con il recupero forzoso de notificando in data 12.09.2023 (doc. 3) atto di precetto contestualmente al titolo esecutivo ed in difetto di spontaneo pagamento notificava atto di pignoramento presso terzi d.d. 30.11.2023; d) che, successivamente veniva radicato avanti il Tribunale di Trento il procedimento esecutivo sub n. 5/2024 RGE, con udienza al 30.01.2024; e) che, con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. d.d. 29.01.2024 (doc. 5) il sig. l'esistenza del diritto di credito vantato nei suoi Parte_2 ewich a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , ed oggetto del procedimento di espropriazione presso terzi;
f) che, al credito di mantenimento vanno riconosciute le stesse caratteristiche giuridiche di quello alimentare e perciò trova applicazione ai crediti di mantenimento l'art. 445 c.c. sulla decorrenza del credito dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558; Cass. civ. Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14886) con la precisazione che il principio in questione riguarda l'an debeatur di tale obbligazione;
non il quantum che può senz'altro essere liquidato tenendo conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio e quindi mediante fissazione di misure e decorrenze differenziate in relazione proprio alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione. In mancanza di indicazioni diverse contenuta nella sentenza, la decorrenza è senz'altro dalla domanda;
g) che, le ultime due distinte di pagamento prodotte da controparte sono uguali: entrambe mostrano quale data del bonifico il 16.03.2023, il medesimo importo nonché i medesimi codici identificativi dell'operazione bancaria (ID.MSG: – ID.END TO END. CodiceFiscale_3
JXmOMyEO160320230554451- vedasi doc. 10 che si produce corrispondente agli ultimi due bonifici ex adverso prodotti in sede di opposizione); h) che, trattasi di un unico bonifico e non già due e ciò determina la necessaria ri-quantificazione della somma asseritamente pagata da controparte a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore in Euro 2.867,00; i) che, dalla documentazione ex adverso prodotta che i pagamenti effettuati riguardavano, per la maggior parte, spese straordinarie sostenute a favore 2 della figlia minore e suddivise a metà fra i due genitori e l'imputazione di tali somme pertanto, siccome individuata direttamente, volontariamente ed esplicitamente dal padre, riguarda le spese straordinarie;
come è noto l'imputazione del pagamento costituisce un diritto potestativo del debitore, cui il creditore non si può opporre, salvi i limiti di cui all'art. 1194 c.c., consistendo nella volontà del soggetto di decidere in ordine agli effetti del pagamento. Tale atto presenta i requisiti della unilateralità recettizietà, operando indipendentemente da un accordo con il creditore, ma producendo effetti solo quando da quest'ultimo ricevuto;
l) che, laddove abbia ritenuto di destinare le somme al contributo per il CP_1 mantenimento ario ne ha fatto espressa menzione nella causale del bonifico identificando così il titolo dell'imputazione; m) che, è onere del debitore provare il pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato (Cass. n. 1041/1998; n. 1571/2000; n. 14741/2006) tanto che, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga ex se dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 28779 dd. 09.11. 2018); n) che, le somme corrisposte all'odierna opponente si riferiscono principalmente ed unicamente al pagamento pro quota delle spese straordinarie relative alla figlia minore e nulla evidente c'entrano con la contribuzione al mantenimento ordinario;
o) che, dalla documentazione bancaria ex adverso prodotta, si evince che a titolo di mantenimento ordinario avrebbe corrisposto, in data CP_1
14.03.2022, la somma di Euro 10 .04.2023, la somma di Euro 200,00 e, in data 16.03.2023, la somma di Euro 200,00, per un totale complessivo di € 500,00 a fronte di un debito complessivo di Euro 4.900,00 (Euro 350,00 x 14 mensilità). Decurtando i parziali versamenti effettuati si addiviene ad un debito residuo complessivo di Euro 4.400,00. Sulla scorta di tali premesse in fatto e in diritto, la parte opponente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare che l'importo a debito residuo dovuto dal sig. CP_1
a favore della sig.ra NG IC a titolo di contributo al mantenimen minore la somma di € 4.400,00 a titolo di capitale maggiorato degli interessi legali maturati e maturandi sino al saldo effettivo e conseguentemente condannare il sig. CP_1 al pagamento in favore della sig.ra NG IC a titolo di contri
[...] nimento della figlia minore la somma di € 4.400,00 oltre agli interessi legali maturati e maturando sino al saldo effettivo nonché alla rifusione dei compensi professionali quantificati in € 142,00 per competenze relative all'atto di precetto, € 898,00 per competenze relative alla fase esecutiva oltre 15% spese generali ed accessori di legge ed alle spese sostenute par ad € 230,93. In via subordinata: nelle denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversaria opposizione, accertare e dichiarare che l'importo a 3 debito residuo dovuto dal sig. a favore della sig.ra NG IC a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 4.400,00 a titolo di capitale maggiorato degli interessi legali maturati e maturandi sino al saldo effettivo e conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra NG CP_1
IC a titolo di contributo ento della figlia minore la somma di € 2.033,00 oltre agli interessi legali maturati e maturando sino al saldo effettivo nonché alla rifusione dei compensi professionali quantificati in € 142,00 per competenze relative all'atto di precetto, € 898,00 per competenze relative alla fase esecutiva oltre 15% spese generali ed accessori di legge ed alle spese sostenute pari ad € 230,93. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali del presente procedimento oltre ad 15% spese generali ed accessori di legge”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta, la quale ha eccepito: a) che, la somma chiesta dalla signora sia stata già pagata, avendo Parte_3 il sig. provveduto a versare sul c nte della signora CP_1 Parte_3 la so i Euro 3.067 anche se nella causale è indicato “pagame ovvero “rata assicurativa;
b) che, il pagamento della rata di asilo nido rientra, come da linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del Consiglio Nazionale Forense, nelle forme di contribuzione del mantenimento;
c) che, va da sé che se l'assegno di mantenimento a favore dei figli serve per il pagamento delle spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze di vita dei figli e che il sig. ha provveduto a ciò. CP_1
Sulla scorta di tali esse in fatto e in diritto, la parte opponente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “In via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal convenuto alla parte attrice. Si produce in copia informatica: 1) decreto tribunale di Trento;
2) bonifici bancari”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzione documentale. Con ordinanza del 5 Agosto 2024, a scioglimento di riserva, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalla parte opponente per le ragioni ivi esposte e cui si rimanda per relationem ed ha disposto rinvio all'udienza del 29 Gennaio 2025, concedendo i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., con decorrenza a ritroso. All'esito di tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione, in ossequio al rito applicabile ratione temporis.
3.1 In comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, parte opponente ha insistito per l'accoglimento della domanda, evidenziando che il protocollo ha la natura giuridica di un accordo convenzionalmente obbligatorio solo per chi vi aderisce e non ha, pertanto, efficacia vincolante ove non accettato o non assunto, a nulla rilevando gli esiti del procedimento penale. L'opponente ha sottolineato che in tale protocollo le spese per l'asilo nido sono considerate spese straordinarie. Per tali motivi, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
4 3.2. In comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, la parte opposta ha insistito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Ciò posto, la domanda è, in parte fondata, e come tale risulta suscettiva di accoglimento nei limiti di seguito elucidati.
4.1. Occorre preliminarmente precisare che il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. introduce un vero e proprio giudizio di cognizione, diretto all'accertamento negativo della pretesa vantata dal creditore procedente e risultante dal titolo esecutivo. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza o del provvedimento che costituisce il titolo medesimo. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata in executivis dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata (cfr. Cass. Civ., sent. n. 22402 del 2008 e n. 10676 del 2008). Da ciò ne consegue che il sindacato di questo Giudice deve ritenersi limitato al solo accertamento dell'importo dovuto dal debitore esecutato in favore della creditrice, non potendo disporre una condanna del primo al pagamento dell'importo accertato, poiché sussiste già un titolo esecutivo di formazione giudiziale che attesta e definisce le rispettive poste di dare e avere tra le parti e il relativo fondamento. Orbene, nel caso in esame, il titolo esecutivo posta alla base dell'atto di precetto cui ha fatto seguito l'avvio di un pignoramento presso terzi è costituito dal decreto n. cronol. 1344/2023 d.d. 10.05.2023, pubblicato in data 15.05.2023, emesso dal Tribunale di Trento, in composizione collegiale che ha provveduto a regolamentare i rapporti tra gli ex conviventi more uxorio sia sotto il profilo del regime di affidamento della figlia minore e dell'esercizio
5 del diritto di visita, sia per quanto concerne il periodico versamento di somme da parte di nei confronti dell'opponente a titolo di CP_1 mantenimento ordinari i spese straordinarie (si v. doc. 1 allegato al fascicolo di parte opponente). In particolare, nel decreto collegiale dianzi indicato è stato disposto a carico dell'opposto quanto testualmente riportato: “5) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla sig.ra ; 6) pone a carico dei genitori Parte_4
l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie, di cui al protocollo del CNF, nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute per intero entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa”. Di tal guisa, la pretesa creditoria azionata in sede esecutiva dall'odierna opponente trova fondamento in un titolo esecutivo di formazione giudiziale. Con riguardo alla decorrenza degli effetti della pronuncia dianzi indicata e alle relative conseguenze, sul piano giuridico ed economico, preme evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La decisione del tribunale relativa all'obbligo di mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario, retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva – all'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale e produce effetti con la medesima decorrenza” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 8816 del 2020). Infatti, la decisione del Tribunale, relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha in realtà effetti costituitivi, ma meramente dichiarativi di un diritto che è direttamente collegato allo status di genitore. Di conseguenza, l'obbligazione di mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c., decorre dalla nascita del figlio. La Corte di Cassazione ha richiamato una precedente sentenza (si v. Cass. Civ., sent. n. 3302/2017), in cui si riconducono gli obblighi contributivi del genitore all'effettiva cessazione della coabitazione, perché da quel momento sono efficaci i provvedimenti relativi alla prole. Dal tenore testuale del decreto risulta che la domanda di mantenimento era stata presentata dopo la fine della coabitazione e, pertanto, l'obbligo di compartecipare alle spese per il mantenimento della prole deve farsi risalire alla data di proposizione della domanda.
4.2. Il debitore, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito di aver provveduto ad adempiere l'obbligo di mantenimento previsto a proprio carico, versando periodiche somme per coprire le spese inerenti all'asilo frequentato dalla figlia.
6 Nella prospettazione difensiva di parte opposta, le spese per l'asilo sono ricomprese in quelle inerenti al mantenimento ordinario e non costituiscono spese di natura straordinaria. L'opposto ha sostenuto di aver estinto la pendenza debitoria e di non dover corrispondere più nulla in favore della ex convivente, con conseguente venir meno del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata. La parte opposta ha fatto rimando al protocollo del CNF a supporto delle proprie eccezioni. A riguardo, la parte opponente ha escluso che possa trovare applicazione il criterio di imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1193, c. 1, c.c., che ricorre in presenza di debiti della medesima specie e richiede l'accettazione della controparte. L'assunto difensivo dell'opposto non è meritevole di accoglimento. Giova considerare, a titolo esemplificativo, che sia il Protocollo del Consiglio Nazionale Forense che molte delle linee guida in uso nei Tribunali di merito hanno incluso nelle spese ordinarie: le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco che non richiedono prescrizione medica (cfr. Cass. n. 16664/2012); il vitto (e quindi anche la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo); il contributo alle spese abitative (il canone di locazione;
le spese condominiali); l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione); le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo medio-superiore; le spese per i trasporti pubblici (tessere dell'autobus, della metropolitana, del treno, etc.); il parrucchiere e l'estetista; la ricarica del cellulare;
il materiale scolastico di cancelleria;
le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento (ad esempio, visite ai musei o parchi); le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e baby sitter, ma solo se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza (e sempreché sostenibili in base alle nuove condizioni economiche). Costituiscono, invece, spese straordinarie (o extra-assegno o extra- mantenimento) quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (cfr. Cass. n. 9372/2012). Queste, al contrario delle prime, non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento, e andranno ripartite tra i genitori pro quota secondo la misura pattuita dagli stessi o determinata espressamente dal Giudice, in conformità al principio di proporzionalità. Costituiscono spese extra-mantenimento che non richiedono il previo accordo dei genitori, in ambito scolastico, l'iscrizione e la retta dell'asilo nido infantile (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2127/2016); tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati (non la decisione circa l'iscrizione ex novo, quindi, che richiede il previo consenso); tasse universitarie;
libri scolastici e universitari;
tablet e personal computer per uso scolastico (non ludico). Come statuito da plurime pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 9372/2012; Cass. n. 18869/2014; Cass. n. 11894/2015), le spese extra- mantenimento in nessun caso potranno essere corrisposte forfettariamente, 7 stante il loro contenuto straordinario, e pertanto, non potranno altresì essere inserite quale voce aggiuntiva dell'assegno di mantenimento, né sarà ammessa la loro compensazione con le somme dovute a titolo di mantenimento, con conseguente esclusione della sfera applicativa del disposto di cui all'art. 1193 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15098/2005; Cass. Civ., sent. n. 28987/2008). Del resto, dalla causale dei bonifici allegati in atti risulta che il debitore in alcuni casi abbia distinto il titolo del versamento effettuato, ai fini del mantenimento o del pagamento della retta dell'asilo, con ciò manifestando la volontà di tenere scisse le ragioni e le destinazioni degli esborsi. A nulla rileva, nel caso che ci occupa, l'esito del procedimento penale, atteso che il giudizio civile è retto da autonomi principi e disposti avuto riguardo al regime dell'onere della prova e all'accertamento della responsabilità, dal momento che nel caso che ci occupa la questione attiene alla possibilità di cumulo di distinti pagamenti sorretti da causali diverse. Per tali motivi, sulla scorta della documentazione di causa, si ritiene sussistente il diritto della parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata, con accertamento di un residuo credito a titolo di mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia di Euro 4.400,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Giova precisare che la statuizione di questo Giudice è limitata al solo accertamento dell'importo dovuto dal debitore in favore della parte creditrice, con esclusione di ogni disposizione di condanna nei confronti della parte opposta, in ragione della presenza già di un titolo di formazione giudiziale posto alla base della pretesa azionata.
5. L'accoglimento parziale della domanda comporta una situazione di reciproca soccombenza, con conseguente compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che l'importo residuo dovuto a titolo di mantenimento della prole da corrispondere da parte dell'opposto in favore della parte opponente ammonta ad Euro 4.400,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dalla parte opponente;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 28 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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