Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NO
SESTA civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 35998/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TONELLI GIOVANNI e , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
MARGHERITA, 43 20122 MILANO presso il difensore avv. TONELLI GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Parte_2 C.F._2
GIOVANNI e , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 43
20122 MILANO presso il difensore avv. TONELLI GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
TONELLI GIOVANNI e , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
MARGHERITA, 43 20122 MILANO presso il difensore avv. TONELLI GIOVANNI
ATTORE
contro
:
(C.F. ), via Vescovo Garibaldo 7 C Controparte_1 C.F._4
INZAGO CONVENUTO E TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 18
, , (C.F. ), con il
[...] CP_4 Controparte_5 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO e elettivamente domiciliato in VIALE MONZA, 156 20126 MILANO presso il difensore avv.
BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO Controparte_6 P.IVA_2
LUCA e ( CORSO Controparte_7 C.F._5
EUROPA, 13 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13
20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_3 dell'avv. GIACOMETTI MONICA e elettivamente domiciliato in VIA PIETRO
COLLETTA, 7 20135 MILANO presso il difensore avv. GIACOMETTI MONICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI per gli attori
i) i) accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali consumati a danno degli odierni Attori, Signori e nonché Signora Pt_1 Parte_2
da parte del Signor e Parte_3 Controparte_8 [...]
di , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
in solido tra di loro, per tutti i motivi di cui in CP_4 Controparte_5 narrativa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno in favore degli odierni Attori, così quantificabile: a.- a titolo di danno emergente: 1.-
Euro 4.511,29= in favore del Signor in relazione ai prodotti Parte_1
assicurativi NISai Assicurazioni S.p.A.; 2.- Euro 1.528,45= in favore del Signor in relazione ai prodotti assicurativi NISai Parte_2
Assicurazioni S.p.A.; b.- a titolo di lucro cessante: 1.- in favore del Signor
l'importo totale di Euro 15.757,18=, di cui Euro 9.354,55= Parte_1
in relazione ai prodotti di e Euro 6.402,63= in Controparte_6
relazione ai prodotti di NISai Assicurazioni S.p.A.; 2.- in favore del
Signor l'importo totale di Euro 10.958,24=, di cui Euro Parte_2 pagina 2 di 18 2.870,96= in relazione ai prodotti di e Euro 8.087,28= Controparte_6
in relazione ai prodotti di NISai Assicurazioni S.p.A.; in favore della
Signora l'importo totale di Euro 66.796,62=, di cui Parte_3
Euro 54.169,29= in relazione ai prodotti di e Euro Controparte_6
12.627,33= in relazione ai prodotti di NISai Assicurazioni S.p.A.; 4.-
Euro 344,66= in favore di tutti gli odierni Attori, in solido tra di loro, in relazione ai prodotti di il tutto, in ogni caso, oltre a Controparte_6
un importo da stabilirsi in via equitativa e/o di giustizia in relazione alle violazioni contrattuali di cui in narrativa;
(ii) accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali consumati a danno degli odierni Attori,
Signori e nonché Signora da parte Pt_1 Parte_2 Parte_3 di per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, Controparte_6
condannare tale compagine societaria al risarcimento del danno in favore degli odierni Attori, così quantificabile: b.- a titolo di lucro cessante: 1.- in favore del Signor l'importo totale di Euro 9.354,55= in Parte_1
relazione ai prodotti di in solido con i Convenuti Controparte_6
e 2.- in favore del Signor CP_1 Controparte_2 Parte_2
l'importo totale di Euro 2.870,96= in relazione ai prodotti di CP_6
in solido con i Convenuti e 3.- in
[...] CP_1 Controparte_2 favore della Signora l'importo totale di Euro Parte_3
54.169,29= in relazione ai prodotti di in solido con i Controparte_6
Convenuti Acquati e Euro 344,66= in favore di Controparte_2
tutti gli odierni Attori, in solido tra di loro, in relazione ai prodotti di in solido con i Convenuti e Controparte_6 CP_1 [...]
il tutto, in ogni caso, oltre a un importo da stabilirsi in Controparte_2
via equitativa e/o di giustizia in relazione alle violazioni contrattuali di cui in narrativa;
(iii) accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali consumati a danno degli odierni Attori, Signori e Pt_1 Parte_2
nonché Signora da parte di NISai Assicurazioni Parte_3
S.p.A. per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno in favore degli odierni Attori, così quantificabile:
pagina 3 di 18 a.- a titolo di danno emergente: 1.- Euro 4.511,29= in favore del Signor in relazione ai prodotti assicurativi NISai Assicurazioni Parte_1
S.p.A., in solido con i Convenuti Acquati e 2.- Controparte_2
Euro 1.528,45= in favore del Signor in relazione ai prodotti Parte_2
assicurativi NISai Assicurazioni S.p.A., in solido con i Convenuti
Acquati e b.- a titolo di lucro cessante: 1.- in Controparte_2 favore del Signor l'importo totale di Euro 6.402,63= in Parte_1
relazione ai prodotti di NISai Assicurazioni S.p.A., in solido con i
Convenuti Acquati e 2.- in favore del Signor Controparte_2
l'importo totale di Euro 8.087,28= in relazione ai prodotti di Parte_2
NISai Assicurazioni S.p.A., in solido con i Convenuti Acquati e
[...]
in favore della Signora l'importo Controparte_2 Parte_3
totale di Euro 12.627,33= in relazione ai prodotti di NISai
Assicurazioni S.p.A., in solido con i Convenuti Acquati e
[...]
il tutto, in ogni caso, oltre a un importo da stabilirsi in Controparte_2
via equitativa e/o di giustizia in relazione alle violazioni contrattuali di cui in narrativa;
in via istruttoria
- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interpello, come meglio specificati nel prosieguo: 1. “Vero che, nel corso degli ultimi 10 anni ho prestato la mia attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di NI Banca S.p.A. (poi CP_6
in favore di molti clienti tra i quali i Signori
[...] Parte_1 Pt_2
e ; 2. “Vero che, in relazione all'attività di cui al
[...] Parte_3 capitolo che precede, ho sempre prestato la mia attività all'interno dei locali di di , Controparte_2 Controparte_2 CP_3
, siti in Inzago, Piazza Maggiore n.
[...] CP_4 CP_2 CP_5
1”; 3. “Vero che, in relazione all'attività di cui al capitolo che precede, ho sempre prestato la mia attività all'interno dei locali di Controparte_2
di , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
siti in Inzago, Piazza Maggiore n. 1, condividendo la linea telefonica e
[...]
pagina 4 di 18 gli spazi di lavoro”; 4. “Vero che il Signor all'epoca Controparte_3 dei fatti socio accomandatario di è mio parente” Controparte_2
“Vero che, nel corso dell'attività compiuta in favore dei Signori Pt_1
e ha redatto report periodici falsi
[...] Parte_2 Parte_3
inerenti agli investimenti posti in essere dagli odierni Attori per suo tramite”; 6. “Vero che il personale di era a Controparte_2
conoscenza del fatto che, periodicamente, il Signor inviasse report CP_1 inerenti agli investimenti ai Signori e;
7. “Vero che, in Pt_2 Pt_3
relazione al capitolo che precede, il personale di Controparte_2
era a conoscenza del contenuto dei report che il Signor CP_1 periodicamente inviava ai Signori e;
8. “Vero che, in Pt_2 Pt_3
relazione ai capitoli che precedono, il Signor ha posto in essere la CP_1
propria opera professionale sia in relazione a prodotti di ex CP_6
NI Banca) sia in relazione a prodotti NISai Assicurazioni S.p.A.”;
9. “Vero che, in relazione al capitolo che precede, il personale di
[...] era a conoscenza di tale condotta e attività”. Si insiste Controparte_2 per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale del Signor
[...]
sui suddetti capitoli di prova. In relazione ai capitoli di CP_8
prova che precedono, in occasione della formulazione dei capitoli n. 5, 6,
7 e 8, si mostrano al Convenuto i documenti dal n. 4 al n. 11 nonché i contratti sub doc. 22 di Parte Attrice. - si chiede di ammettersi idonea
CTU, con il seguente quesito da sottoporre: il CTU, sentite le Parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, esaminati gli atti e i documenti di causa oltre a quelli che riterrà necessario ed esperito ogni altro accertamento del caso: 1) ponendo a confronto i falsi report elaborati dal Signor
[...]
in favore degli odierni Attori (docc. dal n. 4 al n. 11 CP_8 compreso di Parte Attrice), con quelli poi autentici e prodotti all'interno del presente giudizio, quantifichi, in relazione ai prodotti assicurativi di
NISai Assicurazioni S.p.A., gli importi a titolo di danno emergente e gli importi a titolo di lucro cessante spettanti, rispettivamente, ai singoli
Attori, rispetto alla falsa aspettativa di guadagno rappresentata, sia con la pagina 5 di 18 documentazione prodotta su CC NO (doc. 16 di Parte Attrice), sia con la documentazione prodotta su ER BA SA di SS (doc. 17 di
Parte Attrice); 2) ponendo a confronto i falsi report elaborati dal Signor in favore degli odierni Attori (docc. dal n. 4 al n. 11 Controparte_8 compreso di Parte Attrice), con quelli poi autentici e prodotti all'interno del presente giudizio, quantifichi, in relazione ai prodotti assicurativi di gli importi a titolo di danno emergente e gli importi a Controparte_6
titolo di lucro cessanti spettanti, rispettivamente, ai singoli Attori, rispetto alla falsa aspettativa di guadagno rappresentata, da confrontarsi sia con la documentazione prodotta su CC NO (doc. 16 di Parte Attrice), sia con la documentazione prodotta su ER BA SA di SS (doc. 17 di
Parte Attrice); - si chiede, ex art. 210 cod. proc. civ., che l'Ill.mo
Tribunale adito disponga, nei confronti di tutti i Convenuti, un ordine di esibizione di tutti i contratti in possesso di queste ultime e relativi alla presente vertenza giudiziaria, intestati rispettivamente agli odierni Attori;
in ogni caso: - col favore delle spese e degli onorari di causa, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, comprensivi del rimborso forfetario del 15,00%, oltre C.P.A. e I.V.A., con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario
Conclusioni per CP_6
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare: In via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione risarcitoria ex adverso proposta per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. con riferimento a tutte le presunte condotte illecite e/o illegittime poste in essere dal sig. CP_1
anteriormente al 21 settembre 2017, ovvero, in subordine, anteriormente al 30 dicembre 2016; Nel merito In via principale - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
In via subordinata - accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa pagina 6 di 18 in capo agli attori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 c.c., nella causazione del preteso danno e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del danno e del pagamento in favore degli attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
In via subordinata e riconvenzionale - accertata e dichiarata la responsabilità del sig. nella CP_1
produzione del danno arrecato a parte attrice, dichiarare tenuto lo stesso a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni e CP_6 qualunque responsabilità dipendente dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea;
per l'effetto condannare il sig. CP_1
di tutte le somme che stessa, a sua volta, fosse condannata a CP_6
pagare nei confronti degli attori, o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento del sig. e della sua responsabilità. In via istruttoria - respingere le CP_1
istanze istruttorie avversarie;
- in caso di ammissione dei capitoli di prova per testi formulati dall'altra convenuta Controparte_2
ammettere alla prova contraria sui capitoli di Controparte_6
prova sub lett. f), g), h), j), k), l), m), n) e o) di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di indicando a testi i Sig.ri CP_2
e tutti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
domiciliati presso In ogni caso con vittoria di Controparte_6
spese
Conclusioni per NIsai
Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di NISai
Assicurazioni S.p.A. e, per l'effetto, rigettare le domande delle parti attrici;
Nel merito - in via principale, respingere le domande proposte dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare e a tenere indenne e Controparte_8 Controparte_2
pagina 7 di 18 manlevare NISai Assicurazioni, per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore degli attori. In ogni caso – con vittoria di spese
Conclusioni per Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande promosse perché irrituali e/o infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte;
Nel merito in via subordinata: nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della domanda ed eccezione sopra svolta, previa riduzione a giustizia di quanto eventualmente dovuto in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c. per corresponsabilità della parte attrice, ridurre alla sola quota di eventuale competenza dell'esponente l'eventuale condanna, previa riduzione a giustizia del quantum, e condannare il Signor a corrispondere Controparte_8
direttamente agli attori quanto eventualmente accertato come dovuto o, in subordine, a manlevare e/o garantire l'esponente da qualsivoglia somma l'esponente sia tenuto a pagare. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova che grava sulle controparti si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale degli attori sui seguenti capitoli di prova: a- Vero che il signor ha Controparte_8
collaborato con fin dal 2.2.2015 in forza Controparte_9
di un conferimento di incarico a sub agente come da documento 1 che mi viene rammostrato dal fascicolo di parte b- Vero che il Signor CP_2 in precedenza collaborava con l' Controparte_8 [...]
lla quale Controparte_10
la è subentrata;
c- Vero che il signor era Controparte_2 CP_1 anche promotore finanziario regolarmente iscritto all'albo dal
27.2.2001 e collabora con dal 25.11.2019; d- Vero che CP_6
in precedenza era promotore per BANCASAI, e successivamente
NIbanca poi incorporata in e- Vero che la CP_6 [...]
revocava il collaboratore nella sua qualità di sub CP_2 CP_1
pagina 8 di 18 agente assicurativo per giusta causa il 26.07.2021 come da documento
2 che mi viene rammostrato dal fascicolo di parte f- Vero che in CP_2
seguito ad alcune segnalazioni e reclami verbali da parte di alcuni clienti riguardo ritardi o mancata presenza ad appuntamenti da parte
, fatti avvenuti principalmente ad aprile 2021, il signor Controparte_8
ex Agente Generale della chiedeva a CP_10 Controparte_2
il cambio di promotore;
g- Vero che negli anni 2020 e CP_6
2021 in più occasioni il Dr. Agente Generale, e Controparte_3
Ex agente ed attuale collaboratore, hanno chiesto ed CP_10
ottenuto incontri sia telefonici che in presenza con nella CP_6
persona di (Executive Manager Lombardia), per Testimone_2
richiedere di verificare la correttezza del consulente nello CP_1
svolgimento della propria attività professionale di promotore finanziario;
h- Vero che in diverse occasioni, sia telefonicamente che di persona, la riceveva rassicurazioni riguardo la Controparte_2 condotta dell' e veniva confermato che il promotore finanziario CP_1
era costantemente monitorato da parte di e che lo stesso CP_6
non poteva che svolgere la propria attività in maniera impeccabile;
i-
Vero che solo fine giugno 2021, in seguito all'incontro con il nuovo promotore, il signor rilevava una differenza sostanziale CP_10 nell'importo maturato, rispetto a quanto documentato in precedenza dal Sig. in raffronto alla documentazione presentata Controparte_8
dal Sig. nuovo consulente affidatogli da j- Vero che in Per_1 CP_6
particolare in data 12.05.2021 e 01.06.2021 il Dr. e il Signor CP_3
si recavano presso la sede di in via Manzoni 7 a CP_2 CP_6
NO per discutere circa la posizione del consulente e CP_1
valutare il da farsi;
k- Vero che in tali occasioni i soci della CP_2
( e chiedevano che ci fosse un controllo CP_3 CP_2 sull'operato dell' ed un eventuale affiancamento da parte di un CP_1
altro promotore;
l- Vero che i soci della chiedevano in ogni caso CP_2
insistentemente un incontro urgente con la direzione m- Vero CP_6
pagina 9 di 18 che in tale data la riscontrava tale richiesta ed in data 09.07.2021 CP_6
si presentavano presso gli uffici della i signori , CP_2 Testimone_1
e quali responsabili incaricati Testimone_2 Testimone_3
della n- Vero che in questa occasione essi informavano la CP_6 CP_2 che l' redigeva e rilasciava documentazione non ufficiale, CP_1
marchiata NI banca, Gruppo NI, riportanti CP_6
rendimenti puramente illusori e non corrispondenti alla realtà; o- Vero che tale segnalazione afferiva esclusivamente la figura del promotore finanziario rivestita dall' che era sotto il diretto controllo della CP_1
p- Vero che tuttavia non sembravano essere emerse CP_6 appropriazioni di premi da parte dell' q- Vero che la si CP_1 CP_6
attivava nei confronti del promotore e dopo Controparte_2
Cont aver contattato per chiedere supporto nella modalità di agire, in data 26- 29/07/2021 inviava pec di revoca di mandato subagenziale al collaboratore come da documento 2 che mi viene rammostrato dal fascicolo di parte r- Vero che provvedeva CP_2 Controparte_2
immediatamente ad informare le mandanti, avvisando i clienti in carico al collaboratore di tale revoca ed in data 6 agosto 2021 CP_1
procedendo con la cancellazione al RUI del subagente;
s- Vero che i
Signori allorquando chiedevano di stipulare polizze assicurative Pt_2
chiedevano preventivi appuntamenti agli Agenti Rivi al fine di ottenere preventivi, prospetti e tutte le informazioni per procedere solo in seguito alla eventuale stipula delle relative polizze;
t- Vero in particolare che, prima di accedere alla stipula i preventivi e le quotazioni delle polizze assicurative venivano passate al vaglio dapprima dei membri della famiglia e indi solo dopo aver Pt_2
provveduto a chiedere ulteriori consultazioni di altri professionisti di fiducia direttamente incaricati dai provvedeva a ricontattare gli Pt_2
Agenti della al fine di procedere alla stipula delle polizze ovvero CP_2
dare diniego;
u- Vero che la è priva delle Controparte_2 credenziali che consentano l'accesso ai portali relativi al settore pagina 10 di 18 finanziario di NIbanca spa ora v- Vero che CP_6
l'Ufficio del Signor era completamente chiuso proprio al fine CP_1
di garantire la privacy nella gestione dei prodotti finanziari di e CP_6
collocato in una zona separata rispetto alla rimanente parte degli uffici dell' Si indicano a testi i Signori residente CP_10 CP_10
in INZAGO (MI) Via Cascine Doppie 18 e il signor CP_10
residente in [...]. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova formulati avversamente si chiede essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella seconda memoria
FATTO E DIRITTO
La domanda svolta in causa dagli odierni attori , Parte_1
e , facenti parte di un nucleo Parte_2 Parte_4
familiare, è volta ad ottenere dagli odierni convenuti il risarcimento del danno dagli stessi asseritamente subito per effetto della condotta decettiva del promotore finanziario
[...]
operante presso gli uffici di CP_8 Controparte_2
che agiva in qualità di consulente finanziario di NIBanca spa (oggi e di NIsai assicurazioni aveva CP_6
inviato false comunicazione in ordine ai rendimenti dei prodotti finanziaria acquistati dagli odierni attori per tramite di detto consulente, causando loro un danno .
Allegavano di aver effettivamente investito in prodotti finanziari
NIbanca( al 31.12.2018 CP_6
Euro 128.321,06quanto ad Parte_1
Euro 22.557,36 quanto a Parte_2
Euro 304.349,41 quanto a Parte_3
Euro 101796,30 per i prodotti comuni a tutti e tre gli attori
In prodotti finanziari NIsai il controvalore degli investimenti era pari ad (doc 19)
Euro 35.000,00 per Parte_1
pagina 11 di 18 Euro 40.039,32° per Parte_2
Euro 147.149,31 per Parte_3
Per un totale di prodotti investiti per la somma di Euro
779.211,76
Allegavano che il promotore aveva inviato negli anni CP_1
falrsi report esponendo rendimenti molto superiori che avevano generato un'aspettativa di guadagno notevole, che alla fine di luglio del 2021 di luglio venivano convocati presso CP_12
e rivi e veniva loro comunicato che era stato
[...] CP_2
allontannato
Sulla base di tali deduzioni conveniva in giudizio il promotore
(già NIBanca spa) sulla base della CP_1 CP_6
deduzione che il medesimo era promotore e consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della medesima banca;
quanto a NIsai sulla base della deduzione che l era CP_1 strettamente inserito nell'organizzazione aziendale di NIsai
e dell'Agenzia incaricata da NIsai Rivi che promuoveva i prodotti di investimento NIsai;
quanto a Controparte_2 in quanto l agente di era fiduciario CP_1 Controparte_2
sia di NIsai che di NIbanca e che il medesimo offriva i prodotti preso la sede di e che la credibilità di Controparte_2
tale promotore era rafforzata dalla credibilità che la struttura imprenditoriale di attribuiva all' che Controparte_2 CP_1
operava stabilmente presso gli uffici di tale società.
Allegavano che le false comunicazioni ricevute dall' in CP_1
ordine ai rendimenti dei prodotti finanziari e assicurativi acquistati li induceva a mantenere i propri risparmi in tali prodotti e ad effettuare nuovi investimenti;
che ne derivava un danno consistente in danno emergente e un danno da lucro cessante quanto ai prodotti assicurativi e in lucro cessante pagina 12 di 18 quanto ai prodotti finanziari di NIbanca meglio riassunti nei fogli di precisazione delle conclusioni sopra riportati.
Rimaneva contumace l il medesimo veniva anche CP_1
chiamato in manleva dalle convenute costituite.
Le convenute costituite svolgevano diverse difese con riferimento alle domande svolte dagli attori che si andranno man mano ad esaminare chiedendo il rigetto delle domande svolte nei loro confronti.
A-QUANTO ALLE DOMANDE SVOLTE NEI CONFRONTI DI
(già UNIPOL BANCA SPA) CP_6
Deve intanto essere disattesa l'eccezione di prescrizione svolta al riguardo dalla parte convenuta;
la responsabilità allegata da parte attrice di cui all'art 31 tuf deve essere, con riferimento al caso concreto, ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale, posto che gli odierni attori intrattenevano un rapporto contrattuale con e che questa si avvaleva ai CP_6 sensi dell'art 1228 c.c,. nei propri servizi di investimento, del promotore come la medesima pacificamente riconosce CP_1
(cfr sul punto pag 3 comparsa conclusionale) .
Deve poi essere ritenuta accertata la condotta anomala del promotore e in particolare la circostanza che il CP_1
medesimo inviasse resoconti degli investimenti sia finanziari che assicurativi dallo stesso elaborati differenti dai resoconti ufficiali.
Sul punto parte attrice ha prodotto una serie di report provenienti da doc 3,4,5,6,7 in varie date e altri (doc CP_1
8,9,10,1) riferibili al 1.3.2021 marzo 2021 che risultano provenire dall' CP_1
La circostanza che gli stessi non siano riferibili alla banca CP_6
è dedotta dagli stessi attori (che hanno prodotto quali doc 18
18.1 18.2 e 18.3 i report autentici) sicchè del tutto ultroneo è il disconoscimento degli stessi effettuato dalla banca pagina 13 di 18 La circostanza che l abbia operato con analoghe CP_1
modalità in altra occasione avvalora ulteriormente le deduzioni sul punto svolte dagli attori circa la modalità operativa seguita anche nel caso di;
ulteriormente risulta che CP_6 [...]
ebbe ad intimare il licenziamento di per CP_2 CP_1
giusta causa proprio con riferimento a falsi report (doc 2 fascicolo . CP_2
Ciò detto richiamando l'art 31 TUF ricorre astrattamente la responsabilità solidale della banca, non ostando alla affermazione della stessa la circostanza che a unitamente alla anomalia nella condotta del promotore vi sia stata una condotta negligente degli attori posto che i medesimi potevano avvalersi anche dei report ufficiali così come allegato dalla banca a pag
13 della comparsa di costituzione, circostanza mai negata dagli attori.
Peraltro nel caso di specie, e la circostanza risulta del tutto assorbente, deve osservarsi che gli attori non hanno in alcun modo offerto elementi di valutazione idonei a ritenere che dalle false informazioni ricevute dall' sia derivato un danno in CP_1
capo ai medesimi.
Al riguardo deve infatti considerarsi che l'unica prova versata in atti di una falsa rendicontazione dei titoli e dei loro investimenti è identificabile nella rendicontazione del 1.3.2021 (doc 8,9,10 e
11) in relazione alla quale gli stessi attori operano un confronto con la corrispondente rendicontazione ufficiale (doc 20 con rendicontazione del 2021 8,9,10 e 11) a pag 18 dell'atto di citazione.
Non vi è peraltro alcun riscontro di quanto affermato dalla parte attrice a pag 18 sub punto b dell'atto di citazione ovvero che vi siano stati precedenti falsi report;
al riguardo parte attrice non ha fornito elementi per ritenere che i report contenuti si pagina 14 di 18 discostassero dai report ufficiali, non avendo portato e indicato, per ciascun prodotto finanziario alcuna specifica fonte ufficiale da cui risulta l'allegato discostamento .
Sul punto basta osservare che in relazione alle indicazioni provenienti dall' contenuti nella produzione sub 3 di CP_1
parte attrice, dove viene dallo stesso illustrato il valore CP_1
degli investimenti al 4.10.2018, le parti attrici non hanno specificamente indicato da quale produzione documentale emerga la falsità di tali dati con riferimento ai singoli prodotti finanziari sottoscritti, posto che i report ufficiali prodotti come doc 18.,18.2 e 18.3 che contengono unicamente la posizione degli investimenti con indicazione degli importi al 31.12.2018 al
31.12.2021, e non offrono termini omogenei dal punto di vista temporale e dei prodotti ivi menzionati.
Deve pertanto considerarsi che solo con riferimento al report del
1.3.2021 e fino al luglio 2021 (quando gli stessi sono stati convocati presso e hanno appreso della condotta illecita CP_6
posta in essere dal promotore) si potrebbe ipotizzare un danno con riferimento alla falsa rappresentazione che li avrebbe indotti a mantenere gli investimenti perdendo quindi possibilità di investire altrimenti i propri danari.
Peraltro con riferimento a tale finestra temporale nessuna specifica elemento hanno offerto gli attori, apparendo peraltro del tutto inverosimile che gli stessi fossero o nelle condizioni di operare tempestivamente investimenti più produttivi , laddove risulta che gli stessi neppure consultavano i report della banca .
Sul punto del tutto esplorativa deve ritenersi la richiesta di CTU: si consideri che gli attori hanno svolto le domande di cui alla presente azione senza indicare espressamente quali siano stati i prodotti finanziari in relazione ai quali lamentano le false informazioni circa il loro andamento;
non hanno indicato né
pagina 15 di 18 comprovato, come sopra detto, quando sarebbero state operate le false informazioni e in ordine a quali prodoti, non hanno prodotto gli ordini di acquisto;
hanno anticipato nella memoria ex art 183 6 co una richiesta ex art 210 cpc volta ad ottenere la produzione di
- disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cod. proc. civ., la produzione di tutta la documentazione relativa al rapporto contrattuale sussistente tra il Signor e le odierne Società Controparte_8
Convenute, con particolare riguardo a contratti di assunzione e/o collaborazione, lettere di licenziamento ovvero di risoluzione del rapporto et similia;
Ugualmente generica e neppure preceduta da una richiesta ex art 119 tub che avrebbe consentito di svolgere deduzioni più specifiche in ordine al presente contenzioso è la richiesta formulata nella memoria istruttoria ex art 183 6 co n 2 volta ad ottenere
“In considerazione, invece, della documentazione prodotta con la memoria odierna (doc. 22 e successive lettere), unica in possesso degli odierni Attori, si chiede, ex art. 210 cod. proc. civ. l'ordine di esibizione di tutti i contratti in possesso di queste ultime e relativi alla presente vertenza giudiziaria, intestati rispettivamente agli odierni
Attori”
Tale richiesta è stata ritenuta inammissibile in relazione alla sua genericità, con valutazione che qui si ribadisce.
Ugualmente inammissibili sono le istanze istruttorie formulate per testi e per interpello in considerazione della loro genericità anche con riferimento alla collocazione temporale e inconcludenza
B- QUANTO ALLE DOMANDE SVOLTE NEI CONFRONTI DI
CP_13
pagina 16 di 18 Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alle doglianze espresse nei confronti di NI .
Sul punto non ritiene questo giudice di addentrarsi nelle contestazioni svolte sul punto dalla NI (che ha allegato di non avere avuto alcun rapporto con l il quale era agente CP_1
della agenzia incaricata da NIsai e di non poter essere CP_2
ritenuta responsabile della condotta del subagente, allegando che di tale condotta sarebbe responsabile unicamente l'agenzia che del medesimo si avvale) e dalle controdeduzioni svolte dagli attori che hanno replicato richiamando la giurisprudenza espressa da Cass. 23973/2019 .
Ritenendo di operare la decisione con riferimento alla ragione più pronta e liquida deve osservarsi che nessuna prova di un danno e del nesso causale con la condotta asseritamente decettiva dell' ha offerto parte attrice. Sul punto vi è la CP_1
più assoluta carenza probatoria in ordine a quando sarebbero state inviate i falsi report, a quali prodotti si riferirebbero, non avendo ulteriormente prodotto gli andamenti reali dei prodotti assicurativi .
Sul punto gli attori si sono limitati a produrre sub doc 19 una ricostruzione dai medesimi svolti sugli investimenti in prodotti
NIsai e a produrre, senza alcuna illustrazione e contestualizzazione in ordine alla significatività di tale produzione una documentazione sub doc 22 indicata quale
(doc 22 e successive lettere) con la memoria 183 6 co n 2 pag 5
D-E CON RIFERIMENTO ALLE DOMANDE SVOLTE NEI
CONFRONTI DI Controparte_14
[...]
In considerazione di quanto sopra detto anche le domande svolte nei confronti di e di devono essere rigettate CP_2 CP_1
posto che neppure con riferimento alla condotta di questi due pagina 17 di 18 soggetti è stato comprovata la sussistenza di alcun danno riconducibile alla lamentata condotta decettiva dell' CP_1
F- essendo state rigettate le domande nei confronti dei convenuti, ugualmente da rigettare è la domanda di manleva dai medesimi svolta nei confronti dell' rimasto contumace CP_1
CP_
relazione all'esito della causa vanno regolate le spese di lite: le parti attrici dovrà essere condannate al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute, che tenuto conto del valore delle domande svolte nei confronti di ciascun convenuto e della natura della causa si liquidano ex DM 55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree
2) Condanna gli attori a rimborsare alle parti convenute le spese di lite che si liquidano in favore di CP_6
in Euro 8000,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...]
generali, oltre Iva e cpa come per legge;
In favore di NIsai spa in Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali oltre Iva e cpa come per legge
In favore di in Euro 10.000,00 per Controparte_16
compensi, oltre rimborso spese generali oltre Iva e cpa come per legge
Così deciso in data 9 marzo 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
NO. il Giudice
Dott. Stefania Illarietti
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