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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG 4043/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Lorenzo Meoli - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4043/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BATTILOMO TERESA presso il cui studio sito Quarto (NA), via Ferraris n. 3 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BENTIVOGLI MARCO presso il cui studio sito in CORSO MARTIRI N.360 41013 CASTELFRANCO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 23.05.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] in data [...]. Persona_1
Tali condizioni sono allo stato regolate dalla Sentenza n. 1126/2023 emessa da questo Tribunale in data 28-29.09.2023 con la quale la minore è stata affidata in via condivisa entrambi i genitori e collocata presso la madre cui è stata assegnata la casa familiare sita in Reggio Emilia, di proprietà esclusiva del resistente;
a carico di quest'ultimo è stato posto altresì l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto, in modifica di Pt_1 tali disposizioni, di essere autorizzata a trasferire la residenza della minore in Pozzuoli (NA) presso la propria famiglia di origine ove di fatto la bambina risulta abitare dal mese di novembre 2024; ha chiesto altresì che venga disposto un aumento del contributo al mantenimento posto a carico del padre rideterminandolo in € 800,00 mensili (cifra poi ridotta ad € 500,00 in sede di p.c.)
Riferisce la di essere rientrata definitivamente a Pozzuoli in Pt_1 seguito a comportamenti oppositivi ed ostruzionistici tenuti dal sig.
[...] il quale non avrebbe fornito alcuna collaborazione nella gestione della CP_1 minore nonostante la ricorrente non abbia a Reggio Emilia alcuna rete parentale di supporto;
in particolare il non sarebbe stato presente CP_1 in occasione dei ricoveri ospedalieri della minore, avrebbe sottratto il mobilio dalla casa familiare, non avrebbe ivi eseguito le necessarie manutenzioni tanto che risulta essere stata sospesa la fornitura di gas a motivo della non conformità dell'impianto.
Deduce in ultimo la ricorrente che a Pozzuoli ella ha potuto reperire un lavoro (impiegata part-time presso un'impresa edile) stante il supporto dei propri parenti nella gestione della figlia.
Costituitosi in giudizio il ha contestato la ricostruzione dei fatti CP_1 riferita in ricorso rivendicando di essere un padre attento e presente e sostenendo che sarebbe la ricorrente ad avere un atteggiamento ostruzionistico nei suoi confronti, di fatto allontanandolo dalla figlia con i frequenti spostamenti tra Reggio Emilia e Pozzuoli;
riferisce al riguardo di avere presentato querela ed evidenzia come non siano intervenuti significativi mutamenti rispetto all'epoca della precedente sentenza che giustifichino le modifiche richieste;
sostiene che il trasferimento sarebbe imputabile a “meri stati emotivi” della madre;
quanto alle questioni economiche deduce che la sua situazione sarebbe peggiorata e che, nel caso venisse accolta la richiesta di trasferimento della minore, dovrebbe sobbarcarsi anche le spese per i trasferimenti a PO per poter incontrare la figlia.
All'udienza di comparizione in data 17.04.2025 nessuna composizione bonaria è parsa possibile e le parti hanno sostanzialmente richiamato gli assunti degli atti introduttivi;
in particolare la ricorrente ha confermato di lavorare come consulente amministrativa per tre ore al giorno presso una ditta di costruzioni e quando è al lavoro la figlia sta con la nonna materna e con la sorella della ricorrente;
all'epoca del precedente provvedimento non lavorava. […] A Reggio Emilia riferisce di non avere parenti che potrebbero aiutarla nella gestione della minore;
[…] all'epoca del precedente provvedimento – concluso su accordo tra le parti – ha acconsentito per dare una casa alla minore pensando che le cose avrebbero potuto funzionare ma ora non più
Il ha dichiarato di non intravedere soluzioni percorribili, ed ha CP_1 evidenziato che da cinque mesi la figlia è stata trasferita contro un provvedimento giudiziario;
ha precisato di abitare con i propri genitori di 61 e 60 anni, patentati, i quali, pur lavorando, potrebbero aiutarlo nella gestione della nipote, così come potrebbe aiutarlo la sorella, convivente con i genitori, studentessa universitaria;
riferisce che oggi svolge un lavoro come corriere, non più su turni come accadeva all'epoca del precedente provvedimento e che ciò gli consentirebbe maggiore libertà per organizzare il suo tempo con la figlia.
Si rammarica che nelle poche occasioni in cui ha incontrato la figlia, la bambina non lo riconosce più, piange e vuole la mamma;
stessa cosa accade quando la minore sta con i nonni paterni;
in Campania riferisce di avere ancora dei parenti ed in particolare dei cugini che lo hanno anche ospitato in occasione di una sua andata a Pozzuoli;
Successivamente, con ordinanza in data 22.04.2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti, previa integrazione della documentazione, hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 23.05.2025.
2. Ritiene il Collegio, in ragione della tenera età della minore e della circostanza incontestata che ella sin dalla nascita sia stata accudita in via prevalente dalla madre, di confermare il collocamento della bambina presso la sig.ra Pt_1 Quanto alla residenza della minore medesima, pur dovendosi stigmatizzare la condotta materna che ha condotto con sè la figlia a PO senza il consenso del padre, si ritiene di poter accogliere la domanda di trasferimento formulata dalla ricorrente.
L'interesse della minore pare invero più adeguatamente tutelato ove la madre collocataria ha l'appoggio di parenti e conoscenti che possono aiutarla nella gestione della figlia, risultando non contestato che a Reggio Emilia la ricorrente non possa contare su alcuna rete parentale.
Ciò premesso, andrà preservato il più possibile il diritto di visita paterno che, in ragione della distanza tra le abitazioni dei genitori, potrà essere previsto in due week end al mese: in un week end sarà il padre a recarsi a PO (ove peraltro egli risulta avere alcuni parenti – cfr. verbale di udienza 17.04.2025) e nell'altro sarà la madre a condurre la figlia a Reggio Emilia dal padre (la stessa si è dichiarata disponibile in tal senso – cfr. pag. 3 note di trattazione scritta) anche al fine di consentire alla minore la frequentazione dei nonni paterni;
la permanenza col padre andrà altresì prevista per congrui periodi durante le festività scolastiche, come meglio indicato in dispositivo.
Con riguardo alle questioni economiche risulta dalla documentazione in atti che la impiegata part-time con contratto a tempo determinato Pt_1
(con previsione di rinnovo come dalla stessa dedotto) percepisca uno stipendio mensile lordo di € 556,00, da considerarsi pari a circa € 460,00 netti;
ella, all'epoca del precedente provvedimento, risultava disoccupata.
Quanto al la precedente sentenza riferiva di un reddito medio CP_1 mensile di circa € 2.200,00; dalla Dichiarazione 730/2024 desume un reddito netto nell'anno 2023 (reddito complessivo detratta l'imposta netta) di circa € 27.870,00 e dunque € 2.320,00 mensili mentre per l'anno 2024 la cifra che si desume dagli estratti conto prodotti in atti riporta una media di circa € 2.400,00 mensili (€ 2.053,00 giugno, € 2.452,00 luglio 2024, € 2.299,00 settembre 2024, € 2.254,00 + € 1.287,00 in ottobre, € 2.106,00 in novembre); quanto agli esborsi dedotti in atti si evidenzia che la rata mensile di rientro del mutuo era già presente all'epoca del precedente provvedimento e che, con riguardo agli ulteriori esborsi, (uno dei quali asseritamente contratto per l'acquisto di un'autovettura), dalla documentazione prodotta (docc. 39 e 40) non si evince la causale dei finanziamenti e dunque gli stessi non possono essere computati ai fini che qui rilevano.
Occorre altresì considerare che con il trasferimento a PO della Pt_1
e della figlia il rientra nella disponibilità della casa familiare di sua CP_1 esclusiva proprietà la cui assegnazione in favore della ricorrente era stata tenuta in considerazione nel precedente provvedimento ai fini della determinazione del contributo al mantenimento. Quanto ai costi dei viaggi tra Reggio Emilia e PO al fine di consentire il diritto di visita paterno gli stessi costituiscono una posta neutra tra le parti in ragione di quanto disposto con il presente provvedimento (un week end il viaggio sarà sostenuto dalla madre ed il week end successivo dal padre)
Occorre da ultimo considerare che – come riferito dalle parti - la madre percepisce per intero l'Assegno Unico di circa € 200,00 mensili, circostanza già considerata nella precedente sentenza.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti come sopra descritta (la madre gode di una retribuzione, seppur ridotta, che in precedenza non aveva, il padre ha lievemente aumentato le proprie entrate) dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore (nettamente prevalenti presso la madre), considerata l'età della minore (oggi di anni 3), nonchè la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della madre, ritiene congruo il Collegio rideterminare nella misura di € 350,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della reciproca parziale soccombenza, possono integralmente compensarsi tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, a parziale modifica della Sentenza n. 1126/2023 emessa da questo Tribunale in data 28-29.09.2023, ferme le altre condizioni, così dispone a) La sig.ra collocataria della figlia minore , nata a Pt_1 Persona_1
Reggio Emilia in data 03.12.2021, è autorizzata a trasferire la residenza di quest'ultima in Pozzuoli (NA) alla Via Cigliano n.10, presso la abitazione della famiglia di origine della medesima sig.ra
Pt_1
b) Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- Due week end al mese da intendersi dal venerdì dopo pranzo alla domenica sera (o al lunedì mattina, compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori); in un week end sarà il padre a recarsi a PO per tenere con sé la figlia e nel successivo week end sarà la madre a condurre la figlia a Reggio Emilia perché stia con il padre.
Nel week end di spettanza – salva un'inziale gradualità nei primi due mesi per consentire alla minore di abituarsi alla nuova routine
- sarà il padre, ad occuparsi in autonomia della figlia, tenendola con sé, proponendole attività, conducendola presso i propri parenti, nel libero esercizio della responsabilità genitoriale - Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre un periodo di 7 giorni (un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio)
- Durante le vacanze pasquali la minore starà con il padre ad anni alterni (un anno dal mercoledì prima di Pasqua alla sera del giorno di Pasqua e l'anno successivo dalla sera di Pasqua al mercoledì dopo Pasqua)
- Durante le vacanze estive la minore starà con il padre per un periodo di quattro settimane non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo sul periodo la scelta spetterà al padre negli anni pari ed alla madre negli anni dispari;
per il corrente anno 2025, stante la tenera età ed il necessario periodo di adattamento, la minore, starà con il padre secondo il Calendario ordinario (week end alternati)
c) Il sig. , con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà CP_1 al mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 350,00; detta somma sarà Pt_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.06.2025
Il giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Lorenzo Meoli - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 4043/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BATTILOMO TERESA presso il cui studio sito Quarto (NA), via Ferraris n. 3 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BENTIVOGLI MARCO presso il cui studio sito in CORSO MARTIRI N.360 41013 CASTELFRANCO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 23.05.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] in data [...]. Persona_1
Tali condizioni sono allo stato regolate dalla Sentenza n. 1126/2023 emessa da questo Tribunale in data 28-29.09.2023 con la quale la minore è stata affidata in via condivisa entrambi i genitori e collocata presso la madre cui è stata assegnata la casa familiare sita in Reggio Emilia, di proprietà esclusiva del resistente;
a carico di quest'ultimo è stato posto altresì l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto, in modifica di Pt_1 tali disposizioni, di essere autorizzata a trasferire la residenza della minore in Pozzuoli (NA) presso la propria famiglia di origine ove di fatto la bambina risulta abitare dal mese di novembre 2024; ha chiesto altresì che venga disposto un aumento del contributo al mantenimento posto a carico del padre rideterminandolo in € 800,00 mensili (cifra poi ridotta ad € 500,00 in sede di p.c.)
Riferisce la di essere rientrata definitivamente a Pozzuoli in Pt_1 seguito a comportamenti oppositivi ed ostruzionistici tenuti dal sig.
[...] il quale non avrebbe fornito alcuna collaborazione nella gestione della CP_1 minore nonostante la ricorrente non abbia a Reggio Emilia alcuna rete parentale di supporto;
in particolare il non sarebbe stato presente CP_1 in occasione dei ricoveri ospedalieri della minore, avrebbe sottratto il mobilio dalla casa familiare, non avrebbe ivi eseguito le necessarie manutenzioni tanto che risulta essere stata sospesa la fornitura di gas a motivo della non conformità dell'impianto.
Deduce in ultimo la ricorrente che a Pozzuoli ella ha potuto reperire un lavoro (impiegata part-time presso un'impresa edile) stante il supporto dei propri parenti nella gestione della figlia.
Costituitosi in giudizio il ha contestato la ricostruzione dei fatti CP_1 riferita in ricorso rivendicando di essere un padre attento e presente e sostenendo che sarebbe la ricorrente ad avere un atteggiamento ostruzionistico nei suoi confronti, di fatto allontanandolo dalla figlia con i frequenti spostamenti tra Reggio Emilia e Pozzuoli;
riferisce al riguardo di avere presentato querela ed evidenzia come non siano intervenuti significativi mutamenti rispetto all'epoca della precedente sentenza che giustifichino le modifiche richieste;
sostiene che il trasferimento sarebbe imputabile a “meri stati emotivi” della madre;
quanto alle questioni economiche deduce che la sua situazione sarebbe peggiorata e che, nel caso venisse accolta la richiesta di trasferimento della minore, dovrebbe sobbarcarsi anche le spese per i trasferimenti a PO per poter incontrare la figlia.
All'udienza di comparizione in data 17.04.2025 nessuna composizione bonaria è parsa possibile e le parti hanno sostanzialmente richiamato gli assunti degli atti introduttivi;
in particolare la ricorrente ha confermato di lavorare come consulente amministrativa per tre ore al giorno presso una ditta di costruzioni e quando è al lavoro la figlia sta con la nonna materna e con la sorella della ricorrente;
all'epoca del precedente provvedimento non lavorava. […] A Reggio Emilia riferisce di non avere parenti che potrebbero aiutarla nella gestione della minore;
[…] all'epoca del precedente provvedimento – concluso su accordo tra le parti – ha acconsentito per dare una casa alla minore pensando che le cose avrebbero potuto funzionare ma ora non più
Il ha dichiarato di non intravedere soluzioni percorribili, ed ha CP_1 evidenziato che da cinque mesi la figlia è stata trasferita contro un provvedimento giudiziario;
ha precisato di abitare con i propri genitori di 61 e 60 anni, patentati, i quali, pur lavorando, potrebbero aiutarlo nella gestione della nipote, così come potrebbe aiutarlo la sorella, convivente con i genitori, studentessa universitaria;
riferisce che oggi svolge un lavoro come corriere, non più su turni come accadeva all'epoca del precedente provvedimento e che ciò gli consentirebbe maggiore libertà per organizzare il suo tempo con la figlia.
Si rammarica che nelle poche occasioni in cui ha incontrato la figlia, la bambina non lo riconosce più, piange e vuole la mamma;
stessa cosa accade quando la minore sta con i nonni paterni;
in Campania riferisce di avere ancora dei parenti ed in particolare dei cugini che lo hanno anche ospitato in occasione di una sua andata a Pozzuoli;
Successivamente, con ordinanza in data 22.04.2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e le parti, previa integrazione della documentazione, hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 23.05.2025.
2. Ritiene il Collegio, in ragione della tenera età della minore e della circostanza incontestata che ella sin dalla nascita sia stata accudita in via prevalente dalla madre, di confermare il collocamento della bambina presso la sig.ra Pt_1 Quanto alla residenza della minore medesima, pur dovendosi stigmatizzare la condotta materna che ha condotto con sè la figlia a PO senza il consenso del padre, si ritiene di poter accogliere la domanda di trasferimento formulata dalla ricorrente.
L'interesse della minore pare invero più adeguatamente tutelato ove la madre collocataria ha l'appoggio di parenti e conoscenti che possono aiutarla nella gestione della figlia, risultando non contestato che a Reggio Emilia la ricorrente non possa contare su alcuna rete parentale.
Ciò premesso, andrà preservato il più possibile il diritto di visita paterno che, in ragione della distanza tra le abitazioni dei genitori, potrà essere previsto in due week end al mese: in un week end sarà il padre a recarsi a PO (ove peraltro egli risulta avere alcuni parenti – cfr. verbale di udienza 17.04.2025) e nell'altro sarà la madre a condurre la figlia a Reggio Emilia dal padre (la stessa si è dichiarata disponibile in tal senso – cfr. pag. 3 note di trattazione scritta) anche al fine di consentire alla minore la frequentazione dei nonni paterni;
la permanenza col padre andrà altresì prevista per congrui periodi durante le festività scolastiche, come meglio indicato in dispositivo.
Con riguardo alle questioni economiche risulta dalla documentazione in atti che la impiegata part-time con contratto a tempo determinato Pt_1
(con previsione di rinnovo come dalla stessa dedotto) percepisca uno stipendio mensile lordo di € 556,00, da considerarsi pari a circa € 460,00 netti;
ella, all'epoca del precedente provvedimento, risultava disoccupata.
Quanto al la precedente sentenza riferiva di un reddito medio CP_1 mensile di circa € 2.200,00; dalla Dichiarazione 730/2024 desume un reddito netto nell'anno 2023 (reddito complessivo detratta l'imposta netta) di circa € 27.870,00 e dunque € 2.320,00 mensili mentre per l'anno 2024 la cifra che si desume dagli estratti conto prodotti in atti riporta una media di circa € 2.400,00 mensili (€ 2.053,00 giugno, € 2.452,00 luglio 2024, € 2.299,00 settembre 2024, € 2.254,00 + € 1.287,00 in ottobre, € 2.106,00 in novembre); quanto agli esborsi dedotti in atti si evidenzia che la rata mensile di rientro del mutuo era già presente all'epoca del precedente provvedimento e che, con riguardo agli ulteriori esborsi, (uno dei quali asseritamente contratto per l'acquisto di un'autovettura), dalla documentazione prodotta (docc. 39 e 40) non si evince la causale dei finanziamenti e dunque gli stessi non possono essere computati ai fini che qui rilevano.
Occorre altresì considerare che con il trasferimento a PO della Pt_1
e della figlia il rientra nella disponibilità della casa familiare di sua CP_1 esclusiva proprietà la cui assegnazione in favore della ricorrente era stata tenuta in considerazione nel precedente provvedimento ai fini della determinazione del contributo al mantenimento. Quanto ai costi dei viaggi tra Reggio Emilia e PO al fine di consentire il diritto di visita paterno gli stessi costituiscono una posta neutra tra le parti in ragione di quanto disposto con il presente provvedimento (un week end il viaggio sarà sostenuto dalla madre ed il week end successivo dal padre)
Occorre da ultimo considerare che – come riferito dalle parti - la madre percepisce per intero l'Assegno Unico di circa € 200,00 mensili, circostanza già considerata nella precedente sentenza.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti come sopra descritta (la madre gode di una retribuzione, seppur ridotta, che in precedenza non aveva, il padre ha lievemente aumentato le proprie entrate) dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore (nettamente prevalenti presso la madre), considerata l'età della minore (oggi di anni 3), nonchè la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della madre, ritiene congruo il Collegio rideterminare nella misura di € 350,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della reciproca parziale soccombenza, possono integralmente compensarsi tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, a parziale modifica della Sentenza n. 1126/2023 emessa da questo Tribunale in data 28-29.09.2023, ferme le altre condizioni, così dispone a) La sig.ra collocataria della figlia minore , nata a Pt_1 Persona_1
Reggio Emilia in data 03.12.2021, è autorizzata a trasferire la residenza di quest'ultima in Pozzuoli (NA) alla Via Cigliano n.10, presso la abitazione della famiglia di origine della medesima sig.ra
Pt_1
b) Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- Due week end al mese da intendersi dal venerdì dopo pranzo alla domenica sera (o al lunedì mattina, compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori); in un week end sarà il padre a recarsi a PO per tenere con sé la figlia e nel successivo week end sarà la madre a condurre la figlia a Reggio Emilia perché stia con il padre.
Nel week end di spettanza – salva un'inziale gradualità nei primi due mesi per consentire alla minore di abituarsi alla nuova routine
- sarà il padre, ad occuparsi in autonomia della figlia, tenendola con sé, proponendole attività, conducendola presso i propri parenti, nel libero esercizio della responsabilità genitoriale - Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre un periodo di 7 giorni (un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio)
- Durante le vacanze pasquali la minore starà con il padre ad anni alterni (un anno dal mercoledì prima di Pasqua alla sera del giorno di Pasqua e l'anno successivo dalla sera di Pasqua al mercoledì dopo Pasqua)
- Durante le vacanze estive la minore starà con il padre per un periodo di quattro settimane non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo sul periodo la scelta spetterà al padre negli anni pari ed alla madre negli anni dispari;
per il corrente anno 2025, stante la tenera età ed il necessario periodo di adattamento, la minore, starà con il padre secondo il Calendario ordinario (week end alternati)
c) Il sig. , con decorrenza dalla data della domanda, contribuirà CP_1 al mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 350,00; detta somma sarà Pt_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.06.2025
Il giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi