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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/12/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3556/2024 R.A.C.L., a cui è riunito il procedimento individuato al n. 3732/2024, promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sestu, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Elisabetta Angioni che, unitamente all'avv. Maria Chiara Pinna, lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
CP_ presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia e dall'avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, ha proposto opposizione Parte_1
CP_ all'ordinanza ingiunzione n. OI-001739589, notificata il 10 ottobre 2024, con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di euro 3.750,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, risalente al 2017, di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
A fondamento della domanda, l'opponente ha esposto:
- di essere stato socio, legale rappresentante e amministratore della So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l., avente P. Iva e C.F. corrente in Cagliari nella via Galvani n. 72, fin dalla data della P.IVA_1 sua costituzione il 5 aprile 2007;
pagina 1 di 5 - che, a seguito di varie vicende societarie, al 2010 la So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l. vedeva quali soci l'opponente con la quota nominale pari a euro 100,00 e per la quota nominale CP_3 pari a euro 9.900,00;
- di aver dismesso la carica di amministratore unico in data 15 marzo 2017;
- che l'assemblea, preso atto delle dimissioni, aveva deliberato la nomina del nuovo amministratore nella persona di CP_4
- di aver ricevuto, in data 4 giugno 2019, la notifica dell'avviso di accertamento n. CP_ 1700.04/06/2019.0187826, con il quale l' gli contestava, in qualità di legale rappresentante della So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l., l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
- di aver sottoposto all'Istituto la copia del verbale dell'assemblea e delle dimissioni dalla carica di amministratore;
- di aver appreso, nel mese di settembre 2023, dalla visura ordinaria della società, che non erano state registrate né la cessione della quota né la nomina del nuovo amministratore;
- che a seguito delle interlocuzioni avute con la Camera di Commercio di Cagliari, la stessa gli aveva indicato i presupposti documentali per introdurre il procedimento di cui all'art. 2190 c.c.;
- di aver intimato, per mezzo di formale diffida, l'amministratore della società a CP_4 compiere gli adempimenti burocratici affinché risultassero le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 15 marzo 2017, e a rilasciare una dichiarazione liberatoria rispetto a tutti gli eventuali danni derivanti dal mancato adempimento agli obblighi di aggiornamento e al registro delle imprese;
- che la Camera di Commercio, stante l'assenza di riscontro della suddetta diffida da parte dell'amministratore ha depositato, presso il Tribunale civile di Cagliari, Giudice per le CP_4 imprese, il ricorso ai sensi dell'art. 2190 cc, iscrivendo a ruolo la causa avente RG 7378/2024;
- di essere in attesa della conclusione del procedimento. CP_ Secondo l'opponente, la sanzione amministrativa comminata dall' è da ritenersi illegittima poiché riferita al periodo di tempo successivo rispetto alla cessazione dalla carica di amministratore della società, per adempimenti di natura fiscale e burocratica per i quali lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile, nemmeno in via solidale.
Per tali ragioni, ha domandato all'intestato Tribunale, previa sospensione, di revocare e/o annullare in toto l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001739589 relativa all'atto di accertamento CP_1
n. 1700.04/06/2019.0187826 del 4 giugno 2019, riferito all'anno 2017, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, se necessario. pagina 2 di 5 Nel merito, ha contestato la quantificazione della sanzione applicata, ritenuta sproporzionata in relazione all'importo accertato quale asseritamente dovuto per omesso versamento della contribuzione. CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando le avverse deduzioni e riservandosi di riesaminare l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione “qualora venga accertato che, nel 2017, il Sig. Pt_1 non rivestiva la carica di rappresentante legale della società”.
1.1. Con note depositate in data 14 gennaio 2025, l'opponente ha depositato il decreto emesso dal Giudice del Registro in data 28 novembre 2024, nel procedimento avente v.g. n. 7378/2024, con cui si attesta che il non fosse più amministratore della società So.Co.Pe. Costruzioni Pt_1
S.R.L dal 15 marzo 2017.
Con le stesse note, parte opponente ha altresì dato atto che in data 7 novembre 2024, CP_ successivamente l'instaurazione del presente giudizio, l' ha notificato l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001949726 relativa all'atto di accertamento n. 1700.06/11/2019.0361011 del 6 novembre 2019, riferito all'anno 2018, ordinando al in qualità di legale rappresentante Pt_1 della So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l., il pagamento dell'importo di euro 4.938,00, quale sanzione amministrativa per omesso versamento dei contributi relativamente all'anno suddetto, nonché di euro 10,33 per spese di notifica.
L'opponente ha formulato quindi opposizione anche avverso alla detta ordinanza ingiunzione, iscrivendo la causa a ruolo il con Racl n. 3732/2024.
Con ordinanza emessa in data 27 marzo 2025, è stata sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata nel presente giudizio e disposta la riunione allo stesso del procedimento distinto al Racl n. 3732/2024.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'odierno opponente ha chiesto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. OI-00173958 e
OI-001949726, emesse a seguito dell'accertamento del mancato versamento della contribuzione obbligatoria afferente rispettivamente al periodo dal marzo 2017 al novembre 2017 e dal dicembre 2017 al giugno 2018, sulla base del solo presupposto che le stesse sono state emesse nei suoi confronti nonostante egli fosse, alla data delle violazioni, cessato dalla carica di amministratore della società So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l., soggetto responsabile dell'omesso pagamento.
La sua individuazione quale soggetto passivo dell'obbligazione sarebbe stata causata dal fatto che il nuovo amministratore della società non avrebbe colpevolmente provveduto a registrare l'avvenuta dismissione dalla carica. pagina 3 di 5 CP_ Tale mancanza avrebbe di fatto tratto in errore l' che per l'identificazione del soggetto responsabile per l'adempimento degli obblighi contributivi a cui la società è tenuta in qualità di datore di lavoro si affida alla visura della Camera di Commercio.
Orbene, è stato accertato giudizialmente, nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 2190 cc dinanzi al Tribunale di Cagliari, che l'opponente ha presentato le dimissioni dalla carica di amministratore della So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l. in data 15 marzo 2017, deliberate dall'assemblea tenutasi nella stessa data, e che, con distinte note, ha invitato il nuovo amministratore a procedere all'iscrizione della cessazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
È stato altresì accertato che l'Ufficio del Registro, constatata la mancata registrazione, trattandosi di iscrizione obbligatoria, ha intimato con note inviate alla società e all'amministratore in carica di procedere alla iscrizione, i quali tuttavia non hanno ottemperato.
L'ufficio del Registro ha, pertanto, chiesto di procedere ad iscrizione coattiva con decreto.
A esito del giudizio ex art. 2190 c.p.c., il Tribunale ha dunque ordinato l'iscrizione nel registro Pa delle imprese della cessazione dalla carica di amministratore della Costruzioni s.r.l. di CP_5
a decorrere dal 15 marzo 2017. Parte_1
Di conseguenza, le ordinanze-ingiunzione impugnate devono essere annullate, in quanto le stesse afferiscano a violazioni commesse quando l'opponente non era più amministratore della società Part Costruzioni s.r.l. CP_5
CP_
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Poiché i due procedimenti sono stati introdotti separatamente e la riunione è intervenuta solo in un momento successivo, le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio risultano essere state svolte autonomamente per ciascuna delle due opposizioni. Ne consegue che tali fasi devono essere liquidate distintamente, applicando per entrambe il parametro corrispondente allo scaglione di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, riferito al valore delle rispettive ordinanze- ingiunzione.
Dopo la riunione, le attività difensive si sono sviluppate congiuntamente;
pertanto, le fasi istruttoria e decisoria devono essere liquidate una sola volta, facendo riferimento al valore complessivo della controversia, ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pagina 4 di 5 - accoglie le opposizioni e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione n. OI-00173958 e n.
OI-001949726; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.695,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato.
Cagliari, 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3556/2024 R.A.C.L., a cui è riunito il procedimento individuato al n. 3732/2024, promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sestu, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Elisabetta Angioni che, unitamente all'avv. Maria Chiara Pinna, lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
CP_ presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia e dall'avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024, ha proposto opposizione Parte_1
CP_ all'ordinanza ingiunzione n. OI-001739589, notificata il 10 ottobre 2024, con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di euro 3.750,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione, risalente al 2017, di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85.
A fondamento della domanda, l'opponente ha esposto:
- di essere stato socio, legale rappresentante e amministratore della So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l., avente P. Iva e C.F. corrente in Cagliari nella via Galvani n. 72, fin dalla data della P.IVA_1 sua costituzione il 5 aprile 2007;
pagina 1 di 5 - che, a seguito di varie vicende societarie, al 2010 la So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l. vedeva quali soci l'opponente con la quota nominale pari a euro 100,00 e per la quota nominale CP_3 pari a euro 9.900,00;
- di aver dismesso la carica di amministratore unico in data 15 marzo 2017;
- che l'assemblea, preso atto delle dimissioni, aveva deliberato la nomina del nuovo amministratore nella persona di CP_4
- di aver ricevuto, in data 4 giugno 2019, la notifica dell'avviso di accertamento n. CP_ 1700.04/06/2019.0187826, con il quale l' gli contestava, in qualità di legale rappresentante della So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l., l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
- di aver sottoposto all'Istituto la copia del verbale dell'assemblea e delle dimissioni dalla carica di amministratore;
- di aver appreso, nel mese di settembre 2023, dalla visura ordinaria della società, che non erano state registrate né la cessione della quota né la nomina del nuovo amministratore;
- che a seguito delle interlocuzioni avute con la Camera di Commercio di Cagliari, la stessa gli aveva indicato i presupposti documentali per introdurre il procedimento di cui all'art. 2190 c.c.;
- di aver intimato, per mezzo di formale diffida, l'amministratore della società a CP_4 compiere gli adempimenti burocratici affinché risultassero le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 15 marzo 2017, e a rilasciare una dichiarazione liberatoria rispetto a tutti gli eventuali danni derivanti dal mancato adempimento agli obblighi di aggiornamento e al registro delle imprese;
- che la Camera di Commercio, stante l'assenza di riscontro della suddetta diffida da parte dell'amministratore ha depositato, presso il Tribunale civile di Cagliari, Giudice per le CP_4 imprese, il ricorso ai sensi dell'art. 2190 cc, iscrivendo a ruolo la causa avente RG 7378/2024;
- di essere in attesa della conclusione del procedimento. CP_ Secondo l'opponente, la sanzione amministrativa comminata dall' è da ritenersi illegittima poiché riferita al periodo di tempo successivo rispetto alla cessazione dalla carica di amministratore della società, per adempimenti di natura fiscale e burocratica per i quali lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile, nemmeno in via solidale.
Per tali ragioni, ha domandato all'intestato Tribunale, previa sospensione, di revocare e/o annullare in toto l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001739589 relativa all'atto di accertamento CP_1
n. 1700.04/06/2019.0187826 del 4 giugno 2019, riferito all'anno 2017, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, se necessario. pagina 2 di 5 Nel merito, ha contestato la quantificazione della sanzione applicata, ritenuta sproporzionata in relazione all'importo accertato quale asseritamente dovuto per omesso versamento della contribuzione. CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando le avverse deduzioni e riservandosi di riesaminare l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione “qualora venga accertato che, nel 2017, il Sig. Pt_1 non rivestiva la carica di rappresentante legale della società”.
1.1. Con note depositate in data 14 gennaio 2025, l'opponente ha depositato il decreto emesso dal Giudice del Registro in data 28 novembre 2024, nel procedimento avente v.g. n. 7378/2024, con cui si attesta che il non fosse più amministratore della società So.Co.Pe. Costruzioni Pt_1
S.R.L dal 15 marzo 2017.
Con le stesse note, parte opponente ha altresì dato atto che in data 7 novembre 2024, CP_ successivamente l'instaurazione del presente giudizio, l' ha notificato l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001949726 relativa all'atto di accertamento n. 1700.06/11/2019.0361011 del 6 novembre 2019, riferito all'anno 2018, ordinando al in qualità di legale rappresentante Pt_1 della So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l., il pagamento dell'importo di euro 4.938,00, quale sanzione amministrativa per omesso versamento dei contributi relativamente all'anno suddetto, nonché di euro 10,33 per spese di notifica.
L'opponente ha formulato quindi opposizione anche avverso alla detta ordinanza ingiunzione, iscrivendo la causa a ruolo il con Racl n. 3732/2024.
Con ordinanza emessa in data 27 marzo 2025, è stata sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata nel presente giudizio e disposta la riunione allo stesso del procedimento distinto al Racl n. 3732/2024.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'odierno opponente ha chiesto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. OI-00173958 e
OI-001949726, emesse a seguito dell'accertamento del mancato versamento della contribuzione obbligatoria afferente rispettivamente al periodo dal marzo 2017 al novembre 2017 e dal dicembre 2017 al giugno 2018, sulla base del solo presupposto che le stesse sono state emesse nei suoi confronti nonostante egli fosse, alla data delle violazioni, cessato dalla carica di amministratore della società So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l., soggetto responsabile dell'omesso pagamento.
La sua individuazione quale soggetto passivo dell'obbligazione sarebbe stata causata dal fatto che il nuovo amministratore della società non avrebbe colpevolmente provveduto a registrare l'avvenuta dismissione dalla carica. pagina 3 di 5 CP_ Tale mancanza avrebbe di fatto tratto in errore l' che per l'identificazione del soggetto responsabile per l'adempimento degli obblighi contributivi a cui la società è tenuta in qualità di datore di lavoro si affida alla visura della Camera di Commercio.
Orbene, è stato accertato giudizialmente, nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 2190 cc dinanzi al Tribunale di Cagliari, che l'opponente ha presentato le dimissioni dalla carica di amministratore della So.Co.Pe. Costruzioni s.r.l. in data 15 marzo 2017, deliberate dall'assemblea tenutasi nella stessa data, e che, con distinte note, ha invitato il nuovo amministratore a procedere all'iscrizione della cessazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
È stato altresì accertato che l'Ufficio del Registro, constatata la mancata registrazione, trattandosi di iscrizione obbligatoria, ha intimato con note inviate alla società e all'amministratore in carica di procedere alla iscrizione, i quali tuttavia non hanno ottemperato.
L'ufficio del Registro ha, pertanto, chiesto di procedere ad iscrizione coattiva con decreto.
A esito del giudizio ex art. 2190 c.p.c., il Tribunale ha dunque ordinato l'iscrizione nel registro Pa delle imprese della cessazione dalla carica di amministratore della Costruzioni s.r.l. di CP_5
a decorrere dal 15 marzo 2017. Parte_1
Di conseguenza, le ordinanze-ingiunzione impugnate devono essere annullate, in quanto le stesse afferiscano a violazioni commesse quando l'opponente non era più amministratore della società Part Costruzioni s.r.l. CP_5
CP_
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Poiché i due procedimenti sono stati introdotti separatamente e la riunione è intervenuta solo in un momento successivo, le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio risultano essere state svolte autonomamente per ciascuna delle due opposizioni. Ne consegue che tali fasi devono essere liquidate distintamente, applicando per entrambe il parametro corrispondente allo scaglione di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, riferito al valore delle rispettive ordinanze- ingiunzione.
Dopo la riunione, le attività difensive si sono sviluppate congiuntamente;
pertanto, le fasi istruttoria e decisoria devono essere liquidate una sola volta, facendo riferimento al valore complessivo della controversia, ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pagina 4 di 5 - accoglie le opposizioni e, per l'effetto, annulla le ordinanze-ingiunzione n. OI-00173958 e n.
OI-001949726; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.695,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato.
Cagliari, 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5