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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3547/2020 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – in composizione collegiale nelle persone dei giudici: Dott.ssa Silvia Bianchi–Presidente- dott.ssa Maria Carla Quota - dott.
Giovanni Calasso -Giudice relatore- nel procedimento civile iscritto al n. 3547 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad: Oggetto: proposizione di querela di falso
PROMOSSO
Attore Difensore
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore MINISTERO AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_2 INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI VENEZIA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
ALTE PARTI
Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni Attore: come da verbale di causa del giorno 111.09.2023
Conclusioni del convenuto: come da verbale di causa del giorno 11.09.2023
FATTO
1. Con atto di citazione in riassunzione del 29.04.2020 e la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante convenivano Controparte_3 Parte_1 in giudizio innanzi a Codesto Tribunale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Venezia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Dott. Giovanni Calasso 1
-in via principale, dichiarare la falsità ideologica della relazione di servizio del 18.12.2016 redatta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia e prodotta in giudizio dalla convenuta nel proc. n. 3539/2017 RG (che porta riuniti i procedimenti n. 3541/2017 RGe 3542/2017 RG) Tribunale di Pordenone;
-con vittoria di spese e competenze;
A fondamento della domanda esponevano che: a) con ricorsi in opposizione dd. 12.12.2017 gli attori impugnavano l'ordinanza-ingiunzione n. L736VE002410316 della Capitaneria di Porto di Venezia del 24.10.2017 ed i conseguenti decreti di assegnazione punti al comandante e alla licenza di pesca, chiedendone l'annullamento evidenziando che:
• non vi era alcuna prova certa che il prodotto ittico di cui si discuteva provenisse dagli stessi attori;
• vi era stata una lavorazione del prodotto ittico da parte del centro di spedizione non essendo stati rinvenuti gusci di CH e vongole morte;
CP_4
• non aveva mosso alcuna contestazione nei confronti della CP_4 CP_5
stante la vendita di prodotto ittico sotto la taglia minima e, quindi, non
[...] commercializzabile;
• gli accertatori avevano omesso di verificare la quantità di lotti formati dalla CP_4 conservati e poi commercializzati, atteso che a distanza di sei giorni era scientificamente impossibile che tutti i CH fossero vivi e vitali;
• era impossibile che i due accertatori avessero misurato manualmente -circa 90/110 mila vongole- in un arco di tempo così breve;
• i tre ricorsi presentati, all'udienza del 25.05.2018 venivano riuniti al n. 3539/2017 RG. e alla medesima udienza il legale rappresentante della Controparte_5 presentava incidentalmente querela di falso avverso il verbale di accertamento posto a fondamento dei provvedimenti impugnati, in relazione alla circostanza che gli accertatori avessero misurato, in meno di tre ore, 300 kg di vongole e che tutte quelle appartenenti al lotto in oggetto fossero di misura compresa tra i 17 mm e i 22 mm e qualche esemplare anche di 15 mm.
b) il Tribunale di Pordenone rigettava la querela di falso presentata incidentalmente nel primo grado, in quanto la relazione di servizio, atto pubblico, faceva fede in giudizio con valore di prova piena, dal momento che non era stata impugnata anch'essa con querela di falso;
c) gli attori impugnavano, innanzi alla Corte d'Appello di Trieste, la sentenza n. 179/2019 del Tribunale di Pordenone in relazione al mancato accoglimento delle istanze istruttorie inerenti l'effettiva misurazione di tutte le vongole facenti parte dei lotti per complessi 300 kg, in un periodo inferiore alle tre ore;
d) la Corte d'Appello di Trieste, ritenendo rilevante la querela ai fini della decisione, sospendeva il procedimento e fissava termine perentorio fino al 30.04.2020 per la riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale competente individuato nella sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
2. Con comparsa 29.09.2020 si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Venezia formulando le seguenti conclusioni:
“dichiarare inammissibile e comunque manifestamente infondata la proposta querela di falso, con ogni conseguenza di legge in relazione alle spese. Evidenziava che:
a. nel processo verbale era descritta l'attività svolta dagli accertatori che avevano rinvenuto prodotto ittico vivo sotto la taglia minima prevista, ovvero 25 mm, proveniente esclusivamente dagli attori, avendo lo al comando del M/P , CP_1 Controparte_6 catturato e sbarcato il prodotto ittico sotto misura e, successivamente, la per CP_5 averlo immesso in commercio, ovvero venduto alla che aveva dato poi origine al CP_4 lotto oggetto di sequestro e del presente giudizio;
Dott. Giovanni Calasso 2
b. la querela non era supportata da alcun elemento probatorio ammissibile e/o rilevante;
c. dalla relazione di servizio del capopattuglia si precisava che i componenti della squadra intervenuta per l'ispezione erano quattro ed attraverso i 4 calibri in dotazione con apertura di 25 mm, avevano misurato le vongole contenute in tutti i sacchi;
d. i capitoli di prova articolati da parte attrice si riferivano a circostanze irrilevanti ai fini dell'accoglimento della querela;
e. la consulenza tecnica era ogni evidenza inammissibile, in quanto aveva finalità esplorativa e volta a sindacare la discrezionalità tecnica connotante l'accertamento posto in essere dall'Amministrazione procedente all'accertamento;
3. Concessi i termini 183 VI comma nn. 1,2,3 c.p.c.; ammessa ed espletata la prova per testi;
disattesa la richiesta di CTU, precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali e repliche solo da parte attrice, la causa veniva riservata per la decisione
DIRITTO
Il presente giudizio viene deciso in virtù del principio della ragione più liquida, rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità. La domanda giudiziale, pertanto, può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. In virtù di detto principio, dall'istruzione della causa e, quindi, senza esaminare le eccezioni preliminari formulata dalla difesa del convenuto, è emersa la fondatezza dei processi verbali di accertamento e dell'operato degli agenti. Invero, da una parte, il teste di parte attrice, , per il quale peraltro è stato Testimone_1 disposto l'accompagnamento coatto a causa della mancata comparizione alle udienze fissate per l'espletamento della prova, ha dichiarato di non avere assistito alla misurazione delle vongole;
di avere visto gli agenti aprire e svuotare i sacchi nelle casse di polistirolo dallo stesso fornite;
che gli stessi sono andati via dopo circa due ore e mezzo. Dall'altra, i testi di parte convenuta ( e hanno confermato Testimone_2 Testimone_3 che:
-gli agenti che avevano effettuato il controllo del pescato erano in numero di quattro e tutti muniti di calibro;
-avevano provveduto a misurare tutte le vongole contenute nei sacchi di cui ai lotti 29782,
29783, 29784 con i calibri in dotazione;
-le vongole erano di circa 15 mm;
- vi erano 30 sacchi e che ogni sacco conteneva circa 10 Kg di pescato;
-le vongole, più piccole di una moneta da un euro, erano state passate una per una all'interno del calibro dal lato più largo e che erano tanto piccole che passavano facilmente all'interno calibro.
-il giorno successivo le vongole erano state gettate in mare in quanto ancora vive e che non erano vongole di allevamento, ma di mare. La CTU, anche alla luce dell'esito della prova non è stata ammessa, essendo la stessa, per
Dott. Giovanni Calasso 3
altro verso, inammissibile, in quanto avente finalità esplorativa e non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Invero, per giurisprudenza consolidata “è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048.
Il rigetto della domanda comporta la condanna di parte attrice alle spese e competenze di lite nella misura media (con esclusione della fase decisoria non avendo il Ministero depositato comparsa conclusionale), nonché ad una pena pecuniaria ai sensi dell'art.226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) ordina la restituzione della relazione di servizio del 18.12.2016 redatta dalla Capitaneria di
Porto di Chioggia e prodotta in giudizio dalla convenuta nel proc. n. 3539/2017 RG Tribunale di Pordenone;
3) condanna parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di €. 20,00
4) condanna gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €.4.711,00 oltre accessori di legge se dovuti;
5) Rimette alla Corte di Appello di Trieste per le sue determinazioni inerenti la prosecuzione del processo nell'ambito del quale la querela di falso è stata formulata. Venezia, 12.11.2024
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Silvia Bianchi)
Il G.I. Estensore
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – in composizione collegiale nelle persone dei giudici: Dott.ssa Silvia Bianchi–Presidente- dott.ssa Maria Carla Quota - dott.
Giovanni Calasso -Giudice relatore- nel procedimento civile iscritto al n. 3547 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad: Oggetto: proposizione di querela di falso
PROMOSSO
Attore Difensore
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore MINISTERO AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_2 INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI VENEZIA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
ALTE PARTI
Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni Attore: come da verbale di causa del giorno 111.09.2023
Conclusioni del convenuto: come da verbale di causa del giorno 11.09.2023
FATTO
1. Con atto di citazione in riassunzione del 29.04.2020 e la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante convenivano Controparte_3 Parte_1 in giudizio innanzi a Codesto Tribunale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Venezia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Dott. Giovanni Calasso 1
-in via principale, dichiarare la falsità ideologica della relazione di servizio del 18.12.2016 redatta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia e prodotta in giudizio dalla convenuta nel proc. n. 3539/2017 RG (che porta riuniti i procedimenti n. 3541/2017 RGe 3542/2017 RG) Tribunale di Pordenone;
-con vittoria di spese e competenze;
A fondamento della domanda esponevano che: a) con ricorsi in opposizione dd. 12.12.2017 gli attori impugnavano l'ordinanza-ingiunzione n. L736VE002410316 della Capitaneria di Porto di Venezia del 24.10.2017 ed i conseguenti decreti di assegnazione punti al comandante e alla licenza di pesca, chiedendone l'annullamento evidenziando che:
• non vi era alcuna prova certa che il prodotto ittico di cui si discuteva provenisse dagli stessi attori;
• vi era stata una lavorazione del prodotto ittico da parte del centro di spedizione non essendo stati rinvenuti gusci di CH e vongole morte;
CP_4
• non aveva mosso alcuna contestazione nei confronti della CP_4 CP_5
stante la vendita di prodotto ittico sotto la taglia minima e, quindi, non
[...] commercializzabile;
• gli accertatori avevano omesso di verificare la quantità di lotti formati dalla CP_4 conservati e poi commercializzati, atteso che a distanza di sei giorni era scientificamente impossibile che tutti i CH fossero vivi e vitali;
• era impossibile che i due accertatori avessero misurato manualmente -circa 90/110 mila vongole- in un arco di tempo così breve;
• i tre ricorsi presentati, all'udienza del 25.05.2018 venivano riuniti al n. 3539/2017 RG. e alla medesima udienza il legale rappresentante della Controparte_5 presentava incidentalmente querela di falso avverso il verbale di accertamento posto a fondamento dei provvedimenti impugnati, in relazione alla circostanza che gli accertatori avessero misurato, in meno di tre ore, 300 kg di vongole e che tutte quelle appartenenti al lotto in oggetto fossero di misura compresa tra i 17 mm e i 22 mm e qualche esemplare anche di 15 mm.
b) il Tribunale di Pordenone rigettava la querela di falso presentata incidentalmente nel primo grado, in quanto la relazione di servizio, atto pubblico, faceva fede in giudizio con valore di prova piena, dal momento che non era stata impugnata anch'essa con querela di falso;
c) gli attori impugnavano, innanzi alla Corte d'Appello di Trieste, la sentenza n. 179/2019 del Tribunale di Pordenone in relazione al mancato accoglimento delle istanze istruttorie inerenti l'effettiva misurazione di tutte le vongole facenti parte dei lotti per complessi 300 kg, in un periodo inferiore alle tre ore;
d) la Corte d'Appello di Trieste, ritenendo rilevante la querela ai fini della decisione, sospendeva il procedimento e fissava termine perentorio fino al 30.04.2020 per la riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale competente individuato nella sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
2. Con comparsa 29.09.2020 si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Venezia formulando le seguenti conclusioni:
“dichiarare inammissibile e comunque manifestamente infondata la proposta querela di falso, con ogni conseguenza di legge in relazione alle spese. Evidenziava che:
a. nel processo verbale era descritta l'attività svolta dagli accertatori che avevano rinvenuto prodotto ittico vivo sotto la taglia minima prevista, ovvero 25 mm, proveniente esclusivamente dagli attori, avendo lo al comando del M/P , CP_1 Controparte_6 catturato e sbarcato il prodotto ittico sotto misura e, successivamente, la per CP_5 averlo immesso in commercio, ovvero venduto alla che aveva dato poi origine al CP_4 lotto oggetto di sequestro e del presente giudizio;
Dott. Giovanni Calasso 2
b. la querela non era supportata da alcun elemento probatorio ammissibile e/o rilevante;
c. dalla relazione di servizio del capopattuglia si precisava che i componenti della squadra intervenuta per l'ispezione erano quattro ed attraverso i 4 calibri in dotazione con apertura di 25 mm, avevano misurato le vongole contenute in tutti i sacchi;
d. i capitoli di prova articolati da parte attrice si riferivano a circostanze irrilevanti ai fini dell'accoglimento della querela;
e. la consulenza tecnica era ogni evidenza inammissibile, in quanto aveva finalità esplorativa e volta a sindacare la discrezionalità tecnica connotante l'accertamento posto in essere dall'Amministrazione procedente all'accertamento;
3. Concessi i termini 183 VI comma nn. 1,2,3 c.p.c.; ammessa ed espletata la prova per testi;
disattesa la richiesta di CTU, precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali e repliche solo da parte attrice, la causa veniva riservata per la decisione
DIRITTO
Il presente giudizio viene deciso in virtù del principio della ragione più liquida, rispondente alla logica di economia processuale e ad esigenza di speditezza e celerità. La domanda giudiziale, pertanto, può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ciò conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. In virtù di detto principio, dall'istruzione della causa e, quindi, senza esaminare le eccezioni preliminari formulata dalla difesa del convenuto, è emersa la fondatezza dei processi verbali di accertamento e dell'operato degli agenti. Invero, da una parte, il teste di parte attrice, , per il quale peraltro è stato Testimone_1 disposto l'accompagnamento coatto a causa della mancata comparizione alle udienze fissate per l'espletamento della prova, ha dichiarato di non avere assistito alla misurazione delle vongole;
di avere visto gli agenti aprire e svuotare i sacchi nelle casse di polistirolo dallo stesso fornite;
che gli stessi sono andati via dopo circa due ore e mezzo. Dall'altra, i testi di parte convenuta ( e hanno confermato Testimone_2 Testimone_3 che:
-gli agenti che avevano effettuato il controllo del pescato erano in numero di quattro e tutti muniti di calibro;
-avevano provveduto a misurare tutte le vongole contenute nei sacchi di cui ai lotti 29782,
29783, 29784 con i calibri in dotazione;
-le vongole erano di circa 15 mm;
- vi erano 30 sacchi e che ogni sacco conteneva circa 10 Kg di pescato;
-le vongole, più piccole di una moneta da un euro, erano state passate una per una all'interno del calibro dal lato più largo e che erano tanto piccole che passavano facilmente all'interno calibro.
-il giorno successivo le vongole erano state gettate in mare in quanto ancora vive e che non erano vongole di allevamento, ma di mare. La CTU, anche alla luce dell'esito della prova non è stata ammessa, essendo la stessa, per
Dott. Giovanni Calasso 3
altro verso, inammissibile, in quanto avente finalità esplorativa e non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio. Invero, per giurisprudenza consolidata “è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048.
Il rigetto della domanda comporta la condanna di parte attrice alle spese e competenze di lite nella misura media (con esclusione della fase decisoria non avendo il Ministero depositato comparsa conclusionale), nonché ad una pena pecuniaria ai sensi dell'art.226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) ordina la restituzione della relazione di servizio del 18.12.2016 redatta dalla Capitaneria di
Porto di Chioggia e prodotta in giudizio dalla convenuta nel proc. n. 3539/2017 RG Tribunale di Pordenone;
3) condanna parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di €. 20,00
4) condanna gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €.4.711,00 oltre accessori di legge se dovuti;
5) Rimette alla Corte di Appello di Trieste per le sue determinazioni inerenti la prosecuzione del processo nell'ambito del quale la querela di falso è stata formulata. Venezia, 12.11.2024
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Silvia Bianchi)
Il G.I. Estensore
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4