Ordinanza presidenziale 18 novembre 2019
Ordinanza presidenziale 24 febbraio 2020
Decreto decisorio 16 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 16/08/2021, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2021
N. 00496/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2008, proposto da
DE LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Guzzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 468/B;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
Commissione per la Salvaguardia di Venezia, Regione Veneto in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Sviluppo Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia, 30.11.2007 prot. pg 2007/507577, che ha negato la domanda degli illeciti edilizi presentata dal ricorrente il 9.12.2004; del parere della commissione per la Salvaguardia di Venezia del 19.2.2004 n. 3/1724; dell’istruttoria del tecnico comunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 126/2020, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alla parte ricorrente per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 16.8.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO