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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2024, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2735/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Castelluzzo;
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da avv. Giuseppe Castelluzzo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 10/06/2022, non reclamato.
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Gallipoli, 01/11/2009) e (Gallipoli,
[...] Persona_2
17/05/2011).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che: R.G.V.G. 2735/2024
2) la casa coniugale in Taurisano alla Corte Cesare Battisti n.
30 resta assegnata alla sig.ra che vi Controparte_1 abiterà unitamente ai figli e conserverà tutti gli arredi. Il sig. invece, ha trasferito la sua residenza a Parte_1
Doha in Qatar per lavoro ove trascorre la maggior parte dell'anno;
3) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere in Parte_1 favore della sig.ra la somma mensile di Controparte_1 euro 1.200,00 a titolo di mantenimento, così giustificata e specificata: € 400,00 quale assegno divorzile della sig.ra
ed € 400,00 ciascuno quale contributo al CP_1 mantenimento dei due figli minori che, al raggiungimento della maggiore età, sarà corrisposto direttamente ai figli.
Inoltre, il sig. si impegna ed obbliga a pagare per Pt_1 intero le fatture relative alle forniture di acqua, luce e gas di quella che era la casa coniugale. Ancora, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere in favore della Pt_1 sig.ra la giusta metà delle spese straordinarie, CP_1 previamente concordate, sostenute nell'interesse dei figli minori secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Lecce. Infine, quale ulteriore contributo al mantenimento dei due figli minori, il sig. riconosce che la sig.ra Pt_1
percepirà dall'INPS per intero il c.d. assegno unico CP_1 erogato per i figli;
4) i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori anche se continueranno a vivere con la madre. Poiché il padre risiede stabilmente a Doha in Qatar i ricorrenti, al pari di quanto convenuto in sede di separazione, non stabiliscono alcun calendario di frequentazione settimanale dei minori.
Tuttavia, precisano che il padre, sin dalla separazione, è stato sempre presente durante i compleanni dei figli, oltre che 1 settimana a Natale e ad agosto allorché potrà tenere continuativamente i figli in un'abitazione che di volta in volta prende in locazione. Inoltre, i ricorrenti precisano che i minori continueranno a trascorrere con il padre durante il periodo estivo un periodo continuativo di 30 giorni a
Doha;
5) la sig.ra dichiara che il ha adempiuto alla CP_1 Pt_1 condizione di cui all'art. 4 del ricorso per separazione, avendo pagato sino alla naturale scadenza le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura Renault
Kadjar intestata alla consorte;
2 R.G.V.G. 2735/2024
6) i ricorrenti si prestano, infine, reciproco assenso al rilascio del passaporto e ad ogni altro documento valido per
l'espatrio, senza l'inserimento dei minori;
7) i sig.ri e ribadiscono Parte_1 Controparte_1 anche in questa sede l'obbligo di trasferire in favore dei figli, in parti uguali, la nuda proprietà della casa coniugale sita in Taurisano alla Corte Cesare Battisti n. 30
[seguono dati catastali dell'immobile], riservando per sé medesimi l'usufrutto vitalizio sull'immobile. L'atto pubblico verrà effettuato a spese esclusive di facendo Parte_1 salvo il diritto di abitazione della sig.ra CP_1
riconosciuto sin dalla separazione. I ricorrenti
[...] confermano che il trasferimento immobiliare in favore dei figli testé descritto costituisce condizione determinante per la composizione della crisi coniugale.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
19/06/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Nell'interesse dei minori, il Tribunale ritiene necessario precisare che, nonostante la condizione sub 3 non le menzioni, devono intendersi comprese nella regolamentazione paritaria delle spese straordinarie inerenti alla prole anche quelle spese che non sono subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori, secondo il pertinente Protocollo del Tribunale di
Lecce.
Inoltre, sempre nell'interesse dei minori, il Tribunale ritiene opportuno disporre che, fermo quanto concordato dalle parti e
3 R.G.V.G. 2735/2024
salvi diversi accordi per esigenze delle parti stesse o della prole, il genitore non convivente possa incontrare e tenere con sé i figli per almeno 4 ore ogni volta che egli si troverà a
Taurisano, previo congruo avviso all'altro genitore.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2735/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 19/06/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Taurisano in data 02/08/2008 tra Parte_1
(Thalwil (CHE), 04/10/1983) e (Gagliano Controparte_1 del Capo (LE), 22/03/1989) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 34, parte II, serie A, anno 2008;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo con le precisazioni di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Taurisano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 25/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2735/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Castelluzzo;
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da avv. Giuseppe Castelluzzo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 10/06/2022, non reclamato.
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Gallipoli, 01/11/2009) e (Gallipoli,
[...] Persona_2
17/05/2011).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che: R.G.V.G. 2735/2024
2) la casa coniugale in Taurisano alla Corte Cesare Battisti n.
30 resta assegnata alla sig.ra che vi Controparte_1 abiterà unitamente ai figli e conserverà tutti gli arredi. Il sig. invece, ha trasferito la sua residenza a Parte_1
Doha in Qatar per lavoro ove trascorre la maggior parte dell'anno;
3) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere in Parte_1 favore della sig.ra la somma mensile di Controparte_1 euro 1.200,00 a titolo di mantenimento, così giustificata e specificata: € 400,00 quale assegno divorzile della sig.ra
ed € 400,00 ciascuno quale contributo al CP_1 mantenimento dei due figli minori che, al raggiungimento della maggiore età, sarà corrisposto direttamente ai figli.
Inoltre, il sig. si impegna ed obbliga a pagare per Pt_1 intero le fatture relative alle forniture di acqua, luce e gas di quella che era la casa coniugale. Ancora, il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere in favore della Pt_1 sig.ra la giusta metà delle spese straordinarie, CP_1 previamente concordate, sostenute nell'interesse dei figli minori secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Lecce. Infine, quale ulteriore contributo al mantenimento dei due figli minori, il sig. riconosce che la sig.ra Pt_1
percepirà dall'INPS per intero il c.d. assegno unico CP_1 erogato per i figli;
4) i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori anche se continueranno a vivere con la madre. Poiché il padre risiede stabilmente a Doha in Qatar i ricorrenti, al pari di quanto convenuto in sede di separazione, non stabiliscono alcun calendario di frequentazione settimanale dei minori.
Tuttavia, precisano che il padre, sin dalla separazione, è stato sempre presente durante i compleanni dei figli, oltre che 1 settimana a Natale e ad agosto allorché potrà tenere continuativamente i figli in un'abitazione che di volta in volta prende in locazione. Inoltre, i ricorrenti precisano che i minori continueranno a trascorrere con il padre durante il periodo estivo un periodo continuativo di 30 giorni a
Doha;
5) la sig.ra dichiara che il ha adempiuto alla CP_1 Pt_1 condizione di cui all'art. 4 del ricorso per separazione, avendo pagato sino alla naturale scadenza le rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura Renault
Kadjar intestata alla consorte;
2 R.G.V.G. 2735/2024
6) i ricorrenti si prestano, infine, reciproco assenso al rilascio del passaporto e ad ogni altro documento valido per
l'espatrio, senza l'inserimento dei minori;
7) i sig.ri e ribadiscono Parte_1 Controparte_1 anche in questa sede l'obbligo di trasferire in favore dei figli, in parti uguali, la nuda proprietà della casa coniugale sita in Taurisano alla Corte Cesare Battisti n. 30
[seguono dati catastali dell'immobile], riservando per sé medesimi l'usufrutto vitalizio sull'immobile. L'atto pubblico verrà effettuato a spese esclusive di facendo Parte_1 salvo il diritto di abitazione della sig.ra CP_1
riconosciuto sin dalla separazione. I ricorrenti
[...] confermano che il trasferimento immobiliare in favore dei figli testé descritto costituisce condizione determinante per la composizione della crisi coniugale.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
19/06/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
Nell'interesse dei minori, il Tribunale ritiene necessario precisare che, nonostante la condizione sub 3 non le menzioni, devono intendersi comprese nella regolamentazione paritaria delle spese straordinarie inerenti alla prole anche quelle spese che non sono subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori, secondo il pertinente Protocollo del Tribunale di
Lecce.
Inoltre, sempre nell'interesse dei minori, il Tribunale ritiene opportuno disporre che, fermo quanto concordato dalle parti e
3 R.G.V.G. 2735/2024
salvi diversi accordi per esigenze delle parti stesse o della prole, il genitore non convivente possa incontrare e tenere con sé i figli per almeno 4 ore ogni volta che egli si troverà a
Taurisano, previo congruo avviso all'altro genitore.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2735/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 19/06/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Taurisano in data 02/08/2008 tra Parte_1
(Thalwil (CHE), 04/10/1983) e (Gagliano Controparte_1 del Capo (LE), 22/03/1989) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 34, parte II, serie A, anno 2008;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo con le precisazioni di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Taurisano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 25/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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