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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 18.3.2025:
Visto il provvedimento dell'8.10.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 14114/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER UT
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
ER UT ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 14114/2023 R.G.A.C. vertente
Tra
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Quintino Sella n. 77, presso lo studio dell'Avv. Marco Sabato che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato congiunto telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
Opponente
E
elettivamente domiciliato in Palermo, via CP_1
Emerico Amari n. 86 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Capuano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
Oggetto: Opposizione a precetto.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da avverso atto di Parte_1
precetto – che per l'effetto conferma - notificato in data 20.4.2023 unitamente alla sentenza n. 4365/2022 del 27.10.2022 resa nel procedimento RGAC n. 20378/2019;
Condanna l'opponente alla rifusione in favore di CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del
15% su competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge che si distraggono in favore del procuratore dell'opposto Avv.
Fabrizio Capuano;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data 20.4.2023 in forza della sentenza n. 4365/2022 resa dal tribunale di Palermo nel giudizio RGAC n. 203787/2019 con cui gli CP_1
avevano intimato il pagamento del complessivo importo di €
29.810,89 oltre interessi maturati e maturandi, spese successive occorrende anche di notifica del precetto e spese legali del successivo procedimento esecutivo.
3 L'unico motivo dell'opposizione proposta dal verte su Pt_1
una (presunta) inesistenza del precetto, per omessa notifica del titolo esecutivo.
In punto di diritto, occorre premettere che quando – come nella specie – il debitore, nell'opporsi all'esecuzione, deduca la nullità della notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto, si configura un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 8597/2001, n.
9185 /2000 e n. 5213/1998).
Ciò posto, si osserva che l'opposizione oggetto di causa è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va evidenziato che, secondo costante giurisprudenza, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, costituendo questa la prova evidente del conseguimento della finalità propria del precetto, ossia della finalità di invitare il debitore medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (cfr., per tutte, Cass. civ. n.
15378/2006).
4 Inoltre, come evidenziato da una recente pronuncia della Suprema
Corte n. 13212/2015, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non
è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo,
è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento dell'azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda o inverta l'onere della prova.
Nella specie, nell'atto di precetto notificato, è riportato che “io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del suesteso atto alla ASD le Siepi Sporting Palermo in persona del legale rappresentante via Badia n 259 ivi Parte_1
consegnandone copia a mani dell'impiegato come tale qualificatosi che ne cura la consegna : la sentenza è stata Parte_2
effettivamente notificata con atto costituente corpo unico con il precetto stesso, come attestato dalla relata di notifica ovvero un atto dal contenuto corrispondente a quanto enunciato, stante l'obbligo per l'Ufficiale Giudiziario di verificare la rispondenza tra l'atto che gli viene richiesto di notificare e l'atto che consegna.
A ciò si aggiunga che “lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta verificatosi nelle more del giudizio di merito non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e
5 non ancora esauriti tramite i precedenti titolari degli organi in carica alla data di scioglimento, operanti, in regime di "prorogatio” (cfr. sentenza Dott. Nozzetti in atti): considerato che al momento in cui è stato notificato l'atto di citazione l era ancora attiva Controparte_2
la notifica della sentenza e del pedissequo atto di precetto nei confronti del è regolare risultando l'odierno Parte_1
opponente in carica al momento dello scioglimento dell'Ass.ne.
Tanto premesso l'opposizione va rigettata.
In ragione del criterio legale della soccombenza l'opponente va condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opposto liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo, che vengono distratte in favore del procuratore dell'opposto Avv. Fabrizio
Capuano.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 18.3.2025
Il Got
ER UT
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