Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4711 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Vico III Intonti 4 83031 Ariano Irpino ITALIA presso lo studio dell'Avv.DAVIDE POLITO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, in persona del legale rapp. p.t. CP_1
Resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/11/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver ricevuto in data CP_1
25.07.2022 la richiesta di pagamento di €. 3.227,44 perché “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” con riferimento ai ratei della pensione cat. VR n. 30023565 della defunta Persona_1 nonna paterna;
che madre dell'odierna Controparte_2 ricorrente, otteneva l'annullamento evidenziando di essere legalmente separata dal coniuge premorto alla madre, e che Persona_2 unica erede era che presentava analoga Controparte_3 richiesta di annullamento, respinta dall' ; che, in data 25.07.2023 CP_1
1
[...]
che ciò nonostante in data 31.05.2024 le veniva Per_1 consegnata a mezzo raccomandata A/R n. 66509230314-2 una richiesta afferente un “piano di recupero rateale per somme indebitamente percepite su pensione cat. VR della sig.ra
[...]
n. 30023565”; che, in ogni caso, il credito era Per_1 CP_1 prescritto. Concludeva chiedendo “ -accertare e dichiarare l'inesistenza del credito e l'infondatezza del comportamento dell' nei confronti CP_1 della sig.ra -accertare e dichiarare, in ogni Parte_1 caso, l'infondatezza della pretesa creditoria e restitutoria dell' CP_1 per le motivazioni in premessa indicate. -accertare e dichiarare, altresì, la parziale, intervenuta prescrizione del credito azionato dall' . CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente convenuto in giudizio a mezzo PEC del 21.11.2024, non si costituiva e deve dichiarasene la contumacia. CP_1
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente e con riferimento all'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, deve evidenziarsi che la ricorrente deduce di rivestire la qualità di chiamata all'eredità ed afferma di avervi rinunziato, unitamente alle sorelle e Parte_2 [...]
in data 25.07.2023. Parte_3
Pertanto, all'epoca della richiesta di pagamento in data 25.07.2022, legittimamente l' le richiedeva la restituzione degli importi CP_1 indebitamente percewpiti dalla de cuius Persona_1
Ciò premesso e con riferimento all'atto di rinunzia, è noto che la rinuncia all'eredità costituisce un negozio giuridico abdicativo e che è limitatamente revocabile poiché l'art. 525 c.c. permette di revocare la rinuncia all'eredità nel caso in cui i chiamati in subordine non abbiano già accettato e se non è intervenuto il termine di prescrizione decennale ex art. 480 c.c. Per quel che concerne gli effetti giuridici prodotti dalla rinunzia all'eredità, occorre ricordare che, in virtù di quanto enunciato dall'art. 521 c.c., essa è retroattiva. Il rinunziante, dunque, deve considerarsi come mai chiamato all'eredità, in quanto perde ab origine la qualità di delato.
2 In materia, non si può non tenere conto del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte V Sez. Trib, sent. 24 febbraio 2016, n. 3611, secondo cui "In tema di obbligazione tributaria, grava sull'Amministrazione Finanziaria, creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per poter esigere l'adempimento dell'obbligazione del loro dante causa”.
In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, pertanto, l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c. (cfr. Corte di Cassazione sent. 29 marzo 2017, n. 8053 e ha ribadito che “Condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere dei debiti del de cuius, è che questo ultimo abbia accettato l'eredità” Cassazione, ord. n. 13639/2018).
Premesso ciò, la questione che viene in discussione nel giudizio de quo è il valore da attribuire, con riferimento ai debiti di natura assistenziale del de cuius, all'atto di rinuncia all'eredità formulato dalla ricorrente.
Orbene ritiene questo Tribunale che, tenuto conto che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una rinuncia, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 c.c.), ma della relativa prova l'Amministrazione Finanziaria (nel caso di debiti tributari) o l in questo caso, è parte CP_1 processualmente onerata. Onere processuale a cui, nella specie l non ha ottemperato (cfr. in tal senso Comm. trib. prov.le CP_4
Salerno sez. XIV, 31/05/2019, n.1558).
Difatti, non sussiste soggettività passiva per i debiti del de cuius sul chiamato all'eredità che abbia presentato rinuncia alla stessa, nonostante ancora revocabile.
“I chiamati all'eredità i quali vi abbiano rinunciato ai sensi dell'art. 519 c.c. non possono essere considerati eredi e, per l'effetto, non sono responsabili del debito d'imposta del "de cuius", a nulla rilevando che, ai sensi dell'art. 525 c.c., la rinunzia all'eredità non sarebbe atto irrevocabile e definitivo in quanto essi possono sempre accettare l'eredità fino a quando il diritto di accettazione non risulta prescritto” (Comm.trib. prov.le Reggio Emilia sez. I, 21/12/2009, n. 226).
3 La citata Cassazione civile sez. trib., 29/03/2017, n.8053 ha precisato finanche che “l'assunzione delle obbligazioni del "de cuius" richiede l'accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla eredità ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, l'assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari”.
Pertanto, la dichiarazione di rinuncia all'eredità comporta l'immediata perdita della qualità di erede;
ne deriva il difetto di legittimazione sia attiva che passiva per tutto ciò che attiene sul piano giuridico agli interessi economici del "de cuius" (cfr. Comm. trib. centr. sez. XVIII, 24/10/1995, n. 3412).
Con riguardo al tipo di prova richiesto, si deve concordare con la giurisprudenza consolidata che “L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità”.
Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del "de cuius", a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto "de quo" nel registro delle successioni” (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2014, n. 3346).
Nella specie la ricorrente rinunziava all'eredità e di tale rinunzia dava comunciaizone all' con pec del 04.07.2024, allegando l'atto di CP_1 rinunzia.
A fronte di ciò, l' , pur se notiziato della rinunzia, in data CP_1
30.09.2024, emetteva piano di recupero con allegati bollettini di pagamento.
Nell'odierno giudizio l'Ente non si è costituito, né ha offerto alcun elemento di valutazione, relativo ad atti di acettazione dell'eredità, idonei a configurare la resposnabilità dell'odierna ricorrente per debiti della de cuius.
Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso e l'accertamento che3 nulla è dovuto dalla ricorrente per debiti della de cuius
[...]
Per_1
4 Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il fatto che la rinunzia all'eredità è di epoca successiva all'intrapresa azione di recupero.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, acccerta e dichiara non dovuto l'indebito vantato da nei confronti di CP_1
Parte_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 11/06/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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