Ordinanza cautelare 10 giugno 2021
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01991/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2021, proposto da
AN SE MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale n. 13 del 01.02.2021, notificata il 19.2.2021;
- del verbale di sopralluogo del 5.2.2021 prot. 365/2021 del Comando di Polizia Locale;
- di ogni altro atto a questi presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la sig.ra AN SE MA ha riferito le seguenti circostanze:
- la ricorrente è proprietaria di “un immobile ad uso abitativo sito nel centro di Ostuni al civico 1 di vico Amerigo Vespucci, destinato a sua residenza estiva”;
- in forza di Cila del 2.11.2016 “la sig.ra SE avviava lavori di manutenzione straordinaria”;
- “a seguito del rifacimento della pavimentazione del lastrico solare e del conseguente lieve innalzamento del piano di calpestio, i preesistenti ed originari parapetti in muratura alti appena 40-50 cm. non erano più idonei a garantire l’affaccio in sicurezza”, sicché “la sig.ra SE vi soprapponeva una ringhiera in metallo di appena 40-50 cm. di altezza”;
- nel contempo “la ricorrente faceva installare sul lastrico una tenda da sole sostenuta da un telaio leggero in metallo, a sua volta fissato al pavimento con semplici bulloni facilmente svitabili e che ne consentono la totale rimozione in poco più di due ore”;
- “in esito a sopralluogo del 5.1.2021, la Polizia Locale accertava sul lastrico solare: a) la realizzazione di una recinzione in metallo; b) il posizionamento di un pergolato fissato al suolo mediante bullonatura; c) l’installazione di un lavabo con piano di appoggio; d) la realizzazione di un ripostiglio avente altezza di m.1,50 circa”;
- nel presupposto che “tali opere configurassero lavori di ristrutturazione edilizia … realizzati in assenza di titoli abilitativi, il Settore Urbanistica di Ostuni ne disponeva la demolizione … mediante l’impugnata ordinanza n. 13 del 1.2.2021”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’ordinanza n. 13/2001 sotto i seguenti profili:
- “non v’è modo e possibilità di ricondurre i manufatti in contestazione nell’ambito della cd. “ristrutturazione edilizia””;
- la recinzione in metallo “è più propriamente una “ringhiera” alta appena 40-50 cm.”, che “poteva e doveva farsi rientrare tra le opere manutentive”;
- quanto al “lavabo l’Ufficio ostunese manca invero di considerare che si tratta di opera (ove la si consideri di manutenzione straordinaria leggera) al più assoggettabile a CILA”;
- il “ripostiglio” è “risalente all’epoca di realizzazione dell’intero edificio, risultante dalla mappa catastale”, e comunque “misura appena mq. 1,725 e sviluppa una cubatura di mc.2,59 di gran lunga inferiore alla soglia di tolleranza costruttiva prevista dall’art. 34 bis del DPR 380/2001 e dalla lett. A.31 della Tab. A del d.P.R. n. 31/2017, che ne determina l’irrilevanza edilizia e paesaggistica”;
- il “pergolato” rilevato sul lastrico solare, costituisce “più propriamente di una “tenda da sole” o “tenda parasole” o “pergotenda””;
- omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento;
Rilevato che l’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha replicato che:
- “gli artt. 53 e seguenti della Parte I del vigente Regolamento Edilizio … vietano la realizzabilità di gazebo, pergotende, pergolati et similia sui lastrici solari degli edifici ricompresi nelle Zone A, A1, B1, B2, B3, C1, C1a e C3 di P.R.G.”;
- il ripostiglio “appare visibilmente di recente realizzazione (e probabilmente in occasione dei lavori assentiti con la CILA depositata da controparte)” e comunque la ricorrente “non offre alcun elemento dal quale possa evincersi che il piccolo volume sia antecedente al 1942”;
Considerato che:
- i vasi e il lavabo non esprimono specifica rilevanza edilizia e comunque possono essere ricondotti nella categoria degli elementi “ di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ” che il Glossario ex DM 2.3.2018 esenta dal titolo edilizio;
- la realizzazione del pergolato e della ringhiera di protezione, tenuto conto delle rispettive specifiche strutturali, non necessitava del rilascio del permesso di costruire: “ Considerando che, ai fini edilizi, per pergolato deve intendersi una struttura aperta sui lati e nella parte superiore, realizzata al fine di adornare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali connessi ad un'altezza tale da consentire il passaggio delle persone, non è necessario, per la costruzione dello stesso, un permesso di costruire, dovendo ritenersi illegittima l'ordinanza di demolizione per mancanza del citato permesso ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 12/05/2021 n. 5634); “ La realizzazione di una ringhiera protettiva e di una scala in ferro per consentire l'accesso ad un terrazzo costituiscono interventi per i quali non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire; infatti, tali opere seppure finalizzate a consentire l'utilizzo del solaio di copertura di un immobile non determinano una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configurano piuttosto come mere pertinenze, essendo preordinate ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso, sfornite di un autonomo valore di mercato e caratterizzate da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile al quale accedono e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico ” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 01/04/2016 n. 846);
- non può essere attribuita dirimente rilevanza alle deduzioni difensive articolate del comune con riferimento a presunti divieti contenuti nel regolamento edilizio, dal momento che i relativi assunti argomentativi, per un verso, costituiscono integrazione postuma della motivazione dell’ordinanza impugnata (che non reca puntuali indicazioni circa l’esistenza di specifici vincoli di zona, né tantomeno in merito alla necessità di apposita autorizzazione paesaggistica), e per altro verso sono comunque formulati in termini generici, perché non consentono di individuare con esattezza le specifiche prescrizioni del R.E. che, in concreto, osterebbero alla realizzazione degli interventi in questione;
- quanto invece al ripostiglio la sanzione demolitoria merita di essere confermata, dal momento che non vi è prova della sua realizzazione in epoca antecedente al 1942;
- né può ritenersi che la realizzazione del ripostiglio rientri nell'ambito di applicazione del limite delle tolleranze costruttive del 2 per cento “delle misure previste nel titolo abilitativo”, di cui all'art. 34 bis del T.U. edilizia, dal momento che, nel caso di specie, la volumetria aggiuntiva non è riferibile ad opere assentite con apposito titolo abilitativo: “ il limite di tolleranza del 2% è applicabile unicamente in relazione agli scostamenti dalle misure indicate nel progetto in sede di prima esecuzione del manufatto. Si tratta infatti delle c.d. "tolleranze di cantiere". ( cfr. Tar Lazio, sent. n. 4413/2021). Esso tuttavia non è applicabile alle ulteriori modifiche, eseguite successivamente, alla prima edificazione dell'immobile ” (TAR Campania, Sez. II, 5.9.2022 n. 5642);
Ritenuto pertanto che il ricorso:
- deve essere accolto quanto alla ingiunzione demolitoria della recinzione, del pergolato, del lavabo e dei vasi;
- deve essere rigettato quanto alla ingiunzione demolitoria del ripostiglio;
Ritenuto che il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 13 del 01.02.2021 nella parte in cui prescrive la demolizione della recinzione, del pergolato, del lavabo e dei vasi;
- per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO