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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/06/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 5076/2024 R.G., vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Pasquini
e
(P.Iva: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Karl Reinstadle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo (n. 40/2024 dell'8 gennaio 2024), con il quale è stato intimato al sig.
, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento della Parte_1 somma di € 17.527,04, oltre interessi e spese, in forza della revoca di un mutuo chirografario che gli era stato in precedenza concesso.
Avverso tale decreto il ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. e, a seguito della notifica di Pt_1 un atto di precetto per il complessivo importo di € 21.779,83, l'odierna opposizione, denominata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.: con essa il lamenta, come già fatto Pt_1 nell'opposizione avverso decreto ingiuntivo, l'illegittimità della sua segnalazione alla Centrale Rischi
pagina 1 di 5 da parte della banca, nonché l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto;
egli afferma, inoltre, che poiché il mutuo era garantito da CO Veneziano, che a seguito di escussione aveva erogato alla la somma di € 8.934,24, il decreto Controparte_1 ingiuntivo avrebbe dovuto essere azionato per la minor somma di € 8.592,80, e contesta, infine, che
CO abbia conferito un valido mandato alla nonché l'indeterminatezza della somma precettata. CP_1
Sulla base di queste premesse il ha quindi chiesto: Pt_1
- la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- l'assegnazione di termine alle parti per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria;
- la riunione del presente giudizio alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo o, in subordine, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.;
- la declaratoria dell'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 13 agosto
2024;
- la condanna di a cancellare la segnalazione alla Centrale Controparte_1
Rischi e agli altri sistemi di informazione creditizie ed a risarcire i danni da lui patiti in conseguenza di tale segnalazione.
si è ritualmente costituita contrastando le domande ed istanze tutte Controparte_1
formulate dal , in particolare perché meramente reiterative delle doglianze fatte valere con Pt_1
l'opposizione avverso decreto ingiuntivo, ed ha inoltre eccepito l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 10 marzo 2025, disattese le istanze e le eccezioni preliminari formulate dalle parti, e disposta la separazione della domanda di risarcimento danni e l'invio degli atti al Presidente del
Tribunale per la sua riassegnazione, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Con la citata ordinanza del 10 marzo 2025 si è osservato quanto segue:
“considerato che l'atto introduttivo del giudizio, pur replicando pressoché pedissequamente l'opposizione a decreto ingiuntivo contestualmente proposta, ed attualmente pendente al n. 1416/2024 R.G innanzi alla dott.ssa Bellingeri, deve essere qualificato come opposizione a precetto, sia perché così espressamente denominato, sia, e
pagina 2 di 5 soprattutto, perché con esso si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva di quel decreto e l'accertamento dell'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il
13 agosto 2024;
ritenuto che
le opposizioni esecutive non rientrino nel novero delle controversie per le quali è obbligatorio il previo esperimento del procedimento di mediazione;
considerato, per quel che riguarda la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla dott.ssa Bellingeri, che tra
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione a decreto ingiuntivo non può sussistere un rapporto di pregiudizialità, atteso che, in caso di esecuzione fondata su un titolo di formazione giudiziale, con l'opposizione ex art 615 c.p.c. non possono esser fatti valere fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione dedotti o deducibili con l'opposizione al decreto, ma solo quelli successivi alla formazione del titolo;
considerato, peraltro, che con l'atto introduttivo gli opponenti hanno proposto, oltre ad un'opposizione a precetto, anche una domanda di risarcimento (dei danni cagionati dall'illegittima segnalazione alla Centrale rischi), perfettamente corrispondente a quella già svolta con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.; ritenuto pertanto che, rispetto a tale domanda, sussista un rapporto di continenza col giudizio pendente al n. 1416/2024, che ne giustifica la riunione ai sensi dell'art 273 c.p.c.”.
Si tratta di considerazioni che devono essere qui ribadite, atteso che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può fondarsi su vizi di formazione del provvedimento soltanto quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono esser fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia ha avuto o sta avendo sviluppo (cfr., tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 24 luglio 2012, n. 12911). Come incisivamente osservato dalla sentenza della Cassazione da ultimo citata, “il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la possibilità di essere od è tuttora in via di esame ex professo o
pagina 3 di 5 comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte [o sono state dedotte] nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente
a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività”.
Nella specie, fatta eccezione soltanto per la doglianza relativa all'indeterminatezza della somma precettata, di cui si dirà in prosieguo, l'atto introduttivo del presente giudizio ripropone tutte le doglianze già fatte valere con l'opposizione ex art 645 c.p.c., ivi inclusa quella relativa al pagamento effettuato da CO a seguito dell'escussione della garanzia (pagamento del resto intervenuto il 29 novembre 2023, e quindi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo); in ogni caso, la banca ha fornito prova del mandato conferitole da per il recupero della somma erogata (doc. n. 16 del CP_2 fascicolo dell'opposta).
Per quel che infine concerne la pretesa indeterminatezza della somma indicata in precetto, la contestazione afferisce alla regolarità formale del precetto, e non all'eccessività della somma precettata
(integrando pertanto non un'opposizione all'esecuzione, ma un'opposizione agli atti esecutivi, peraltro tempestivamente proposta), ma, come osservato dalla Suprema Corte, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass., 19 febbraio 2013, n. 4008 e Cass., 18 marzo 2022, n. 8906). Nella specie, oltre tutto, il precetto reca l'indicazione del decreto ingiuntivo n. 40/2024, della somma ingiunta a titolo di capitale, nonché dei criteri per il calcolo degli interessi, come riconosciuti col decreto.
Per l'effetto, l'opposizione proposta dal sig. deve essere rigettata in parte qua, e dichiarata per Pt_1
il resto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria, per quella di trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, nella causa portante il n. 5076/2024 R.G., promossa da avverso Parte_1 [...]
definitivamente decidendo: Controparte_1
Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da per indeterminatezza della somma Parte_1 precettata e dichiara l'inammissibilità dei restanti motivi di opposizione.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in €
2.536,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 5076/2024 R.G., vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Pasquini
e
(P.Iva: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Karl Reinstadle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo (n. 40/2024 dell'8 gennaio 2024), con il quale è stato intimato al sig.
, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento della Parte_1 somma di € 17.527,04, oltre interessi e spese, in forza della revoca di un mutuo chirografario che gli era stato in precedenza concesso.
Avverso tale decreto il ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. e, a seguito della notifica di Pt_1 un atto di precetto per il complessivo importo di € 21.779,83, l'odierna opposizione, denominata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.: con essa il lamenta, come già fatto Pt_1 nell'opposizione avverso decreto ingiuntivo, l'illegittimità della sua segnalazione alla Centrale Rischi
pagina 1 di 5 da parte della banca, nonché l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto;
egli afferma, inoltre, che poiché il mutuo era garantito da CO Veneziano, che a seguito di escussione aveva erogato alla la somma di € 8.934,24, il decreto Controparte_1 ingiuntivo avrebbe dovuto essere azionato per la minor somma di € 8.592,80, e contesta, infine, che
CO abbia conferito un valido mandato alla nonché l'indeterminatezza della somma precettata. CP_1
Sulla base di queste premesse il ha quindi chiesto: Pt_1
- la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- l'assegnazione di termine alle parti per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria;
- la riunione del presente giudizio alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo o, in subordine, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.;
- la declaratoria dell'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il 13 agosto
2024;
- la condanna di a cancellare la segnalazione alla Centrale Controparte_1
Rischi e agli altri sistemi di informazione creditizie ed a risarcire i danni da lui patiti in conseguenza di tale segnalazione.
si è ritualmente costituita contrastando le domande ed istanze tutte Controparte_1
formulate dal , in particolare perché meramente reiterative delle doglianze fatte valere con Pt_1
l'opposizione avverso decreto ingiuntivo, ed ha inoltre eccepito l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 10 marzo 2025, disattese le istanze e le eccezioni preliminari formulate dalle parti, e disposta la separazione della domanda di risarcimento danni e l'invio degli atti al Presidente del
Tribunale per la sua riassegnazione, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Con la citata ordinanza del 10 marzo 2025 si è osservato quanto segue:
“considerato che l'atto introduttivo del giudizio, pur replicando pressoché pedissequamente l'opposizione a decreto ingiuntivo contestualmente proposta, ed attualmente pendente al n. 1416/2024 R.G innanzi alla dott.ssa Bellingeri, deve essere qualificato come opposizione a precetto, sia perché così espressamente denominato, sia, e
pagina 2 di 5 soprattutto, perché con esso si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva di quel decreto e l'accertamento dell'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato il
13 agosto 2024;
ritenuto che
le opposizioni esecutive non rientrino nel novero delle controversie per le quali è obbligatorio il previo esperimento del procedimento di mediazione;
considerato, per quel che riguarda la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla dott.ssa Bellingeri, che tra
l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione a decreto ingiuntivo non può sussistere un rapporto di pregiudizialità, atteso che, in caso di esecuzione fondata su un titolo di formazione giudiziale, con l'opposizione ex art 615 c.p.c. non possono esser fatti valere fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione dedotti o deducibili con l'opposizione al decreto, ma solo quelli successivi alla formazione del titolo;
considerato, peraltro, che con l'atto introduttivo gli opponenti hanno proposto, oltre ad un'opposizione a precetto, anche una domanda di risarcimento (dei danni cagionati dall'illegittima segnalazione alla Centrale rischi), perfettamente corrispondente a quella già svolta con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.; ritenuto pertanto che, rispetto a tale domanda, sussista un rapporto di continenza col giudizio pendente al n. 1416/2024, che ne giustifica la riunione ai sensi dell'art 273 c.p.c.”.
Si tratta di considerazioni che devono essere qui ribadite, atteso che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può fondarsi su vizi di formazione del provvedimento soltanto quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono esser fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia ha avuto o sta avendo sviluppo (cfr., tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 24 luglio 2012, n. 12911). Come incisivamente osservato dalla sentenza della Cassazione da ultimo citata, “il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la possibilità di essere od è tuttora in via di esame ex professo o
pagina 3 di 5 comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte [o sono state dedotte] nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente
a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività”.
Nella specie, fatta eccezione soltanto per la doglianza relativa all'indeterminatezza della somma precettata, di cui si dirà in prosieguo, l'atto introduttivo del presente giudizio ripropone tutte le doglianze già fatte valere con l'opposizione ex art 645 c.p.c., ivi inclusa quella relativa al pagamento effettuato da CO a seguito dell'escussione della garanzia (pagamento del resto intervenuto il 29 novembre 2023, e quindi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo); in ogni caso, la banca ha fornito prova del mandato conferitole da per il recupero della somma erogata (doc. n. 16 del CP_2 fascicolo dell'opposta).
Per quel che infine concerne la pretesa indeterminatezza della somma indicata in precetto, la contestazione afferisce alla regolarità formale del precetto, e non all'eccessività della somma precettata
(integrando pertanto non un'opposizione all'esecuzione, ma un'opposizione agli atti esecutivi, peraltro tempestivamente proposta), ma, come osservato dalla Suprema Corte, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass., 19 febbraio 2013, n. 4008 e Cass., 18 marzo 2022, n. 8906). Nella specie, oltre tutto, il precetto reca l'indicazione del decreto ingiuntivo n. 40/2024, della somma ingiunta a titolo di capitale, nonché dei criteri per il calcolo degli interessi, come riconosciuti col decreto.
Per l'effetto, l'opposizione proposta dal sig. deve essere rigettata in parte qua, e dichiarata per Pt_1
il resto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria, per quella di trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, nella causa portante il n. 5076/2024 R.G., promossa da avverso Parte_1 [...]
definitivamente decidendo: Controparte_1
Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da per indeterminatezza della somma Parte_1 precettata e dichiara l'inammissibilità dei restanti motivi di opposizione.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in €
2.536,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
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