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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 173 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
, Parte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio degli avv.ti Paolo Sechi e
Mavi Piredda, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
, CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, via
Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci in forza di procura in atti
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Sassari –
Sezione Lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) previo accertamento della origine professionale delle menomazioni per cui è causa, dichiararsi tenuto l' a corrispondere in favore dell'appellante, l'indennizzo/rendita per il CP_1 danno biologico nella misura del 16% salvo la veriore accertanda;
3) condannarsi l' al pagamento di tutte le somme dovute con gli accessori di legge;
4) CP_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver percepito onorari”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva: di essere dipendente CP_1 Parte_1 della ATS Sardegna (già ASL n. 1 e AOU di Sassari) dal luglio 1993, con mansioni di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (CPSI); che, nell'espletamento
1 di tali mansioni, più volte al giorno e ogni giorno aveva movimentato pazienti non autosufficienti poiché allettati o ipomobili, spesso in sovrappeso, in assenza di ausili meccanici, utilizzando la sola forza fisica ed assumendo il più delle volte posture incongrue;
ciò, quantomeno fino al 2016, allorquando, da un lato l' Pt_2 aveva adottato idonei ausili meccanici, dall'altro il medico competente lo aveva riconosciuto idoneo alle mansioni di CPSI ma con limitazioni rispetto alla movimentazione senza ausili dei pazienti non collaboranti;
che, a causa della descritta noxa lavorativa, aveva contratto le seguenti patologie a carico della colonna e delle ginocchia, solo parzialmente riconosciute e indennizzate dall' come tecnopatie: i) “ernie discali multiple L3 L4 - L4 L5 - L5-S1”, CP_1 oggetto di denuncia nel giugno 2014, indennizzate dall' nella misura del 7% CP_1 sotto il profilo del danno biologico, ciò che era stato motivo di opposizione con cui veniva richiesto un indennizzo parametrato ad un danno biologico pari al 11%; ii)
“cervico brachialgia da ernie discali C5 C6, lesioni C3 C6 discomalacia”, oggetto di denuncia nel marzo 2017, disconosciuta come tecnopatia dall'Istituto assicuratore, avverso la cui decisione era stata proposta opposizione con cui, anche in tal caso, veniva richiesto un indennizzo parametrato ad un danno biologico pari al 11%; iii) “condropatia femoro rotulea e condropatia femoro tibiale”, oggetto di denuncia nel gennaio 2014, trattata dall'Istituto come malattia comune, avverso la cui decisione era stata proposta opposizione con cui veniva chiesto il riconoscimento dell'eziologia professionale di un danno biologico quantificabile nella misura del 4%. Tanto premesso, vane le opposizioni in sede amministrativa, l' chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento della natura professionale Pt_1 delle dedotte patologie e la condanna dell' al pagamento di un indennizzo CP_2 parametrato ad un danno biologico pari almeno al 26%, oltre accessori di legge e spese legali. Si costituiva in giudizio l' , che ribadiva la posizione assunta ante causam CP_1 rispetto ad ogni patologia denunciata e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con la sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, il quale, ritenendo la domanda infondata, respingeva il ricorso con integrale compensazione delle spese legali.
Il Tribunale, in particolare, pur ritenendo dimostrate le mansioni lavorative descritte dal ricorrente, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio accertava che soltanto le discopatie lombari erano di origine professionale, non anche le altre patologie, e che dette discopatie erano state correttamente indennizzate dall' . CP_1 Avverso tale sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito mediante Pt_1 memoria l' . CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorrente ha censurato la gravata sentenza per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo il Tribunale condiviso le conclusioni del proprio ausiliario senza avvedersi che queste erano del tutto prive di reale motivazione circa l'irriconducibilità della meniscopatia e delle ernie cervicali all'attività di infermiere;
b) violazione di legge in relazione al DPR n. 1124/1965,
2 al D.Lvo n. 38/2000 e alla tabella delle malattie professionali allegata al D.M.
9.4.2008, per avere il ctu trascurato il carattere c.d. tabellato della meniscopatia degenerativa in caso di “lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” (voce n. 79 lett. c); c) inattendibilità delle conclusioni formulate dal consulente e recepite dal giudicante, a cui dovrebbero essere preferite quelle del dott. ad avviso del quale tutte le patologie a carico dell'assicurato Per_1 avrebbero origine lavorativa e determinerebbero un danno biologico complessivamente quantificabile nella misura del 16%. A sostegno di tali censure l'appellante ha reiterato la richiesta dell'ordine di esibizione da parte dell'ASL n. 1 di Sassari del DVR relativo agli anni 1993-2016, da cui evincere dettagliate informazioni circa il rischio professionale al quale era esposto il personale ASL addetto al reparto di urologia.
I motivi di impugnazione - da esaminare congiuntamente data la stretta connessione fra di essi - non sono condivisibili. Merita preliminarmente evidenziare come tutte le malattie dedotte in causa rappresentino altrettante patologie ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali, a prescindere dal fatto che siano tabellate o non tabellate, la prova della causa di lavoro grava sull'assicurato e non può basarsi su semplici presunzioni, ma dev'essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr., ex multis, Cass. n. 9342/2022e Cass. n. 38898/2021).
Tanto premesso, in ossequio al principio dispositivo al quale anche il processo previdenziale, seppur con alcuni temperamenti, è improntato, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, da un lato, l'assicurato non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante, non avendo egli fornito elementi idonei a ricondurre eziologicamente le problematiche alle ginocchia e al tratto cervicale del rachide al disbrigo dei compiti di infermiere secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dall'altro, la conclusione del ctu secondo cui “l'ernia discale cervicale e gli esiti degli interventi meniscali del ginocchio sx non possono essere ricondotti all'attività lavorativa di infermiere”, ancorché sintetica, è comunque il portato della mancanza di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario. Tale, infatti, non può certo considerarsi l'ipotesi formulata dal dott. Per_1 secondo cui “le patologie a carico delle articolazioni del ginocchio dx e sn sono verosimilmente correlabili con l'attività lavorativa effettuata dal paziente in questi anni”, non soltanto poiché espressa in termini meramente possibilistici (“correlabili”, non già “da correlarsi”), ma anche e soprattutto poiché palesemente priva di specifiche argomentazioni a sostegno (nessun approfondimento, invero, sulla gonalgia correlata alla condropatia, sulle sue possibili cause sia comuni che lavorative e sulle peculiarità che deporrebbero per l'eziologia lavorativa nel caso di specie) (vd. relazione del dott. datata 8.11.2016). Per_1 Peraltro, sotto il profilo logico e cronologico confliggono con la tesi dell'eziologia professionale, anziché comune, della malattia in parola le seguenti circostanze di fatto: già nel febbraio 2013 l' aveva sofferto di “gonalgia sn” e aveva patito la Pt_1
“lesione del corno posteriore del menisco mediale e condrale di I-II grado del condilo femorale mediale (CFM) del ginocchio sinistro”; tale patologia - evidentemente non ritenuta di origine professionale -, non era stata oggetto di denuncia all'Istituto assicuratore;
il 16 gennaio 2014 l' giungeva al Pronto Pt_1
3 Soccorso per “comparsa di algia del ginocchio sx senza traumatismi, durante Pe l'orario lavorativo”; il 7 febbraio 2014 il dott. certificava “recidiva di Per_3 lesione corno posteriore menisco mediale ginocchio sinistro”; il 18 febbraio 2014 il medesimo specialista certificava anche “condropatia CFM di II°-III° grado” (vd. certificato del Pronto Soccorso della ASL Sassari del 3.2.2013; foglio di dimissioni dalla Casa di Cura Villa Elena del 9.4.2013; certificato del Pronto Soccorso della
ASL Sassari del 16.1.2014; certificato del dott. in data 7.2.2014; foglio di Per_3 dimissioni dal Policlinico Sassarese del 18.2.2014). In altri termini, dalla documentazione agli atti risulta che: il processo degenerativo a carico del ginocchio, oggetto di denuncia all' nel gennaio 2014, si era già manifestato CP_1 nel febbraio 2013 (precedente, questo, evidenziato in premessa anche dal ctu); nella prima occasione, la sua eziologia non era stata in alcun modo correlata allo svolgimento delle mansioni di infermiere;
né con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né con l'atto di appello l'assicurato ha dedotto che, a ben vedere, anche la problematica manifestatasi nel 2013 doveva considerarsi di origine professionale. Ancora, risulta indimostrata la tesi dell'origine lavorativa della cervico- brachialgia da ernie discali, giacché neppure la relazione del dott. in data 6.2.2017 ha Per_1 formulato alcuna ipotesi circa le cause della predetta patologia.
Né vale a colmare le evidenziate lacune in punto di allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'azionato diritto la relazione predisposta dal dott. in data Per_1
9.10.2023 ed allegata all'atto di appello, sia perché non adduce alcuna ulteriore circostanza di fatto (né potrebbe farlo, se non tardivamente e perciò inammissibilmente), sia perché esprime mere affermazioni prive di argomentazioni a sostegno (nessun approfondimento, anche in tal caso, sulla cervico-brachialgia da ernie e degenerazioni discali, sulle loro possibili cause sia comuni che lavorative e sulle peculiarità che deporrebbero per l'eziologia lavorativa nella fattispecie in oggetto).
Del pari insufficiente di specifica motivazione è la doglianza formulata dall'appellante con riguardo alla quantificazione del danno biologico derivante dalle ernie discali nel tratto lombare del rachide nella misura del 7% anziché del
11%.
Peraltro, considerato che, a stregua della voce 213 della Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12.7.2000, la misura massima del pregiudizio correlato all'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti è pari al 12%, le stime concordi dell' e del ctu appaiono coerenti con la modesta entità dei CP_1 disturbi riscontrati in capo all'assicurato. Segnatamente, all'elettromiografia del 17.11.2014 è emerso: “nella norma le conduzioni sensitivo-motorie e le risposte F esaminate agli arti inferiori. L'esame EMG ad ago mostra la presenza di modesti segni di sofferenza muscolare neurogena cronica nei miotomi di pertinenza delle radici L3-L4 a dx”. All'esame clinico da parte del perito, inoltre, è risultato:
“Lievemente contratturata la muscolatura paravertebrale lombare, non spinalgia pressoria al passaggio lombo-sacrale. I movimenti attivi e passivi sui vari piani appaiono limitati ai gradi intermedi del movimento. Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Riflessi rotuleo, achilleo e medio-plantare presenti, simmetrici e Cont validi bilateralmente. ed ECDP simmetrici e validi bilateralmente. Marcia in
4 talo ed in equino regolare e nei limiti di norma” (vd. referto elettromiografico del 17.11.201 nonché ctu). Nè può trovare accoglimento l'istanza istruttoria dell'appellante (ossia l'ordine di esibizione da parte dell'ASL n. 1 di Sassari del DVR relativo agli anni 1993-2016, da cui evincere dettagliate informazioni circa il rischio professionale al quale era esposto il personale ASL addetto al reparto di urologia), non risultando indispensabile alla luce della suesposta ratio decidendi.
La sentenza oggetto di gravame, pertanto, deve essere confermata.
Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi - stante la semplicità delle questioni trattate - di cui al D.M. n. 55/2014 vigente, in relazione allo scaglione per le cause previdenziali di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruttoria/trattazione e decisione
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 187/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante;
CP_1 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese legali complessivamente liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 12.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 173 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
, Parte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio degli avv.ti Paolo Sechi e
Mavi Piredda, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
, CP_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, via
Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Spiga e Roberto Di Tucci in forza di procura in atti
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Sassari –
Sezione Lavoro in tema di malattia professionale.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) previo accertamento della origine professionale delle menomazioni per cui è causa, dichiararsi tenuto l' a corrispondere in favore dell'appellante, l'indennizzo/rendita per il CP_1 danno biologico nella misura del 16% salvo la veriore accertanda;
3) condannarsi l' al pagamento di tutte le somme dovute con gli accessori di legge;
4) CP_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver percepito onorari”. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' , deduceva: di essere dipendente CP_1 Parte_1 della ATS Sardegna (già ASL n. 1 e AOU di Sassari) dal luglio 1993, con mansioni di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (CPSI); che, nell'espletamento
1 di tali mansioni, più volte al giorno e ogni giorno aveva movimentato pazienti non autosufficienti poiché allettati o ipomobili, spesso in sovrappeso, in assenza di ausili meccanici, utilizzando la sola forza fisica ed assumendo il più delle volte posture incongrue;
ciò, quantomeno fino al 2016, allorquando, da un lato l' Pt_2 aveva adottato idonei ausili meccanici, dall'altro il medico competente lo aveva riconosciuto idoneo alle mansioni di CPSI ma con limitazioni rispetto alla movimentazione senza ausili dei pazienti non collaboranti;
che, a causa della descritta noxa lavorativa, aveva contratto le seguenti patologie a carico della colonna e delle ginocchia, solo parzialmente riconosciute e indennizzate dall' come tecnopatie: i) “ernie discali multiple L3 L4 - L4 L5 - L5-S1”, CP_1 oggetto di denuncia nel giugno 2014, indennizzate dall' nella misura del 7% CP_1 sotto il profilo del danno biologico, ciò che era stato motivo di opposizione con cui veniva richiesto un indennizzo parametrato ad un danno biologico pari al 11%; ii)
“cervico brachialgia da ernie discali C5 C6, lesioni C3 C6 discomalacia”, oggetto di denuncia nel marzo 2017, disconosciuta come tecnopatia dall'Istituto assicuratore, avverso la cui decisione era stata proposta opposizione con cui, anche in tal caso, veniva richiesto un indennizzo parametrato ad un danno biologico pari al 11%; iii) “condropatia femoro rotulea e condropatia femoro tibiale”, oggetto di denuncia nel gennaio 2014, trattata dall'Istituto come malattia comune, avverso la cui decisione era stata proposta opposizione con cui veniva chiesto il riconoscimento dell'eziologia professionale di un danno biologico quantificabile nella misura del 4%. Tanto premesso, vane le opposizioni in sede amministrativa, l' chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento della natura professionale Pt_1 delle dedotte patologie e la condanna dell' al pagamento di un indennizzo CP_2 parametrato ad un danno biologico pari almeno al 26%, oltre accessori di legge e spese legali. Si costituiva in giudizio l' , che ribadiva la posizione assunta ante causam CP_1 rispetto ad ogni patologia denunciata e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. La causa, istruita con prova documentale e testimoniale nonché consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con la sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, il quale, ritenendo la domanda infondata, respingeva il ricorso con integrale compensazione delle spese legali.
Il Tribunale, in particolare, pur ritenendo dimostrate le mansioni lavorative descritte dal ricorrente, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio accertava che soltanto le discopatie lombari erano di origine professionale, non anche le altre patologie, e che dette discopatie erano state correttamente indennizzate dall' . CP_1 Avverso tale sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito mediante Pt_1 memoria l' . CP_1 La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorrente ha censurato la gravata sentenza per i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo il Tribunale condiviso le conclusioni del proprio ausiliario senza avvedersi che queste erano del tutto prive di reale motivazione circa l'irriconducibilità della meniscopatia e delle ernie cervicali all'attività di infermiere;
b) violazione di legge in relazione al DPR n. 1124/1965,
2 al D.Lvo n. 38/2000 e alla tabella delle malattie professionali allegata al D.M.
9.4.2008, per avere il ctu trascurato il carattere c.d. tabellato della meniscopatia degenerativa in caso di “lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” (voce n. 79 lett. c); c) inattendibilità delle conclusioni formulate dal consulente e recepite dal giudicante, a cui dovrebbero essere preferite quelle del dott. ad avviso del quale tutte le patologie a carico dell'assicurato Per_1 avrebbero origine lavorativa e determinerebbero un danno biologico complessivamente quantificabile nella misura del 16%. A sostegno di tali censure l'appellante ha reiterato la richiesta dell'ordine di esibizione da parte dell'ASL n. 1 di Sassari del DVR relativo agli anni 1993-2016, da cui evincere dettagliate informazioni circa il rischio professionale al quale era esposto il personale ASL addetto al reparto di urologia.
I motivi di impugnazione - da esaminare congiuntamente data la stretta connessione fra di essi - non sono condivisibili. Merita preliminarmente evidenziare come tutte le malattie dedotte in causa rappresentino altrettante patologie ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali, a prescindere dal fatto che siano tabellate o non tabellate, la prova della causa di lavoro grava sull'assicurato e non può basarsi su semplici presunzioni, ma dev'essere valutata secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr., ex multis, Cass. n. 9342/2022e Cass. n. 38898/2021).
Tanto premesso, in ossequio al principio dispositivo al quale anche il processo previdenziale, seppur con alcuni temperamenti, è improntato, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, da un lato, l'assicurato non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante, non avendo egli fornito elementi idonei a ricondurre eziologicamente le problematiche alle ginocchia e al tratto cervicale del rachide al disbrigo dei compiti di infermiere secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dall'altro, la conclusione del ctu secondo cui “l'ernia discale cervicale e gli esiti degli interventi meniscali del ginocchio sx non possono essere ricondotti all'attività lavorativa di infermiere”, ancorché sintetica, è comunque il portato della mancanza di qualsivoglia elemento di prova di segno contrario. Tale, infatti, non può certo considerarsi l'ipotesi formulata dal dott. Per_1 secondo cui “le patologie a carico delle articolazioni del ginocchio dx e sn sono verosimilmente correlabili con l'attività lavorativa effettuata dal paziente in questi anni”, non soltanto poiché espressa in termini meramente possibilistici (“correlabili”, non già “da correlarsi”), ma anche e soprattutto poiché palesemente priva di specifiche argomentazioni a sostegno (nessun approfondimento, invero, sulla gonalgia correlata alla condropatia, sulle sue possibili cause sia comuni che lavorative e sulle peculiarità che deporrebbero per l'eziologia lavorativa nel caso di specie) (vd. relazione del dott. datata 8.11.2016). Per_1 Peraltro, sotto il profilo logico e cronologico confliggono con la tesi dell'eziologia professionale, anziché comune, della malattia in parola le seguenti circostanze di fatto: già nel febbraio 2013 l' aveva sofferto di “gonalgia sn” e aveva patito la Pt_1
“lesione del corno posteriore del menisco mediale e condrale di I-II grado del condilo femorale mediale (CFM) del ginocchio sinistro”; tale patologia - evidentemente non ritenuta di origine professionale -, non era stata oggetto di denuncia all'Istituto assicuratore;
il 16 gennaio 2014 l' giungeva al Pronto Pt_1
3 Soccorso per “comparsa di algia del ginocchio sx senza traumatismi, durante Pe l'orario lavorativo”; il 7 febbraio 2014 il dott. certificava “recidiva di Per_3 lesione corno posteriore menisco mediale ginocchio sinistro”; il 18 febbraio 2014 il medesimo specialista certificava anche “condropatia CFM di II°-III° grado” (vd. certificato del Pronto Soccorso della ASL Sassari del 3.2.2013; foglio di dimissioni dalla Casa di Cura Villa Elena del 9.4.2013; certificato del Pronto Soccorso della
ASL Sassari del 16.1.2014; certificato del dott. in data 7.2.2014; foglio di Per_3 dimissioni dal Policlinico Sassarese del 18.2.2014). In altri termini, dalla documentazione agli atti risulta che: il processo degenerativo a carico del ginocchio, oggetto di denuncia all' nel gennaio 2014, si era già manifestato CP_1 nel febbraio 2013 (precedente, questo, evidenziato in premessa anche dal ctu); nella prima occasione, la sua eziologia non era stata in alcun modo correlata allo svolgimento delle mansioni di infermiere;
né con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né con l'atto di appello l'assicurato ha dedotto che, a ben vedere, anche la problematica manifestatasi nel 2013 doveva considerarsi di origine professionale. Ancora, risulta indimostrata la tesi dell'origine lavorativa della cervico- brachialgia da ernie discali, giacché neppure la relazione del dott. in data 6.2.2017 ha Per_1 formulato alcuna ipotesi circa le cause della predetta patologia.
Né vale a colmare le evidenziate lacune in punto di allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'azionato diritto la relazione predisposta dal dott. in data Per_1
9.10.2023 ed allegata all'atto di appello, sia perché non adduce alcuna ulteriore circostanza di fatto (né potrebbe farlo, se non tardivamente e perciò inammissibilmente), sia perché esprime mere affermazioni prive di argomentazioni a sostegno (nessun approfondimento, anche in tal caso, sulla cervico-brachialgia da ernie e degenerazioni discali, sulle loro possibili cause sia comuni che lavorative e sulle peculiarità che deporrebbero per l'eziologia lavorativa nella fattispecie in oggetto).
Del pari insufficiente di specifica motivazione è la doglianza formulata dall'appellante con riguardo alla quantificazione del danno biologico derivante dalle ernie discali nel tratto lombare del rachide nella misura del 7% anziché del
11%.
Peraltro, considerato che, a stregua della voce 213 della Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12.7.2000, la misura massima del pregiudizio correlato all'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti è pari al 12%, le stime concordi dell' e del ctu appaiono coerenti con la modesta entità dei CP_1 disturbi riscontrati in capo all'assicurato. Segnatamente, all'elettromiografia del 17.11.2014 è emerso: “nella norma le conduzioni sensitivo-motorie e le risposte F esaminate agli arti inferiori. L'esame EMG ad ago mostra la presenza di modesti segni di sofferenza muscolare neurogena cronica nei miotomi di pertinenza delle radici L3-L4 a dx”. All'esame clinico da parte del perito, inoltre, è risultato:
“Lievemente contratturata la muscolatura paravertebrale lombare, non spinalgia pressoria al passaggio lombo-sacrale. I movimenti attivi e passivi sui vari piani appaiono limitati ai gradi intermedi del movimento. Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Riflessi rotuleo, achilleo e medio-plantare presenti, simmetrici e Cont validi bilateralmente. ed ECDP simmetrici e validi bilateralmente. Marcia in
4 talo ed in equino regolare e nei limiti di norma” (vd. referto elettromiografico del 17.11.201 nonché ctu). Nè può trovare accoglimento l'istanza istruttoria dell'appellante (ossia l'ordine di esibizione da parte dell'ASL n. 1 di Sassari del DVR relativo agli anni 1993-2016, da cui evincere dettagliate informazioni circa il rischio professionale al quale era esposto il personale ASL addetto al reparto di urologia), non risultando indispensabile alla luce della suesposta ratio decidendi.
La sentenza oggetto di gravame, pertanto, deve essere confermata.
Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi - stante la semplicità delle questioni trattate - di cui al D.M. n. 55/2014 vigente, in relazione allo scaglione per le cause previdenziali di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruttoria/trattazione e decisione
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 187/2023 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro in contraddittorio con l' , in persona del legale rappresentante;
CP_1 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese legali complessivamente liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 12.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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