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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 4903/2021 e
4939/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2178/2021 del
27.10.2021 e vertenti:
la n. 4903/2021
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Moiano (BN), via Roma, 12, nello studio dell'avv.
MOSCATO PASQUALE (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende - unitamente all'avv. BUONANNO GIACOMO
( ) - per mandato in calce all'atto di citazione in C.F._3
opposizione a d.i. del Tribunale di Benevento n. 1426/2015
Appellante E
già Controparte_1 Controparte_2
(c. f. ), elettivamente domiciliata in Airola (BN) via Aldo P.IVA_1
Moro, 4, nello studio dell'Avv. MEGNA VINCENZO (c.f.
), che la rappresenta e difende per mandato in atti C.F._4
Appellata
la n. 4939/2021
TRA
(C.F. - P. IVA. , Parte_2 P.IVA_2
( ) e Parte_3 CodiceFiscale_5
(C.F. ), tutti Parte_4 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi, per procure in atti, dall' avv. Pietro Palma (
[...]
, e con lui elettivamente domiciliati in Moiano (BN), alla C.F._7
via Caudina n. 26
Appellanti
E
già Controparte_1 Controparte_2
(c. f. , elettivamente domiciliata in Airola (BN) via Aldo P.IVA_1
Moro, 4, nello studio dell'Avv. MEGNA VINCENZO (c.f.
), che la rappresenta e difende per mandato in atti C.F._4
Appellata
Conclusioni per : voglia l'On.le Corte adita, disporre la Parte_1
riforma della decisione impugnata e per l'effetto confermare la revoca del d.i.
opposto, con rigetto di tutte le domande nei confronti dell'odierno appellante. Il
tutto con ogni conseguenza di legge, ivi compresa condanna di controparte alla
2 refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi
agli avvocati anticipatari.
Conclusioni per e Parte_2 Parte_3
: Voglia l'ecc.ma adita Corte di Appello di Napoli, Parte_4
previa ammissione dei mezzi di prova (interrogatorio formale, prova testimoniale
e nomina di un CTU), annullare e riformare la sentenza appellata e previa
conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia rigettare le domande
formulate dall'intimante-attrice appellata nei confronti di essi appellanti ed
accolte dal Tribunale.
Subordinatamente, voglia, comunque, rigettare ogni domanda nei confronti dei
signori e Parte_3 Parte_4
Tanto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con
oneri accessori, rimborso forfetario e con attribuzione al costituito procuratore
antistatario.
Conclusioni per : quanto all'appello proposto da Controparte_3
, venga dichiarata l'inammissibilità per carenza dei requisiti di Parte_1
specificità; nel merito, il rigetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
quanto all'appello proposto da Parte_2 Parte_3
e conclude per il suo rigetto perché infondato
[...] Parte_4
in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso al tribunale di Benevento, (d'ora Controparte_1
in avanti anche solo , premesso di essere creditrice, in virtù di due CP_1
contratti di finanziamento dell'8.7.2009, di (d'ora Parte_2
in avanti anche solo , nonché dei garanti, sigg.ri Pt_2 Pt_3
3 , e;
che in Parte_3 Parte_4 Parte_1
virtù di transazione del 13.04.2013 aveva riconosciuto Parte_2
il proprio debito, impegnandosi a pagare l'importo complessivo di €
135.297,31, comprensivo di interessi al tasso del 5 %, secondo un piano di rateizzo con scadenza al 5.3.2018; che tale accordo era risolutivamente condizionato all'utile e puntuale rispetto delle modalità e dei termini di pagamento indicati, da intendersi perentori ed improrogabili;
che, invece,
la debitrice aveva pagato solo parte delle rate previste (12 su 60), con un residuo debito di € 100.737,52; che vani erano rimasti i solleciti di pagamento;
ciò premesso, chiese ed ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo per la suddetta somma, maggiorata di interessi, oltre alle spese del procedimento.
§ 2. Il decreto venne opposto con una prima opposizione dalla
[...]
e dai garanti e Parte_2 Parte_3 [...]
; e con successiva opposizione dall'altro garante, Parte_4 [...]
. Parte_1
§ 3. Riunite le due opposizioni, concessa la provvisoria esecuzione, venne esperita la procedura di mediazione in esito alla quale intervenne una transazione, sottoscritta in data 31.10.2016 dalla debitrice principale e da e , rimasta Parte_3 Pt_4 Parte_4
anch'essa inadempiuta, salvo il pagamento di una prima rata di €
25.000,00.
§ 4. Disattese, quindi, le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, con sentenza 2178/2021 pubblicata il 27.10.2021, il Tribunale di Benevento ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando parzialmente cessata
4 la materia del contendere relativamente alla somma di € 25.000,00; ed ha accolto la residua domanda di condannando gli Parte_5
opponenti tutti, in solido tra loro, al pagamento della residua somma di €
75.737,52, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
§ 4.1. A sostegno della decisione, il Tribunale ha dato atto della sufficienza della prova scritta fornita dalla sin dalla fase monitoria CP_1
(contratti di finanziamento, atti di garanzia, transazione del 13.04.2013;
atti di messa in mora;
riconoscimento del debito di ). Parte_2
§ 4.2. Con riferimento, poi, alla transazione del 31.10.2016, il primo giudice ha ritenuto che, da un canto, rivelasse l'espresso riconoscimento del debito complessivo ancora in essere e, dall'altro, l'impegno a versare l'intera somma pretesa in caso di non puntuale adempimento degli impegni assunti, con ciò palesando il carattere non novativo della transazione stessa. Analoga considerazione ha svolto, poi, anche con riferimento alle contestazioni sollevate da rispetto alla Parte_1
transazione del 13.03.2013, a cui pure ha, dunque, riconosciuto carattere non novativo.
§ 4.3. Quanto, poi, alle eccezioni sollevate da tutti gli opponenti in ordine ad asserite illegittimità dei contratti di finanziamento sottostanti, il tribunale ha valutato inammissibili, in quanto generiche ed apodittiche, le contestazioni in merito ad un presunto carattere usurario degli interessi convenuti, che ha, peraltro, comunque esaminato nel merito ritenendole infondate.
5 § 4.4. Quindi, dopo aver qualificato le garanzie prestate dai garanti come astratte, in quanto implicanti l'obbligo di pagare “a prima richiesta e senza eccezioni”, il Tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere limitatamente all'avvenuto pagamento della minor somma di
€ 25.000,00, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
ed ha condannato tutti gli opponenti in solido al pagamento della residua somma di € 75.737,52, oltre al pagamento delle spese di lite.
§ 5. La sentenza del tribunale di Benevento è stata impugnata,
separatamente, da , prima, e da Parte_1 Parte_2
e , poi.
[...] Parte_3 Parte_4
§ 6. Col primo atto di appello, ha, innanzitutto, Parte_1
lamentato l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione, ritualmente avanzata, di assoluta assenza di prova scritta del credito nei propri confronti, stante la propria estraneità alla transazione del 13.04.2013,
posta a fondamento della pretesa monitoria. A suo dire, infatti, la CP_1
pur avendo documentato col ricorso per decreto ingiuntivo i contratti di finanziamento dell'8.7.2009, in cui egli figurava quale garante della
[...]
aveva poi invocato a fondamento della richiesta di Parte_2
ingiunzione l'atto di transazione citato, quantificando il dovuto in €
100.737,52 somma corrispondente secondo la creditrice alle 48 rate rimaste insolute del piano di rateizzazione previsto dal predetto accordo transattivo, intercorso, a fronte di un precetto cambiario, soltanto con la
Dunque, secondo l'appellante, la pretesa della creditrice, basata su Pt_2
detta transazione, non poteva che rivolgersi soltanto alla debitrice
6 principale, e non anche ad esso garante, rimasto del tutto estraneo a quell'accordo.
§ 6.1. In ogni caso, anche qualora la pretesa della creditrice fosse stata basata sui contratti di finanziamento, e non sulla transazione, a detta dell'appellante la sentenza sarebbe risultata errata, avendo omesso di valutare il disconoscimento, sollevato sin dall'atto di opposizione, della conformità all'originale dei contratti depositati dalla riportanti CP_1
una firma non leggibile di esso opponente/appellante.
§ 6.2. Sotto un ulteriore profilo, poi, l'appellante nel contestare la qualificazione, fornita dal tribunale, della transazione del 13.3.2013 come conservativa e non novativa, ha evidenziato che, comunque, la stessa non riguardava l'originario rapporto di finanziamento, ma esclusivamente l'atto di precetto cambiario originariamente notificato alla sola
[...]
che da sola, senza i garanti, aveva sottoscritto titoli cambiari Parte_2
a garanzia delle proprie obbligazioni. Da ciò, a suo dire, la conseguenza che l'inadempimento a tale accordo transattivo non poteva determinare la reviviscenza dell'accordo originario, ormai estinto per novazione, con definitivo venir meno anche delle originarie garanzie personali.
§ 6.3. Discorso analogo ha, poi, svolto anche in riferimento alla transazione del 31.10.2016, con cui la ed i sigg.ri Parte_2
e avevano Parte_3 Parte_4
concordato di transigere la vertenza con la mediante il pagamento CP_1
di € 75.000,00 in tre rate, oltre al pagamento delle spese di lite, di cui risultavano pagate solo una rata e le spese di lite. Secondo l'appellante,
7 anche in tal caso si trattava di accordo novativo, idoneo a determinare il venir meno delle garanzie personali.
§ 6.4. Quanto, poi, alla qualificazione delle garanzie come astratte,
l'appellante ha contestato l'assunto del primo giudice, facendo leva, tra l'altro, sull'espressa deroga prevista all'art. 1957 c.c. che, a suo dire,
costituirebbe clausola vessatoria, come tale nulla se non oggetto di trattativa individuale, con conseguente decadenza dall'azione nei confronti del garante.
§ 6.5. Da ultimo, l'appellante ha criticato la decisione di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese, poste a carico di tutti gli opponenti, per non avere il primo giudice tenuto conto dell'acconto sulle spese di lite di € 7.000,00 versato dalla in Parte_2
attuazione della transazione del 31.10.2006.
§ 7. Un secondo giudizio di appello, poi, è stato instaurato da
[...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
.
[...]
§ 7.1. Gli appellanti hanno, preliminarmente, sottolineato come, a seguito della transazione del 31.10.2016, anche l'opposta avesse invocato una declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre il tribunale si era limitato ad accogliere solo parzialmente tale richiesta.
§ 7.2. In ogni caso – con motivo analogo a quello posto a fondamento dell'appello proposto dall'altro garante, – gli Parte_1
appellanti hanno sostenuto il carattere novativo rispetto ai contratti di finanziamento dell'8.7.2009 delle transazioni del 13.3.2013 e del
31.10.2016, facendone discendere l'estinzione delle garanzie prestate.
8 § 7.3. Più specificamente, con riguardo alla seconda transazione intervenuta in corso di causa, gli appellanti e hanno Parte_1 Pt_4
negato di aver effettuato una ricognizione del debito, dal momento che –
a loro dire – essi non avevano una precedente obbligazione nei confronti dell'opposta, per essere la loro garanzia estinta a seguito della transazione del 13.3.2013, a cui non avevano partecipato. Del resto –
hanno sottolineato – la soc. appellata, ad espressa richiesta formulata nel giudizio di primo grado, aveva precisato nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
che il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo era costituito dalla transazione del 13.3.2013, a cui essi non avevano preso parte.
§ 7.4. I fideiussori e , poi, hanno contestato a loro volta la Parte_1 Pt_4
qualificazione giuridica delle loro fideiussioni come contratti autonomi di garanzia ed hanno eccepito l'invalidità della deroga all'art. 1957 c.c.
§ 7.5. Da ultimo, gli opponenti hanno contestato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto generica, e comunque infondata,
la contestazione circa l'usurarietà degli interessi praticati coi contratti di finanziamento, senza dare ingresso alla invocata CTU ed alle prove orali richieste.
§ 8. La si è costituita in entrambi i giudizi. CP_1
§ 8.1. A fronte dell'appello proposto da , ha, Parte_1
preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità dei motivi di impugnazione.
§ 8.2. Ha, quindi, ribadito il carattere non novativo delle due transazioni,
come già riconosciuto dal primo giudice.
9 § 8.3. Con riferimento, poi, alla ipotizzata natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'appellata, nel ribadire che quelle in oggetto erano garanzie astratte, come evidenziato dal tribunale, ha contestato l'applicabilità al caso di specie delle tutele accordate dal codice del consumo, attesa la natura di “professionista di rimbalzo” da riconoscere,
a suo avviso, al garante, che, in ogni caso, aveva approvato specificamente la clausola in oggetto anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ha
concluso, quindi, per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza del gravame.
§ 8.4. Con riferimento al gravame proposto da e dai Parte_2
fideiussori e , la Parte_3 Parte_4 Parte_5
con motivi analoghi a quelli svolti nel precedente gravame, ha
[...]
ugualmente concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
§ 9. Riuniti i giudizi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025, con l'assegnazione di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 10. Conviene esaminare separatamente i due appelli, iniziando da quello proposto da . Parte_1
§ 10.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, dal momento che i motivi posti a sostegno dell'appello appaiono sufficientemente specifici, indicando i capi della decisione impugnata, esponendo le censure alla ricostruzione dei fatti e denunciando le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
10 § 10.2. lamenta, innanzitutto, la mancanza di prova Parte_1
del credito azionato nei propri confronti.
§ 10.3. Ad avviso del Collegio, si tratta di censura fondata.
Già in primo grado, ed a fronte delle contestazioni sollevate dai garanti opponenti, la precisò che il titolo in virtù del quale agiva in CP_1
giudizio era costituito (non dai due contratti di finanziamento, ma) dalla transazione sottoscritta il 13.03.2013 (si veda l'inequivoca esposizione al riguardo nella terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. della CP_1
a seguito della notifica alla del precetto cambiario. Pt_2
§ 10.3.1. Del resto, che quello fosse il titolo azionato lo si evince con chiarezza anche dall'importo rivendicato in sede monitoria. Infatti, a fronte dei due finanziamenti per complessivi € 135.147,79, assistiti dalle garanzie personali dei tre garanti e da garanzia cambiaria sottoscritta dalla sola debitrice principale, ed in presenza di un inadempimento totale nella restituzione delle somme malgrado la notifica del precetto cambiario, con l'atto del 13.3.2013, definito “scrittura privata di transazione creditizia”, si accordarono per la restituzione Parte_6
dell'importo complessivo di € 135.297,31 (la differenza è dovuta a “spese insoluto”) mediante una rateizzazione in 60 rate mensili da € 2.364,51,
oltre ad un versamento iniziale di due acconti da € 5.000,00 ciascuno, con un ricarico di maggiori interessi al tasso del 5 %.
§ 10.3.2. Ebbene, benché quell'atto transattivo prevedesse che l'accordo era “condizionato risolutivamente all'utile e puntuale rispetto delle modalità e
dei termini di pagamento … da intendersi come perentori ed improrogabili”, ed aggiungesse che “conseguentemente, in caso di infruttuosa scadenza, il
11 presente accordo dovrà ritenersi automaticamente risolto e la creditrice potrà
riattivare la procedura di recupero coattivo del credito per la migliore tutela dei
propri diritti”, sta di fatto che non ritenne di chiederne la CP_1
risoluzione, né dichiarò di ritenerlo risolto di diritto, interpretando quella citata come una clausola risolutiva espressa;
ma, al contrario, ne ha chiesto l'adempimento, avendo invocato, col ricorso monitorio, il pagamento delle 48 rate rimaste inadempiute dopo le prime 12
regolarmente pagate, con gli interessi a far data dall'1.04.2014, vale a dire dalla data di prevista scadenza della 13^ rata.
§ 10.3.3. Ciò vuol dire, allora, che la non pretende il pagamento del CP_1
residuo dovuto in relazione ai contratti di finanziamento, assistiti dalla garanzia fideiussoria del , ma reclama l'adempimento della Parte_1
transazione del 13.3.2013, che, evidentemente, costituisce un titolo azionabile unicamente nei confronti di che quell'atto sottoscrisse, e Pt_2
non anche dei suoi garanti, e che si pone al di fuori del perimetro delle obbligazioni garantite.
§ 10.4. Tale conclusione rende superflua la verifica circa la natura della transazione, dal momento che, pure a ritenerla conservativa, e non novativa, come sostenuto dalla nulla muta con riferimento ai CP_1
garanti, che comunque non ne sono stati parte, e che non possono essere chiamati a rispondere dell'originaria obbligazione una volta che la creditrice ha espressamente invocato l'adempimento della successiva transazione a cui essi rimasero estranei.
§ 10.5. La fondatezza, dunque, di tale motivo di gravame, impone l'accoglimento dell'appello proposto da , ed il rigetto, Parte_1
12 nei suoi confronti, delle domande della rendendo superfluo ed CP_1
assorbito l'esame di ogni altro motivo posto a sostegno del gravame.
§ 11. Con riferimento all'altro appello, quello proposto congiuntamente da , da e dalla Parte_3 Parte_4
è necessario tenere distinte le posizioni dei due garanti da quella Pt_2
della debitrice principale.
§ 11.1. Preliminarmente, va evidenziato che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere era stata formulata, in primo grado, dalla creditrice in relazione alla prospettata definizione della lite con i citati opponenti in virtù dell'accordo transattivo del 2016 intercorso in corso di causa, ma rimasto inadempiuto;
non a caso, le conclusioni definitive depositate dalla in data 19.10.2021 invocavano il rigetto CP_1
delle opposizioni, con vittoria di spese e condanna di tutti gli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Dunque, da questo punto di vista, il Tribunale
non ha equivocato le richieste delle parti, come sostenuto con l'atto di appello;
e, anzi, se erroneità della pronuncia può essere riscontrata, essa va colta nella declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (relativamente alla minor somma di € 25.000,00), laddove si trattava semplicemente di prendere atto dell'avvenuta parziale estinzione del debito in corso di causa.
§ 11.2. Con riferimento ai due fideiussori, può ripetersi in parte quanto già rilevato con riferimento alla posizione di : Parte_1
anch'essi, infatti, nell'impugnare la sentenza, oltre a contestare la natura conservativa delle transazioni quale ritenuta dal primo giudice, hanno sottolineato di non essere stati parte della scrittura transattiva del
13 13.3.2013, contestando che le preesistenti garanzie fideiussorie avessero ad oggetto anche obbligazioni future assunte dalla società garantita.
§ 11.3. Vero è che, come sottolineato dal primo giudice, in data 31.10.2016,
nel corso del giudizio di primo grado e Parte_3
, unitamente alla sottoscrissero un'ulteriore Parte_7 Pt_2
transazione con la riconoscendo l'esistenza della debitoria di CP_1
complessivi € 100.737,52, vale a dire la somma oggetto di ingiunzione
(pari, secondo le parti, alle 48 rate rimaste inadempiute della rateizzazione disposta con la transazione del 13.3.2013), ed impegnandosi al pagamento della minor somma di € 75.000,00, lasciando libera la CP_1
di recuperare la rimanente debitoria nei confronti del solo
[...]
; ed è del pari vero che anche la nuova transazione prevedeva, Parte_1
all'art. 8, che in caso di mancato e puntuale pagamento la avrebbe CP_1
potuto attivare ogni azione esecutiva nei confronti delle controparti. E,
tuttavia, essendo pacifico che anche il nuovo regolamento previsto da tale seconda transazione non venne rispettato, se non con il pagamento della minor somma di € 25.000,00, è del tutto evidente che il titolo residuo azionabile dalla era pur sempre quello originario, vale a dire la CP_1
transazione del 2013 (e non certo un titolo formatosi in corso di causa), di cui, al pari di , non erano parte neanche Parte_1 [...]
e . Parte_3 Parte_7
§ 12. Unica obbligata, dunque, in forza dell'atto transattivo del 2013
rimane la del cui atto di appello dovrebbe essere esaminata la Pt_2
parte relativa alle contestazioni sul quantum preteso dalla CP_1
14 § 12.1. La debitrice, a questo riguardo, ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha disatteso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla verifica della non corrispondenza del Tan
e del Taeg, e dell'usurarietà del mutuo, anche in ragione della necessità, a suo dire, di considerare tra i costi dei finanziamenti del 2009 anche le spese per l'acquisto dei titoli cambiari rilasciati dalla stessa (e poi Pt_2
effettivamente azionati col precetto cambiario).
§ 12.2. Ma, di nuovo, si tratta di questione che esula dal titolo azionato.
Una volta accertato, infatti, che la ha inteso agire non sulla base CP_1
dei contratti di finanziamento, ma in virtù della transazione stipulata il
13.03.2013, risulta evidente che le questioni sottostanti risultano irrilevanti, a fronte del pieno riconoscimento della somma dovuta e rimasta impagata.
§ 13. In conclusione, va integralmente accolto l'appello proposto da
, con il rigetto della domanda nei suoi confronti Parte_1
proposta da CP_1
Va, ugualmente, accolto anche l'appello proposto da Parte_3
e da .
[...] Parte_4
Va, invece, respinto l'appello proposto dalla Parte_2
§ 14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vanno poste a carico di quelle del doppio grado di giudizio sostenute da CP_1 [...]
, liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e Parte_1
successive modifiche (valori medi, salvo l'applicazione dei minimi per la fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia e delle attività
difensive effettivamente svolte, con attribuzione ai procuratori che se ne
15 sono dichiarati anticipatari;
vanno invece interamente compensate le spese del doppio grado nei rapporti tra la e gli altri appellanti, CP_1
e Parte_3 Parte_4 [...]
attesa la loro difesa unitaria, tenuto conto Parte_2
dell'accoglimento del gravame relativamente alle prime due posizioni e del rigetto del gravame quanto alla posizione della debitrice principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da (r.g. 4903/2021) e da Parte_1
e Parte_3 Parte_4 Pt_2
(r.g. 4939/2021) avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Benevento, n. 2178/2021 del 27.10.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie gli appelli proposti da , Parte_1 [...]
e avverso la sentenza di Parte_3 Parte_4
primo grado e, per l'effetto, rigetta ogni domanda nei loro confronti proposta da Controparte_1
- b) rigetta l'appello proposto da Parte_2
- c) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di , liquidate, quanto al primo grado, in Parte_1
complessivi € 13.337,20, di cui € 379,00 per spese, € 11.268,00 per compensi ed € 1.690,20 per rimborso spese generali nella misura del 15 %,
oltre IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado di appello in complessivi € 15.115,60, di cui € 1.138,50 per esborsi, € 12.154,00 per compensi professionali ed € 1.823,10 per rimborso spese generali nella
16 misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Pasquale Moscato e Giacomo Buonanno che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-d) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra
[...]
, e da Parte_3 Parte_4 Parte_2
una parte e dall'altra. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della III sezione della Corte
d'Appello di Napoli, il 16.04.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 4903/2021 e
4939/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2178/2021 del
27.10.2021 e vertenti:
la n. 4903/2021
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Moiano (BN), via Roma, 12, nello studio dell'avv.
MOSCATO PASQUALE (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende - unitamente all'avv. BUONANNO GIACOMO
( ) - per mandato in calce all'atto di citazione in C.F._3
opposizione a d.i. del Tribunale di Benevento n. 1426/2015
Appellante E
già Controparte_1 Controparte_2
(c. f. ), elettivamente domiciliata in Airola (BN) via Aldo P.IVA_1
Moro, 4, nello studio dell'Avv. MEGNA VINCENZO (c.f.
), che la rappresenta e difende per mandato in atti C.F._4
Appellata
la n. 4939/2021
TRA
(C.F. - P. IVA. , Parte_2 P.IVA_2
( ) e Parte_3 CodiceFiscale_5
(C.F. ), tutti Parte_4 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi, per procure in atti, dall' avv. Pietro Palma (
[...]
, e con lui elettivamente domiciliati in Moiano (BN), alla C.F._7
via Caudina n. 26
Appellanti
E
già Controparte_1 Controparte_2
(c. f. , elettivamente domiciliata in Airola (BN) via Aldo P.IVA_1
Moro, 4, nello studio dell'Avv. MEGNA VINCENZO (c.f.
), che la rappresenta e difende per mandato in atti C.F._4
Appellata
Conclusioni per : voglia l'On.le Corte adita, disporre la Parte_1
riforma della decisione impugnata e per l'effetto confermare la revoca del d.i.
opposto, con rigetto di tutte le domande nei confronti dell'odierno appellante. Il
tutto con ogni conseguenza di legge, ivi compresa condanna di controparte alla
2 refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi
agli avvocati anticipatari.
Conclusioni per e Parte_2 Parte_3
: Voglia l'ecc.ma adita Corte di Appello di Napoli, Parte_4
previa ammissione dei mezzi di prova (interrogatorio formale, prova testimoniale
e nomina di un CTU), annullare e riformare la sentenza appellata e previa
conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia rigettare le domande
formulate dall'intimante-attrice appellata nei confronti di essi appellanti ed
accolte dal Tribunale.
Subordinatamente, voglia, comunque, rigettare ogni domanda nei confronti dei
signori e Parte_3 Parte_4
Tanto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con
oneri accessori, rimborso forfetario e con attribuzione al costituito procuratore
antistatario.
Conclusioni per : quanto all'appello proposto da Controparte_3
, venga dichiarata l'inammissibilità per carenza dei requisiti di Parte_1
specificità; nel merito, il rigetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
quanto all'appello proposto da Parte_2 Parte_3
e conclude per il suo rigetto perché infondato
[...] Parte_4
in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso al tribunale di Benevento, (d'ora Controparte_1
in avanti anche solo , premesso di essere creditrice, in virtù di due CP_1
contratti di finanziamento dell'8.7.2009, di (d'ora Parte_2
in avanti anche solo , nonché dei garanti, sigg.ri Pt_2 Pt_3
3 , e;
che in Parte_3 Parte_4 Parte_1
virtù di transazione del 13.04.2013 aveva riconosciuto Parte_2
il proprio debito, impegnandosi a pagare l'importo complessivo di €
135.297,31, comprensivo di interessi al tasso del 5 %, secondo un piano di rateizzo con scadenza al 5.3.2018; che tale accordo era risolutivamente condizionato all'utile e puntuale rispetto delle modalità e dei termini di pagamento indicati, da intendersi perentori ed improrogabili;
che, invece,
la debitrice aveva pagato solo parte delle rate previste (12 su 60), con un residuo debito di € 100.737,52; che vani erano rimasti i solleciti di pagamento;
ciò premesso, chiese ed ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo per la suddetta somma, maggiorata di interessi, oltre alle spese del procedimento.
§ 2. Il decreto venne opposto con una prima opposizione dalla
[...]
e dai garanti e Parte_2 Parte_3 [...]
; e con successiva opposizione dall'altro garante, Parte_4 [...]
. Parte_1
§ 3. Riunite le due opposizioni, concessa la provvisoria esecuzione, venne esperita la procedura di mediazione in esito alla quale intervenne una transazione, sottoscritta in data 31.10.2016 dalla debitrice principale e da e , rimasta Parte_3 Pt_4 Parte_4
anch'essa inadempiuta, salvo il pagamento di una prima rata di €
25.000,00.
§ 4. Disattese, quindi, le istanze istruttorie formulate dagli opponenti, con sentenza 2178/2021 pubblicata il 27.10.2021, il Tribunale di Benevento ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando parzialmente cessata
4 la materia del contendere relativamente alla somma di € 25.000,00; ed ha accolto la residua domanda di condannando gli Parte_5
opponenti tutti, in solido tra loro, al pagamento della residua somma di €
75.737,52, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
§ 4.1. A sostegno della decisione, il Tribunale ha dato atto della sufficienza della prova scritta fornita dalla sin dalla fase monitoria CP_1
(contratti di finanziamento, atti di garanzia, transazione del 13.04.2013;
atti di messa in mora;
riconoscimento del debito di ). Parte_2
§ 4.2. Con riferimento, poi, alla transazione del 31.10.2016, il primo giudice ha ritenuto che, da un canto, rivelasse l'espresso riconoscimento del debito complessivo ancora in essere e, dall'altro, l'impegno a versare l'intera somma pretesa in caso di non puntuale adempimento degli impegni assunti, con ciò palesando il carattere non novativo della transazione stessa. Analoga considerazione ha svolto, poi, anche con riferimento alle contestazioni sollevate da rispetto alla Parte_1
transazione del 13.03.2013, a cui pure ha, dunque, riconosciuto carattere non novativo.
§ 4.3. Quanto, poi, alle eccezioni sollevate da tutti gli opponenti in ordine ad asserite illegittimità dei contratti di finanziamento sottostanti, il tribunale ha valutato inammissibili, in quanto generiche ed apodittiche, le contestazioni in merito ad un presunto carattere usurario degli interessi convenuti, che ha, peraltro, comunque esaminato nel merito ritenendole infondate.
5 § 4.4. Quindi, dopo aver qualificato le garanzie prestate dai garanti come astratte, in quanto implicanti l'obbligo di pagare “a prima richiesta e senza eccezioni”, il Tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere limitatamente all'avvenuto pagamento della minor somma di
€ 25.000,00, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
ed ha condannato tutti gli opponenti in solido al pagamento della residua somma di € 75.737,52, oltre al pagamento delle spese di lite.
§ 5. La sentenza del tribunale di Benevento è stata impugnata,
separatamente, da , prima, e da Parte_1 Parte_2
e , poi.
[...] Parte_3 Parte_4
§ 6. Col primo atto di appello, ha, innanzitutto, Parte_1
lamentato l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione, ritualmente avanzata, di assoluta assenza di prova scritta del credito nei propri confronti, stante la propria estraneità alla transazione del 13.04.2013,
posta a fondamento della pretesa monitoria. A suo dire, infatti, la CP_1
pur avendo documentato col ricorso per decreto ingiuntivo i contratti di finanziamento dell'8.7.2009, in cui egli figurava quale garante della
[...]
aveva poi invocato a fondamento della richiesta di Parte_2
ingiunzione l'atto di transazione citato, quantificando il dovuto in €
100.737,52 somma corrispondente secondo la creditrice alle 48 rate rimaste insolute del piano di rateizzazione previsto dal predetto accordo transattivo, intercorso, a fronte di un precetto cambiario, soltanto con la
Dunque, secondo l'appellante, la pretesa della creditrice, basata su Pt_2
detta transazione, non poteva che rivolgersi soltanto alla debitrice
6 principale, e non anche ad esso garante, rimasto del tutto estraneo a quell'accordo.
§ 6.1. In ogni caso, anche qualora la pretesa della creditrice fosse stata basata sui contratti di finanziamento, e non sulla transazione, a detta dell'appellante la sentenza sarebbe risultata errata, avendo omesso di valutare il disconoscimento, sollevato sin dall'atto di opposizione, della conformità all'originale dei contratti depositati dalla riportanti CP_1
una firma non leggibile di esso opponente/appellante.
§ 6.2. Sotto un ulteriore profilo, poi, l'appellante nel contestare la qualificazione, fornita dal tribunale, della transazione del 13.3.2013 come conservativa e non novativa, ha evidenziato che, comunque, la stessa non riguardava l'originario rapporto di finanziamento, ma esclusivamente l'atto di precetto cambiario originariamente notificato alla sola
[...]
che da sola, senza i garanti, aveva sottoscritto titoli cambiari Parte_2
a garanzia delle proprie obbligazioni. Da ciò, a suo dire, la conseguenza che l'inadempimento a tale accordo transattivo non poteva determinare la reviviscenza dell'accordo originario, ormai estinto per novazione, con definitivo venir meno anche delle originarie garanzie personali.
§ 6.3. Discorso analogo ha, poi, svolto anche in riferimento alla transazione del 31.10.2016, con cui la ed i sigg.ri Parte_2
e avevano Parte_3 Parte_4
concordato di transigere la vertenza con la mediante il pagamento CP_1
di € 75.000,00 in tre rate, oltre al pagamento delle spese di lite, di cui risultavano pagate solo una rata e le spese di lite. Secondo l'appellante,
7 anche in tal caso si trattava di accordo novativo, idoneo a determinare il venir meno delle garanzie personali.
§ 6.4. Quanto, poi, alla qualificazione delle garanzie come astratte,
l'appellante ha contestato l'assunto del primo giudice, facendo leva, tra l'altro, sull'espressa deroga prevista all'art. 1957 c.c. che, a suo dire,
costituirebbe clausola vessatoria, come tale nulla se non oggetto di trattativa individuale, con conseguente decadenza dall'azione nei confronti del garante.
§ 6.5. Da ultimo, l'appellante ha criticato la decisione di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese, poste a carico di tutti gli opponenti, per non avere il primo giudice tenuto conto dell'acconto sulle spese di lite di € 7.000,00 versato dalla in Parte_2
attuazione della transazione del 31.10.2006.
§ 7. Un secondo giudizio di appello, poi, è stato instaurato da
[...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
.
[...]
§ 7.1. Gli appellanti hanno, preliminarmente, sottolineato come, a seguito della transazione del 31.10.2016, anche l'opposta avesse invocato una declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre il tribunale si era limitato ad accogliere solo parzialmente tale richiesta.
§ 7.2. In ogni caso – con motivo analogo a quello posto a fondamento dell'appello proposto dall'altro garante, – gli Parte_1
appellanti hanno sostenuto il carattere novativo rispetto ai contratti di finanziamento dell'8.7.2009 delle transazioni del 13.3.2013 e del
31.10.2016, facendone discendere l'estinzione delle garanzie prestate.
8 § 7.3. Più specificamente, con riguardo alla seconda transazione intervenuta in corso di causa, gli appellanti e hanno Parte_1 Pt_4
negato di aver effettuato una ricognizione del debito, dal momento che –
a loro dire – essi non avevano una precedente obbligazione nei confronti dell'opposta, per essere la loro garanzia estinta a seguito della transazione del 13.3.2013, a cui non avevano partecipato. Del resto –
hanno sottolineato – la soc. appellata, ad espressa richiesta formulata nel giudizio di primo grado, aveva precisato nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
che il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo era costituito dalla transazione del 13.3.2013, a cui essi non avevano preso parte.
§ 7.4. I fideiussori e , poi, hanno contestato a loro volta la Parte_1 Pt_4
qualificazione giuridica delle loro fideiussioni come contratti autonomi di garanzia ed hanno eccepito l'invalidità della deroga all'art. 1957 c.c.
§ 7.5. Da ultimo, gli opponenti hanno contestato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto generica, e comunque infondata,
la contestazione circa l'usurarietà degli interessi praticati coi contratti di finanziamento, senza dare ingresso alla invocata CTU ed alle prove orali richieste.
§ 8. La si è costituita in entrambi i giudizi. CP_1
§ 8.1. A fronte dell'appello proposto da , ha, Parte_1
preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità dei motivi di impugnazione.
§ 8.2. Ha, quindi, ribadito il carattere non novativo delle due transazioni,
come già riconosciuto dal primo giudice.
9 § 8.3. Con riferimento, poi, alla ipotizzata natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'appellata, nel ribadire che quelle in oggetto erano garanzie astratte, come evidenziato dal tribunale, ha contestato l'applicabilità al caso di specie delle tutele accordate dal codice del consumo, attesa la natura di “professionista di rimbalzo” da riconoscere,
a suo avviso, al garante, che, in ogni caso, aveva approvato specificamente la clausola in oggetto anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ha
concluso, quindi, per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza del gravame.
§ 8.4. Con riferimento al gravame proposto da e dai Parte_2
fideiussori e , la Parte_3 Parte_4 Parte_5
con motivi analoghi a quelli svolti nel precedente gravame, ha
[...]
ugualmente concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
§ 9. Riuniti i giudizi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025, con l'assegnazione di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 10. Conviene esaminare separatamente i due appelli, iniziando da quello proposto da . Parte_1
§ 10.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, dal momento che i motivi posti a sostegno dell'appello appaiono sufficientemente specifici, indicando i capi della decisione impugnata, esponendo le censure alla ricostruzione dei fatti e denunciando le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
10 § 10.2. lamenta, innanzitutto, la mancanza di prova Parte_1
del credito azionato nei propri confronti.
§ 10.3. Ad avviso del Collegio, si tratta di censura fondata.
Già in primo grado, ed a fronte delle contestazioni sollevate dai garanti opponenti, la precisò che il titolo in virtù del quale agiva in CP_1
giudizio era costituito (non dai due contratti di finanziamento, ma) dalla transazione sottoscritta il 13.03.2013 (si veda l'inequivoca esposizione al riguardo nella terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. della CP_1
a seguito della notifica alla del precetto cambiario. Pt_2
§ 10.3.1. Del resto, che quello fosse il titolo azionato lo si evince con chiarezza anche dall'importo rivendicato in sede monitoria. Infatti, a fronte dei due finanziamenti per complessivi € 135.147,79, assistiti dalle garanzie personali dei tre garanti e da garanzia cambiaria sottoscritta dalla sola debitrice principale, ed in presenza di un inadempimento totale nella restituzione delle somme malgrado la notifica del precetto cambiario, con l'atto del 13.3.2013, definito “scrittura privata di transazione creditizia”, si accordarono per la restituzione Parte_6
dell'importo complessivo di € 135.297,31 (la differenza è dovuta a “spese insoluto”) mediante una rateizzazione in 60 rate mensili da € 2.364,51,
oltre ad un versamento iniziale di due acconti da € 5.000,00 ciascuno, con un ricarico di maggiori interessi al tasso del 5 %.
§ 10.3.2. Ebbene, benché quell'atto transattivo prevedesse che l'accordo era “condizionato risolutivamente all'utile e puntuale rispetto delle modalità e
dei termini di pagamento … da intendersi come perentori ed improrogabili”, ed aggiungesse che “conseguentemente, in caso di infruttuosa scadenza, il
11 presente accordo dovrà ritenersi automaticamente risolto e la creditrice potrà
riattivare la procedura di recupero coattivo del credito per la migliore tutela dei
propri diritti”, sta di fatto che non ritenne di chiederne la CP_1
risoluzione, né dichiarò di ritenerlo risolto di diritto, interpretando quella citata come una clausola risolutiva espressa;
ma, al contrario, ne ha chiesto l'adempimento, avendo invocato, col ricorso monitorio, il pagamento delle 48 rate rimaste inadempiute dopo le prime 12
regolarmente pagate, con gli interessi a far data dall'1.04.2014, vale a dire dalla data di prevista scadenza della 13^ rata.
§ 10.3.3. Ciò vuol dire, allora, che la non pretende il pagamento del CP_1
residuo dovuto in relazione ai contratti di finanziamento, assistiti dalla garanzia fideiussoria del , ma reclama l'adempimento della Parte_1
transazione del 13.3.2013, che, evidentemente, costituisce un titolo azionabile unicamente nei confronti di che quell'atto sottoscrisse, e Pt_2
non anche dei suoi garanti, e che si pone al di fuori del perimetro delle obbligazioni garantite.
§ 10.4. Tale conclusione rende superflua la verifica circa la natura della transazione, dal momento che, pure a ritenerla conservativa, e non novativa, come sostenuto dalla nulla muta con riferimento ai CP_1
garanti, che comunque non ne sono stati parte, e che non possono essere chiamati a rispondere dell'originaria obbligazione una volta che la creditrice ha espressamente invocato l'adempimento della successiva transazione a cui essi rimasero estranei.
§ 10.5. La fondatezza, dunque, di tale motivo di gravame, impone l'accoglimento dell'appello proposto da , ed il rigetto, Parte_1
12 nei suoi confronti, delle domande della rendendo superfluo ed CP_1
assorbito l'esame di ogni altro motivo posto a sostegno del gravame.
§ 11. Con riferimento all'altro appello, quello proposto congiuntamente da , da e dalla Parte_3 Parte_4
è necessario tenere distinte le posizioni dei due garanti da quella Pt_2
della debitrice principale.
§ 11.1. Preliminarmente, va evidenziato che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere era stata formulata, in primo grado, dalla creditrice in relazione alla prospettata definizione della lite con i citati opponenti in virtù dell'accordo transattivo del 2016 intercorso in corso di causa, ma rimasto inadempiuto;
non a caso, le conclusioni definitive depositate dalla in data 19.10.2021 invocavano il rigetto CP_1
delle opposizioni, con vittoria di spese e condanna di tutti gli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Dunque, da questo punto di vista, il Tribunale
non ha equivocato le richieste delle parti, come sostenuto con l'atto di appello;
e, anzi, se erroneità della pronuncia può essere riscontrata, essa va colta nella declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (relativamente alla minor somma di € 25.000,00), laddove si trattava semplicemente di prendere atto dell'avvenuta parziale estinzione del debito in corso di causa.
§ 11.2. Con riferimento ai due fideiussori, può ripetersi in parte quanto già rilevato con riferimento alla posizione di : Parte_1
anch'essi, infatti, nell'impugnare la sentenza, oltre a contestare la natura conservativa delle transazioni quale ritenuta dal primo giudice, hanno sottolineato di non essere stati parte della scrittura transattiva del
13 13.3.2013, contestando che le preesistenti garanzie fideiussorie avessero ad oggetto anche obbligazioni future assunte dalla società garantita.
§ 11.3. Vero è che, come sottolineato dal primo giudice, in data 31.10.2016,
nel corso del giudizio di primo grado e Parte_3
, unitamente alla sottoscrissero un'ulteriore Parte_7 Pt_2
transazione con la riconoscendo l'esistenza della debitoria di CP_1
complessivi € 100.737,52, vale a dire la somma oggetto di ingiunzione
(pari, secondo le parti, alle 48 rate rimaste inadempiute della rateizzazione disposta con la transazione del 13.3.2013), ed impegnandosi al pagamento della minor somma di € 75.000,00, lasciando libera la CP_1
di recuperare la rimanente debitoria nei confronti del solo
[...]
; ed è del pari vero che anche la nuova transazione prevedeva, Parte_1
all'art. 8, che in caso di mancato e puntuale pagamento la avrebbe CP_1
potuto attivare ogni azione esecutiva nei confronti delle controparti. E,
tuttavia, essendo pacifico che anche il nuovo regolamento previsto da tale seconda transazione non venne rispettato, se non con il pagamento della minor somma di € 25.000,00, è del tutto evidente che il titolo residuo azionabile dalla era pur sempre quello originario, vale a dire la CP_1
transazione del 2013 (e non certo un titolo formatosi in corso di causa), di cui, al pari di , non erano parte neanche Parte_1 [...]
e . Parte_3 Parte_7
§ 12. Unica obbligata, dunque, in forza dell'atto transattivo del 2013
rimane la del cui atto di appello dovrebbe essere esaminata la Pt_2
parte relativa alle contestazioni sul quantum preteso dalla CP_1
14 § 12.1. La debitrice, a questo riguardo, ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha disatteso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla verifica della non corrispondenza del Tan
e del Taeg, e dell'usurarietà del mutuo, anche in ragione della necessità, a suo dire, di considerare tra i costi dei finanziamenti del 2009 anche le spese per l'acquisto dei titoli cambiari rilasciati dalla stessa (e poi Pt_2
effettivamente azionati col precetto cambiario).
§ 12.2. Ma, di nuovo, si tratta di questione che esula dal titolo azionato.
Una volta accertato, infatti, che la ha inteso agire non sulla base CP_1
dei contratti di finanziamento, ma in virtù della transazione stipulata il
13.03.2013, risulta evidente che le questioni sottostanti risultano irrilevanti, a fronte del pieno riconoscimento della somma dovuta e rimasta impagata.
§ 13. In conclusione, va integralmente accolto l'appello proposto da
, con il rigetto della domanda nei suoi confronti Parte_1
proposta da CP_1
Va, ugualmente, accolto anche l'appello proposto da Parte_3
e da .
[...] Parte_4
Va, invece, respinto l'appello proposto dalla Parte_2
§ 14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vanno poste a carico di quelle del doppio grado di giudizio sostenute da CP_1 [...]
, liquidate in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e Parte_1
successive modifiche (valori medi, salvo l'applicazione dei minimi per la fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia e delle attività
difensive effettivamente svolte, con attribuzione ai procuratori che se ne
15 sono dichiarati anticipatari;
vanno invece interamente compensate le spese del doppio grado nei rapporti tra la e gli altri appellanti, CP_1
e Parte_3 Parte_4 [...]
attesa la loro difesa unitaria, tenuto conto Parte_2
dell'accoglimento del gravame relativamente alle prime due posizioni e del rigetto del gravame quanto alla posizione della debitrice principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da (r.g. 4903/2021) e da Parte_1
e Parte_3 Parte_4 Pt_2
(r.g. 4939/2021) avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Benevento, n. 2178/2021 del 27.10.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie gli appelli proposti da , Parte_1 [...]
e avverso la sentenza di Parte_3 Parte_4
primo grado e, per l'effetto, rigetta ogni domanda nei loro confronti proposta da Controparte_1
- b) rigetta l'appello proposto da Parte_2
- c) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di , liquidate, quanto al primo grado, in Parte_1
complessivi € 13.337,20, di cui € 379,00 per spese, € 11.268,00 per compensi ed € 1.690,20 per rimborso spese generali nella misura del 15 %,
oltre IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado di appello in complessivi € 15.115,60, di cui € 1.138,50 per esborsi, € 12.154,00 per compensi professionali ed € 1.823,10 per rimborso spese generali nella
16 misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Pasquale Moscato e Giacomo Buonanno che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-d) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra
[...]
, e da Parte_3 Parte_4 Parte_2
una parte e dall'altra. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della III sezione della Corte
d'Appello di Napoli, il 16.04.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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