Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18291 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18291/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. MORETTI REMO, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Manerbio (BS), via Stazione, n. 9
e
(c.f. , con l'avv. MORETTI REMO, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Manerbio (BS), via Stazione, n. 9
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
- la casa coniugale sita in AV del LL (BS), Via Aldo Moro n.42, unitamente agli arredi e mobilio verrà assegnata alla GN che la abiterà unitamente alle figlie;
Pt_2
Per_
- affidamento condiviso delle figlie ed , con collocazione prevalente presso la madre;
il Per_2
padre potrà vederle quando vorrà, previo accordo con la moglie, e tenerle con sé il giorno di giovedì dalle ore 16,00 sino alle ore 18,00 ed un fine settimana alternato dalle ore 16 del sabato sino alle ore 20,30 della domenica;
quindi 5 giorni durante le Feste Natalizie, 3 durante quelle Pasquali e 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
il tutto comunque potrà essere variato in
tutto potrà comunque essere variato in funzione degli impegni lavorativi delle parti e delle esigenze delle minori;
- obbligo a carico del sig. di corrispondere alla moglie, quale concorso per il mantenimento Pt_1
delle due figlie, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- Spese straordinarie per le figlie come elencate nel protocollo del Tribunale di Brescia che le parti dichiarano i aver visionato, ripartite al 50% tra i coniugi;
- nessun assegno viene posto a carico dei rispettivi coniugi in quanto gli stessi risultano economicamente autosufficienti;
- A definizione di ogni ulteriore rapporto economico-patrimoniale il sig. si impegna a cedere- Pt_1 intestare alla sig.ra che accetta, la quota pari al 50% dell'immobile sito in AV del LL Pt_2
(BS), Via Aldo Moro 42, Identificato al Foglio 9 Sez. NCT particella 420/15 sub 15 p S1-T1 Categoria
A/2 Classe 4 Vani 4,5 Sup Catastale mq 105 rendita euro 195,22, mappale 420/16 p S1 Categoria
C/6 classe 3 consistenza mq 23 superficie catastale mq 26 rendita 38,01 e parti comuni, oltre al mappale 420/17 corte e 420/14 cortile. acquistato in data 27 gennaio 2004. mediante atto notarile redatto dal Notaio Repertorio 9253 – Raccolta n.2687 registrato all'agenzia delle Persona_3 entrate di Verolanuova (BS) al n.230 Serie 1T il 29 gennaio 2004. L'immobile suddetto è costituito da appartamento costituito da piano terra, primo piano, garage e parti comuni;
- A fronte della cessione di cui al precedente paragrafo 9, da effettuarsi entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio, la GN verserà al sig. la somma complessiva di euro 3.000,00; Pt_2 Pt_1
L'immobile viene garantito al momento dell'atto di trasferimento libero da pesi, vincoli ed ipoteche, ad esclusione di quella iscritta dalla banca Cassa Padana di AV del LL in occasione della stipula del contratto di finanziamento nell'anno 2004. La GN ontinuerà in via esclusiva Pt_2
a far fronte al pagamento integrale delle rate mensili sino alla totale estinzione del medesimo.
- Per il trasferimento di proprietà di cui al precedente punto 8 i coniugi richiederanno l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art. 19 della legge 74/87, delle sentenze della Corte Costituzionale 154 del 10 maggio 1999 e n. 202 /2003 come confermato anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/e in data 16 marzo 2000 nonché dallo studio del CNN n. 67/99/t in data 16 luglio 1999.
- I ricorrenti concordano, altresì, che tutte le spese notarili relative e comunque connesse al trasferimento dell'immobile de quo graveranno sul sig. Pt_1
- Le parti danno atto che le rate del mutuo collegate all'abitazione coniugale sono state ad oggi interamente pagate con sostanze esclusive della GN . Parte_2
- Dichiarano altresì di aver già diviso i propri conti correnti con la ripartizione al 50%; - Il sig. Il sig. si obbliga a rimborsare alla GN a somma di euro 3.000,00 prestata Pt_1 Pt_2 dai genitori di quest'ultima per l'acquisto della vettura.
- I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione per l'espatrio personale e delle minori;
- Con l'esatta esecuzione delle condizioni sopra formulate, le parti dichiarano di aver definito ogni pregresso rapporto economico-patrimoniale, dichiarando di non aver nulla più a pretendere o avere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 1.10.2024 proponevano domanda Parte_1 Parte_2
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AV del LL (BS) il
25.6.2005, da cui erano nate le figlie il 15.2.2007 ed il 26.1.2011, Persona_4 Persona_5
premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 28.9.2020 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 6.10.2020 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2020), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze delle figlie minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a AV del LL (BS) il 25.6.2005, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, parte II, serie A, n. 4;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti