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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G 8624/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22/10/2025
Per la parte opponente è comparsa l'avv. MA IA IL
Per la parte opposta è comparsa l'avv. FEDERICA ANZALONE per delega dell'avv.
DR TI
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle difese svolte.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
AU, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8624 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA IA IL per procura in atti opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DR TI e dall'avv. RAFFAELE ZURLO per procura in atti opposta
OGGETTO: cessione crediti.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 23.6.2021 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1442/2021, emesso da questo Tribunale il 20.4.2021, notificato in data 14.5.2021, su ricorso di con il quale gli è stato intimato il Controparte_1
pagina 2 di 10 pagamento dell'importo complessivo di € 89.005,65, oltre interessi e spese della procedura, quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 20156922476513, avente ad oggetto l'importo di € 38.000,00 per l'acquisto di un automezzo e dal contratto revolving n.
20156922476502 per importo pari a € 1.500,00 mediante l'utilizzo di una carta di credito collegata, entrambi conclusi con Findomestic Banca S.p.A..
A fondamento dell'opposizione ha formulato i seguenti motivi: 1) la Parte_1 mancanza dei requisiti per l'instaurazione del procedimento monitorio e, in particolare, della documentazione ex art. 50 t.u.b., stante la non conformità tra il saldo debitorio e l'effettiva somma ingiunta;
2) la nullità della clausola di pagamento degli interessi moratori, in quanto vessatoria e priva di specifica approvazione;
3) la nullità dei contratti di finanziamento, risultando incompleti rispetto alla numerazione delle pagine, nonché privi di accettazione da parte di Findomestic, privi di data certa e del piano di ammortamento;
4) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in assenza di comunicazione al debitore degli atti di cessione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.11.2021 si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, Controparte_1 previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 27.12.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato all'opposta il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, ex art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010.
Espletata la procedura di mediazione, alla quale non ha partecipato, e Parte_1 assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 7.10.2022, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
24.5.2023; sono seguiti taluni rinvii per l'assenza del Giudice titolare e all'udienza del
30.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
22.10.2025, alla quale viene decisa.
2. L'opposizione va rigettata.
pagina 3 di 10 2.1. Va preliminarmente esaminato il motivo di opposizione concernente la carenza di legittimazione attiva per mancata notifica della lettera di cessione.
è divenuta cessionaria dei crediti di titolarità di Findomestic Banca S.p.A. a Controparte_1 mezzo atto di cessione (doc. 9 – fascicolo monitorio), il cui avviso è stato pubblicato sulla
G.U.R.I., Parte Seconda, n. 117 del 6.10.2018 (doc. 1 – fascicolo monitorio).
La pubblicazione dell'avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., in quanto l'avviso consente comunque l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, vista la mancanza di interesse della banca originaria titolare a coltivare il giudizio, permette l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione.
Si richiama al riguardo la pronuncia della Suprema Corte (Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739) che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da C. Cass., Sez. I, 13.06.2019 n. 15884 e
Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha ritenuto necessario per la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta), reputando sufficiente a tal fine la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Si osserva, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisce importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 31188/2017); non può neanche assumere rilievo, ai presenti fini, l'omissione dell'adempimento della pubblicazione dei dati indicativi dei crediti ceduti ai sensi dell'art.
7.1 co. 6 l. 130/1999, in quanto trattasi di disposizione la cui pagina 4 di 10 violazione non comporta in alcun modo l'inopponibilità della cessione o l'impossibilità di provare aliunde l'oggetto della cessione.
Nel caso in esame, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge l'intervenuta cessione di tutti i crediti derivanti, tra l'altro, da prestiti personali e prestiti finalizzati autoveicoli, sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, tra i quali rientrano i crediti oggetto di causa.
A questo punto, l'individuazione della categoria di crediti ceduti e il possesso dei contratti di finanziamento in capo all'opposta, sulla scorta di quanto osservato, depongono per l'avvenuto trasferimento del credito oggetto di causa a favore di quest'ultima, essendo sufficiente la comunicazione avvenuta nei confronti del debitore tramite il solo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dunque il motivo di opposizione in esame non merita accoglimento.
3. Con il primo motivo di opposizione ha lamentato il difetto di prova Parte_1 del credito nella fase monitoria, stante l'incongruenza tra quanto riportato negli estratti conto ex art. 50 t.u.b., certificati da uno dei dirigenti della banca, e l'importo effettivamente ingiunto.
Già in fase monitoria, il creditore ha depositato sia i contratti di finanziamento sottoscritti dalla parte, sia gli estratti conto certificati da Findomestic Banca S.p.A., ai sensi dell'art. 50
t.u.b.. Detti estratto conto, nel caso di specie rilasciati dall'originario titolare del credito, risultano certamente riferibili ai contratti conclusi dall'opponente, recano il saldo debitorio sino al 30.10.2013, come riportato nella dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, con contestuale messa in mora, di Findomestic Banca S.p.A. (doc. 4 – Comparsa di costituzione).
In base alla documentazione prodotta, l'opposta ha chiesto il pagamento della sorte capitale, maggiorata degli interessi moratori contrattualmente pattuiti e applicati.
Detto ciò, non essendovi alcuna contestazione sull'effettivo calcolo degli interessi, il motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
4. L'opponente ha contestato la legittimità della clausola relativa agli interessi moratori, in quanto vessatoria e non oggetto di contrattazione.
pagina 5 di 10 Anche tale doglianza risulta infondata.
I contratti oggetto di causa rientrano nell'ambito applicativo della disciplina di protezione del consumatore di cui al d. lgs. 206/2002 (c.d. codice del consumo), agli artt. 121 e ss. del t.u.b. (relativo ai contratti di “credito al consumo”).
Dall'esame delle clausole contenute nei contratti, però, non si evidenzia la presenza di clausole vessatorie, che possano comportare uno squilibrio a favore della creditrice.
In particolare, per quanto attiene alla previsione degli interessi di mora, tutti e due i contratti stabiliscono in maniera univoca i costi in caso di ritardato pagamento, contenuti in una apposita sezione (ben visibile e separata dalle altre disposizioni), nella quale è facilmente individuabile il tasso di interesse di mora applicato, pari al 14,60 % annuo, dopo la decadenza dal beneficio del termine.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (C. Cass.,
SS.UU., n. 19597/2020; n. 26525/2024).
In applicazione del superiore principio l'opponente non ha specificato gli elementi indicati.
Peraltro, anche aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che considera i decreti ministeriali trimestrali di rilevazione dei tassi soglia quali atti normativi (In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c., C. Cass., n. 25102/2022), nel caso di specie pagina 6 di 10 non risulta superato il tasso soglia di riferimento. Invero, il tasso soglia per i contratti di credito personale è stato fissato per il periodo di riferimento nel 19,3625% e per il credito revolving fino a € 5.000,00 nel 25,19%.
5. L'opponente ha, poi, lamentato la nullità dei contratti depositati in giudizio per la mancata corrispondenza del numero di pagine riportato in basso a destra e perché privi della sottoscrizione della banca, di data certa e del piano di ammortamento.
Anche il motivo in esame va rigettato.
5.1. L'opposta ha depositato la copia dei contratti trattenuti dalla banca (secondo la dicitura a lato di ciascun foglio), in cui sono riportate tutte le condizioni contrattuali generali proposte e accettate da . Parte_1
I contratti così prodotti sono legittimi in ossequio ai requisiti previsti dall'art. 117 t.u.b. e, in particolare, dell'art. 125 bis t.u.b., a prescindere dalla numerazione adottata nella documentazione bancaria nelle copie prodotte.
5.2. Inoltre, per consolidato orientamento della Suprema Corte, sono validi i contratti c.d. mono-firma: “in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contrato per difetto della forma scritta, prevista dall'art 117, comma 3 del
d.lgs. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzie della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (SS. UU., n. 898 del
16.01.2018, ord. n. 16070 del 18.06.2018 e n. 22385 del 06.09.2019).
La finalità della previsione della nullità, a norma degli artt. 117 e 127 TUB, dei contratti bancari privi di forma scritta è volta ad assicurare la piena informazione al cliente delle condizioni applicate, degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso.
Per tale ragione il contratto deve essere redatto per iscritto ed essere sottoscritto dal cliente,
a cui deve essere anche consegnato un esemplare, proprio perché è il cliente che ha bisogno di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità
pagina 7 di 10 di esecuzione da parte dell'intermediario. Secondo le Sezioni Unite, in tale prospettiva, nessuna rilevanza ha o potrebbe avere la firma dell'intermediario finanziario, ben potendo il consenso della banca risultare a mezzo di comportamenti concludenti e, tra questi, la predisposizione del documento contrattuale, la consegna al cliente, l'invio della rendicontazione del rapporto.
5.3. Parimenti, l'omessa indicazione della data non comporta la nullità dei contratti bancari.
Secondo giurisprudenza consolidata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704 c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi attraverso la deduzione o la dimostrazione di un fatto idoneo a stabilire, in modo ugualmente certo,
l'anteriorità della formazione del documento (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 13934 del 3.8.2012); la norma “non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa” (Cass. Civ., sentenza n. 17926 del 12.9.2016) e tale prova può essere raggiunta anche attraverso l'allegazione degli estratti conto (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. Sentenza n. 3194 del
5.2.2024).
Nel caso di specie, parte opposta ha dimostrato che i contratti hanno avuto effettiva esecuzione;
dagli estratti conto versati in atti è possibile evincere che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 28.1.2013 con contestuale erogazione del credito, mentre la scadenza della prima rata avveniva in data 5.3.2013, in egual modo, per il contratto revolving è stato dimostrato che la data di apertura del conto è del 28.1.2013 e l'effettiva erogazione della somma data in prestito è avvenuta in data 7.2.2013.
Risulta, così, accertata la sottoscrizione dei contratti da parte dell'opponente e l'esecuzione dei contratti, da cui è possibile dedurre la data di sottoscrizione.
5.4. Infine, la mancanza del piano di ammortamento non è un vizio che incide sulla validità dei contratti.
pagina 8 di 10 Il piano di ammortamento fornisce al soggetto che ha accettato il prestito il dettaglio delle scadenze contrattuali per la restituzione della somma, eventualmente distinguendo la sorte capitale e gli interessi applicati, in base al metodo di calcolo applicato al rapporto.
Ciò, però, non rappresenta un elemento essenziale del contratto di credito, in assenza del quale la legge ne commina la nullità, essendo l'istituto di credito tenuto a dare informazioni chiare e comprensibili sul metodo applicato e sugli interessi effettivamente applicati che siano effettivamente deducibili anche senza fornire il piano di ammortamento.
Nel caso di specie, dalle condizioni generali ai due contratti è certamente possibile dedurre le modalità e i termini entro i quali i prestiti dovevano essere restituiti.
Da una parte, il contratto di finanziamento prevede un numero massimo di rate (84) di importo minimo pari a € 647,10, aventi periodicità mensile e gli interessi vengono calcolati secondo il metodo di ammortamento alla francese, inoltre è data la facoltà di effettuare il cambio rata attraverso la scelta di modifica della rata per un importo uguale o compreso tra la
“Rata bassa” pari a € 543,00 e la “Rata alta” pari a € 836,00.
Dall'altra, il contratto revolving ha una durata a tempo indeterminato e la restituzione della somma sarebbe dovuta avvenire attraverso il pagamento di una rata concordata pari a € 60,00, con accredito diretto sul conto corrente collegato, avente periodicità mensile e secondo il metodo dell'ammortamento alla francese.
Pertanto, l'eccezione così formulata non può trovare accoglimento.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque va Parte_1 condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00, parametri minimi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo:
€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase pagina 9 di 10 istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
L'opponente deve, infine, essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore senza giustificato motivo, malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 8624/2021, vertente tra (opponente) e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1442/2021;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna al versamento in favore dell'Erario di una somma Parte_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania il 22/10/2025.
Il Giudice
Milena AU
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22/10/2025
Per la parte opponente è comparsa l'avv. MA IA IL
Per la parte opposta è comparsa l'avv. FEDERICA ANZALONE per delega dell'avv.
DR TI
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle difese svolte.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
AU, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8624 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA IA IL per procura in atti opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DR TI e dall'avv. RAFFAELE ZURLO per procura in atti opposta
OGGETTO: cessione crediti.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 23.6.2021 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1442/2021, emesso da questo Tribunale il 20.4.2021, notificato in data 14.5.2021, su ricorso di con il quale gli è stato intimato il Controparte_1
pagina 2 di 10 pagamento dell'importo complessivo di € 89.005,65, oltre interessi e spese della procedura, quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 20156922476513, avente ad oggetto l'importo di € 38.000,00 per l'acquisto di un automezzo e dal contratto revolving n.
20156922476502 per importo pari a € 1.500,00 mediante l'utilizzo di una carta di credito collegata, entrambi conclusi con Findomestic Banca S.p.A..
A fondamento dell'opposizione ha formulato i seguenti motivi: 1) la Parte_1 mancanza dei requisiti per l'instaurazione del procedimento monitorio e, in particolare, della documentazione ex art. 50 t.u.b., stante la non conformità tra il saldo debitorio e l'effettiva somma ingiunta;
2) la nullità della clausola di pagamento degli interessi moratori, in quanto vessatoria e priva di specifica approvazione;
3) la nullità dei contratti di finanziamento, risultando incompleti rispetto alla numerazione delle pagine, nonché privi di accettazione da parte di Findomestic, privi di data certa e del piano di ammortamento;
4) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in assenza di comunicazione al debitore degli atti di cessione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.11.2021 si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, Controparte_1 previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 27.12.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato all'opposta il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, ex art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010.
Espletata la procedura di mediazione, alla quale non ha partecipato, e Parte_1 assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 7.10.2022, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
24.5.2023; sono seguiti taluni rinvii per l'assenza del Giudice titolare e all'udienza del
30.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
22.10.2025, alla quale viene decisa.
2. L'opposizione va rigettata.
pagina 3 di 10 2.1. Va preliminarmente esaminato il motivo di opposizione concernente la carenza di legittimazione attiva per mancata notifica della lettera di cessione.
è divenuta cessionaria dei crediti di titolarità di Findomestic Banca S.p.A. a Controparte_1 mezzo atto di cessione (doc. 9 – fascicolo monitorio), il cui avviso è stato pubblicato sulla
G.U.R.I., Parte Seconda, n. 117 del 6.10.2018 (doc. 1 – fascicolo monitorio).
La pubblicazione dell'avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., in quanto l'avviso consente comunque l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, vista la mancanza di interesse della banca originaria titolare a coltivare il giudizio, permette l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione.
Si richiama al riguardo la pronuncia della Suprema Corte (Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739) che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da C. Cass., Sez. I, 13.06.2019 n. 15884 e
Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha ritenuto necessario per la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta), reputando sufficiente a tal fine la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Si osserva, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisce importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 31188/2017); non può neanche assumere rilievo, ai presenti fini, l'omissione dell'adempimento della pubblicazione dei dati indicativi dei crediti ceduti ai sensi dell'art.
7.1 co. 6 l. 130/1999, in quanto trattasi di disposizione la cui pagina 4 di 10 violazione non comporta in alcun modo l'inopponibilità della cessione o l'impossibilità di provare aliunde l'oggetto della cessione.
Nel caso in esame, dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge l'intervenuta cessione di tutti i crediti derivanti, tra l'altro, da prestiti personali e prestiti finalizzati autoveicoli, sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, tra i quali rientrano i crediti oggetto di causa.
A questo punto, l'individuazione della categoria di crediti ceduti e il possesso dei contratti di finanziamento in capo all'opposta, sulla scorta di quanto osservato, depongono per l'avvenuto trasferimento del credito oggetto di causa a favore di quest'ultima, essendo sufficiente la comunicazione avvenuta nei confronti del debitore tramite il solo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dunque il motivo di opposizione in esame non merita accoglimento.
3. Con il primo motivo di opposizione ha lamentato il difetto di prova Parte_1 del credito nella fase monitoria, stante l'incongruenza tra quanto riportato negli estratti conto ex art. 50 t.u.b., certificati da uno dei dirigenti della banca, e l'importo effettivamente ingiunto.
Già in fase monitoria, il creditore ha depositato sia i contratti di finanziamento sottoscritti dalla parte, sia gli estratti conto certificati da Findomestic Banca S.p.A., ai sensi dell'art. 50
t.u.b.. Detti estratto conto, nel caso di specie rilasciati dall'originario titolare del credito, risultano certamente riferibili ai contratti conclusi dall'opponente, recano il saldo debitorio sino al 30.10.2013, come riportato nella dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, con contestuale messa in mora, di Findomestic Banca S.p.A. (doc. 4 – Comparsa di costituzione).
In base alla documentazione prodotta, l'opposta ha chiesto il pagamento della sorte capitale, maggiorata degli interessi moratori contrattualmente pattuiti e applicati.
Detto ciò, non essendovi alcuna contestazione sull'effettivo calcolo degli interessi, il motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
4. L'opponente ha contestato la legittimità della clausola relativa agli interessi moratori, in quanto vessatoria e non oggetto di contrattazione.
pagina 5 di 10 Anche tale doglianza risulta infondata.
I contratti oggetto di causa rientrano nell'ambito applicativo della disciplina di protezione del consumatore di cui al d. lgs. 206/2002 (c.d. codice del consumo), agli artt. 121 e ss. del t.u.b. (relativo ai contratti di “credito al consumo”).
Dall'esame delle clausole contenute nei contratti, però, non si evidenzia la presenza di clausole vessatorie, che possano comportare uno squilibrio a favore della creditrice.
In particolare, per quanto attiene alla previsione degli interessi di mora, tutti e due i contratti stabiliscono in maniera univoca i costi in caso di ritardato pagamento, contenuti in una apposita sezione (ben visibile e separata dalle altre disposizioni), nella quale è facilmente individuabile il tasso di interesse di mora applicato, pari al 14,60 % annuo, dopo la decadenza dal beneficio del termine.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (C. Cass.,
SS.UU., n. 19597/2020; n. 26525/2024).
In applicazione del superiore principio l'opponente non ha specificato gli elementi indicati.
Peraltro, anche aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che considera i decreti ministeriali trimestrali di rilevazione dei tassi soglia quali atti normativi (In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c., C. Cass., n. 25102/2022), nel caso di specie pagina 6 di 10 non risulta superato il tasso soglia di riferimento. Invero, il tasso soglia per i contratti di credito personale è stato fissato per il periodo di riferimento nel 19,3625% e per il credito revolving fino a € 5.000,00 nel 25,19%.
5. L'opponente ha, poi, lamentato la nullità dei contratti depositati in giudizio per la mancata corrispondenza del numero di pagine riportato in basso a destra e perché privi della sottoscrizione della banca, di data certa e del piano di ammortamento.
Anche il motivo in esame va rigettato.
5.1. L'opposta ha depositato la copia dei contratti trattenuti dalla banca (secondo la dicitura a lato di ciascun foglio), in cui sono riportate tutte le condizioni contrattuali generali proposte e accettate da . Parte_1
I contratti così prodotti sono legittimi in ossequio ai requisiti previsti dall'art. 117 t.u.b. e, in particolare, dell'art. 125 bis t.u.b., a prescindere dalla numerazione adottata nella documentazione bancaria nelle copie prodotte.
5.2. Inoltre, per consolidato orientamento della Suprema Corte, sono validi i contratti c.d. mono-firma: “in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contrato per difetto della forma scritta, prevista dall'art 117, comma 3 del
d.lgs. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzie della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (SS. UU., n. 898 del
16.01.2018, ord. n. 16070 del 18.06.2018 e n. 22385 del 06.09.2019).
La finalità della previsione della nullità, a norma degli artt. 117 e 127 TUB, dei contratti bancari privi di forma scritta è volta ad assicurare la piena informazione al cliente delle condizioni applicate, degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso.
Per tale ragione il contratto deve essere redatto per iscritto ed essere sottoscritto dal cliente,
a cui deve essere anche consegnato un esemplare, proprio perché è il cliente che ha bisogno di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità
pagina 7 di 10 di esecuzione da parte dell'intermediario. Secondo le Sezioni Unite, in tale prospettiva, nessuna rilevanza ha o potrebbe avere la firma dell'intermediario finanziario, ben potendo il consenso della banca risultare a mezzo di comportamenti concludenti e, tra questi, la predisposizione del documento contrattuale, la consegna al cliente, l'invio della rendicontazione del rapporto.
5.3. Parimenti, l'omessa indicazione della data non comporta la nullità dei contratti bancari.
Secondo giurisprudenza consolidata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704 c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi attraverso la deduzione o la dimostrazione di un fatto idoneo a stabilire, in modo ugualmente certo,
l'anteriorità della formazione del documento (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 13934 del 3.8.2012); la norma “non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa” (Cass. Civ., sentenza n. 17926 del 12.9.2016) e tale prova può essere raggiunta anche attraverso l'allegazione degli estratti conto (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. Sentenza n. 3194 del
5.2.2024).
Nel caso di specie, parte opposta ha dimostrato che i contratti hanno avuto effettiva esecuzione;
dagli estratti conto versati in atti è possibile evincere che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 28.1.2013 con contestuale erogazione del credito, mentre la scadenza della prima rata avveniva in data 5.3.2013, in egual modo, per il contratto revolving è stato dimostrato che la data di apertura del conto è del 28.1.2013 e l'effettiva erogazione della somma data in prestito è avvenuta in data 7.2.2013.
Risulta, così, accertata la sottoscrizione dei contratti da parte dell'opponente e l'esecuzione dei contratti, da cui è possibile dedurre la data di sottoscrizione.
5.4. Infine, la mancanza del piano di ammortamento non è un vizio che incide sulla validità dei contratti.
pagina 8 di 10 Il piano di ammortamento fornisce al soggetto che ha accettato il prestito il dettaglio delle scadenze contrattuali per la restituzione della somma, eventualmente distinguendo la sorte capitale e gli interessi applicati, in base al metodo di calcolo applicato al rapporto.
Ciò, però, non rappresenta un elemento essenziale del contratto di credito, in assenza del quale la legge ne commina la nullità, essendo l'istituto di credito tenuto a dare informazioni chiare e comprensibili sul metodo applicato e sugli interessi effettivamente applicati che siano effettivamente deducibili anche senza fornire il piano di ammortamento.
Nel caso di specie, dalle condizioni generali ai due contratti è certamente possibile dedurre le modalità e i termini entro i quali i prestiti dovevano essere restituiti.
Da una parte, il contratto di finanziamento prevede un numero massimo di rate (84) di importo minimo pari a € 647,10, aventi periodicità mensile e gli interessi vengono calcolati secondo il metodo di ammortamento alla francese, inoltre è data la facoltà di effettuare il cambio rata attraverso la scelta di modifica della rata per un importo uguale o compreso tra la
“Rata bassa” pari a € 543,00 e la “Rata alta” pari a € 836,00.
Dall'altra, il contratto revolving ha una durata a tempo indeterminato e la restituzione della somma sarebbe dovuta avvenire attraverso il pagamento di una rata concordata pari a € 60,00, con accredito diretto sul conto corrente collegato, avente periodicità mensile e secondo il metodo dell'ammortamento alla francese.
Pertanto, l'eccezione così formulata non può trovare accoglimento.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque va Parte_1 condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00, parametri minimi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo:
€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase pagina 9 di 10 istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
L'opponente deve, infine, essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore senza giustificato motivo, malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 8624/2021, vertente tra (opponente) e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1442/2021;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna al versamento in favore dell'Erario di una somma Parte_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania il 22/10/2025.
Il Giudice
Milena AU
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