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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.56/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria. Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella. Di Todaro Giudice
- dr. Antonella Gialdino Giudice ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
. , in persona del legale rappresentante p.t.,rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli e Maria Pt_1
Lupoli Appellante
contro
Appellata, contumace CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10 febbraio 2020 l' , in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 13 dicembre 2019 con cui il Giudice del
Lavoro di Taranto riconosceva il diritto di alla reiscrizione - a seguito di CP_1 cancellazione d'ufficio da parte dell' - negli elenchi anagrafici del Comune di residenza CP_2
degli operai a tempo determinato (O.T.D.) per gli anni 2014, 2015, 2016, rispettivamente per 142,
96 e 90 giornate, con conseguente condanna dell' al pagamento della indennità di Pt_1 disoccupazione agricola ragguagliata alle predette giornate. Condannava l' al pagamento delle Pt_1
spese processuali.
Ritualmente notificato l'atto di appello alla , la stessa non si è costituita e ne è stata quindi CP_1
dichiarata la contumacia.
1 All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
CP_3
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/70 proposta dall' – e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - con riferimento Pt_1 all'azione giudiziaria di riconoscimento delle giornate di lavoro espletate negli anni di riferimento,
2014, 2015, 2016.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, è la seguente:
1) pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione Pt_1
unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
----------
Tale modalità di accertamento della maturazione del requisito della definitività del provvedimento amministrativo nell'ambito della procedura ante causam deve essere curata d'ufficio e non collide – si ribadisce – con gli artt. 8 e 9 l. 533/73, che, togliendo rilievo ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 c.p.c., si sono limitati a impedire che da tali inciampi procedurali l'accesso al giudice sia impedito in radice.
La portata di questa (ormai risalente) innovazione si coglie dicendo della differenza dell'assetto novellato rispetto al previgente art. 460 c.p.c., che, in modo assai più selettivo, subordinava la proponibilità della domanda pure alla conclusione dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali e, quindi, verificata tale manchevolezza, ne imponeva senz'altro il rigetto.
----------
Per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato – nonché ai c.d. compartecipanti, sia individuali sia familiari, e ai piccoli coloni – il presupposto
2 assicurativo consiste non soltanto nell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali, ma pure nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi, che, peraltro, ha valore soltanto ricognitivo (Cass. 10.1.2008, n. 276).
Norma storica di riferimento resta l'art. 4 d.lg. luog. 9.4.1946, n. 212.
Esaurita la fase amministrativa di accertamento sulle denunce aziendali di manodopera, seguiva l'accredito delle giornate agli aventi diritto, con incremento della consistenza della posizione contributiva.
In particolare, gli elenchi trimestrali propedeutici e il definitivo elenco principale annuale contenevano gli accrediti derivanti dai controlli, anche ispettivi.
Dopo la soppressione dello (dal 1° luglio 1995; art. 19 l. 724/94), venivano formati CP_4
dall' (art. 9 quinquies, 1° co., d.l. 510/96, conv. in l. 608/96) e dovevano essere pubblicati Pt_1
presso gli albi pretori dei comuni di residenza dei lavoratori.
Gli elenchi trimestrali “entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata”, quello annuale “entro il 31 maggio dell'anno successivo”, con valore di notificazione (art. 9 quinquies, 2°, 3° e 4° co., d.l. 510/96).
Da ultimo, l'art. 38, 6° e 7° co., d.l. 98/11, conv. in l. 111/11, ha sancito:
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. Pt_1
375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di Pt_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. ". CP_2
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la Pt_1
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, Pt_1
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguenze di tale disciplina innovativa, in sintesi, sono: A) la soppressione degli elenchi trimestrali in funzione ordinariamente anticipatoria, per cui le regole predette rimangono valide per l'elenco annuale;
B) tuttavia, la possibilità, “in caso di riconoscimento o di disco- noscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale”, che l' provveda “alla notifica ai lavoratori interessati … di appositi Pt_1 elenchi nominativi trimestrali di variazione”; C) la pubblicazione esclusivamente telematica, dal 1°
3 gennaio 2011, “effettuata dall' nel proprio sito internet” per quindici giorni (cfr. circolare Pt_1
21.3.2012, n. 43), con invariato valore di notificazione. Pt_1
Come è noto, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il termine di decadenza di 120 giorni stabilito dall'art. 22 d.l. n. 7/1970 per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre: 1) dai provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo;
2) dai provvedimenti di quegli stessi organi che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
1.Nel primo caso il dies a quo è quello di scadenza del temine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, per la presentazione del primo dei due rimedi amministrativi;
2.nel secondo caso va individuato con la definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto “ex lege” dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. n. 7835/2016, 26626/2014, n. 20086/2013).
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai invalso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
(cfr., da ultimo, sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180) è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014; Cass.
27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interessato non si sia attivato nel prescritto termine di trenta giorni per proporre tempestivo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il provvedimento medesimo diverrà “definitivo” e l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo di 30 giorni, stabilito per la presentazione del primo dei due ricorsi amministrativi, dovendosi escludere, invece, che alla presentazione di un ricorso tardivo consegua la possibilità di uno spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (cfr. Cass. civ. 29 maggio 2007, n. 12603).
4 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13092 del 5 giugno 2009, ha confermato che il termine di 120 giorni stabilito per l'esercizio dell'azione giudiziaria contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti (art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993), ovvero con la scadenza degli stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto per presunzione di legge dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
---°°°---°°°---
Ciò premesso, il caso che qui occupa riguarda: l'anno 2014: l' pubblica, dal 31 marzo 2015, ai Pt_1 sensi dell'art.38, comma 6, Legge 6 luglio 2011, n. 111, gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 2014.
Risulta agli atti la proposizione di ricorso amministrativo, ma non di provvedimento esplicito dell' . Pt_1
Si applica dunque, quale termine per il deposito del ricorso giudiziario, quello di g. 30+ 90= 120, come sopra detto.
Il ricorso giudiziario di 1° grado, pur considerando i massimi termini, risulta depositato in data 18 aprile 2018, a termini di decadenza ormai scaduti. Per l'anno 2014 l'eccezione di decadenza è dunque fondata.
Anno 2015: l' pubblica gli elenchi anagrafici OTD nel marzo 2016 sino all'aprile 2016 Pt_1
Risulta agli atti la proposizione di ricorso amministrativo, ma non di provvedimento esplicito dell' . Pt_1
Si applica dunque, quale termine per il deposito del ricorso giudiziario, quello di g. 30+ 90= 120, come sopra detto.
Il ricorso giudiziario di 1° grado, pur considerando i massimi termini, risulta depositato in data 18 aprile 2018, a termini di decadenza ormai scaduti. Per l'anno 2015, depositato il ricorso di primo grado in data 18 aprile 2018, l'eccezione di decadenza è dunque fondata
.
Anno 2016: l' pubblica gli elenchi annuali anagrafici OTD il 31 marzo 2017; risulta Pt_1
presentato il ricorso amministrativo, da ritenere nel rispetto del termine di 30+90 giorni come sopra
5 indicato;
pur considerando che non risulta dagli atti la data di presentazione del ricorso, comunque non vi è agli atti successivo provvedimento , che se esplicitato avrebbe dovuto intervenire Pt_1
appunto nei 90 giorni.
Dunque è dallo spirare dei 120 giorni che decorre il termine per il deposito del ricorso giudiziario,
Non essendo intervenuto, almeno da quanto risulta agli atti, ulteriore ricorso amministrativo, il termine per il deposito del ricorso giudiziario, che si ricorderà è stato depositato in data 17 aprile
2018, è fuori dei termini previsti per legge per il detto deposito, e dunque anche per l'anno 2016
l'appellante è incorsa nella decadenza
L'appello è dunque fondato e la sentenza di 1° grado deve essere riformata. Giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio è la presenza di non convergente giurisprudenza su questioni dirimenti.
p.q.m.
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la domanda inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art.22 D.L. n.7\1970 conv.in ; C.F._1
Compensa fra le Parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
6
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria. Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella. Di Todaro Giudice
- dr. Antonella Gialdino Giudice ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 febbraio 2025, nella causa avente ad oggetto “cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
. , in persona del legale rappresentante p.t.,rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli e Maria Pt_1
Lupoli Appellante
contro
Appellata, contumace CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10 febbraio 2020 l' , in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 13 dicembre 2019 con cui il Giudice del
Lavoro di Taranto riconosceva il diritto di alla reiscrizione - a seguito di CP_1 cancellazione d'ufficio da parte dell' - negli elenchi anagrafici del Comune di residenza CP_2
degli operai a tempo determinato (O.T.D.) per gli anni 2014, 2015, 2016, rispettivamente per 142,
96 e 90 giornate, con conseguente condanna dell' al pagamento della indennità di Pt_1 disoccupazione agricola ragguagliata alle predette giornate. Condannava l' al pagamento delle Pt_1
spese processuali.
Ritualmente notificato l'atto di appello alla , la stessa non si è costituita e ne è stata quindi CP_1
dichiarata la contumacia.
1 All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
CP_3
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/70 proposta dall' – e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - con riferimento Pt_1 all'azione giudiziaria di riconoscimento delle giornate di lavoro espletate negli anni di riferimento,
2014, 2015, 2016.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, è la seguente:
1) pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione Pt_1
unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
----------
Tale modalità di accertamento della maturazione del requisito della definitività del provvedimento amministrativo nell'ambito della procedura ante causam deve essere curata d'ufficio e non collide – si ribadisce – con gli artt. 8 e 9 l. 533/73, che, togliendo rilievo ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 c.p.c., si sono limitati a impedire che da tali inciampi procedurali l'accesso al giudice sia impedito in radice.
La portata di questa (ormai risalente) innovazione si coglie dicendo della differenza dell'assetto novellato rispetto al previgente art. 460 c.p.c., che, in modo assai più selettivo, subordinava la proponibilità della domanda pure alla conclusione dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali e, quindi, verificata tale manchevolezza, ne imponeva senz'altro il rigetto.
----------
Per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato – nonché ai c.d. compartecipanti, sia individuali sia familiari, e ai piccoli coloni – il presupposto
2 assicurativo consiste non soltanto nell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali, ma pure nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi, che, peraltro, ha valore soltanto ricognitivo (Cass. 10.1.2008, n. 276).
Norma storica di riferimento resta l'art. 4 d.lg. luog. 9.4.1946, n. 212.
Esaurita la fase amministrativa di accertamento sulle denunce aziendali di manodopera, seguiva l'accredito delle giornate agli aventi diritto, con incremento della consistenza della posizione contributiva.
In particolare, gli elenchi trimestrali propedeutici e il definitivo elenco principale annuale contenevano gli accrediti derivanti dai controlli, anche ispettivi.
Dopo la soppressione dello (dal 1° luglio 1995; art. 19 l. 724/94), venivano formati CP_4
dall' (art. 9 quinquies, 1° co., d.l. 510/96, conv. in l. 608/96) e dovevano essere pubblicati Pt_1
presso gli albi pretori dei comuni di residenza dei lavoratori.
Gli elenchi trimestrali “entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata”, quello annuale “entro il 31 maggio dell'anno successivo”, con valore di notificazione (art. 9 quinquies, 2°, 3° e 4° co., d.l. 510/96).
Da ultimo, l'art. 38, 6° e 7° co., d.l. 98/11, conv. in l. 111/11, ha sancito:
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. Pt_1
375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di Pt_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. ". CP_2
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la Pt_1
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, Pt_1
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguenze di tale disciplina innovativa, in sintesi, sono: A) la soppressione degli elenchi trimestrali in funzione ordinariamente anticipatoria, per cui le regole predette rimangono valide per l'elenco annuale;
B) tuttavia, la possibilità, “in caso di riconoscimento o di disco- noscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale”, che l' provveda “alla notifica ai lavoratori interessati … di appositi Pt_1 elenchi nominativi trimestrali di variazione”; C) la pubblicazione esclusivamente telematica, dal 1°
3 gennaio 2011, “effettuata dall' nel proprio sito internet” per quindici giorni (cfr. circolare Pt_1
21.3.2012, n. 43), con invariato valore di notificazione. Pt_1
Come è noto, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il termine di decadenza di 120 giorni stabilito dall'art. 22 d.l. n. 7/1970 per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre: 1) dai provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo;
2) dai provvedimenti di quegli stessi organi che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
1.Nel primo caso il dies a quo è quello di scadenza del temine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, per la presentazione del primo dei due rimedi amministrativi;
2.nel secondo caso va individuato con la definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto “ex lege” dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. n. 7835/2016, 26626/2014, n. 20086/2013).
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai invalso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
(cfr., da ultimo, sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180) è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014; Cass.
27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interessato non si sia attivato nel prescritto termine di trenta giorni per proporre tempestivo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il provvedimento medesimo diverrà “definitivo” e l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo di 30 giorni, stabilito per la presentazione del primo dei due ricorsi amministrativi, dovendosi escludere, invece, che alla presentazione di un ricorso tardivo consegua la possibilità di uno spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (cfr. Cass. civ. 29 maggio 2007, n. 12603).
4 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13092 del 5 giugno 2009, ha confermato che il termine di 120 giorni stabilito per l'esercizio dell'azione giudiziaria contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti (art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993), ovvero con la scadenza degli stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto per presunzione di legge dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
---°°°---°°°---
Ciò premesso, il caso che qui occupa riguarda: l'anno 2014: l' pubblica, dal 31 marzo 2015, ai Pt_1 sensi dell'art.38, comma 6, Legge 6 luglio 2011, n. 111, gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 2014.
Risulta agli atti la proposizione di ricorso amministrativo, ma non di provvedimento esplicito dell' . Pt_1
Si applica dunque, quale termine per il deposito del ricorso giudiziario, quello di g. 30+ 90= 120, come sopra detto.
Il ricorso giudiziario di 1° grado, pur considerando i massimi termini, risulta depositato in data 18 aprile 2018, a termini di decadenza ormai scaduti. Per l'anno 2014 l'eccezione di decadenza è dunque fondata.
Anno 2015: l' pubblica gli elenchi anagrafici OTD nel marzo 2016 sino all'aprile 2016 Pt_1
Risulta agli atti la proposizione di ricorso amministrativo, ma non di provvedimento esplicito dell' . Pt_1
Si applica dunque, quale termine per il deposito del ricorso giudiziario, quello di g. 30+ 90= 120, come sopra detto.
Il ricorso giudiziario di 1° grado, pur considerando i massimi termini, risulta depositato in data 18 aprile 2018, a termini di decadenza ormai scaduti. Per l'anno 2015, depositato il ricorso di primo grado in data 18 aprile 2018, l'eccezione di decadenza è dunque fondata
.
Anno 2016: l' pubblica gli elenchi annuali anagrafici OTD il 31 marzo 2017; risulta Pt_1
presentato il ricorso amministrativo, da ritenere nel rispetto del termine di 30+90 giorni come sopra
5 indicato;
pur considerando che non risulta dagli atti la data di presentazione del ricorso, comunque non vi è agli atti successivo provvedimento , che se esplicitato avrebbe dovuto intervenire Pt_1
appunto nei 90 giorni.
Dunque è dallo spirare dei 120 giorni che decorre il termine per il deposito del ricorso giudiziario,
Non essendo intervenuto, almeno da quanto risulta agli atti, ulteriore ricorso amministrativo, il termine per il deposito del ricorso giudiziario, che si ricorderà è stato depositato in data 17 aprile
2018, è fuori dei termini previsti per legge per il detto deposito, e dunque anche per l'anno 2016
l'appellante è incorsa nella decadenza
L'appello è dunque fondato e la sentenza di 1° grado deve essere riformata. Giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio è la presenza di non convergente giurisprudenza su questioni dirimenti.
p.q.m.
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la domanda inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art.22 D.L. n.7\1970 conv.in ; C.F._1
Compensa fra le Parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 26 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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