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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 617/2024 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. L. Parte_1
Cargnino che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. F. Merlone del foro di
Torino, per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. L. Negrini che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 21/12/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 9/04/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, Pt_1
– dipendente dal 7/11/2019 della con mansioni
[...] Controparte_1 di autista/magazziniere di 3° livello ccnl Confimi Impresa Meccanica – impugnava la sentenza n. 2399/24 in data 27/09/2024 del Tribunale di Torino, che aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento irrogatogli con lettera del 6/09/2023 per giusta causa
1 consistita nel reiterato abuso dei permessi ex art. 33, co. 3, l. n. 104/92 in favore della madre fruiti nelle giornate del 7/07/2023, del 14/07/2023 e del 26/07/2023, allorché «il ricorrente aveva trascorso solo una parte delle ore di permesso prestando assistenza alla madre» (sentenza, pag. 3), secondo quanto accertato dal datore di lavoro in esito a un'apposita indagine investigativa.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva:
- ritenuto erroneamente (in violazione dell'art. 5 l. n. 604/66) che l'onere di provare il corretto impiego del tempo concesso dall'azienda a titolo di permessi ex lege n.
104/92 gravasse sul lavoratore, invece che sul datore, tenuto altresì conto di «come il Giudice di Prime Cure si sia basato ed abbia fondato il proprio convincimento affidandosi esclusivamente alla relazione investigativa, prodotta da parte resistente, omettendo del tutto di ammettere le prove per testimoni richieste da parte ricorrente. L'espletamento delle prove testimoniali offerte nella propria capitolazione istruttoria, avrebbero consentito di ottenere dati significativi ed aggiuntivi atti ad integrare ciò che in via documentale poteva sembrare, mancante o non del tutto probante a sostengo delle difese di parte ricorrente» (ricorso, pag. 8);
- considerato insussistente il fine ritorsivo e discriminatorio, nonostante altri colleghi, per analoghi illeciti, avessero subito sanzioni soltanto conservative, atteso inoltre che la condotta asseritamente tenuta dal ricorrente, in ogni caso, non rientrava in nessuna delle ipotesi elencate all'art. 67 ccnl di settore e legittimanti il licenziamento senza preavviso, sì da risultare «esorbitante rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dunque null[a] e/o illecit[a] e/o illegittim[a]»
(ibid., pag. 19);
- liquidato le spese di lite nei valori medi, quando le condizioni personali e reddituali del ricorrente avrebbero invece imposto l'applicazione delle tariffe minime.
Si è costituita la eccependo la parziale novità dell'appello Controparte_1 avversario, evidenziandone l'infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della prima sentenza.
All'udienza del 23/04/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo di gravame sfiora l'inammissibilità ex art. 434 c.p.c. ed è comunque infondato.
2 2.1. Se è vero che grava sul datore l'onere probatorio circa la sussistenza della condotta disciplinarmente illecita a suffragio del provvedimento espulsivo, è altrettanto vero che ciò riguarda le (e si limita alle) circostanze fattuali descritte nella lettera di contestazione, mentre rimane a carico del lavoratore, in conformità alla generalissima regola ex art. 2697, co. 2, c.c. (non derogata dall'art. 5 l. n. 604/66), l'onere di provare
«l'inefficacia di tali fatti», ossia la sussistenza di eventuali circostanze esimenti idonee a smentirli e a vanificarli.
D'altronde – anche solo per una semplice considerazione di buon senso e di 'vicinanza della prova' – se vengono contestati l'uso improprio dei permessi ex art. 33, co. 3, l. n.
104/92 e il fatto che buona parte del relativo tempo fosse trascorsa (come emerge, nella fattispecie, con dettagliata scansione oraria dalla consulenza investigativa aziendale, in sé non contestata) non nell'abitazione del parente assistito ma in quella del lavoratore, non può che gravare su quest'ultimo l'offerta della prova contraria (ossia che tale tempo fosse stato utilmente speso in coerenza con la ratio di tali permessi), essendo assai implausibile che il datore, se non facendo ricorso a espedienti tecnici invasivi, possa disporre di informazioni su quanto accade in casa d'altri.
2.2. Ciò chiarito, si osserva, in riferimento alla giornata del 7/07/2024, che l'appellante:
a) nulla ha argomentato (nonostante la prima sentenza l'avesse bene sottolineato: cfr. pag. 5) quanto al periodo apprezzabilmente lungo (circa un'ora e mezzo) speso per il pranzo nella propria abitazione – senza alcuna premura, ossia, di economizzare il tempo a disposizione per raggiungere quanto prima la madre bisognosa;
b) non ha chiarito (benché, di nuovo, la sentenza vi si sia soffermata) il passaggio presso l'” ” di RI registrato nell'estratto conto sub doc. n. 15, su CP_2 cui il capitolo n. 5 dell'originario ricorso sorvola del tutto;
c) non ha minimamente precisato il tempo che sarebbe stato necessario per la
«ricerca tramite il proprio p.c. della palestra cognitiva della mente, corrente in
IC (To) alla via Galimberti n. 3» (capitolo n. 6); e si trattava, si badi bene, della stessa palestra ove la madre risultava già iscritta (cfr. doc. n. 16), sicché davvero non s'intende di quale «iter burocratico» (ricorso, pag. 12) Pt_1
avrebbe dovuto occuparsi, non avendo fornito sul punto alcuna
[...]
spiegazione convincente;
3 d) non ha offerto un attendibile supporto alle ragioni per cui la dedotta iscrizione della madre a tale struttura sarebbe poi stata pagata un mese più tardi (cfr. doc. n. 17), se è vero ch'ella vi era stata iscritta «A seguito della ricerca sulla palestra cognitiva effettuata dal ricorrente nella giornata del 7.7.23» (capitolo n. 7).
Si è davanti, dunque, a un ampio ventaglio motivazionale del primo Giudice sul quale l'appellante ha omesso di prendere analitica e specifica posizione impugnatoria, trascurando che «La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea […] configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso» (Cass. n. 10815/19; conf.
Cass. n. 17182/20; sottolineatura dell'estensore).
2.3. Venendo ora alla giornata del 14/07/2023, si rileva che Parte_1
a) ha rivelato, anche in questo frangente, di non essere stato in preda a eccessiva fretta di raggiungere l'assistita, se erano trascorsi ben due ore e ventisette minuti
(dalle 12.00 alle 14.27) tra l'uscita dal lavoro e l'accesso presso l'alloggio materno – tempo evidentemente non utilizzato, per ammissione stessa del ricorrente, ai fini previsti dal permesso concessogli;
b) non ha minimamente precisato il tempo che sarebbe stato necessario «al ritiro dei referti on-line delle visite effettuate dalla madre in data 12.7.23 [di appena quattro pagine: cfr. doc. n. 18] e per valutare la disponibilità nella prenotazione di ulteriori nuove visite» (capitolo n. 10), senza che, peraltro, quest'ultima attività 'valutativa' sia stata altrimenti precisata;
c) non ha preso posizione critica sulla circostanza (seria e idonea a decisivamente smentire la propria prospettazione difensiva) per cui «non è stata prodotta alcuna prescrizione medica riferita alle suddette, non meglio indicate visite, [dato] che, come osservato dalla parte resistente, il doc. 18 prodotto dalla parte attrice dimostra che i referti delle analisi sono stati stampati in data 12/7/2023, e dunque due giorni prima rispetto a quando – secondo la parte attrice – il sig. Pt_1
avrebbe dovuto scaricarli on line» (sentenza, pag. 7).
4 È evidente, dunque, come pure in relazione a tutte queste ultime occorrenze, i rilievi opposti da parte appellante soffrano di parziale inammissibilità per le medesime ragioni indicate supra, n. 2.2.
3. Alla luce delle suesposte consoderazioni, può essere tranquillamente ribadito, senza necessità di procedere a ulteriore istruttoria, che la maggior parte del tempo riservato ai permessi ex lege n. 104/92 non era stata utilizzata dal dipendente (che non ha offerto, neppure in appello, alcun persuasivo argomento contrario) per la cura, diretta o indiretta, della propria madre disabile, dato che, come osservato nella sentenza gravata
(senza apprezzabile smentita), «il ricorrente ha assistito la madre per soli 30 minuti il 7 luglio e 38 minuti il 14 luglio, o al massimo 50, qualora si volesse considerare il prelievo al bancomat […], si può ritenere che già l'aver impiegato la maggior parte delle 4 ore giornaliere richieste con i primi due permessi per finalità diverse da quelle cui essi erano preordinati costituisca di per sé un abuso del diritto e una violazione dei principi di correttezza e buona fede che il ricorrente avrebbe dovuto osservare (sia nei confronti del datore di lavoro che dell' : “tale condotta si palesa, nei confronti del datore di CP_3
lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale” (così, tra le altre, Cass. sentenza n. 4984 del 4/3/2014; si vedano anche le sentenze nn. 17968 del 13/9/2016 e
n. 4984 del 4/3/2014)» (pag. 7).
D'altronde, «la figura dell'“abuso del permesso” che conduce alla giusta causa implica sul piano soggettivo l'elemento intenzionale […] non può esistere quando la finalità della condotta sia stata […] quella di obbedire ad altri valori impellenti e non di pregiudicare interessi altrui» (Cass., ord., n. 6993/25), ma questa finalità non è stata adeguatamente dimostrata dall'attuale appellante, né, come si è detto, è specificamente ricavabile dai capitoli di prova elencati nel ricorso introduttivo del primo grado.
4. La qual cosa permette di ribadire la bontà del provvedimento espulsivo adottato dall'azienda, in ordine al quale si osserva che:
a) quello relativo alla presunta tardività della contestazione disciplinare (cfr. ricorso, pag. 20) è argomento evidentemente nuovo (come condivisibilmente eccepito dall'appellata), risultando affrontato per la prima volta in questa sede d'appello (non
5 ve n'è la minima traccia nell'originario ricorso di primo grado) e, come tale, inammissibile ex art. 437, co. 2, c.p.c.;
b) anche quello relativo alla disciplina collettiva del licenziamento senza preavviso
(ibid., pagg. 17-19) è argomento nuovo e parimenti inammissibile;
c) in ogni caso – pure a prescindere da ciò – la biasimevole condotta osservata da aveva comunque violato il canone di buona fede e correttezza Parte_1 nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, aveva assunto, come si è detto, una connotazione abusiva (cfr. Cass., ord., n. 16973/22) e aveva così irreversibilmente reciso il vincolo fiduciario, poiché «il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto» (Cass., ord., n. 26181/24);
d) non può che ribadirsi in tal senso che «I due episodi del 7 e 14 luglio, per i quali è provata l'indebita fruizione delle maggior parte delle ore di permesso, giustificano quindi la misura sanzionatoria espulsiva, in considerazione della non occasionalità della condotta, del suo grave disvalore sociale e della totale indifferenza manifestata rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro» (sentenza, pag. 8).
Queste ultime ineccepibili considerazioni consentono, da un lato, di inquadrare la fattispecie tra quelle «mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte» ai sensi dell'art. 67, par. E), n. 13), ccnl, punite con il licenziamento “in tronco”, e, dall'altro, di ritenere superfluo ogni approfondimento dell'ulteriore episodio del 26/07/2023: anche qualora fossero fondate in merito le doglianze di parte appellante, non verrebbe affatto compromessa la giusta causa disciplinare come sopra accertata ed emersa – cosa che, perdipiù, esclude la dedotta ritorsività del recesso datoriale, che ne avrebbe dovuto rappresentare motivo unico e determinante.
Quanto al presunto carattere discriminatorio del licenziamento, va di nuovo confermata la motivazione spesa nella prima sentenza (non specificamente criticata dall'appellante, sempre ai limiti della tollerabilità ex art. 434 c.p.c.), e cioè «che non esiste nel nostro ordinamento il diritto alla parità di trattamento in relazione alle sanzioni disciplinari,
6 potendo il potere disciplinare essere discrezionalmente esercitato dal datore di lavoro, e che comunque il ricorrente non si è offerto di dimostrare che le condotte contestate agli altri dipendenti fossero di pari gravità a quelle da lui poste in essere» (ibid.) – questione affrontata dalla Suprema Corte in termini analoghi, a conferma dell'onere allegatorio e probatorio gravante in parte qua sul lavoratore (cfr. Cass., ord., n. 22115/22).
5. Non può accogliersi, infine, neppure l'ultima ragione di gravame relativa alle spese di lite.
L'applicazione delle tariffe medie è quella prevista come 'normale' dall'art. 4, co. 1, d.m.
n. 55/14, e, nello specifico, le condizioni personali del ricorrente, come descritte in ricorso, non si ritiene possano (e debbano) 'compensare', per così dire, il «grave disvalore sociale» della condotta da lui tenuta.
6. Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono e che superano ogni altra doglianza, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultimo al rimborso delle spese del grado (lievemente ridotte in considerazione della non particolare complessità dele questioni affrontate), oltre al versamento (se dovuto) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 617/2024 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. L. Parte_1
Cargnino che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. F. Merlone del foro di
Torino, per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. L. Negrini che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 21/12/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 9/04/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, Pt_1
– dipendente dal 7/11/2019 della con mansioni
[...] Controparte_1 di autista/magazziniere di 3° livello ccnl Confimi Impresa Meccanica – impugnava la sentenza n. 2399/24 in data 27/09/2024 del Tribunale di Torino, che aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento irrogatogli con lettera del 6/09/2023 per giusta causa
1 consistita nel reiterato abuso dei permessi ex art. 33, co. 3, l. n. 104/92 in favore della madre fruiti nelle giornate del 7/07/2023, del 14/07/2023 e del 26/07/2023, allorché «il ricorrente aveva trascorso solo una parte delle ore di permesso prestando assistenza alla madre» (sentenza, pag. 3), secondo quanto accertato dal datore di lavoro in esito a un'apposita indagine investigativa.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva:
- ritenuto erroneamente (in violazione dell'art. 5 l. n. 604/66) che l'onere di provare il corretto impiego del tempo concesso dall'azienda a titolo di permessi ex lege n.
104/92 gravasse sul lavoratore, invece che sul datore, tenuto altresì conto di «come il Giudice di Prime Cure si sia basato ed abbia fondato il proprio convincimento affidandosi esclusivamente alla relazione investigativa, prodotta da parte resistente, omettendo del tutto di ammettere le prove per testimoni richieste da parte ricorrente. L'espletamento delle prove testimoniali offerte nella propria capitolazione istruttoria, avrebbero consentito di ottenere dati significativi ed aggiuntivi atti ad integrare ciò che in via documentale poteva sembrare, mancante o non del tutto probante a sostengo delle difese di parte ricorrente» (ricorso, pag. 8);
- considerato insussistente il fine ritorsivo e discriminatorio, nonostante altri colleghi, per analoghi illeciti, avessero subito sanzioni soltanto conservative, atteso inoltre che la condotta asseritamente tenuta dal ricorrente, in ogni caso, non rientrava in nessuna delle ipotesi elencate all'art. 67 ccnl di settore e legittimanti il licenziamento senza preavviso, sì da risultare «esorbitante rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dunque null[a] e/o illecit[a] e/o illegittim[a]»
(ibid., pag. 19);
- liquidato le spese di lite nei valori medi, quando le condizioni personali e reddituali del ricorrente avrebbero invece imposto l'applicazione delle tariffe minime.
Si è costituita la eccependo la parziale novità dell'appello Controparte_1 avversario, evidenziandone l'infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della prima sentenza.
All'udienza del 23/04/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo di gravame sfiora l'inammissibilità ex art. 434 c.p.c. ed è comunque infondato.
2 2.1. Se è vero che grava sul datore l'onere probatorio circa la sussistenza della condotta disciplinarmente illecita a suffragio del provvedimento espulsivo, è altrettanto vero che ciò riguarda le (e si limita alle) circostanze fattuali descritte nella lettera di contestazione, mentre rimane a carico del lavoratore, in conformità alla generalissima regola ex art. 2697, co. 2, c.c. (non derogata dall'art. 5 l. n. 604/66), l'onere di provare
«l'inefficacia di tali fatti», ossia la sussistenza di eventuali circostanze esimenti idonee a smentirli e a vanificarli.
D'altronde – anche solo per una semplice considerazione di buon senso e di 'vicinanza della prova' – se vengono contestati l'uso improprio dei permessi ex art. 33, co. 3, l. n.
104/92 e il fatto che buona parte del relativo tempo fosse trascorsa (come emerge, nella fattispecie, con dettagliata scansione oraria dalla consulenza investigativa aziendale, in sé non contestata) non nell'abitazione del parente assistito ma in quella del lavoratore, non può che gravare su quest'ultimo l'offerta della prova contraria (ossia che tale tempo fosse stato utilmente speso in coerenza con la ratio di tali permessi), essendo assai implausibile che il datore, se non facendo ricorso a espedienti tecnici invasivi, possa disporre di informazioni su quanto accade in casa d'altri.
2.2. Ciò chiarito, si osserva, in riferimento alla giornata del 7/07/2024, che l'appellante:
a) nulla ha argomentato (nonostante la prima sentenza l'avesse bene sottolineato: cfr. pag. 5) quanto al periodo apprezzabilmente lungo (circa un'ora e mezzo) speso per il pranzo nella propria abitazione – senza alcuna premura, ossia, di economizzare il tempo a disposizione per raggiungere quanto prima la madre bisognosa;
b) non ha chiarito (benché, di nuovo, la sentenza vi si sia soffermata) il passaggio presso l'” ” di RI registrato nell'estratto conto sub doc. n. 15, su CP_2 cui il capitolo n. 5 dell'originario ricorso sorvola del tutto;
c) non ha minimamente precisato il tempo che sarebbe stato necessario per la
«ricerca tramite il proprio p.c. della palestra cognitiva della mente, corrente in
IC (To) alla via Galimberti n. 3» (capitolo n. 6); e si trattava, si badi bene, della stessa palestra ove la madre risultava già iscritta (cfr. doc. n. 16), sicché davvero non s'intende di quale «iter burocratico» (ricorso, pag. 12) Pt_1
avrebbe dovuto occuparsi, non avendo fornito sul punto alcuna
[...]
spiegazione convincente;
3 d) non ha offerto un attendibile supporto alle ragioni per cui la dedotta iscrizione della madre a tale struttura sarebbe poi stata pagata un mese più tardi (cfr. doc. n. 17), se è vero ch'ella vi era stata iscritta «A seguito della ricerca sulla palestra cognitiva effettuata dal ricorrente nella giornata del 7.7.23» (capitolo n. 7).
Si è davanti, dunque, a un ampio ventaglio motivazionale del primo Giudice sul quale l'appellante ha omesso di prendere analitica e specifica posizione impugnatoria, trascurando che «La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea […] configura una pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso» (Cass. n. 10815/19; conf.
Cass. n. 17182/20; sottolineatura dell'estensore).
2.3. Venendo ora alla giornata del 14/07/2023, si rileva che Parte_1
a) ha rivelato, anche in questo frangente, di non essere stato in preda a eccessiva fretta di raggiungere l'assistita, se erano trascorsi ben due ore e ventisette minuti
(dalle 12.00 alle 14.27) tra l'uscita dal lavoro e l'accesso presso l'alloggio materno – tempo evidentemente non utilizzato, per ammissione stessa del ricorrente, ai fini previsti dal permesso concessogli;
b) non ha minimamente precisato il tempo che sarebbe stato necessario «al ritiro dei referti on-line delle visite effettuate dalla madre in data 12.7.23 [di appena quattro pagine: cfr. doc. n. 18] e per valutare la disponibilità nella prenotazione di ulteriori nuove visite» (capitolo n. 10), senza che, peraltro, quest'ultima attività 'valutativa' sia stata altrimenti precisata;
c) non ha preso posizione critica sulla circostanza (seria e idonea a decisivamente smentire la propria prospettazione difensiva) per cui «non è stata prodotta alcuna prescrizione medica riferita alle suddette, non meglio indicate visite, [dato] che, come osservato dalla parte resistente, il doc. 18 prodotto dalla parte attrice dimostra che i referti delle analisi sono stati stampati in data 12/7/2023, e dunque due giorni prima rispetto a quando – secondo la parte attrice – il sig. Pt_1
avrebbe dovuto scaricarli on line» (sentenza, pag. 7).
4 È evidente, dunque, come pure in relazione a tutte queste ultime occorrenze, i rilievi opposti da parte appellante soffrano di parziale inammissibilità per le medesime ragioni indicate supra, n. 2.2.
3. Alla luce delle suesposte consoderazioni, può essere tranquillamente ribadito, senza necessità di procedere a ulteriore istruttoria, che la maggior parte del tempo riservato ai permessi ex lege n. 104/92 non era stata utilizzata dal dipendente (che non ha offerto, neppure in appello, alcun persuasivo argomento contrario) per la cura, diretta o indiretta, della propria madre disabile, dato che, come osservato nella sentenza gravata
(senza apprezzabile smentita), «il ricorrente ha assistito la madre per soli 30 minuti il 7 luglio e 38 minuti il 14 luglio, o al massimo 50, qualora si volesse considerare il prelievo al bancomat […], si può ritenere che già l'aver impiegato la maggior parte delle 4 ore giornaliere richieste con i primi due permessi per finalità diverse da quelle cui essi erano preordinati costituisca di per sé un abuso del diritto e una violazione dei principi di correttezza e buona fede che il ricorrente avrebbe dovuto osservare (sia nei confronti del datore di lavoro che dell' : “tale condotta si palesa, nei confronti del datore di CP_3
lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale” (così, tra le altre, Cass. sentenza n. 4984 del 4/3/2014; si vedano anche le sentenze nn. 17968 del 13/9/2016 e
n. 4984 del 4/3/2014)» (pag. 7).
D'altronde, «la figura dell'“abuso del permesso” che conduce alla giusta causa implica sul piano soggettivo l'elemento intenzionale […] non può esistere quando la finalità della condotta sia stata […] quella di obbedire ad altri valori impellenti e non di pregiudicare interessi altrui» (Cass., ord., n. 6993/25), ma questa finalità non è stata adeguatamente dimostrata dall'attuale appellante, né, come si è detto, è specificamente ricavabile dai capitoli di prova elencati nel ricorso introduttivo del primo grado.
4. La qual cosa permette di ribadire la bontà del provvedimento espulsivo adottato dall'azienda, in ordine al quale si osserva che:
a) quello relativo alla presunta tardività della contestazione disciplinare (cfr. ricorso, pag. 20) è argomento evidentemente nuovo (come condivisibilmente eccepito dall'appellata), risultando affrontato per la prima volta in questa sede d'appello (non
5 ve n'è la minima traccia nell'originario ricorso di primo grado) e, come tale, inammissibile ex art. 437, co. 2, c.p.c.;
b) anche quello relativo alla disciplina collettiva del licenziamento senza preavviso
(ibid., pagg. 17-19) è argomento nuovo e parimenti inammissibile;
c) in ogni caso – pure a prescindere da ciò – la biasimevole condotta osservata da aveva comunque violato il canone di buona fede e correttezza Parte_1 nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, aveva assunto, come si è detto, una connotazione abusiva (cfr. Cass., ord., n. 16973/22) e aveva così irreversibilmente reciso il vincolo fiduciario, poiché «il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto» (Cass., ord., n. 26181/24);
d) non può che ribadirsi in tal senso che «I due episodi del 7 e 14 luglio, per i quali è provata l'indebita fruizione delle maggior parte delle ore di permesso, giustificano quindi la misura sanzionatoria espulsiva, in considerazione della non occasionalità della condotta, del suo grave disvalore sociale e della totale indifferenza manifestata rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro» (sentenza, pag. 8).
Queste ultime ineccepibili considerazioni consentono, da un lato, di inquadrare la fattispecie tra quelle «mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte» ai sensi dell'art. 67, par. E), n. 13), ccnl, punite con il licenziamento “in tronco”, e, dall'altro, di ritenere superfluo ogni approfondimento dell'ulteriore episodio del 26/07/2023: anche qualora fossero fondate in merito le doglianze di parte appellante, non verrebbe affatto compromessa la giusta causa disciplinare come sopra accertata ed emersa – cosa che, perdipiù, esclude la dedotta ritorsività del recesso datoriale, che ne avrebbe dovuto rappresentare motivo unico e determinante.
Quanto al presunto carattere discriminatorio del licenziamento, va di nuovo confermata la motivazione spesa nella prima sentenza (non specificamente criticata dall'appellante, sempre ai limiti della tollerabilità ex art. 434 c.p.c.), e cioè «che non esiste nel nostro ordinamento il diritto alla parità di trattamento in relazione alle sanzioni disciplinari,
6 potendo il potere disciplinare essere discrezionalmente esercitato dal datore di lavoro, e che comunque il ricorrente non si è offerto di dimostrare che le condotte contestate agli altri dipendenti fossero di pari gravità a quelle da lui poste in essere» (ibid.) – questione affrontata dalla Suprema Corte in termini analoghi, a conferma dell'onere allegatorio e probatorio gravante in parte qua sul lavoratore (cfr. Cass., ord., n. 22115/22).
5. Non può accogliersi, infine, neppure l'ultima ragione di gravame relativa alle spese di lite.
L'applicazione delle tariffe medie è quella prevista come 'normale' dall'art. 4, co. 1, d.m.
n. 55/14, e, nello specifico, le condizioni personali del ricorrente, come descritte in ricorso, non si ritiene possano (e debbano) 'compensare', per così dire, il «grave disvalore sociale» della condotta da lui tenuta.
6. Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono e che superano ogni altra doglianza, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultimo al rimborso delle spese del grado (lievemente ridotte in considerazione della non particolare complessità dele questioni affrontate), oltre al versamento (se dovuto) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 23 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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