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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3477/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3477/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENCARELLI Parte_1 P.IVA_1
LUCA e dell'avv. BOELLIS LUCIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO Controparte_1 C.F._1
COSTANTINO
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatole in data 12.10.2023, con cui Pt_1 le ha intimato l'adempimento dell'obbligo di fare statuito con sentenza n. Controparte_1
1241/14 del Tribunale di Cosenza, consistente nel completamento dei lavori di delimitazione e pavimentazione dell'area di corte adibita ad area di parcheggio, secondo quanto stabilito CP_2
in atto di compravendita stipulato dalle parti in data del 7 agosto 2004, eccependo che detti lavori erano pagina 1 di 3 già stati completati, tanto desumendosi dalla circostanza che il proc. n. 314/15 R.G., introdotto da istanza dell'opposta ex art. 612 c.p.c. si era concluso con un provvedimento di non luogo a procedere, in virtù di attestazione dell'ufficiale giudiziario procedente di ultimazione spontanea degli interventi.
Ha altresì eccepito che l'atto di precetto opposto non recava la data di apposizione della formula esecutiva sulla pure azionata sentenza n. 214/2019 in violazione dell'art 654 c.p.c., deducendo infine che l'atto presentava il medesimo contenuto di precedenti intimazioni della . CP_1
Ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, “ in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
per l'effetto, dichiarare che
l'opponente nulla deve eseguire, in forza del titolo azionato, in quanto i lavori sono stati adempiuti regolarmente e conseguentemente dichiarare nullo e senza alcuna efficacia il precetto descritto;
condannare l'opposta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A. P. come per legge”. ha resistito alla domanda, contestando l'avvenuto completamento dei lavori di Controparte_1 delimitazione e pavimentazione dell'area della corte condominiale, adibita ad area di parcheggio, imposto dalla sentenza n. 1241/14 ed eccependo che, notificato precedente atto di precetto in data
11.12.2014 lo stesso era stato opposto dalla società ed il giudizio si era concluso con sentenza di rigetto
(n. 214/2019); che la mancata esecuzione dei lavori risultava anche da sentenza (n. 1216/2023) resa a definizione di opposizione a precetto del medesimo contenuto notificato da altra acquirente. Ha, quindi chiesto “dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla
alla stregua dei motivi sopra esposti. Con Vittoria di spese, Parte_2 diritti ed onorari”.
La causa è stata istruita in via documentale.
**********************
Il primo motivo di opposizione, con il quale si revoca in dubbio il diritto ad agire esecutivamente della per l'intervenuta esecuzione spontanea dell'ordine giudiziale azionato, integrante CP_1 opposizione all'esecuzione, è risultato infondato.
Al riguardo deve osservarsi in via preliminare che l'opposizione all'esecuzione costituisce azione, che onera l'opponente della allegazione e prova dei fatti diretti a contrastare l'avversa iniziativa esecutiva.
Nella specie tale onere non può ritenersi compiutamente assolto.
pagina 2 di 3 L'assunto non è infatti adeguatamente riscontrato dalla documentazione relativa al procedimento ex art. 612 c.p.c. introdotto dalla considerato il tenore generico delle dichiarazioni a Controparte_1
firma dell'Ufficiale Giudiziario, integranti mere valutazioni circa l'esecuzione delle opere, peraltro rapportate a “foto che si allegano unitamente a copia del progetto depositato presso il Comune di
Spezzano” non presenti nel fascicolo dell'opponente e tenuto conto delle contrastanti emergenze dell'interpello reso dal legale rappresentante dell'opponente nel giudizio n. R.g. 3052/2018, come risultanti dalla sentenza prodotta n. 1216/2023, qui non contestate, dalle quali si desume la mancata esecuzione dei parcheggi nell'area condominiale circostante il portone di ingresso ed un non meglio specificato arresto della pavimentazione di detta corte.
Ne discende quindi la reiezione del motivo.
Va disatteso anche il secondo motivo, integrante opposizione agli atti esecutivi, considerato, in via assorbente, che l'apposizione della formula esecutiva, originariamente prevista dall'475 c.p.c., in esito alla riforma operata dal D.lvo 149/2022, in vigore dal 1.3.2023 e quindi applicabile alla fattispecie, non
è più imposta perché il provvedimento giudiziale possa valere come titolo esecutivo e non costituisce più indicazione prescritta per il precetto fondato su decreto ingiuntivo, per come risulta dalla nuova formulazione dell'art. 654 c.p.c. .
La peculiare natura della vertenza e le connesse questioni interpretative conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e compensa le spese di giudizio.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3477/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENCARELLI Parte_1 P.IVA_1
LUCA e dell'avv. BOELLIS LUCIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO Controparte_1 C.F._1
COSTANTINO
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatole in data 12.10.2023, con cui Pt_1 le ha intimato l'adempimento dell'obbligo di fare statuito con sentenza n. Controparte_1
1241/14 del Tribunale di Cosenza, consistente nel completamento dei lavori di delimitazione e pavimentazione dell'area di corte adibita ad area di parcheggio, secondo quanto stabilito CP_2
in atto di compravendita stipulato dalle parti in data del 7 agosto 2004, eccependo che detti lavori erano pagina 1 di 3 già stati completati, tanto desumendosi dalla circostanza che il proc. n. 314/15 R.G., introdotto da istanza dell'opposta ex art. 612 c.p.c. si era concluso con un provvedimento di non luogo a procedere, in virtù di attestazione dell'ufficiale giudiziario procedente di ultimazione spontanea degli interventi.
Ha altresì eccepito che l'atto di precetto opposto non recava la data di apposizione della formula esecutiva sulla pure azionata sentenza n. 214/2019 in violazione dell'art 654 c.p.c., deducendo infine che l'atto presentava il medesimo contenuto di precedenti intimazioni della . CP_1
Ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, “ in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
per l'effetto, dichiarare che
l'opponente nulla deve eseguire, in forza del titolo azionato, in quanto i lavori sono stati adempiuti regolarmente e conseguentemente dichiarare nullo e senza alcuna efficacia il precetto descritto;
condannare l'opposta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A. P. come per legge”. ha resistito alla domanda, contestando l'avvenuto completamento dei lavori di Controparte_1 delimitazione e pavimentazione dell'area della corte condominiale, adibita ad area di parcheggio, imposto dalla sentenza n. 1241/14 ed eccependo che, notificato precedente atto di precetto in data
11.12.2014 lo stesso era stato opposto dalla società ed il giudizio si era concluso con sentenza di rigetto
(n. 214/2019); che la mancata esecuzione dei lavori risultava anche da sentenza (n. 1216/2023) resa a definizione di opposizione a precetto del medesimo contenuto notificato da altra acquirente. Ha, quindi chiesto “dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla
alla stregua dei motivi sopra esposti. Con Vittoria di spese, Parte_2 diritti ed onorari”.
La causa è stata istruita in via documentale.
**********************
Il primo motivo di opposizione, con il quale si revoca in dubbio il diritto ad agire esecutivamente della per l'intervenuta esecuzione spontanea dell'ordine giudiziale azionato, integrante CP_1 opposizione all'esecuzione, è risultato infondato.
Al riguardo deve osservarsi in via preliminare che l'opposizione all'esecuzione costituisce azione, che onera l'opponente della allegazione e prova dei fatti diretti a contrastare l'avversa iniziativa esecutiva.
Nella specie tale onere non può ritenersi compiutamente assolto.
pagina 2 di 3 L'assunto non è infatti adeguatamente riscontrato dalla documentazione relativa al procedimento ex art. 612 c.p.c. introdotto dalla considerato il tenore generico delle dichiarazioni a Controparte_1
firma dell'Ufficiale Giudiziario, integranti mere valutazioni circa l'esecuzione delle opere, peraltro rapportate a “foto che si allegano unitamente a copia del progetto depositato presso il Comune di
Spezzano” non presenti nel fascicolo dell'opponente e tenuto conto delle contrastanti emergenze dell'interpello reso dal legale rappresentante dell'opponente nel giudizio n. R.g. 3052/2018, come risultanti dalla sentenza prodotta n. 1216/2023, qui non contestate, dalle quali si desume la mancata esecuzione dei parcheggi nell'area condominiale circostante il portone di ingresso ed un non meglio specificato arresto della pavimentazione di detta corte.
Ne discende quindi la reiezione del motivo.
Va disatteso anche il secondo motivo, integrante opposizione agli atti esecutivi, considerato, in via assorbente, che l'apposizione della formula esecutiva, originariamente prevista dall'475 c.p.c., in esito alla riforma operata dal D.lvo 149/2022, in vigore dal 1.3.2023 e quindi applicabile alla fattispecie, non
è più imposta perché il provvedimento giudiziale possa valere come titolo esecutivo e non costituisce più indicazione prescritta per il precetto fondato su decreto ingiuntivo, per come risulta dalla nuova formulazione dell'art. 654 c.p.c. .
La peculiare natura della vertenza e le connesse questioni interpretative conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e compensa le spese di giudizio.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3