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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 185/2025, introdotta con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Cristina C.F._1
Pennese, presso il cui studio sito in Nettuno (RM), Via Carlo Cattaneo n.10, è elettivamente domiciliato
Attore
Contro
, con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Controparte_1
Grezar 14, Codice Fiscale e Partita IVA in persona del Presidente e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Avv. Ernesto Maria Ruffini e per esso il Dott. , CP_2 come da Procura Speciale Notaio di Roma registrata in data 25/7/2024, Persona_1
Rep. N° 181515, Racc. N° 12772 (doc. A), elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Fieschi 3/14, presso e nello Studio dell'Avv. Francesco Misurale che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuto
E contro
, C.F. Controparte_3
P.IVA_2
Conclusioni
Per l'attore:
“- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. Parte_1
perché come già argomentato nell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c., è stato erroneamente individuato quale destinatario della sanzione amministrativa, a seguito di violazione delle norme del C.d.S., mentre aveva perduto il possesso del mezzo prima del compimento della violazione sanzionata.
- Per l'effetto si insiste per la declaratoria di annullamento della cartella di pagamento impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Per la convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, azione, eccezione, disattesa e respinta,
PREVIA reiezione dell'avversa istanza di sospensione, in assoluto difetto dei presupposti di legge, PREVIA non accettazione del contradditorio sulle domande e conclusioni nuove di cui alla III Memoria ex Art. 171 ter C.p.c. depositata da parte ricorrente in data 24/6/2025 poiché irrituali, tardive ed inammissibili, RESPINGERE ogni avversa domanda proposta nei confronti di in quanto tardiva, inammissibile, Controparte_1
improcedibile, infondata e non provata;
con ogni e più ampia riserva e vinte le spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha adito questo Tribunale per udire accertata e dichiarata la nullità Parte_1 della cartella di pagamento n. 09720230014669569001, con la quale Controparte_1
gli ha intimato il pagamento della somma di € 24.882,93.
Il ha affermato che le somme oggetto di intimazione erano relative a Parte_1
violazioni al codice della strada, commesse il 22.10.2021 a mezzo della vettura Ford Focus
Tg. DC468BF, ma che alla data in questione l'autovettura non era più di sua proprietà, in forza del trasferimento intervenuto in favore di il 12.7.2021. L'attore ha Controparte_4
lamentato l'inadempimento, da parte dell'agenzia dell'incarico conferitole dalle parti CP_5 della compravendita e avente a oggetto la cura della trascrizione della cessione;
ha esposto che per tale ragione egli era destinatario, in data 13.9.22, della notifica, da parte della
Prefettura di del verbale di accertamento della sanzione relativa alla mancanza di CP_3
copertura assicurativa del veicolo di cui in causa.
Il , pertanto, esponeva di aver adito il Giudice di Pace di Velletri per Parte_1
l'accertamento della perdita del possesso del veicolo a decorrere dalla data della compravendita;
con sentenza 100/24 il Giudice di Pace di Velletri accoglieva la domanda e, una volta passata in giudicato, l'attore affermava di aver trasmesso la pronuncia a mezzo PEC inviata sia alla sia all' . Controparte_3 Controparte_1
Sulla base di tali premesse di fatto, il ha domandato la sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva della Cartella di pagamento e la dichiarazione di nullità della Cartella, per insussistenza dell'obbligazione in capo all'odierno attore: ha chiesto, infine, la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver cagionato la necessità di instaurare il presente giudizio in ragione del mancato annullamento in autotutela della Cartella.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la tardività Controparte_1
dell'opposizione, in quanto proposta a distanza di due anni dalla notifica della Cartella di cui in causa. Nel merito, ha eccepito l'inopponibilità, nei propri confronti, del giudicato formatosi nel giudizio nanti il Giudice di Pace di Velletri, e la rimproverabilità all'opponente del mancato trasferimento dell'autovettura, ciò che escludeva in radice ogni responsabilità dell'Agenzia.
All'udienza del 4.7.2025, in esito a discussione, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 26.9, con deposito di sole note scritte. Va preliminarmente trattata l'eccezione di tardività dell'opposizione all'esecuzione.
Tale è la tipologia di opposizione alla quale va ricondotto il presente giudizio, e che non risulta mutata neppure a seguito della modifica delle conclusioni, di cui alla memoria ex art. 171 ter c.p.c., rispetto a quelle rassegnate nell'atto di citazione. Il potere di qualificazione della domanda, esercitabile d'ufficio dal giudice, “non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta” (Cass. civile sez. lav., 18/06/2020, n. 11899).
Tanto premesso, la Cassazione ha affermato la distinzione, ai fini della verifica della tempestività, tra l'opposizione cd. recuperatoria, la quale “consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l'atto presupposto solo allorché la cartella sia stata effettivamente il primo atto attraverso cui l'interessato è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria” (Cass. civile sez. III, 10/02/2021, n. 3318), e l'opposizione all'esecuzione in senso proprio. La Suprema Corte ha difatti precisato che
“Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (Cass. civile sez. II, 04/09/2019, n. 22094).
Tali principi vanno tuttavia coordinati con il particolare regime al quale è assoggettato il verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada;
come chiarito dalle Sezioni
Unite della Cassazione, tale atto pubblico rappresenta “un "titolo esecutivo" del tutto peculiare;
esso consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori”, salvo tempestivo ricorso al Prefetto (SS.UU. 22/09/2017, n. 22080, parte motiva).
Nella medesima pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che “Non va perso di vista il dato normativo per il quale, per contrastare il titolo stragiudiziale di che trattasi, l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato un rimedio "speciale", appositamente destinato ad evitare che divenga definitivo l'accertamento consacrato nel verbale di contestazione della violazione del codice della strada. L'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23
e art. 204 bis C.d.S. (ed oggi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7) è rimedio omnicomprensivo e idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsivoglia vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione.
5. Una volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione, ove fondata sulla causa petendi della (asserita) mancanza di titolo esecutivo”; sicché va tenuta ferma la distinzione, prospettata tra l'altro da Cass. civile
12 aprile 2002, n. 5279, “tra vizi che attengono alla formazione del titolo, sulla base del quale il ruolo è stato formato (da dedurre con l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981), e fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che però hanno reso illegittima l'iscrizione a ruolo (da dedurre con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.). […]
Una volta divenuto definitivo l'accertamento contenuto nel verbale non opposto è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata, tra cui anche la notifica/omessa notifica del verbale” (SS.UU. 22/09/2017, n.
22080, parte motiva). Nella medesima pronuncia le Sezioni Unite hanno peraltro precisato, con riferimento alla possibilità di opporre tardivamente vizi di merito del verbale, che in caso di asseriti vizi della notifica, “quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. […] In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.
Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. E' sufficiente al "recupero" di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione”. Le Sezioni Unite hanno concluso, affermando il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”; il supremo consesso, nel confermare che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.”, ha precisato – a scanso di equivoci – che con il primo strumento “potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). […] Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita” (SS.UU. 22/09/2017, n. 22080, parte motiva).
Tali principi, peraltro, appaiono armonici con la “consolidata giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato a mezzo dell'opposizione alla cartella esattoriale (ex p/urimis, Cass. n. 3338 del 2007; Cass. n. 17278 del 2005; Cass. n. 9820 del 2001)” (Cass. Civile Ord. Sez. 6
9059/2021, parte motiva); orientamento fatto proprio dalle Corti di merito, presso le quali ricorre l'affermazione per cui in caso di opposizione all'esecuzione di Cartella di pagamento fondata sull'asserita illegittimità del verbale di Polizia stradale, che di detta Cartella costituisce il presupposto, “Trattasi di motivi di illegittimità, eventuali, del verbale da formularsi con apposito ricorso ex art 7 d lvo 150/2011, essendo la notifica del verbale pervenuta regolarmente nella sfera di conoscenza del destinatario;
il profilo di contestazione avrebbe dovuto fin da subito essere dedotto mediante proposizione di opposizione al verbale di accertamento. Decorso inutilmente il termine per tale ricorso la contestazione diventa inammissibile e non può essere riproposta attraverso l'opposizione alla ingiunzione (pena l'indebita duplicazione degli strumenti impugnatori, cfr Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 01) che ha affermato il principio peraltro consolidato che "In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale") consolidandosi il verbale di accertamento della violazione del codice della strada a seguito della rituale notifica” (Trib. Milano sez. I, 01/02/2023, n.
823).
Applicando tali principi alla fattispecie di cui in causa, ne deriva il rigetto dell'opposizione.
È pacifico, in quanto ammesso dalla stessa difesa di parte opponente, che il verbale di accertamento concernente le violazioni al Codice della Strada commesse nell'anno 2021 sia stato regolarmente notificato a colui che, allo stato, appariva il proprietario del veicolo con il quale dette violazioni erano perpetrate (Citazione, pag. 2); la medesima difesa ha Parte_1 ammesso di non aver esperito l'opposizione al verbale, limitandosi ad esporre – in una conversazione telefonica asseritamente intercorsa con gli Uffici della Prefettura di – CP_3 di aver proceduto alla compravendita del veicolo di cui in causa in data anteriore alla contestazione delle violazioni in parola (Citazione, pag. 2). Ciò si traduce nell'acquisto della qualità di titolo esecutivo, da parte del verbale (ex plurimis, Cass. civile sez. II, 26/10/2023,
n. 29738), legittimamente posto a fondamento della Cartelle di pagamento notificata al
. Parte_1
Va dunque rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta da nei Parte_1
confronti della Cartella di pagamento n. 09720230014669569001 notificatagli da
[...] in data 19.4.2023. Resta invece impregiudicata ogni doglianza Controparte_1
relativa alla responsabilità contrattuale dell'agenzia “ , per l'eventuale inadempimento CP_5 dell'incarico inerente la trascrizione dell'atto di compravendita del veicolo targato DC468BF; così come la possibilità, per l'opponente, di rivalersi sugli effettivi titolari del mezzo con il quale sono state commesse le violazioni contestate.
Tali circostanze di merito, suscettibili di essere valorizzate in successivi giudizi instaurati nei confronti dei soggetti legittimati, integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni, rilevanti ai fini del regolamento delle spese di lite, come da declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 92 c.p.c. da parte della sentenza 77/2018 della Corte Costituzionale.
Le spese di lite sono dunque integralmente compensate tra le parti.
Le spese sono liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato dal
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità della stessa e dell'attività difensiva in concreto svolta, facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%, in € 1.700,00, oltre
15% spese generali, IVA e CPA in quanto dovute.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia della Controparte_6
respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni
[...] indicate in motivazione:
1. DICHIARA la contumacia della – CP_3 CP_6
2. RIGETTA l'opposizione proposta da avverso la Cartella di Parte_1
pagamento n. 09720230014669569001 notificata da Controparte_1
in data 19.4.2023;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Savona, 13 10.2025 Il giudice
D.ssa Paola Antonia Di Lorenzo