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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere-rel ha pronunciato in grado di appello in data 30/06/2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, il seguente DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13/2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
Parte_1
E
- : Parte_2
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza 2170/2023, emessa in data 28.12.2023 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 962,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge. Salerno, 30/06/2025
Il Presidente
dr. Maura Stassano
1
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere-rel ha pronunciato in grado di appello in data 30/06/2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, il seguente DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13/2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
Parte_1
E
- : Parte_2
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza 2170/2023, emessa in data 28.12.2023 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 962,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge. Salerno, 30/06/2025
Il Presidente
dr. Maura Stassano
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