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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 795/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 795/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) nato a [...], U.S.A.) Controparte_1 C.F._2 il 28.7.1990, residente in 44107 Lakewood (Ohio, U.S.A.) entrambi rappresentati e difesi dall' BUSSO MANUELA come da procure in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano unione civile Parte_1 Controparte_1 tra persone dello stesso sesso il 13.11.2020 in Alba, trascritta all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Alba, Numero 2, Parte I, Anno 2020)
Gli uniti hanno scelto il regime della separazione dei beni e hanno mantenuto ciascuno il proprio cognome.
Con ricorso depositato il 07/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 1, c. 24, L. 76/2016 e s.m.i.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La Procura alla lite rilasciata a favore dell'avv. Busso dal sig , cittadino Controparte_1
USA residente in USA, è stata regolarizzata a mezzo di apposizione di apostille da parte di un Notaio Pubblico dello Stato dell'Ohio (USA, regolarmente tradotta con traduzione asseverata in lingua italiana
La domanda di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 1, c. 24, L. 20.05.2016 n. 76 e s.m.i.
È provata l'esistenza della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile rappresentata dal sig. avanti all'Ufficiale di stato civile di Alba, previamente comunicata all'altra parte Pt_1 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento presso la residenza anagrafica, volontà di sciogliere il vincolo ribadita, peraltro da entrambe le parti, con le produzioni documentali.
E' accertata altresì sufficiente conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino americano e la conseguente sua piena comprensione degli atti ricevuti e sottoscritti (cfr. doc. 6)
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Gli uniti dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno, riconoscendosi reciprocamente sufficiente capacità di lavoro e di guadagno e di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., visti la legge 20.05.2016 n. 76 e il DPR 3.11.2000 n. 396,
PRONUNCIA lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, contratta dai signori e in ALBA il 13/11/2020, ed iscritta nel registro Parte_1 Controparte_1 del detto Comune all'anno 2020 I serie n. 2, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare l'emananda sentenza a margine del registro delle unioni civili e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 795/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) nato a [...], U.S.A.) Controparte_1 C.F._2 il 28.7.1990, residente in 44107 Lakewood (Ohio, U.S.A.) entrambi rappresentati e difesi dall' BUSSO MANUELA come da procure in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano unione civile Parte_1 Controparte_1 tra persone dello stesso sesso il 13.11.2020 in Alba, trascritta all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Alba, Numero 2, Parte I, Anno 2020)
Gli uniti hanno scelto il regime della separazione dei beni e hanno mantenuto ciascuno il proprio cognome.
Con ricorso depositato il 07/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 1, c. 24, L. 76/2016 e s.m.i.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La Procura alla lite rilasciata a favore dell'avv. Busso dal sig , cittadino Controparte_1
USA residente in USA, è stata regolarizzata a mezzo di apposizione di apostille da parte di un Notaio Pubblico dello Stato dell'Ohio (USA, regolarmente tradotta con traduzione asseverata in lingua italiana
La domanda di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 1, c. 24, L. 20.05.2016 n. 76 e s.m.i.
È provata l'esistenza della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile rappresentata dal sig. avanti all'Ufficiale di stato civile di Alba, previamente comunicata all'altra parte Pt_1 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento presso la residenza anagrafica, volontà di sciogliere il vincolo ribadita, peraltro da entrambe le parti, con le produzioni documentali.
E' accertata altresì sufficiente conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino americano e la conseguente sua piena comprensione degli atti ricevuti e sottoscritti (cfr. doc. 6)
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Gli uniti dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno, riconoscendosi reciprocamente sufficiente capacità di lavoro e di guadagno e di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., visti la legge 20.05.2016 n. 76 e il DPR 3.11.2000 n. 396,
PRONUNCIA lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, contratta dai signori e in ALBA il 13/11/2020, ed iscritta nel registro Parte_1 Controparte_1 del detto Comune all'anno 2020 I serie n. 2, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di annotare l'emananda sentenza a margine del registro delle unioni civili e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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