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Ordinanza 14 gennaio 2025
Ordinanza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, ordinanza 14/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1127/2021 r.g.
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 1127/2021, avente ad oggetto: responsabilità professionale, riservata in decisione all'udienza del 22/10/2024, promossa da:
(CF: ), in persona Parte_1 C.F._1
del legale rappresentante p.t., Sig.ra rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. MARCO ARGIRÒ (C.F.: ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore a S.
Maria Capua Vetere (CE) alla Traversa Mario Fiore n. 32.
RICORRENTE
CONTRO
1 AVV. MARIA LOMBARDI (C.F.: , C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO SANTORO (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso studio del suo C.F._4
difensore a S. Maria Capua Vetere (CE) in via S. Mercadante n. 22.
RESISTENTE
NONCHÈ
LLOYD' con riferimento al Controparte_1
rischio assunto con il certificato n. AEAW0044079-LB (CF/P. IVA
), in persona della dott.ssa quale P.IVA_1 Controparte_2
procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia, avente sede legale al Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO BATINI (C.F.: ) ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore a
Milano in Via Camperio, 9.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e
dichiarare ex art. 1176 c.c. la responsabilità professionale della
resistente Avv. Maria Lombardi nello svolgimento dell'incarico ricevuto
dal ricorrente per i fatti di cui in narrativa, e condannare la medesima
in solido con Controparte_3
2
1. al risarcimento del danno patrimoniale arrecato al ricorrente
quantificato in euro 995.766,50, con la Parte_1
rivalutazione monetaria (tenuto conto della condotta del resistente
palesemente dilatoria nel risarcimento dei danni) ed interessi legali
sulla somma rivalutata, entrambi dalla data della proposizione del
ricorso avverso il licenziamento del 11/12/2014 a quella dell'effettivo
soddisfo.
2. al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art.
24 della Costituzione da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente
apprezzamento del Giudice adito.
3. in ogni caso, al risarcimento del danno da “perdita di chance” da
liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito.
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per la parte resistente: “In via preliminare, richiamando quanto
esposto in sede di comparsa di costituzione e che ivi si reitera,
dichiarare la propria incompetenza e dichiarare che la causa è di
competenza del Tribunale di S. Maria C.V. o al limite del Tribunale di
3 Cassino, con conseguente condanna al ristoro delle spese e competenze
di lite;
Qualora il Tribunale ritenga la propria competenza e sempre in via
preliminare:
- essendo la causa non di pronta soluzione, disporre il mutamento di
rito, con i conseguenti provvedimenti;
- nel merito, rigettare la domanda come formulata, per tutte le
motivazioni meglio espresse in premessa;
- considerare che l'errore compiuto non emendabile, e dichiarare
l'assenza di responsabilità del professionista;
in estremo subordine: - ridurre il quantum al dovuto ex lege come
meglio precisato innanzi, in ogni caso: - pronunciare la validità della
[.. polizza professionale sottoscritta dall'Avv. Lombardi con la Lloyd
e nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_1
domanda avanzata dal ricorrente per l'effetto ritenere indenne la
resistente in funzione della validità della polizza dichiarando la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, tenuta a manlevare e tendere indenne l'avv. Maria Lombardi
per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore del ricorrente;
4 - condannare infine il ricorrente al pagamento delle spese e competenze
di lite”
Per la terza chiamata in causa: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale,
contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
- in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale per
errata applicazione delle norme dettate in materia di competenza e foro
dei magistrati e, conseguentemente, rimettere la causa al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere o, in alternativa, al Tribunale di Cassino,
con conseguente condanna del Ricorrente alle spese e competenze di lite
sostenute;
- in via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dal Sig.
nei confronti dell'Avv. Lombardi, poiché del tutto infondate Parte_1
in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, accertare e
dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta
dall'Avv. Lombardi nei confronti di Controparte_3
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEAW0044079-
LB, con conseguente estromissione degli stessi Assicuratori dal giudizio
de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di
qualsivoglia domanda avanzata nei loro confronti, così assolvendo gli
5 stessi con riferimento al rischio Controparte_3
assunto con il certificato n. AEAW0044079-LB da ogni domanda e
pretesa da chiunque formulata;
- sempre in via gradata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
del Ricorrente, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1227 c.c. accertare il
concorso colposo del Sig. nella causazione dell'asserito Parte_1
evento lesivo nella misura del 50% e, per l'effetto, escludere o, in mero
subordine, ridurre l'obbligazione risarcitoria dell'Avv. Lombardi
secondo la gravità della colpa ad essa imputabile;
- in ulteriore
subordine, ove codesto Ill.mo Tribunale dovesse disporre
l'accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig.
nei confronti dell'Avv. Lombardi, accertare e dichiarare Parte_1
l'inoperatività della Polizza n. AEAW0044079-LB per tutti i motivi
meglio esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la
decadenza dell'Avv. Lombardi dal diritto all'indennizzo, avendo
l'Assicurata reso dichiarazioni inesatte e reticenti ai sensi e per gli
effetti delle previsioni di Polizza nonché ex art. 1892 c.c. e, per l'effetto,
assolvere con riferimento al rischio Controparte_3
6 assunto con il certificato n. AEAW0044079-LB dalle domande avverso
gli stessi proposte dall'Avv. Lombardi;
- in via ulteriormente gradata, sempre nel merito: nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda svolta
dal Sig. nei confronti dell'Avv. Lombardi, previa Parte_1
decurtazione di ogni somma ai sensi dell'art. 1227 c.c., e di ritenuta
operatività della Polizza, contenere l'obbligazione di manleva di
con riferimento al rischio assunto con Controparte_3
il certificato n. AEAW0044079-LB (i) nei limiti della quota di
responsabilità eventualmente e direttamente imputabili all'Avv.
Lombardi, (ii) in ragione del massimale, della franchigia e delle
limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a
carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Avv. Lombardi per
lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale,
anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi
contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma
dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità
e giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato,
7 oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali
nella misura del 15%.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex artt. 50 e 702 bis c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, il sig. adiva il Tribunale Parte_1
di Cassino al fine sia di accertare la responsabilità dell'avv. Maria
Lombardi per aver malamente svolto l'incarico professionale affidatole,
poichè il predetto difensore aveva erroneamente individuato il soggetto passivo nell'instaurazione del processo per l'impugnativa del licenziamento comminato al ricorrente dalla Controparte_4
sia per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla parte
[...]
resistente.
A fondamento della pretesa risarcitoria, il sig. deduceva Parte_1
quanto segue:
- di essere stato dal 03/08/1998 fino alla data di ricevimento della lettera di licenziamento del 18/08/2014 dipendente della società
in servizio presso la sede di Sora, dove Controparte_4
ricopriva la qualifica di agente generale di IV livello;
8 - nel mese di luglio del 2012 il ricorrente veniva indagato dalla procura di Latina, in quanto aveva, in concorso con altre persone, commesso reati afferenti al delitto di truffa e falso in scritture private;
- il datore di lavoro, alla luce di quanto emerso ed in ossequio all'art. 12,
comma 5, del CCNL comminava al signor la sospensione dal Parte_1
servizio;
- in data 13/12/2013 nell'ambito del procedimento penale n. 6013/13
veniva disposto nei confronti della parte attrice un'ordinanza di applicazione di misura cautelare, pronunciata dal Tribunale di Napoli
nell'ambito del procedimento penale n. 6013/13 RGNR e n. 38196/13
R.G.;
- in data 24 febbraio 2014 l comunicava al CP_4 Controparte_4
sig. la contestazione disciplinare ex art. 7 Legge n. 300/1970, Parte_1
ovvero lamentando la “lesione al rapporto fiduciario
imprescindibilmente sotteso al rapporto nonché all'immagine e degli
interessi della nostra società”
- il lavoratore, pertanto, impugnava la contestazione sia con lettera raccomandata sia con un incontro ex art. 7 dello statuto dei lavoratori,
avuto luogo in data 11/07/2014 a Milano presso la sede della società;
9 - nelle more con provvedimento del 17/4/2014 il signor Parte_1
veniva rinviato a giudizio, mentre in data 01/08/2014 la società
convenuta comunicava al lavoratore il licenziamento per giusta causa;
- il ricorrente dapprima impugnava il licenziamento a mezzo lettera raccomandata a firma dell'Avv. Emiliano De Ruggiero, mentre in seguito si rivolgeva all'avv. Maria Lombardi per farsi assistere nella relativa azione giudiziaria presso il Tribunale di Cassino;
- il predetto difensore, infatti, proponeva in data 11/12/2014 ricorso ex lege 92/2012, ed il procedimento veniva iscritto con RG n. 2646/2014;
- in tale circostanza, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino
rigettava il ricorso proposto tramite la parte convenuta, poiché rilevava un difetto di legittimazione passiva della , poiché il Controparte_5
professionista erroneamente citava in giudizio la predetta compagnia
IC ma nel corpo dell'atto aveva indicato come datore di
lavoro “ Controparte_6
- a tal riguardo, l'odierno ricorrente precisava che non era mai emerso dagli atti posseduti dal patrocinatore e da lui depositati come allegati al ricorso alcun rapporto con la . Controparte_5
10 - ed invero, da tutti gli atti, di cui la professionista era in possesso,
emergeva con evidenza che il datore di lavoro del suo assistito era la società ; Controparte_4
- lo stesso istante, infatti, aveva in precedenza inviato lettere di contestazione alla suddetta compagnia assicurativa;
- sicché l'indicazione e la successiva citazione del resistente
[...]
era stato frutto esclusivo di un grossolano ed evidente errore CP_5
professionale dell'Avv. Maria Lombardi;
- accertato e riconosciuto il grave errore commesso nel ricorso originario, l'Avv. Maria Lombardi impugnava con esito negativo il decreto presso il Tribunale di Cassino che veniva iscritto con RG n.
1435/2015;
- il Giudice dell'opposizione, altresì, rilevava che aveva Parte_1
correttamente impugnato stragiudizialmente il licenziamento, mentre il suo legale aveva provveduto erroneamente a citare quale resistente/convenuto la società nel giudizio di impugnazione CP_5
del licenziamento, provocando l'esito infausto del ricorso ed il definitivo licenziamento del ricorrente;
11 - a causa dell'errore imputato all' Avv. Lombardi, il ricorrente lamentava di aver subito un grave pregiudizio morale ed economico sotto un duplice profilo: da un lato non aveva potuto discutere nel merito l'impugnazione del licenziamento perdendo ogni possibilità di reintegro;
dall' altro lato di non aver potuto agire ex novo nei confronti del datore di lavoro né parimenti, aver potuto far valere fatti nuovi al fine di essere reintegrato nella propria posizione lavorativa;
- ed invero, l'istante sosteneva di aver subito danni sia di natura patrimoniale, quantificati dal CTP, dott. in euro Persona_1
995.766,50, ivi comprensivi delle mancate retribuzioni dal settembre
2014 al dicembre 2019 e del TFR, sia danni di natura non patrimoniale,
derivanti dalla violazione del diritto di difesa, riconosciuto dall' art. 24
della Costituzione;
- altresì, il sig. formulava, in via subordinata, una domanda Parte_1
per danno da perdita di chance, inteso nel senso di “perdita da
reintegro, possibilità che al momento dell'incarico era certamente
elevata, o in ogni caso, di ottenere il reintegro dopo l'assoluzione dai
fatti –reato per i quali era stata avviata la contestazione disciplinare
conclusasi con il licenziamento”;
12 - d' altro canto, l'Avv. Maria Lombardi declinava l'invito alla negoziazione assistita, ritenendo il suo operato non censurabile e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa,
[...]
per la responsabilità civile Controparte_3
- in data 06/11/2018 la Seconda Sezione Penale del Tribunale di S.
Maria C. V. assolveva (con sentenza n. 5581/2018 Parte_1
depositata il 01/02/2019) dal reato a lui ascritto ex art. 530 c.p.p. perché
il fatto non era più previsto dalla legge come reato;
Alla luce di quanto esposto, l'odierno ricorrente rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'Avvocato Lombardi Maria, negando ogni responsabilità nel merito nonché eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Cassino, poiché sosteneva che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale il suo cliente, rivestendo lo status di consumatore e avendo la residenza a San Tammaro (CE), la competenza territoriale del giudizio de quo rientrava in quella del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
13 Altresì, l'attuale resistente ribadiva di aver pienamente assolto l'obbligo di dare informazioni al cliente, come previsto dagli articoli 13, comma
5, della l. n. 247/2012 e dal Codice deontologico e che l'errata indicazione del convenuto era stata determinata da inesatte informazioni del ricorrente e dalla complessità della vicenda societaria che riguardava l'allora datrice di lavoro del Parte_1
Altresì, il legale precisava che il ricorrente, sull'onda di addossarle responsabilità inesistenti, non aveva dimostrato che seppure il professionista avesse vocato in giudizio un soggetto diverso, il processo avrebbe sortito effetto positivo né, parimenti, provava la quantificazione dei danni di natura non patrimoniali e da perdita di chance.
Ed infine, la parte resistente contestava i conteggi ex adverso prodotti dal ricorrente, sostenendo che i danni patrimoniali lamentati erano inadeguati ed inconferenti rispetto al petitum e che il preteso pregiudizio economico al limite, poteva essere pari alla differenza tra quanto avrebbe sortito con il processo e quanto effettivamente percepito con la nuova attività.
In considerazione di quanto sopra rappresentato, espresso e dedotto,
pertanto, l'avv. Lombardi evidenziava l'infondatezza delle pretese
14 risarcitorie/creditorie del signor e chiamava in causa la sua Parte_1
compagnia IC , al fine di Controparte_3
vedersi manlevare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Ed invero, parte resistente aveva stipulato con la suddetta società la polizza professionale di tipo “claims made”, operante per tutte le richieste di risarcimento danni della contraente e che contemplava la clausola di cosiddetta retroattività, ovvero l'impegno della IA
IC di “coprire un fatto illecito accaduto in qualsiasi periodo
pre-polizza”, proprio in funzione della aleatorietà che caratterizza tale esercizio professionale.
Con ordinanza assunta a termine dell'udienza del 6 aprile 2020 il giudice diverso da questo Magistrato autorizzava la resistente alla chiamata in causa della compagnia Controparte_3
che con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
, si costituiva in giudizio tempestivamente. NumeroDiCart_1
In via preliminare, l'Assicurata precisava di operare in regime di stabilimento nel territorio dell'Unione Europea e di possedere un'autonoma personalità giuridica rispetto ai “ CP_3
15 Altresì, la società sottolineava di aderire alle difese formulate dall'Avv.
Lombardi sia in merito all'incompetenza territoriale del Tribunale ivi adito, ritenendo non sussistere nel caso di specie i presupposti di legge invocati dall'odierno ricorrente per l'applicazione del foro speciale previsto dall'art. 30 bis c.p.c. sia in riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dall' odierno ricorrente.
In riferimento alla domanda di manleva dell'avv. Lombardi, eccepiva l'
inoperatività della polizza assicurativa, poiché il contratto stipulato prevedeva una copertura assicurativa “ , Controparte_7
astrattamente operante dalle ore 24:00 del 9 luglio 2019 alle ore 24:00
del 9 luglio 2020 secondo lo schema “claims made”, ovvero solo “per le
richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'assicurato
durante il periodo di assicurazione in corso riferiti a fatti commessi
dopo la data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli
assicuratori durante il periodo di assicurazione”.
Ed inoltre, la società precisava che la suddetta copertura assicurativa escludeva le richieste di risarcimento causate da, connesse o
conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od alla data
di decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o delle
16 quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una
successiva richiesta di risarcimento contro di lui”.
Ed infine, la compagnia IC concludeva, rassegnando le conclusioni esposte in precedenza.
Nelle more la causa veniva assegnata allo scrivente.
Ciò posto in fatto, la domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo e in linea generale va infatti osservato che l'art. 2236
c.c. prevede quanto segue “Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde
dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Nel caso di specie va rilevato che nel ricorso presentato ex art. 1
comma 48 e ss Legge 92/2012 avverso il licenziamento dell'attuale ricorrente, il difensore dà atto in più punti del corpo dell'atto che l'istante fosse alla dipendenza della e che Controparte_4
la stessa fosse stata incorporata poi da convenuta Controparte_8
in giudizio.
Nel decreto emesso il 10.6.2015 con il quale veniva rigettato il suddetto ricorso veniva testualmente affermato in ordine alla carenza di legittimazione passiva del quanto segue: “Invero, come Parte_1
17 puntualmente ricostruito dalla società resistente, mentre era ancora in
corso il rapporto di lavoro con il ricorrente (all'epoca sospeso
cautelativamente), la società che ne era datrice di lavoro, ovvero
l' (si veda il provvedimento di sospensione adottato Controparte_9
proprio da tale società - doc. 2 della produzione di parte ricorrente), ha
conferito, con atto notarile del 10.12.2013, alla
il cd. (ovvero il ramo Controparte_4 CP_10
assicurativo a cui pacificamente apparteneva il ricorrente),
"rappresentato dal complesso di beni e rapporti funzionali all'esercizio
dell'attività assicurativa ... come tale comprensivo, tra l'altro, delle reti
agenziali, della connessa organizzazione produttiva e dei rapporti
broker" (v. doc. 6 della produzione di parte resistente - punto 1), nonché
del
"personale addetto al RA ", il cui rapporto di lavoro è CP_4
proseguito quindi, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con
[...]
*conservandone i diritti derivanti dall'anzianità e CP_4
mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto*
(v. punti 3-5). Detto conferimento ha avuto “efficacia a decorrere dallo
spirare del 31 dicembre 2013" ed "in ogni caso in un momento
18 immediatamente antecedente rispetto alla efficacia dell'atto di fusione...
per incorporazione" stipulato in pari data, di cui si dirà in seguito (v.
punto 9). Per effetto del citato atto, è subentrata Controparte_4
quindi "in tutti i rapporti giuridici e contrattuali riconducibili al RA
", nonché "nelle controversie riferibili al RA , di CP_4 CP_4
qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi
soggetto e quale che sia la loro fonte, cosi come in tutte le controversie
e vertenze stragiudiziali (presenti e future) ...
compresi nel RA e come tali compresi nel conferimento" (v. CP_4
punto 6).
Solo in un momento (immediatamente) successivo al predetto scorporo
del RA
Alleanza dalla e al conseguenziale suo conferimento Controparte_9
alla
, si è poi perfezionata la fusione per Controparte_4
incorporazione di
nella Controparte_9 Controparte_5
Tale fusione per incorporazione si è realizzata con atto notarile del
19 10.12.2013 (v. doc. 7 della produzione di parte resistente - punto 1), nel
quale è espressamente precisato che "gli effetti" della predetta fusione
sarebbero decorsi "dalla data del 31 dicembre 2013 ... e, comunque, da
un momento immediatamente successivo rispetto all'efficacia del
conferimento del ramo assicurativo (il 'RA Alleanza')" (v. punto
3); sicché "il subentro della ] nel patrimonio e nelle Controparte_5
posizioni giuridiche della ] ha [avuto] corso CP_9
successivamente alla efficacia del più volte citato conferimento a favore
di , e dunque non si riferisce alle attività, Controparte_4
alle passività, ai rapporti, ... alle controversie e posizioni processuali.
ricompresi nel RA " (punto 5 lett. G). CP_4
Tanto chiarito, la deduzione della difesa del ricorrente, di cui alle note
a verbale dell'udienza del 20.2.2015, secondo cui "ad oggi" ci sarebbe
"una grande famiglia (le
) che [avrebbe] inglobato (facendone perdere Controparte_5
l'autonomia e l'identità) diverse Compagnie assicuratrici tra lui
l' , oltre che indimostrata, è apertamente Controparte_4
smentita dalle emergenze documentali sopra richiamate, da cui anzi
20 emerge che (alle cui dipendenze è Controparte_4
nuovamente transitato il ricorrente, ai sensi dell'art, 2112 c.c.) è
soggetto giuridico distinto ed autonomo rispetto a , Controparte_5
che pertanto è sempre rimasta estranea al rapporto di lavoro del
ricorrente (instauratosi con , proseguito con Controparte_4
ed infine nuovamente con Controparte_9 Controparte_4
), non avendo peraltro la predetta mai esercitato nei
[...] Controparte_5
confronti del ricorrente potere datoriale, né essendosi mai Pt_3
avvalsa delle sue
prestazioni lavorative.
Sulla base di tali considerazioni, deve in conclusione ritenersi fondata
l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata
dalla difesa della società resistente.
Ne appare possibile, in difetto assoluto della legittimazione passiva
della convenuta in giudizio, disporsi la "integrazione del contraddittorio
nei confronti dell
[...]
richiesta "per mero scrupolo difensivo" dalla difesa Controparte_4
del ricorrente, presupponendo comunque la "integrazione del
contraddittorio" (ovvero l'estensione del contraddittorio così come
21 instaurato dalla parte attrice) la legittimazione passiva del soggetto
originariamente convenuto in giudizio”.
Il Giudice poi stante le riscontate difficoltà ravvisate dalla parte nella ricostruzione dei rapporti societari tra la e Controparte_4
sulla base di quanto appena riportato, ha motivato Controparte_5
in ordine alle spese come segue: “Avuto riguardo alle difficoltà
presumibilmente incontrate dalla parte ricorrente nel ricostruire le
complesse vicende societarie della datrice di lavoro e considerate le
ragioni sottese alla presente statuizione (del tutto svincolate da una
valutazione della fondatezza nel merito delle censure attoree in ordine
al provvedimento di licenziamento), può disporsi l'integrale
compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Nella sentenza n. 821/2016 del 27.10.2016 emessa sempre del Giudice
del lavoro di Cassino relativa al giudizio promosso ex art. comma 51
legge 92 del 2012, le valutazioni circa la carenza di legittimazione passiva di veniva confermata come anche la Controparte_5
statuizione in ordine all'integrale compensazione delle spese per le stesse ragioni esposte nel decreto emesso ex art. 1 comma 48 ed oggetto di opposizione.
22 Questo Giudice invero condivide la duplice valutazione del giudice del lavoro in ordine alla complessità delle vicende societarie che hanno riguardato prima la l' (che provvedeva al Controparte_9
provvedimento di sospensione dal lavoro dell'istante) e allo scorporo del ramo d'azienda (cd RA Alleanza) conferito alla
[...]
e poi la fusione della nella Controparte_4 CP_9 [...]
. Controparte_11
La complessità di tale vicenda societaria consente di ritenere che l'errore del difensore pur ravvisabile nel caso di specie sia ricollegabile a colpa non grave ma lieve che come tale esime da responsabilità lo stesso prestatore d'opera in forza del disposto della norma del codice civile da ultimo richiamata (art. 2236 c.c).
Inoltre nella lettera di licenziamento di fa riferimento alla contestazione in precedenza comunicata e riguardante l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del per il reato si ripete Parte_1
o di cui all'art 416 c.p. commi I, II, III, VI e VIII e all'art 7 della L. n.
203/91 poiché con gli associati al "clan dei casalesi", nella consapevolezza della rilevanza causale del suo apporto (agente assicurativo) si associava al fine di commettere un numero
23 indeterminato di delitti di formazione di scritture private false, il ricorrente era accusato di redigere e mettere sul mercato polizze assicurative false da settembre 2011 a gennaio 2012 assicurando, in tal modo notevoli disponibilità finanziare per il clan ]. CP_12
Ciò posto si osserva che in linea generale “la responsabilità
professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso
causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente.
L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica,
inoltre, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito
favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e
diligentemente eseguita. Perciò non è sufficiente il solo fatto del non
corretto adempimento dell'attività professionale, occorre, altresì,
verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia
riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato
effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il
suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il
riconoscimento delle proprie ragioni.” (Cass., Sez. III, 8 novembre
2016, n. 22606.
24 Nel caso di specie ritiene questo giudice che se anche il difensore avesse tenuto un comportamento corretto evocando in giudizio
[...]
e non , egli non avrebbe potuto Controparte_4 Controparte_5
conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni. Infatti, i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione del fatto sono statio poi confermati nella sentenza di penale dibattimentale la messa il 2018 (due anni dopo quindi la conclusione della vicenda processuale giuslavoristica) la quale ha accertato la commissione del reato associativo contestato assolvendo l'imputato solo in ragion e Parte_1
del fatto che nel corso del processo il reato fine di cui all'art. 485 c.p.
veniva depenalizzato facendo quindi cadere anche l'associazione finalizzata alla commissione di fatti non costituenti più reato.
Quindi con la sentenza penale il veniva assolto non perché il Parte_1
fatto contestato non più sussisteva ma perché esso - accertato come sussistente - non costituiva più reato per il nostro ordinamento.
La ravvisata condotta di falsificazione di polizze (anche se non più
integrante reato) integra pur sempre un' ipotesi di “mancanza così
grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto
(art.. 58 CCNL citato, tale da rendere legittimo un licenziamento per
25 giusta causa come quello operato dalla Alleanza assicurazione nei confronti del Pertanto, la corretta evocazione di tale ultima Parte_1
società nel giudizio di impugnazione, alla luce della gravità degli elementi a suo carico nel procedimento penale, non avrebbe consentito al di veder riconosciute le vantate ragioni nel giudizio di Parte_1
impugnazione del licenziamento nemmeno in termine di aumento delle proprie chance di vittoria.
Il ricorso va quindi rigettato.
Tenuto conto dell'accertato errore compiuto dal difensore nell'espletamento del suo incarico sebbene non riconducibile a colpa grave, sussistono i presupposti di lege per compensare nella misura della metà le spese di lite del presente giudizio ponendosi la quota residua,
liquidata come in dispositivo, a carico della parte ricorrente in favore del resistente che del terzo chiamato in causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sul ricorso avanzato dal sig.
(CF: ) nei confronti Parte_1 C.F._1
dell' AVV. MARIA LOMBARDI (C.F.: C.F._3
nonché (CF/P. IVA Controparte_3
26 ), così provvede: P.IVA_1
1) rigetta il ricorso
2) compensa al 50% le spese di lite fra il ricorrente e l'avv.to Maria
Lombardi e tra l'istante e la compagnia Controparte_3
, condannando il ricorrente a versare in favore di
[...]
ciascuno quest'ultimi due la somma (per ognuno) di euro 7.300,00 per compensi oltre spese forfettarie al 15% CPa ed Iva come per legge.
Così deciso in Cassino, 14.1.2025
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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