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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/02/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1149/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), n.q. di eredi di , elettivamente Parte_3 C.F._3 Persona_1 domiciliate in Milazzo (Me), via Ettore Celi n. 7 presso lo studio dell'Avv. Carmen Isgrò che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Paola Massafra per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina,
Via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1 febbraio 2024 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 giugno 2023 ed n.q. Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , agivano in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Persona_1
Gotto, esponendo che la loro dante causa aveva presentato in data 12 maggio 2022 CP_ domanda all' al fine di ottenere la concessione dell'Assegno Nucleo Familiare sulla pensione SOCTPS certificato 215-4800-08020082, essendo la stessa nell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Ciò premesso, chiedevano l'accertamento del diritto della loro dante causa al riconoscimento degli ANF sulla pensione. CP_ Nella resistenza dell' all'udienza dell'1 febbraio 2024 la causa veniva assunta in decisione. Nel caso in esame va rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, poiché la dante causa dei ricorrenti era titolare di pensione erogata dall' a carico della Gestione Pubblica. CP_1
Le Sezioni Unite hanno chiarito che “la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare, integrativo di pensione di reversibilità erogata dall' , spetta alla Org_1
Corte dei conti, sia perché detto assegno ha carattere accessorio e integrativo rispetto alla pensione a carico dello Stato, sia per la presenza di un finanziamento diretto dello Stato della relativa provvista, sia, infine, per il rilievo da assegnare al principio di concentrazione delle tutele, desumibile dall'art. 111, comma 2 Cost., in forza del quale deve evitarsi che siano devolute a giudici diversi questioni attinenti allo stesso rapporto” (Cass. 7 marzo
2008, n. 6179).
Per le superiori ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quella della Corte dei Conti.
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede;
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale;
fissa in 90 giorni il termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 febbraio 2024.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino