Versione
1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
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Art. 143. (( (Decisione del reclamo) )) (( .
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.
3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152. ))
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.
3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152. ))
Commentari • 25
- 1. Privacy e diritto di cronaca, la Cassazione conferma le sanzioni del Garante per la pubblicazione di dati di soggetti terziRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 29 settembre 2026 · 6.8635044
[…] Il termine previsto dall'articolo 143, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali per la decisione sul reclamo è infatti posto a tutela del reclamante, affinché riceva una risposta entro un termine ragionevole. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 50
- 1. Trib. Milano, sentenza 01/12/2023, n. 9710Provvedimento: […] 3 Secondo l'opponente, il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali sarebbe stato emesso in violazione degli artt. 143 co. 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) e 8 co. 1 del regolamento 2/2019, in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento. Né sarebbe stato rispettato il termine di novanta giorni posto dall'art. 14 L. 689/1981 per la contestazione dell'accertata infrazione. […] È ben vero che l'art. 143 co. 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.Leggi di più...
- violazione art. 5 GDPR·
- prescrizione potere sanzionatorio·
- rievocazione storica·
- art. 152 d.lgs. 196/2003·
- Garante per la Protezione dei Dati Personali·
- art. 166 Codice protezione dati·
- diritto all'oblio·
- opposizione a provvedimento sanzionatorio·
- art. 143 co. 3 Codice protezione dati·
- bilanciamento interessi