Articolo 1 della Legge 19 febbraio 1970, n. 60
Articolo 2
Versione
24 marzo 1970
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1968, e fino allo esercizio finanziario 1977 incluso, e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della "Fondazione Luigi Einaudi", con sede a Torino.
Tale contributo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 24 marzo 1970