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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
così composto: dott. VI AN EL Presidente dott.ssa Simona Di Paolo Giudice rel. dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 264/2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, alla via c.da Parte_1
Caporio n. 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Prisco, con domicilio eletto in
Fontanarosa (AV), Via San Pietro n. 2 v, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] e residente in Controparte_1
Macchiagodena (IS), alla via Caporio n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Mario
IF e dall'avv. Arturo Messere, con domicilio eletto in Venafro (IS ) al Viale VI
Emanuele III n° 27, presso lo studio del difensore IF
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11.9.2025
pagina 1 di 7
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 12.3.2021, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Macchiagodena il 9.10.1983 con , dalla cui unione sono nati i figli Controparte_1 Persona_1
(Isernia 23.9.1984), (Isernia 23.12.1985), (Isernia 1.5.1987), Persona_2 CP_2
(Isernia 17.8.1988), (Isernia 6.2.1990), Persona_3 Parte_2 Parte_3
(Isernia 28.1.1994) e (Campobasso 29.8.2001), deducendo di vivere CP_3 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della separazione dichiarata dal Tribunale di
Isernia con sentenza n. 676/2017 del 22.9.2017. Parte ricorrente ha chiesto altresì di revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra , ordinandone Controparte_1 la liberazione in suo favore;
di revocare l'assegno di mantenimento che il ricorrente versava in favore della figlia e del figlio;
di porre l'onere del Parte_3 CP_3 mantenimento del figlio a suo carico con collocazione presso la casa familiare CP_3
e di porre in ragione del 50% su entrambi i coniugi il pagamento delle spese straordinarie
(istruzione, mediche e quanto previsto per prassi in materia, come da vigenti protocolli dei fori territoriali); di porre a carico di il versamento di un assegno mensile Controparte_1 divorzile per dell'importo di € 250,00 con rivalutazione annuale come per Parte_1 legge.
Si è costituita regolarmente in giudizio la resistente aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed insistendo per la conferma dell'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Macchiagodena (IS) alla via Caporio n. 37, in suo favore, poiché convivente con il figlio;
per la conferma dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in CP_3 favore di quest'ultimo, ancora studente e non economicamente indipendente, da versare alla madre e con l'obbligo, per il resistente, di corrisponderle il 50% delle spese straordinarie per il figlio . CP_3
All'udienza presidenziale del 7.7.2021 il Presidente, nell'adottare i provvedimenti provvisori, ha disposto l'assegnazione della casa coniugale a stante la collocazione Controparte_1 del figlio , il riconoscimento, a carico di , di un assegno di CP_3 Parte_1 mantenimento mensile di € 150,00 per il figlio , da corrispondere a CP_3 CP_1
pagina 2 di 7 e il pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie per il figlio CP_1 CP_3
per ciascun coniuge.
[...]
Nell'ambito del procedimento, il fascicolo è stato assegnato a diversi giudici per pervenire, infine, allo scrivente magistrato che, esaurita l'istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza dell'11.9.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Essendo già stata pronunciata, in data 23.4.2024, sentenza parziale (n. 211/2024 pubblicata il
29.4.2024) relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del nuovo status afferenti alla regolazione dei rapporti economici, stanti le contrapposte domande accessorie svolte dalle parti.
La causa verte, quindi, solo sulle questioni patrimoniali successive e conseguenti alla pronuncia sullo status, premesso che alcuna contestazione vi è tra le parti circa la raggiunta indipendenza economica della figlia Pt_3
In particolare, il ha rappresentato che la è titolare di autonomo e adeguato CP_3 CP_1 reddito e che il figlio risiede stabilmente a Roma, recandosi solo periodicamente a far CP_3 visita ai genitori.
La , al contrario, rappresentando di essere insegnante di ruolo di scuola elementare CP_1 dal 27/11/2015, ha insistito per il conoscimento dell'assegno di mantenimento del figlio
, iscritto all'Università e non autonomo economicamente e per l'assegnazione della ex CP_3 casa coniugale.
***
Per quanto attiene il mantenimento dei figli, si osserva che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023 ). pagina 3 di 7 I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. n.
29264/2022).
Per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 17183/2020).
Orbene, nel caso di specie, non vi è contestazione da parte del ricorrente circa il fatto che il figlio è studente universitario e, quindi, non ancora economicamente autosufficiente, CP_3 cosi come non vi è contestazione da parte della circa la raggiunta indipendenza CP_1 economica della figlia Pt_3
Deve, pertanto, confermarsi il riconoscimento a carico di in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1
oltre al rimborso, nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge, delle spese CP_3 straordinarie.
***
Venendo all'assegnazione della casa familiare, si osserva che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma
6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale
“ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono pagina 4 di 7 cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. (cfr. Cass.
3015/2018).
L'art. 6, sesto comma della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, dispone che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale essi convivono oltre la maggiore età. Il genitore che invoca a suo favore il criterio preferenziale previsto dalla legge può limitarsi, dunque,
a provare la convivenza con il figlio maggiorenne, perché tale circostanza fa presumere la non autosufficienza economica incolpevole, mentre l'indipendenza economica del figlio maggiorenne o la colpa per il mancato conseguimento di tale indipendenza deve essere provata dal genitore che allega dette circostanze. (cfr. Cass. n. 565/1998).
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337- sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (cfr. Cass. 16134/2019)
Nel caso di specie, il sig. ha dichiarato che il figlio risiede a Roma e quindi
CP_3 CP_3 non più con la madre;
la , al contrario, ha dichiarato che il figlio non lavora e CP_1 all'attualità frequenta i suoi studi universitari a Roma, non ancora terminati, e che è lei a doversi occupare del suo mantenimento, allegando il certificato di iscrizione di
CP_3 presso l'Università La Sapienza di Roma ed il contratto di locazione di un'unità abitativa sita in Roma, intestato a , con canone convenuto di € 250,00. Ciò trova riscontro
CP_3 anche nella dichiarazione resa da all'udienza del 26.11.2024, ove Testimone_1 il teste ha dichiarato “è vero, io e siamo sempre in contatto. Vado a Macchiagodena
CP_3 circa ogni 15 giorni (in quanto ho una casa lì) e lo vedo spesso a casa della madre.
CP_3 frequenta un corso di ingegneria gestionale a Roma da circa quattro anni. Manca qualche esame alla laurea”. Pertanto, se ne deduce che il figlio , pur studiando a Roma
CP_3 ove frequente l'università, sia, allo stato, ancora convivente con la madre CP_1
, dovendosi, pertanto, confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla stessa.
[...]
pagina 5 di 7 ***
Il ricorrente ha, poi, richiesto il riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile, stante la sproporzione di redditi delle parti e stante il fatto che lui è pensionato mentre la moglie è docente di ruolo.
Con riferimento a tale richiesta, va rilevato che, da ultimo, la Cassazione ha dichiarato che una volta sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge,
"ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo- compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. n. 24250/2021 e, nello stesso senso, Cass. n.
4215/2021).
Facendo applicazione dei principi citati al caso di specie deve, pertanto, analizzarsi se ricorrano i presupposti di natura assistenziale – e legati all'accertamento circa una presunta non autosufficienza dell'ex coniuge – per valutare se il ricorrente abbia diritto all'assegno divorzile.
A tal riguardo, deve rilevarsi che la situazione economica dall'epoca della separazione si è evoluta, per cui ha cessato la propria attività di meccanico ed è titolare di Parte_1 pensione, con importo mensile di €. 800,00 ca. (come da documentazione fiscale allegata), mentre la sig.ra è docente di ruolo della scuola elementare dal Controparte_1 novembre 2015, con stipendio mensile di circa € 1.500,00, come pure emerge dalle certificazioni uniche allegate.
La documentazione fiscale allegata del sig. evidenzia un reddito annuo di circa € CP_3
15.000,00, sicchè non può dirsi integrata la componente assistenziale dell'assegno divorzile, posto che il ha adeguati mezzi economici. Inoltre, il ricorrente non ha articolato CP_3 alcuna deduzione specifica in relazione al contributo offerto alla comunione familiare, a eventuali rinunce, concordate con la sig.ra , a occasioni lavorative in costanza di CP_1
pagina 6 di 7 matrimonio o ad altri apporti forniti nel corso degli anni alla realizzazione del suo patrimonio.
È escluso, di conseguenza, che nella vicenda della quale ci si occupa possa essere ascritta all'assegno di divorzio la funzione compensativa menzionata negli indirizzi interpretativi visti.
Nella stessa prospettiva il Collegio è dell'avviso che non sussista alcun significativo squilibrio tra le condizioni patrimoniali e reddituali dei consorti idoneo a giustificare la destinazione di somme fisse mensili, da parte della signora , alle primarie esigenze di vita del CP_1
. CP_3
Sempre con riferimento all'aspetto compensativo dell'assegno, va evidenziato che l'apporto che il ha dato, attraverso il lavoro, alle esigenze economiche della famiglia sono state CP_3 più che compensate dall'impegno che la moglie ha profuso nel corso degli anni in ambito domestico per la crescita di ben sette figli.
Nulla deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente a titolo di assegno divorzile.
***
Atteso l'esito del giudizio, le spese possono dirsi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede:
- assegna la casa coniugale a stante la convivenza con il figlio Controparte_1 CP_3
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
[...]
- rigetta la domanda di assegno divorzile svolta da;
Parte_1
- dispone che sia tenuto al versamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non CP_3 ancora autosufficiente, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 23.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. VI AN EL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
così composto: dott. VI AN EL Presidente dott.ssa Simona Di Paolo Giudice rel. dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 264/2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, alla via c.da Parte_1
Caporio n. 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Prisco, con domicilio eletto in
Fontanarosa (AV), Via San Pietro n. 2 v, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] e residente in Controparte_1
Macchiagodena (IS), alla via Caporio n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Mario
IF e dall'avv. Arturo Messere, con domicilio eletto in Venafro (IS ) al Viale VI
Emanuele III n° 27, presso lo studio del difensore IF
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11.9.2025
pagina 1 di 7
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 12.3.2021, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Macchiagodena il 9.10.1983 con , dalla cui unione sono nati i figli Controparte_1 Persona_1
(Isernia 23.9.1984), (Isernia 23.12.1985), (Isernia 1.5.1987), Persona_2 CP_2
(Isernia 17.8.1988), (Isernia 6.2.1990), Persona_3 Parte_2 Parte_3
(Isernia 28.1.1994) e (Campobasso 29.8.2001), deducendo di vivere CP_3 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della separazione dichiarata dal Tribunale di
Isernia con sentenza n. 676/2017 del 22.9.2017. Parte ricorrente ha chiesto altresì di revocare l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra , ordinandone Controparte_1 la liberazione in suo favore;
di revocare l'assegno di mantenimento che il ricorrente versava in favore della figlia e del figlio;
di porre l'onere del Parte_3 CP_3 mantenimento del figlio a suo carico con collocazione presso la casa familiare CP_3
e di porre in ragione del 50% su entrambi i coniugi il pagamento delle spese straordinarie
(istruzione, mediche e quanto previsto per prassi in materia, come da vigenti protocolli dei fori territoriali); di porre a carico di il versamento di un assegno mensile Controparte_1 divorzile per dell'importo di € 250,00 con rivalutazione annuale come per Parte_1 legge.
Si è costituita regolarmente in giudizio la resistente aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed insistendo per la conferma dell'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Macchiagodena (IS) alla via Caporio n. 37, in suo favore, poiché convivente con il figlio;
per la conferma dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in CP_3 favore di quest'ultimo, ancora studente e non economicamente indipendente, da versare alla madre e con l'obbligo, per il resistente, di corrisponderle il 50% delle spese straordinarie per il figlio . CP_3
All'udienza presidenziale del 7.7.2021 il Presidente, nell'adottare i provvedimenti provvisori, ha disposto l'assegnazione della casa coniugale a stante la collocazione Controparte_1 del figlio , il riconoscimento, a carico di , di un assegno di CP_3 Parte_1 mantenimento mensile di € 150,00 per il figlio , da corrispondere a CP_3 CP_1
pagina 2 di 7 e il pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie per il figlio CP_1 CP_3
per ciascun coniuge.
[...]
Nell'ambito del procedimento, il fascicolo è stato assegnato a diversi giudici per pervenire, infine, allo scrivente magistrato che, esaurita l'istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza dell'11.9.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Essendo già stata pronunciata, in data 23.4.2024, sentenza parziale (n. 211/2024 pubblicata il
29.4.2024) relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del nuovo status afferenti alla regolazione dei rapporti economici, stanti le contrapposte domande accessorie svolte dalle parti.
La causa verte, quindi, solo sulle questioni patrimoniali successive e conseguenti alla pronuncia sullo status, premesso che alcuna contestazione vi è tra le parti circa la raggiunta indipendenza economica della figlia Pt_3
In particolare, il ha rappresentato che la è titolare di autonomo e adeguato CP_3 CP_1 reddito e che il figlio risiede stabilmente a Roma, recandosi solo periodicamente a far CP_3 visita ai genitori.
La , al contrario, rappresentando di essere insegnante di ruolo di scuola elementare CP_1 dal 27/11/2015, ha insistito per il conoscimento dell'assegno di mantenimento del figlio
, iscritto all'Università e non autonomo economicamente e per l'assegnazione della ex CP_3 casa coniugale.
***
Per quanto attiene il mantenimento dei figli, si osserva che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023 ). pagina 3 di 7 I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. n.
29264/2022).
Per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 17183/2020).
Orbene, nel caso di specie, non vi è contestazione da parte del ricorrente circa il fatto che il figlio è studente universitario e, quindi, non ancora economicamente autosufficiente, CP_3 cosi come non vi è contestazione da parte della circa la raggiunta indipendenza CP_1 economica della figlia Pt_3
Deve, pertanto, confermarsi il riconoscimento a carico di in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1
oltre al rimborso, nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge, delle spese CP_3 straordinarie.
***
Venendo all'assegnazione della casa familiare, si osserva che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma
6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale
“ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono pagina 4 di 7 cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. (cfr. Cass.
3015/2018).
L'art. 6, sesto comma della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, dispone che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale essi convivono oltre la maggiore età. Il genitore che invoca a suo favore il criterio preferenziale previsto dalla legge può limitarsi, dunque,
a provare la convivenza con il figlio maggiorenne, perché tale circostanza fa presumere la non autosufficienza economica incolpevole, mentre l'indipendenza economica del figlio maggiorenne o la colpa per il mancato conseguimento di tale indipendenza deve essere provata dal genitore che allega dette circostanze. (cfr. Cass. n. 565/1998).
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337- sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (cfr. Cass. 16134/2019)
Nel caso di specie, il sig. ha dichiarato che il figlio risiede a Roma e quindi
CP_3 CP_3 non più con la madre;
la , al contrario, ha dichiarato che il figlio non lavora e CP_1 all'attualità frequenta i suoi studi universitari a Roma, non ancora terminati, e che è lei a doversi occupare del suo mantenimento, allegando il certificato di iscrizione di
CP_3 presso l'Università La Sapienza di Roma ed il contratto di locazione di un'unità abitativa sita in Roma, intestato a , con canone convenuto di € 250,00. Ciò trova riscontro
CP_3 anche nella dichiarazione resa da all'udienza del 26.11.2024, ove Testimone_1 il teste ha dichiarato “è vero, io e siamo sempre in contatto. Vado a Macchiagodena
CP_3 circa ogni 15 giorni (in quanto ho una casa lì) e lo vedo spesso a casa della madre.
CP_3 frequenta un corso di ingegneria gestionale a Roma da circa quattro anni. Manca qualche esame alla laurea”. Pertanto, se ne deduce che il figlio , pur studiando a Roma
CP_3 ove frequente l'università, sia, allo stato, ancora convivente con la madre CP_1
, dovendosi, pertanto, confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla stessa.
[...]
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Il ricorrente ha, poi, richiesto il riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile, stante la sproporzione di redditi delle parti e stante il fatto che lui è pensionato mentre la moglie è docente di ruolo.
Con riferimento a tale richiesta, va rilevato che, da ultimo, la Cassazione ha dichiarato che una volta sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge,
"ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo- compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. n. 24250/2021 e, nello stesso senso, Cass. n.
4215/2021).
Facendo applicazione dei principi citati al caso di specie deve, pertanto, analizzarsi se ricorrano i presupposti di natura assistenziale – e legati all'accertamento circa una presunta non autosufficienza dell'ex coniuge – per valutare se il ricorrente abbia diritto all'assegno divorzile.
A tal riguardo, deve rilevarsi che la situazione economica dall'epoca della separazione si è evoluta, per cui ha cessato la propria attività di meccanico ed è titolare di Parte_1 pensione, con importo mensile di €. 800,00 ca. (come da documentazione fiscale allegata), mentre la sig.ra è docente di ruolo della scuola elementare dal Controparte_1 novembre 2015, con stipendio mensile di circa € 1.500,00, come pure emerge dalle certificazioni uniche allegate.
La documentazione fiscale allegata del sig. evidenzia un reddito annuo di circa € CP_3
15.000,00, sicchè non può dirsi integrata la componente assistenziale dell'assegno divorzile, posto che il ha adeguati mezzi economici. Inoltre, il ricorrente non ha articolato CP_3 alcuna deduzione specifica in relazione al contributo offerto alla comunione familiare, a eventuali rinunce, concordate con la sig.ra , a occasioni lavorative in costanza di CP_1
pagina 6 di 7 matrimonio o ad altri apporti forniti nel corso degli anni alla realizzazione del suo patrimonio.
È escluso, di conseguenza, che nella vicenda della quale ci si occupa possa essere ascritta all'assegno di divorzio la funzione compensativa menzionata negli indirizzi interpretativi visti.
Nella stessa prospettiva il Collegio è dell'avviso che non sussista alcun significativo squilibrio tra le condizioni patrimoniali e reddituali dei consorti idoneo a giustificare la destinazione di somme fisse mensili, da parte della signora , alle primarie esigenze di vita del CP_1
. CP_3
Sempre con riferimento all'aspetto compensativo dell'assegno, va evidenziato che l'apporto che il ha dato, attraverso il lavoro, alle esigenze economiche della famiglia sono state CP_3 più che compensate dall'impegno che la moglie ha profuso nel corso degli anni in ambito domestico per la crescita di ben sette figli.
Nulla deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente a titolo di assegno divorzile.
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Atteso l'esito del giudizio, le spese possono dirsi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede:
- assegna la casa coniugale a stante la convivenza con il figlio Controparte_1 CP_3
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
[...]
- rigetta la domanda di assegno divorzile svolta da;
Parte_1
- dispone che sia tenuto al versamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non CP_3 ancora autosufficiente, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 23.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. VI AN EL
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