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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 342/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dagli Avv.ti SCARPANTONI CARLO, Parte_1
SCARPANTONI LUCA e SCCARPANTONI CLAUDIA
APPELLANTE E
L assistito e difeso dall'Avv. DEL TORTO CARLO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 32/2023 in data 3 febbraio 2023 del
Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Pescara ha così statuito
“dichiara lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato di alle Parte_1 dipendenze di dall'aprile 2017 al 9 marzo 2020, rigetta il ricorso per il resto CP_2
e compensa le spese”, all'esito del giudizio intentato dal lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato e part time (20 ore settimanali), per vedersi retribuire le prestazioni di lavoro svolte per 53 ore settimanali – di cui 32 in operazioni di macellazione (lunedì 7-19, mercoledì e venerdì 7-17) e n. 20 in compiti di disossamento (martedì e giovedì 7-14 e sabato
7-13) e consegna delle carni (sabato dopo le 13 per circa ulteriori 3 ore), per un totale di 22 ore di straordinario settimanale, oltre le 40 ore ordinarie – previo riconoscimento della superiore qualifica di mattatore di cui al IV livello CCNL Alimentari e con indennità per ferie non godute, festività, ROL, 13° e 14° mensilità e TFR.
Il Giudice di primo grado ha respinto sia la domanda di mansioni superiori che quella relativa al lavoro straordinario.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 3 febbraio 2023, non notificata, ha proposto appello , con ricorso depositato in data 3 agosto 2023, chiedendo la Parte_1 parziale riforma della stessa, nei seguenti termini “In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 32 del 3 Febbraio 2023 emessa dal Tribunale di Pescara limitatamente ai capi impugnati, dichiarare che il ha eseguito n. 1 ora giornaliera di lavoro Pt_1 straordinario (rectius: supplementare) e n. 5 ore settimanali. 2) Condannare la società al pagamento della somma di € 1.851,48 con riferimento al periodo Controparte_2
Dicembre 2017-Marzo 2020 oltre rivalutazione ed interessi. 3) Dichiarare il diritto dell'appellante a percepire le indennità perviste dal CCNL Alimentari P.M.I. a titolo di festività ricadenti nelle giornate di Domenica, di festività soppresse, permessi sostitutivi e di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e condannare la società appellata al pagamento delle somme dovute a far tempo dal Giugno 2018, oltre accessori come per legge. 4) Dichiarare il diritto dell'appellante e percepire le indennità di 13° e 14° mensilità maturate a far tempo dal mese di Dicembre 2017 e condannare l' al versamento della complessiva somma di CP_2
€ 9.541,59 di cui € 4.304,87 per la 13° mensilità ed € 5.236,72 a titolo di 14° mensilità. 5) Dichiarare il diritto dell'appellante e percepire il trattamento di fine rapporto e condannare a corrispondere, al netto degli acconti versati, la somma di € 4.618,14 oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione. 6) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta contestando ogni avverso motivo di impugnazione, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in ordine all'orario lavorativo giornaliero e settimanale svolto, atteso che seppure il contratto prevedeva un impegno lavorativo di 20 ore settimanali distribuite su 5 giorni e per 4 ore al giorno (dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17) i testimoni escussi in primo grado hanno riferito che l'attività di macellazione aveva inizio tra le 6,30 e le 8 e terminava tra le 12 e le 14 salvo il lunedì protrarsi fino alle 18 mentre l'attività di disosso iniziava sempre tra le 6,30 e le 8 per concludersi dopo le 16. In particolare è emerso che tutti i dipendenti della società erano sul posto di lavoro al più tardi alle ore 8 per cui al ricorrente andava riconosciuta almeno un'ora di lavoro supplementare al giorno per 5 giorni a settimana, rispetto all'orario contrattuale che fissava l'inizio delle prestazioni lavorative dalle 9.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
L'impegno lavorativo previsto nel contratto di lavoro part time stipulato tra le parti era pari a 20 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con orario dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17.
pag. 2/4 I testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado hanno riferito che nel reparto macellazione l'attività lavorativa aveva inizio di mattina tra le 6,30 e le 8 e terminava tra le 12 e le 14, anzi il lunedì si protraeva fino alle 18. Anche nel reparto disossamento l'orario di inizio era il medesimo.
Certamente può affermarsi che gli orari erano variabili e non sempre uguali per tutti, ma con riguardo all'inizio dell'attività lavorativa, tutti i testimoni hanno riferito che si iniziava a lavorare tra le 6,30 e le 8. In particolare il teste ha riferito che lui stesso Testimone_1 arrivava intorno alle 6,30 e che il ricorrente e gli altri addetti alla macellazione arrivavano alle
7-7,30. Il teste ha precisato che lo vedeva lavorare dalle 8 alle 11 per cui, non può dirsi Tes_2 che i testi non abbiano fornito riferimenti specifici e circostanziati con riguardo all'orario di lavoro del ricorrente, al contrario è certo che il iniziava a lavorare almeno alle ore 8 Pt_1 se non prima – e non alle ore 9 come indicato in contratto – per cui va riconosciuta in favore del medesimo almeno 1 ora di lavoro supplementare giornaliera per un totale di 5 ore settimanali.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento da parte del primo giudice delle indennità per le festività domenicali, le festività soppresse, i permessi retribuiti e la riduzione orario, previste dall'art. 31 CCNL applicato, nonché della 13° e della 14° mensilità di cui al successivo art. 48, corrisposte le prime fino al novembre
2017 e le seconde fino al dicembre 2017 ma non per il prosieguo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Non è in contestazione che il CCNL applicato al rapporto di lavoro è quello relativo ai dipendenti delle Piccole e medie imprese del settore Alimentare.
Dalle buste paga versate in atti risulta che fino al novembre 2017 il lavoratore ha ricevuto il trattamento economico aggiuntivo, pari a 1/26 della retribuzione ordinaria in caso di coincidenza con la giornata di domenica delle festività elencate nell'art. 31 del predetto CCNL ed il compenso dovuto per non aver usufruito delle 32 ore di permessi individuali retribuiti a titolo di festività soppresse, mentre per il periodo successivo nulla gli è stato corrisposto a tali titoli, pur trattandosi di somme dovute per espressa previsione contrattuale.
Parimenti deve affermarsi per la 13° e la 14° mensilità, rispettivamente previste dagli artt. 48
e 49 del medesimo CCNL, non più corrisposte, al pari delle altre voci, a partire da dicembre
2017.
In ordine alla quantificazione del dovuto, il ricorrente appellante ha provveduto a depositare nuovi conteggi che, avuto riguardo al livello di inquadramento minimo, pari cioè al 7 ° livello del CCNL applicato al rapporto, nonché alla durata dello stesso, riconosciuto come corretto dalla sentenza di primo grado ed in particolare per gli importi non corrisposti, per il periodo decorrente dal 1° dicembre 2017 al 9 marzo 2020, computando un orario complessivo di 25 ore settimanali, ha individuato rispettivamente in € 5.636,56 le differenze retributive maturate in ragione del maggiore orario svolto – senza peraltro alcuna maggiorazione per le ore di lavoro supplementare riconosciuto – in € 194,71 il compenso aggiuntivo per le giornate pag. 3/4 festive ricadenti di domenica, in € 3.346,91 e 2.927,38 rispettivamente la 13° e la 14° mensilità; infine quanto al TFR, risultando dal cedolino paga del maggio 2018 il versamento di € 238,70 quale acconto e l'intervenuta anticipazione della somma di € 440 per un totale di
€ 678,70, il ricorrente ha quantificato in € 2.675,65 l'importo residuo, per un totale complessivo pari a € 14.781,21 al cui pagamento l' dovrà essere condannata, CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
I conteggi risultano aver fatto corretta applicazione delle previsioni economiche di cui al
CCNL di riferimento, risultano inferiori, avendo il ricorrente rinunciato alle voci relative ai
ROL e ai permessi – ai conteggi depositati dalla stessa società appellata nel corso del giudizio.
Stante la parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del doppio grado di giudizio seguono la parziale soccombenza e sono compensate tra le parti per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico della datrice di lavoro, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Condanna la società al pagamento della complessiva somma di € CP_2
14.781,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
- Compensa tra le parti per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione dei restanti 2/3 delle stesse, che liquida, per la parte non CP_2 compensata in € 1600 per il primo grado e in € 1.400 per il secondo grado oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 342/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dagli Avv.ti SCARPANTONI CARLO, Parte_1
SCARPANTONI LUCA e SCCARPANTONI CLAUDIA
APPELLANTE E
L assistito e difeso dall'Avv. DEL TORTO CARLO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 32/2023 in data 3 febbraio 2023 del
Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Pescara ha così statuito
“dichiara lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato di alle Parte_1 dipendenze di dall'aprile 2017 al 9 marzo 2020, rigetta il ricorso per il resto CP_2
e compensa le spese”, all'esito del giudizio intentato dal lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato e part time (20 ore settimanali), per vedersi retribuire le prestazioni di lavoro svolte per 53 ore settimanali – di cui 32 in operazioni di macellazione (lunedì 7-19, mercoledì e venerdì 7-17) e n. 20 in compiti di disossamento (martedì e giovedì 7-14 e sabato
7-13) e consegna delle carni (sabato dopo le 13 per circa ulteriori 3 ore), per un totale di 22 ore di straordinario settimanale, oltre le 40 ore ordinarie – previo riconoscimento della superiore qualifica di mattatore di cui al IV livello CCNL Alimentari e con indennità per ferie non godute, festività, ROL, 13° e 14° mensilità e TFR.
Il Giudice di primo grado ha respinto sia la domanda di mansioni superiori che quella relativa al lavoro straordinario.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 3 febbraio 2023, non notificata, ha proposto appello , con ricorso depositato in data 3 agosto 2023, chiedendo la Parte_1 parziale riforma della stessa, nei seguenti termini “In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 32 del 3 Febbraio 2023 emessa dal Tribunale di Pescara limitatamente ai capi impugnati, dichiarare che il ha eseguito n. 1 ora giornaliera di lavoro Pt_1 straordinario (rectius: supplementare) e n. 5 ore settimanali. 2) Condannare la società al pagamento della somma di € 1.851,48 con riferimento al periodo Controparte_2
Dicembre 2017-Marzo 2020 oltre rivalutazione ed interessi. 3) Dichiarare il diritto dell'appellante a percepire le indennità perviste dal CCNL Alimentari P.M.I. a titolo di festività ricadenti nelle giornate di Domenica, di festività soppresse, permessi sostitutivi e di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e condannare la società appellata al pagamento delle somme dovute a far tempo dal Giugno 2018, oltre accessori come per legge. 4) Dichiarare il diritto dell'appellante e percepire le indennità di 13° e 14° mensilità maturate a far tempo dal mese di Dicembre 2017 e condannare l' al versamento della complessiva somma di CP_2
€ 9.541,59 di cui € 4.304,87 per la 13° mensilità ed € 5.236,72 a titolo di 14° mensilità. 5) Dichiarare il diritto dell'appellante e percepire il trattamento di fine rapporto e condannare a corrispondere, al netto degli acconti versati, la somma di € 4.618,14 oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione. 6) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta contestando ogni avverso motivo di impugnazione, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in ordine all'orario lavorativo giornaliero e settimanale svolto, atteso che seppure il contratto prevedeva un impegno lavorativo di 20 ore settimanali distribuite su 5 giorni e per 4 ore al giorno (dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17) i testimoni escussi in primo grado hanno riferito che l'attività di macellazione aveva inizio tra le 6,30 e le 8 e terminava tra le 12 e le 14 salvo il lunedì protrarsi fino alle 18 mentre l'attività di disosso iniziava sempre tra le 6,30 e le 8 per concludersi dopo le 16. In particolare è emerso che tutti i dipendenti della società erano sul posto di lavoro al più tardi alle ore 8 per cui al ricorrente andava riconosciuta almeno un'ora di lavoro supplementare al giorno per 5 giorni a settimana, rispetto all'orario contrattuale che fissava l'inizio delle prestazioni lavorative dalle 9.
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
L'impegno lavorativo previsto nel contratto di lavoro part time stipulato tra le parti era pari a 20 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con orario dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17.
pag. 2/4 I testi escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado hanno riferito che nel reparto macellazione l'attività lavorativa aveva inizio di mattina tra le 6,30 e le 8 e terminava tra le 12 e le 14, anzi il lunedì si protraeva fino alle 18. Anche nel reparto disossamento l'orario di inizio era il medesimo.
Certamente può affermarsi che gli orari erano variabili e non sempre uguali per tutti, ma con riguardo all'inizio dell'attività lavorativa, tutti i testimoni hanno riferito che si iniziava a lavorare tra le 6,30 e le 8. In particolare il teste ha riferito che lui stesso Testimone_1 arrivava intorno alle 6,30 e che il ricorrente e gli altri addetti alla macellazione arrivavano alle
7-7,30. Il teste ha precisato che lo vedeva lavorare dalle 8 alle 11 per cui, non può dirsi Tes_2 che i testi non abbiano fornito riferimenti specifici e circostanziati con riguardo all'orario di lavoro del ricorrente, al contrario è certo che il iniziava a lavorare almeno alle ore 8 Pt_1 se non prima – e non alle ore 9 come indicato in contratto – per cui va riconosciuta in favore del medesimo almeno 1 ora di lavoro supplementare giornaliera per un totale di 5 ore settimanali.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento da parte del primo giudice delle indennità per le festività domenicali, le festività soppresse, i permessi retribuiti e la riduzione orario, previste dall'art. 31 CCNL applicato, nonché della 13° e della 14° mensilità di cui al successivo art. 48, corrisposte le prime fino al novembre
2017 e le seconde fino al dicembre 2017 ma non per il prosieguo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Non è in contestazione che il CCNL applicato al rapporto di lavoro è quello relativo ai dipendenti delle Piccole e medie imprese del settore Alimentare.
Dalle buste paga versate in atti risulta che fino al novembre 2017 il lavoratore ha ricevuto il trattamento economico aggiuntivo, pari a 1/26 della retribuzione ordinaria in caso di coincidenza con la giornata di domenica delle festività elencate nell'art. 31 del predetto CCNL ed il compenso dovuto per non aver usufruito delle 32 ore di permessi individuali retribuiti a titolo di festività soppresse, mentre per il periodo successivo nulla gli è stato corrisposto a tali titoli, pur trattandosi di somme dovute per espressa previsione contrattuale.
Parimenti deve affermarsi per la 13° e la 14° mensilità, rispettivamente previste dagli artt. 48
e 49 del medesimo CCNL, non più corrisposte, al pari delle altre voci, a partire da dicembre
2017.
In ordine alla quantificazione del dovuto, il ricorrente appellante ha provveduto a depositare nuovi conteggi che, avuto riguardo al livello di inquadramento minimo, pari cioè al 7 ° livello del CCNL applicato al rapporto, nonché alla durata dello stesso, riconosciuto come corretto dalla sentenza di primo grado ed in particolare per gli importi non corrisposti, per il periodo decorrente dal 1° dicembre 2017 al 9 marzo 2020, computando un orario complessivo di 25 ore settimanali, ha individuato rispettivamente in € 5.636,56 le differenze retributive maturate in ragione del maggiore orario svolto – senza peraltro alcuna maggiorazione per le ore di lavoro supplementare riconosciuto – in € 194,71 il compenso aggiuntivo per le giornate pag. 3/4 festive ricadenti di domenica, in € 3.346,91 e 2.927,38 rispettivamente la 13° e la 14° mensilità; infine quanto al TFR, risultando dal cedolino paga del maggio 2018 il versamento di € 238,70 quale acconto e l'intervenuta anticipazione della somma di € 440 per un totale di
€ 678,70, il ricorrente ha quantificato in € 2.675,65 l'importo residuo, per un totale complessivo pari a € 14.781,21 al cui pagamento l' dovrà essere condannata, CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
I conteggi risultano aver fatto corretta applicazione delle previsioni economiche di cui al
CCNL di riferimento, risultano inferiori, avendo il ricorrente rinunciato alle voci relative ai
ROL e ai permessi – ai conteggi depositati dalla stessa società appellata nel corso del giudizio.
Stante la parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del doppio grado di giudizio seguono la parziale soccombenza e sono compensate tra le parti per 1/3 e per i restanti 2/3 poste a carico della datrice di lavoro, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Condanna la società al pagamento della complessiva somma di € CP_2
14.781,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
- Compensa tra le parti per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione dei restanti 2/3 delle stesse, che liquida, per la parte non CP_2 compensata in € 1600 per il primo grado e in € 1.400 per il secondo grado oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4