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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 436 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Sparano in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
; CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Di Benedetto e Francesco Di Benedetto in virtù
di procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATI
1 avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1029/2023
pubblicata l'8/03/2023 (Violazione della privacy-apparecchi di vdeosorveglianza)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione
Co nelle note scritte depositate nel termine del 28/09/2023 concesso dal i sensi dell'art. 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All'esito di un procedimento cautelare introdotto ai sensi dell'art. 700 cpc da e con provvedimento del 10/12/2018 il Tribunale di CP_1 Parte_2
Salerno ordinava a la rimozione di una delle due telecamere da questi Parte_1
abusivamente installate su un traliccio ubicato sulla pubblica via ed utilizzato dalle compagnie telefoniche per il passaggio dei cavi, in quanto posizionata in modo da inquadrare il cancello ed il varco di accesso alla rampa privata di titolarità esclusiva dei ricorrenti;
riteneva invece legittimamente installata l'altra telecamera, di cui pure era stata chiesta la rimozione;
rigettava la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
per la rimozione dell'impianto di videocitofono installato dai ricorrenti. Pt_1
L'ordinanza veniva confermata in sede di reclamo con provvedimento del 09/07/2019.
2. Con atto di citazione del 24/09/2019 ha introdotto il giudizio di Parte_1
merito censurando le pronunce rese all'esito della fase cautelare e chiedendo al Tribunale,
previa sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza cautelare, di “accertare e
dichiarare che la telecamera, così come installata dal presso la propria Parte_1
abitazione, è legittima, rispettosa della normativa sulla privacy e non viola in alcun modo
alcun diritto dei convenuti (…)” e che “la telecamera apposta dal convenuto
[...]
nella sua proprietà all'imbocco della rampa che conduce ai vani sotto la strada CP_1
ed individuata esattamente nella fotografia in atti ed allegata alla perizia tecnica di parte
dell'ing. è illegittima per il mancato rispetto di tutta la normativa in materia;
Per_1
2 conseguentemente ordinare la sua eliminazione o in subordine la sua regolarizzazione
(…)”.
e si sono costituiti e hanno impugnato integralmente CP_1 Parte_2
l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto ed hanno spiegato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni alla riservatezza che essi hanno subito a seguito della abusiva istallazione, da parte di della telecamera di cui era Parte_1
stata ordinata la rimozione in sede cautelare.
La causa è stata trattata con l'espletamento di CTU. Disattese le istanze di prova orale,
il Tribunale con sentenza n. 1029/2023 ha così disposto: “CONFERMA il
provvedimento di urgenza reso in data 10.12.2018 dal dr. nella parte in cui Per_2
ha disposto la rimozione del primo apparecchio di videosorveglianza installato da
preso atto che esso risulta rimontato, dopo la esecuzione del Parte_1
provvedimento di urgenza;
ACCOGLIE la domanda proposta da e, Parte_1
per l'effetto, ORDINA a e il riposizionamento del loro CP_1 Parte_2
apparecchio di videosorveglianza, in modo tale da evitare qualsiasi visuale su
proprietà altrui, all'uopo assegnando il termine di mesi tre dalla comunicazione della
presente decisione;
nel caso di inottemperanza ORDINA ai predetti convenuti la
rimozione della apparecchiatura;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite,
ivi comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio”.
3. Con atto di citazione notificato il 13/04/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza innanzi a questa Corte per ottenerne la riforma totale e, per l'effetto, sentir così provvedere: “ 1)in accoglimento del primo motivo di appello riformare la sentenza
appellata nel senso di escludere qualsiasi decisione in merito alla nuova telecamera
apposta dal sig. successivamente all'inizio del giudizio di merito e per Parte_1
la quale non è causa;
3 2)in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare, sulla base
delle prove offerte in primo grado e non valutate dal Tribunale, che la prima
telecamera, così come installata da presso la propria abitazione in Parte_1
Furore (SA) alla via A. Moro n. 7 è legittima, rispettosa della normativa sulla privacy e
non viola in alcun modo alcun diritto dei convenuti, così come rispettosa della stessa
normativa era anche al momento della proposizione della domanda cautelare da parte
dei convenuti con il ricorso ex art. 700 c.p.c.;
3)in accoglimento del terzo e quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che la
telecamera posta dal convenuto nella sua proprietà all'imbocco CP_1
della rampa che conduce ai vani sotto la strada è illegittima per il mancato rispetto di
tutta la normativa in materia di privacy (D. L.vo n. 196 del 2003 e successive modifiche
ed integrazioni) in uno all'impianto audio ad essa connesso e con tutte le diramazioni
collegate nelle singole unità e conseguentemente ordinarne l'integrale rimozione,
prevedendone se del caso la sostituzione con un impianto videocitofonico;
4) condannare la parte ricorrente al rimborso in favore dell'attore-appellante delle
spese e competenze di CTU nonché al pagamento delle spese e competenze di lite dei
due gradi di giudizio nonché di quelle della fase d'urgenza, oltre accessori, e con
attribuzione al difensore costituto che se ne dichiara antistatario”.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno CP_1 Parte_2
resistito ai motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio.
4. Con ordinanza del 29/09/2023 il C.I. ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc e rinviato dinanzi a sé per l'udienza del 10/10/2024. Qui, dato atto che le parti avevano depositato scritti conclusionali nei termini concessi, viste le note inviate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4
5. ha articolato 4 motivi di appello: Parte_1
con il primo motivo -- Error in procedendo e iudicando –Violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato art. 112 CPC-Carenza assoluta di prova e
carenza assoluta di motivazione –Violazione degli artt. 115e 116cpc.-- l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, senza alcuna motivazione e senza il supporto di un accertamento tecnico, non essendo stato conferito al CTU alcun incarico in tal senso, aveva confermato il provvedimento cautelare di rimozione della prima telecamera emesso in sede cautelare ma con riferimento ad una nuova telecamera apposta in sua sostituzione dopo che la stessa era stata rimossa nel 2020 in esecuzione dell'ordinanza ex art. 700 cpc. Secondo la prospettazione dell'appellante la sentenza è
viziata da ultrapetizione e difetto di motivazione in quanto adottata con riferimento ad un apparecchio diverso da quello oggetto del giudizio e del quale non era stata richiesta la rimozione;
con il secondo motivo -- Error in procedendo e iudicando –Violazione degli artt. 115 e
116 cpc e violazione del principio di uguaglianza in relazione alla domanda dell'attore-
appellante tesa a dimostrare la legittimità della prima telecamera da egli apposta ed
oggetto di provvedimento cautelare di rimozione – l'appellante lamenta che il Tribunale
abbia confermato il provvedimento cautelare di rimozione della prima telecamera sul rilievo che non fossero emersi elementi di segno contrario tale da determinare una diversa decisione, ma non aveva però tenuto conto delle risultanze dell'accertamento tecnico di parte a firma dell'ing. , datata 02/09/2019, dalla quale erano evincibili i Per_1
dati che deponevano per la legittimità di quell'apparecchiatura, che non riprendeva aree comuni ma esclusivamente i beni privati del predisponente. Deduce altresì l'abnormità
del provvedimento di totale rimozione, giacché il Tribunale avrebbe potuto disporre anche il semplice riposizionamento ovvero la correzione del grado di inquadratura;
5 con il terzo motivo -- Error in procedendo ed in iudicando –Violazione del principio di
uguaglianza –Violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione alla domanda
riconvenzionale svolta nel procedimento d'urgenza dell'odierno appellante con cui si
chiedeva la rimozione della telecamera apposta dal convenuto-appellato
[...]
all'inizio della sua proprietà -- lamenta che il Tribunale, CP_1 Parte_1
mentre in motivazione aveva accolto la domanda da lui proposta nei confronti di
[...]
e di rimozione della telecamera da quelli installata e di CP_1 Parte_2
sostituzione con un modulo audio-video che consentiva di inquadrare la sola persona che bussava al videocitofono, in dispositivo ne aveva poi disposto il solo riposizionamento nel termine di tre mesi, prevedendone la rimozione in caso di inottemperanza, adottando così un provvedimento meno rispettoso del diritto alla privacy di esso appellante;
con il quarto motivo --Error in procedendo ed in iudicando –Violazione della
normativa in tema di tutela della privacy (D.l.vo n. 196 del 2003)in relazione alla
domanda dell'attore volta a far dichiarare l'illegittimità della telecamera apposta da
in uno all'impianto audio ad essa collegato – il ribadisce che CP_1 Pt_1
il Tribunale, nel disporre il solo riposizionamento della telecamera apposta da
[...]
unitamente all'impianto audio, aveva ignorato che essa violava il diritto alla CP_1
privacy di esso appellante ed aveva disatteso le risultanze della espletata CTU, che aveva accertato che, con l'intera apparecchiatura realizzata, i convenuti erano in grado di attivare in qualunque momento e senza alcun controllo, dall'interno delle singole proprietà e da ben sei postazioni distinte, sia la telecamera per vedere i movimenti dell'attore-appellante anche nella via pubblica, sia e soprattutto di ascoltare dalle sei postazioni interne tutto quanto veniva detto dall'attore-appellante, dai suoi familiari e dai suoi ospiti in prossimità del suo cancello di ingresso. Evidenziando altresì di essere proprietario di locali adibiti a struttura recettiva e che l'installazione dell'impianto di
6 videosorveglianza collegato al citofono non soddisfaceva alcun concreto interesse degli appellati, chiede pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
Corte disponga la rimozione della telecamera posta da nella sua CP_1
proprietà all'imbocco della rampa che conduce ai vani sotto la strada e l'eventuale sua sostituzione con un normale videocitofono.
3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.
1. Il primo motivo è fondato.
Ed infatti, con la domanda cautelare proposta da e il CP_1 Pt_2
Tribunale era stato investito della questione della violazione delle norme a tutela della privacy con riferimento alla telecamera installata da su un traliccio, Parte_1
ubicato sulla via pubblica e utilizzato dalle compagnie telefoniche, posizionata in modo da inquadrare il cancello ed il varco di accesso alla loro proprietà. La domanda era stata accolta e il provvedimento confermato in sede di reclamo. Nel corso della causa di merito, introdotta da per fare accertare la legittimità della installazione Parte_1
della telecamera, in difetto di sospensione del provvedimento cautelare cui
[...]
non aveva spontaneamente dato esecuzione, in data 05 febbraio 2020 Pt_1 [...]
e avevano ottenuto la rimozione della telecamera a mezzo di CP_1 Pt_2
ufficiale giudiziario.
Risulta che successivamente abbia installato altra apparecchiatura, che Parte_1
controparti affermano presentare i medesimi profili di illegittimità della precedente.
E' proprio di questa seconda apparecchiatura che, senza alcuna specifica motivazione,
nella sentenza qui impugnata il Tribunale ha disposto la rimozione.
La statuizione è evidentemente viziata da ultrapetizione e va annullata giacché la installazione della nuova apparecchiatura non aveva costituito oggetto del giudizio e non era stata esaminata dal CTU sotto il profilo della violazione delle regole a tutela
7 della privacy in quanto l'attuale inquadratura della telecamera non rientrava nei quesiti posti all'ausiliario ( cfr. relazione, pag. 35).
La sentenza va pertanto riformata nella parte in cui il Tribunale ha confermato il provvedimento cautelare applicandone le statuizioni ad un bene che non aveva costituito oggetto di domanda.
3.2. Il secondo motivo va rigettato.
Ed infatti, la valutazione della illegittimità dell'impianto di videosorveglianza applicato sul traliccio da parte di si fondava sulle risultanze istruttorie, in Parte_1
particolare sulle dichiarazioni dell'installatore che aveva espressamente riconosciuto che la telecamera inquadrava anche parte della proprietà di e . CP_1 Pt_2
L'ing. , essendo stato nominato CTU nel giudizio di merito dopo che Persona_3
l'apparecchiatura era stata rimossa, non ha pertanto potuto accertare concretamente la dedotta circostanza, sulla quale nemmeno nel procedimento cautelare era stata effettuata una indagine tecnica.
Era pertanto onere di prima della rimozione disposta col Parte_1
provvedimento urgente, fare richiesta di un accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare, nel contraddittorio delle parti, lo stato dei luoghi con riferimento alle caratteristiche ed alla collocazione della telecamera.
In difetto, il Tribunale non era tenuto a valutare le risultanze della relazione di parte attrice a firma dell'ing. , datata 02/09/2019, prodotta da in primo Per_1 Parte_1
grado, e ciò in quanto essa, oltre a non essere asseverata da giuramento, era stata elaborata in difetto di contraddittorio con le controparti e non poteva considerarsi
'contestazione' alle risultanze della CTU ( che peraltro non erano state oggetto di alcuna nota tecnica di rilievo da parte del CTP dell'attore, cfr. relazione ing. , pag. Per_3
37).
8 Da ultimo va pure rilevato che l'appellante non ha interesse attuale alla riforma della sentenza sia perché il provvedimento cautelare di rimozione della telecamera da lui installata era stato eseguito in via coattiva, sia perché la successiva sentenza di merito non contemplava alcuna statuizione su di essa.
3.3. Il terzo e quarto motivo, relativi alla domanda proposta nei confronti dei convenuti e , vanno esaminati congiuntamente in quanto CP_1 Pt_2
strettamente connessi.
Essi sono infondati.
Ed infatti, il CTU nominato in primo grado ha rilevato che la telecamera dell'impianto di videocitofono dei convenuti, che era costituito da un modulo audio, con pulsantiera ed una telecamera esterna, cui erano collegati vari terminali nei diversi alloggi, alcuni dei quali di tipo audio, altri audio-video, riprendeva una piccola porzione della proprietà
dell'attore ( cfr. relazione pagg. 27 e ss., pag. 40).
A fronte di siffatto accertamento il Tribunale, sia pure con una motivazione alquanto confusa, ha accolto la domanda proposta in via subordinata da ed ha Parte_1
disposto che la telecamera dei convenuti fosse riposizionata in modo tale da evitare qualsiasi visuale sulla proprietà altrui, all'uopo assegnando ad essi il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per mettersi in regola e disponendo che, in caso di inottemperanza, i convenuti avrebbero dovuto rimuovere l'apparecchiatura ( risulta dagli atti - e la circostanza non è oggetto di contestazione da parte dell'appellante - che e hanno provveduto nei termini fissati in sentenza al CP_1 Pt_2
riposizionamento della videocamera installata in prossimità del cancello di ingresso della abitazione di in modo tale che essa non comprendesse alcuna Parte_1
minima visuale su proprietà altrui, cfr. mail dell'avv. Di Benedetto all'avv. Sparano con allegata attestazione della ditta 'Tesla Impianti' che aveva provveduto all'intervento,
all.2 alla comparsa di costituzione degli appellati).
9 Il provvedimento è coerente con le risultanze dell'accertamento peritale e rispettoso del diritto dei convenuti, qui appellati, di munirsi di un sistema di videosorveglianza per la protezione della loro proprietà, dovendo in contrario ritenersi esorbitante rispetto alle esigenze di tutela della privacy prospettate dall'appellante un ben più Parte_1
radicale provvedimento che da subito disponesse la rimozione dell'apparecchiatura con la sostituzione di un semplice impianto di videocitofono, cioè con un modulo audio-
video-pulsantiera, tutto integrato in un solo dispositivo.
Detta sostituzione, infatti, non è stata prospettata dal CTU come soluzione al problema rappresentato dall'attore ma, in risposta ad uno specifico quesito Parte_1
posto dal Giudice, come possibile alternativa tecnica che consentirebbe di inquadrare soltanto la persona che bussa al citofono e non più l'area del cancello dei convenuti e le vetture che transitano in loco.
Il CTU ha invece rilevato che dall'esame dei vari terminali nonché dalle schede tecniche allegate emergeva che l'impianto non aveva la funzione di registrazione audio-
video né la possibilità di archiviare dati su qualche tipo di supporto e che nessuno dei terminali presentava uscite per cavi di collegamento video o ingressi per dispositivi di archiviazione quali schede di memoria o pennette usb ( cfr. relazione, pagg.32-33 e pag. 41).
Ne consegue che la richiesta di sostituzione dell'intero impianto non ha alcun fondamento.
4. La sentenza impugnata va pertanto riformata limitatamente alla parte in cui il
Tribunale ha fatto ordine a di rimozione della nuova Parte_1
apparecchiatura installata. .
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come Parte_1
aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa – indeterminato a
10 complessità bassa --, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione nella misura di ¾.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 13/04/2023 da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n. CP_1 Parte_2
1029/2023 del Tribunale di Salerno, così provvede:
1. ACCOGLIE IN PARTE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla l'ordine rivolto a di rimozione del nuovo Parte_1
apparecchio rimontato;
CONFERMA IL RESTO;
2. DA , in solido, al pagamento delle Controparte_3 Parte_2
spese di giudizio, che, compensate per ¾, liquida definitivamente in favore di in € 88,87 per c.u. ed € 1.736,50 per compenso, oltre rimborso Parte_1
forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Giacomo
Sparano che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03 gennaio 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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