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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2449 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. NASO DOMENICO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente si riportava alla rinuncia già depositata dal procuratore munito del relativo potere;
parte resistente insisteva per la condanna di controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.11.2024 - dipendente del in Parte_1 Controparte_1
qualità di D.S., in servizio presso l'I.I.S. Astolfo Lunardi di Brescia - ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente di disporre in suo favore la mobilità regionale presso l'I.S. Cerebotani di Lonato del Garda.
Ha premesso: - di aver presentato il 25.06.2024 istanza di mobilità regionale, conformemente alle prescrizioni della circolare n. 86611 del 14.06.2024, indicando tra le varie sedi l'istituto
Cerebotani citato;
- di aver altresì trasmesso, cautelativamente, il 27.06.2024 domanda di mobilità interregionale verso il Veneto, indicando quali criteri di scelta l'esistenza di una situazione ex art. 3, comma 1, l. 104/92 personale, l'avvicinamento alla famiglia, la residenza a Verona;
- di aver appreso del trasferimento, presso l'I.S.S. Cerebotani, della collega;
Per_1
- di essere stato trasferito, invece, a Verona.
Ha precisato che il trasferimento a Verona – al quale aveva comunque rinunciato in ragione della modifica improvvisa della propria situazione familiare, dettagliatamente descritta in ricorso – non era andato a buon fine in ragione del mancato superamento del vaglio di legittimità ex art. 3, l. 20/94 da parte della Sezione controllo della Corte dei
Conti di Venezia.
Ha lamentato l'illegittimità del D.M. – n. 55024 del 16.10.2024, Controparte_2 con il quale era stato disposto il suo rientro presso l'I.I.S. Astolfo Lunardi di Brescia, in luogo del trasferimento presso il Cerebotani di Lonato del Garda, assegnato ad altra collega senza apparente motivazione.
Ha contestato il mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 5, CCNL – AREA V
– del 11.04.2006 e di cui alla direttiva ministeriale n. 13 del 25.05.2023 nonché degli accordi sindacali del 31.05.2023.
Ha invocato, altresì, i principi costituzionali di cui agli artt. 29 e 30.
Ha proposto contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., richiamando quanto dedotto circa la propria situazione familiare, a dimostrazione della sussistenza del requisito del periculum in mora.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto delle Controparte_1
domande avversarie, sottolineando la contraddittorietà della condotta di controparte durante le procedure di mobilità regionale e interregionale e contestando integralmente le argomentazioni di cui al ricorso.
Ha precisato, quanto alla posizione della collega assegnata presso l' che Controparte_3
la stessa vantava titoli preferenziali rispetto al il quale, dunque, non avrebbe Pt_1
potuto ottenere la sede richiesta.
2 Ha negato altresì, quanto alla domanda cautelare, la sussistenza del periculum in mora.
***
Il procedimento cautelare si è concluso con rinuncia all'istanza e conseguente provvedimento di non luogo a provvedere, a fronte dell'integrazione documentale effettuata dal , effettuata su ordine del Tribunale reso all'udienza del 4.12.2024. CP_1
Tale produzione ha consentito di verificare l'effettiva situazione di collega Per_1
assegnata sul posto ambito dal ricorrente in ragione del titolo preferenziale vantato ai sensi dell'art. 33, comma 3, l. 104/92.
Alla luce della medesima documentazione il ricorrente, nel corso del giudizio di merito, per il tramite del procuratore munito dei relativi poteri, ha rinunciato alla domanda con atto del 7.03.2025, chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.
Parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., opponendosi alla compensazione delle spese di lite.
Ebbene, innanzitutto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente deve essere qualificato come una rinuncia alla domanda, essendo stata richiesta la cessazione della materia del contendere e non l'estinzione del processo.
Come noto, la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di accettazione della controparte, rappresentando un atto di disposizione sostanziale del diritto.
Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere, non sussistendo un interesse di parte resistente ad una pronuncia di merito in relazione ad una situazione che è già stata definita nella misura a lei più favorevole.
In punto spese, se è vero che la rinuncia all'azione rappresenta l'equivalente di un rigetto nel merito, automaticamente implicante la soccombenza virtuale, nel caso di specie deve peraltro essere valorizzata la condotta del ricorrente che vi ha provveduto sostanzialmente prima della trattazione della controversia, evitando così un inutile aggravio del giudizio, sia in sede cautelare che durante la fase di merito. Tale elemento, unitamente alla natura della pronuncia e al concreto svolgimento del processo (conclusosi in assenza di attività istruttoria), giustifica la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
3 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 26/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. NASO DOMENICO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente si riportava alla rinuncia già depositata dal procuratore munito del relativo potere;
parte resistente insisteva per la condanna di controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.11.2024 - dipendente del in Parte_1 Controparte_1
qualità di D.S., in servizio presso l'I.I.S. Astolfo Lunardi di Brescia - ha chiesto di ordinare all'amministrazione resistente di disporre in suo favore la mobilità regionale presso l'I.S. Cerebotani di Lonato del Garda.
Ha premesso: - di aver presentato il 25.06.2024 istanza di mobilità regionale, conformemente alle prescrizioni della circolare n. 86611 del 14.06.2024, indicando tra le varie sedi l'istituto
Cerebotani citato;
- di aver altresì trasmesso, cautelativamente, il 27.06.2024 domanda di mobilità interregionale verso il Veneto, indicando quali criteri di scelta l'esistenza di una situazione ex art. 3, comma 1, l. 104/92 personale, l'avvicinamento alla famiglia, la residenza a Verona;
- di aver appreso del trasferimento, presso l'I.S.S. Cerebotani, della collega;
Per_1
- di essere stato trasferito, invece, a Verona.
Ha precisato che il trasferimento a Verona – al quale aveva comunque rinunciato in ragione della modifica improvvisa della propria situazione familiare, dettagliatamente descritta in ricorso – non era andato a buon fine in ragione del mancato superamento del vaglio di legittimità ex art. 3, l. 20/94 da parte della Sezione controllo della Corte dei
Conti di Venezia.
Ha lamentato l'illegittimità del D.M. – n. 55024 del 16.10.2024, Controparte_2 con il quale era stato disposto il suo rientro presso l'I.I.S. Astolfo Lunardi di Brescia, in luogo del trasferimento presso il Cerebotani di Lonato del Garda, assegnato ad altra collega senza apparente motivazione.
Ha contestato il mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 5, CCNL – AREA V
– del 11.04.2006 e di cui alla direttiva ministeriale n. 13 del 25.05.2023 nonché degli accordi sindacali del 31.05.2023.
Ha invocato, altresì, i principi costituzionali di cui agli artt. 29 e 30.
Ha proposto contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., richiamando quanto dedotto circa la propria situazione familiare, a dimostrazione della sussistenza del requisito del periculum in mora.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto delle Controparte_1
domande avversarie, sottolineando la contraddittorietà della condotta di controparte durante le procedure di mobilità regionale e interregionale e contestando integralmente le argomentazioni di cui al ricorso.
Ha precisato, quanto alla posizione della collega assegnata presso l' che Controparte_3
la stessa vantava titoli preferenziali rispetto al il quale, dunque, non avrebbe Pt_1
potuto ottenere la sede richiesta.
2 Ha negato altresì, quanto alla domanda cautelare, la sussistenza del periculum in mora.
***
Il procedimento cautelare si è concluso con rinuncia all'istanza e conseguente provvedimento di non luogo a provvedere, a fronte dell'integrazione documentale effettuata dal , effettuata su ordine del Tribunale reso all'udienza del 4.12.2024. CP_1
Tale produzione ha consentito di verificare l'effettiva situazione di collega Per_1
assegnata sul posto ambito dal ricorrente in ragione del titolo preferenziale vantato ai sensi dell'art. 33, comma 3, l. 104/92.
Alla luce della medesima documentazione il ricorrente, nel corso del giudizio di merito, per il tramite del procuratore munito dei relativi poteri, ha rinunciato alla domanda con atto del 7.03.2025, chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite.
Parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., opponendosi alla compensazione delle spese di lite.
Ebbene, innanzitutto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente deve essere qualificato come una rinuncia alla domanda, essendo stata richiesta la cessazione della materia del contendere e non l'estinzione del processo.
Come noto, la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di accettazione della controparte, rappresentando un atto di disposizione sostanziale del diritto.
Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere, non sussistendo un interesse di parte resistente ad una pronuncia di merito in relazione ad una situazione che è già stata definita nella misura a lei più favorevole.
In punto spese, se è vero che la rinuncia all'azione rappresenta l'equivalente di un rigetto nel merito, automaticamente implicante la soccombenza virtuale, nel caso di specie deve peraltro essere valorizzata la condotta del ricorrente che vi ha provveduto sostanzialmente prima della trattazione della controversia, evitando così un inutile aggravio del giudizio, sia in sede cautelare che durante la fase di merito. Tale elemento, unitamente alla natura della pronuncia e al concreto svolgimento del processo (conclusosi in assenza di attività istruttoria), giustifica la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
3 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 26/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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