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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5963 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, in proprio e nella qualità di titolare e legale rapp.te della Parte_1 dell'Arch. , rappresentato e difeso Controparte_1 Parte_2 dagli avv.ti Tommaso e Giorgia Raimondo, con elezione di domicilio a
Palermo piazza Amendola n.43 attore contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco CP_2
Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, con elezione di domicilio presso l'avv. Enza Furnari a Catania via
Vecchia Ognina n.80. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 30.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO , in proprio e nella qualità di titolare e legale rapp.te della Parte_1
premesso di essere titolare del rapporto in conto Controparte_1 corrente n. 10676191, agisce nei confronti dell' CP_2 chiedendo, previo ricalcolo delle poste del conto, la rideterminazione dei saldi. In particolare, l'attore lamenta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, di valute illegittime, della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente e comunque indeterminate, nonché la violazione della normativa antiusura dettata dalla l. 108/1996.
L'Istituto di Credito tempestivamente costituitosi, eccepisce in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione e l'inammissibilità della domanda per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere, nel merito chiede il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite, deducendo l'infondatezza delle pretese di parte avversa per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, il Tribunale preliminarmente ritiene ammissibile la domanda di accertamento proposta ancorché il rapporto di conto corrente sia ancora in essere.
Ed infatti, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi, può essere utilmente avanzata anche autonomamente per ottenere una rettifica delle risultanze del conto stesso e ciò a maggior ragione qualora al conto accede un'apertura di credito bancario – come nella specie -, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. n. 30850/2023; Cass. n. 798/2013;
Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010; Cass., Sez. Un., 2.12.2010, n.
24418; Cass. n. 1146/2003). Ciò detto, si osserva innanzitutto che il giudizio è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerosi richiami del ctu, in parte per sopperire ad accertamenti non proprio chiaramente esposti dallo stesso ctu ed in parte all'intervento di considerevoli modifiche nella giurisprudenza della
Suprema Corte che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti tecnici.
Ciò posto e passando all'analisi del rapporto di conto corrente n.
10676191, si osserva che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn.
2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n.
10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, la S.C. ha di recente ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020). Resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.
Orbene, nel caso di specie gli attori, a supporto della domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – hanno prodotto gran parte degli estratti conto, relativi al rapporto in contestazione, attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di commissioni e costi vari, oltre che l'illegittimità della relativa capitalizzazione.
A fronte della suddetta produzione documentale, la banca – che ne aveva l'onere in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284 c.c. (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) – ha a sua volta prodotto parte della documentazione contrattuale relativa ai rapporti contestati.
La ricostruzione del rapporto di conto corrente ordinario n.10676191 è stata effettuata a partire dal primo estratto conto disponibile (settembre
2006) fino al 31.12.2019, eliminando tutte le spese, competenze e commissioni non previste o previste in maniera difforme a quanto realmente applicato, mantenendo comunque le condizioni più favorevoli al correntista. Nello specifico, è risultata fondata la contestazione in ordine alla nullità della clausola relativa alla cms, infatti nel contratto, pur essendo indicata la percentuale (1,215%), non risulta chiarito il metodo di calcolo relativo a tale commissione né la periodicità.
Devono essere espunte anche la commissione per la concessione/rinnovo fido fino al II trimestre 2009 e la commissione
Disponibilità Immediata Fondi a partire dal III trimestre 2009, in quanto non è stata riscontrata la regolare pattuizione.
Corretta invece è risultata la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità sia per gli interessi attivi che passivi.
Con riferimento, invece, alla previsione degli interessi debitori, è stata accertata la corretta pattuizione nel contratto di affidamento del
13/09/2006, del tasso debitore per importi entro fido e per importi oltre fido. Mentre nel contratto di ampliamento di affidamento del
1/6/2010, risulta determinato il tasso entro fido nella misura del 7,60%, ma non anche il tasso extra fido, sicchè, per i saldi oltre l'affidamento va mantenuto il tasso di cui al contratto del 13/9/2006 (13,60%).
Quanto invece alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, si osserva che il ctu ha accertato che, pur prendendo in considerazione tutti costi (interessi, commissioni e spese)
a carico del correntista, collegati all'erogazione del credito, con esclusione delle imposte e tasse, non si è avuto alcun superamento del tasso soglia in sede di pattuizione, mentre in alcuni trimestri il tasso applicato è risultato superiore al tasso soglia, sicchè la ricostruzione del saldo va effettuata applicando il tasso soglia limitatamente a tali trimestri.
Tanto chiarito, va rilevato che la banca ha sollevato l'eccezione di prescrizione, sicchè all'esito della ricostruzione del saldo così come operata dal ctu, va verificata la presenza di eventuali importi prescritti.
Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n.
24418/10 delle sezioni unite della S.C. e rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione. Rileva in particolare il decidente che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Civ, Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372 Cass., n. 15631/16;
n. 1064/14; n. 9768/05).
Ciò detto, si osserva che ai fini della verifica della prescrizione deve tenersi conto del nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cassazione ord. n.
3858 del 15.02.2021).
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (come nella specie con riferimento alla C.M.S., alla decorrenza delle valute e all'anatocismo).
Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente
(esame effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, nella specie, il rapporto oggetto di analisi è un conto affidato e nel contratto sono previsti i relativi tassi di interessi intra ed extra fido.
Il CTU ha, quindi, correttamente provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie, considerando solutori “i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto, quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”. Così operando il ctu ha quantificato, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa,
l'ammontare dei pagamenti prescritti, individuando i versamenti solutori effettuati sino al decennio anteriore la domanda, calcolando la quota imputabile a competenze e costi vari e riaccreditando la differenza tra il relativo ammontare e quello dovuto sulla base dei criteri di ricalcolo, alla fine, in favore della banca.
Il saldo cui si perviene, in applicazione dei principi suddetti e tenuto conto di quanto accertato in ordine alla prescrizione, è pari ad euro
21.460,00 a debito a fronte di un saldo banca alla medesima data a debito per euro 34.183,00 (v. relazione del 4.02.2022).
Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte dall'attore e la banca va onerata di apportare le dovute annotazioni in conto.
Infine, quanto alle spese, tenuto conto dell'esito della lite conclusasi con l'accertamento di un saldo comunque debitorio seppure di poco inferiore rispetto al saldo banca, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Le spese della ctu
(già liquidate con separato decreto del 15.11.2021), vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo relativo al rapporto di conto corrente n.10676191 alla data del 31.12.2019 è pari ad euro 21.460,00 a debito del cliente.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 15.11.2021).
Così deciso a Palermo, il 29/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5963 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, in proprio e nella qualità di titolare e legale rapp.te della Parte_1 dell'Arch. , rappresentato e difeso Controparte_1 Parte_2 dagli avv.ti Tommaso e Giorgia Raimondo, con elezione di domicilio a
Palermo piazza Amendola n.43 attore contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco CP_2
Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, con elezione di domicilio presso l'avv. Enza Furnari a Catania via
Vecchia Ognina n.80. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 30.01.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO , in proprio e nella qualità di titolare e legale rapp.te della Parte_1
premesso di essere titolare del rapporto in conto Controparte_1 corrente n. 10676191, agisce nei confronti dell' CP_2 chiedendo, previo ricalcolo delle poste del conto, la rideterminazione dei saldi. In particolare, l'attore lamenta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, di valute illegittime, della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente e comunque indeterminate, nonché la violazione della normativa antiusura dettata dalla l. 108/1996.
L'Istituto di Credito tempestivamente costituitosi, eccepisce in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione e l'inammissibilità della domanda per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere, nel merito chiede il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite, deducendo l'infondatezza delle pretese di parte avversa per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, il Tribunale preliminarmente ritiene ammissibile la domanda di accertamento proposta ancorché il rapporto di conto corrente sia ancora in essere.
Ed infatti, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi, può essere utilmente avanzata anche autonomamente per ottenere una rettifica delle risultanze del conto stesso e ciò a maggior ragione qualora al conto accede un'apertura di credito bancario – come nella specie -, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. n. 30850/2023; Cass. n. 798/2013;
Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010; Cass., Sez. Un., 2.12.2010, n.
24418; Cass. n. 1146/2003). Ciò detto, si osserva innanzitutto che il giudizio è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerosi richiami del ctu, in parte per sopperire ad accertamenti non proprio chiaramente esposti dallo stesso ctu ed in parte all'intervento di considerevoli modifiche nella giurisprudenza della
Suprema Corte che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti tecnici.
Ciò posto e passando all'analisi del rapporto di conto corrente n.
10676191, si osserva che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn.
2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n.
10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, la S.C. ha di recente ribadito che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione e qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020). Resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti.
Orbene, nel caso di specie gli attori, a supporto della domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – hanno prodotto gran parte degli estratti conto, relativi al rapporto in contestazione, attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di commissioni e costi vari, oltre che l'illegittimità della relativa capitalizzazione.
A fronte della suddetta produzione documentale, la banca – che ne aveva l'onere in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284 c.c. (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) – ha a sua volta prodotto parte della documentazione contrattuale relativa ai rapporti contestati.
La ricostruzione del rapporto di conto corrente ordinario n.10676191 è stata effettuata a partire dal primo estratto conto disponibile (settembre
2006) fino al 31.12.2019, eliminando tutte le spese, competenze e commissioni non previste o previste in maniera difforme a quanto realmente applicato, mantenendo comunque le condizioni più favorevoli al correntista. Nello specifico, è risultata fondata la contestazione in ordine alla nullità della clausola relativa alla cms, infatti nel contratto, pur essendo indicata la percentuale (1,215%), non risulta chiarito il metodo di calcolo relativo a tale commissione né la periodicità.
Devono essere espunte anche la commissione per la concessione/rinnovo fido fino al II trimestre 2009 e la commissione
Disponibilità Immediata Fondi a partire dal III trimestre 2009, in quanto non è stata riscontrata la regolare pattuizione.
Corretta invece è risultata la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità sia per gli interessi attivi che passivi.
Con riferimento, invece, alla previsione degli interessi debitori, è stata accertata la corretta pattuizione nel contratto di affidamento del
13/09/2006, del tasso debitore per importi entro fido e per importi oltre fido. Mentre nel contratto di ampliamento di affidamento del
1/6/2010, risulta determinato il tasso entro fido nella misura del 7,60%, ma non anche il tasso extra fido, sicchè, per i saldi oltre l'affidamento va mantenuto il tasso di cui al contratto del 13/9/2006 (13,60%).
Quanto invece alle censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla l. 108/96, si osserva che il ctu ha accertato che, pur prendendo in considerazione tutti costi (interessi, commissioni e spese)
a carico del correntista, collegati all'erogazione del credito, con esclusione delle imposte e tasse, non si è avuto alcun superamento del tasso soglia in sede di pattuizione, mentre in alcuni trimestri il tasso applicato è risultato superiore al tasso soglia, sicchè la ricostruzione del saldo va effettuata applicando il tasso soglia limitatamente a tali trimestri.
Tanto chiarito, va rilevato che la banca ha sollevato l'eccezione di prescrizione, sicchè all'esito della ricostruzione del saldo così come operata dal ctu, va verificata la presenza di eventuali importi prescritti.
Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n.
24418/10 delle sezioni unite della S.C. e rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che la banca ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione. Rileva in particolare il decidente che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Civ, Sez. VI., 22 febbraio 2018, n. 4372 Cass., n. 15631/16;
n. 1064/14; n. 9768/05).
Ciò detto, si osserva che ai fini della verifica della prescrizione deve tenersi conto del nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cassazione ord. n.
3858 del 15.02.2021).
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (come nella specie con riferimento alla C.M.S., alla decorrenza delle valute e all'anatocismo).
Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente
(esame effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, nella specie, il rapporto oggetto di analisi è un conto affidato e nel contratto sono previsti i relativi tassi di interessi intra ed extra fido.
Il CTU ha, quindi, correttamente provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie, considerando solutori “i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto, quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”. Così operando il ctu ha quantificato, con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa,
l'ammontare dei pagamenti prescritti, individuando i versamenti solutori effettuati sino al decennio anteriore la domanda, calcolando la quota imputabile a competenze e costi vari e riaccreditando la differenza tra il relativo ammontare e quello dovuto sulla base dei criteri di ricalcolo, alla fine, in favore della banca.
Il saldo cui si perviene, in applicazione dei principi suddetti e tenuto conto di quanto accertato in ordine alla prescrizione, è pari ad euro
21.460,00 a debito a fronte di un saldo banca alla medesima data a debito per euro 34.183,00 (v. relazione del 4.02.2022).
Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte dall'attore e la banca va onerata di apportare le dovute annotazioni in conto.
Infine, quanto alle spese, tenuto conto dell'esito della lite conclusasi con l'accertamento di un saldo comunque debitorio seppure di poco inferiore rispetto al saldo banca, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Le spese della ctu
(già liquidate con separato decreto del 15.11.2021), vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo relativo al rapporto di conto corrente n.10676191 alla data del 31.12.2019 è pari ad euro 21.460,00 a debito del cliente.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 15.11.2021).
Così deciso a Palermo, il 29/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza