Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
contributi gestione commercianti, cessazione
REPUBBLICA ITALIANA materia del contendere
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 178/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabio Fedeli) Parte_1
- opponente - contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto– ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 18.3.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 13.2.2024, in Parte_1
via principale, per “…revocare e dichiarare nullo l'avviso di addebito n. 380 2023 00023391
06 000 per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel ricorso; e, in via subordinata, “nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi fondato o parzialmente fondato l'avviso di addebito impugnato, emetterne uno nuovo in proporzione all'importo effettivamente dovuto;
…”. Ha
CP_ spiegato che l' gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di € 4.559,10, a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili destinati alla gestione commercianti per il periodo ottobre 2021/dicembre 2022, riferendo che il proprio consulente ha chiesto
CP_ all' dopo la notifica dell'atto, “in primis la richiesta di cancellazione dalla Gestione
INPS Commercianti dalla data del 28.02.2022 quando il è cessato dalla carica che Pt_1
ricopriva e non era più socio della società
[...]
, in breve o Controparte_2 Controparte_3
Vocabolo Caldese di Celle, e in secundis, lo sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 380 2023
00023391 06 000, notificato in data 05.01.2024” ed ha spiegato di avere dovuto incardinare l'odierno giudizio perché l'ente ha preteso che venisse usato allo scopo un canale telematico non più fruibile da un soggetto che non possedeva più la qualità di socio.
CP_ Costituitosi in giudizio con memoria del 6.3.2025, l' ha dato atto di essere intervenuto in autotutela disponendo lo sgravio parziale dell'avviso di addebito “per il periodo dal 1 marzo 2022 al 30 settembre 2022.”
Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato in autotutela dal direttore
CP_ provinciale della sede di Perugia in data 28.2.2024, l' ha disposto lo sgravio parziale, abbandonando il credito vantato con riferimento al periodo corrente da marzo a settembre 2022, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti all'odierna udienza, va dichiarata cessata la materia del contendere, non essendo in contestazione che la pretesa creditoria dell'opposto è fondata per il periodo corrente da ottobre 2021 a febbraio 2022.
CP_ La reciprocità della soccombenza, visto che il credito è stato solo parzialmente contestato, unitamente al fatto che l'opponente ha omesso di adempiere l'obbligo di
CP_ comunicazione della cessazione della qualità di socio ad rimediando solo dopo la notifica dell'avviso di addebito, determina l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
CP_
- dichiara cessata la materia del contendere confermando che è creditore di
, con riferimento alla pretesa vantata mediante l'avviso di Parte_1
addebito opposto, solamente per la parte relativa al periodo compreso fra ottobre 2021 e febbraio 2022;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti in causa.
Perugia, lì 18.3.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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