Ordinanza cautelare 27 agosto 2015
Decreto decisorio 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 08/04/2021, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 01037/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2015, proposto da
Mungo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Spata, Dario Suriano, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Pd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Saveria Attardi, Angelo Guadagnino, Aldo Tagliente, con domicilio eletto presso lo studio Angelo C/O I.N.P.S. Guadagnino in Venezia, Dorsoduro, 3519/I;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale adottato il 30 aprile 2015 e notificato il 18 maggio 2015 per il periodo dal 08.09.2014 al 27.09.2014;del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale adottato il 30 aprile 2015 e notificato il 18 maggio 2015 per il periodo dal 29.09.2014 al 18.10.2014;del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale adottato il 30 aprile 2015 e notificato il 18 maggio 2015 per il periodo dal 03.11.2014 al 29.11.2014;del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale adottato il 30 aprile 2015 e notificato il 18 maggio 2015 per il periodo dal 01.12.2014 al 06.12.2015;del verbale di accertamento ispettivo dell'INPS prot. INPS.5400.14/04/2015.0092403 del 14 aprile 2015 notificato il 3 giugno 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 17 luglio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 8 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO