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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 105/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.10.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 9.10.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che l'avv. SERGIO D'ACUTI in proprio ex art. 86 c.p.c. ha concluso come da nota depositata in data
26/03/2025 per il l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ha Controparte_1
concluso come da nota depositata in data 10/04/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:40 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 105/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 105/2024 R.G. promossa da: tra avv. SERGIO D'ACUTI (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., elett.te dom.to C.F._1
c/o il proprio studio sito in Roma (RM), Via Cola di Rienzo, 265; ricorrente-opponente contro
(c.f. ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma,
Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;
resistente-opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione ex artt. 84, 99 e 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 10/01/2024, l'avv. SERGIO D'ACUTI, iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Velletri, agente in proprio e n.q. di difensore di fiducia della sig.ra nei procedimenti civili iscritti Parte_1
c/o il Tribunale di Latina agli RG. nn. 5063/2020 e 87/2019, rispettivamente per la fase di opposizione all'esecuzione e per la fase di merito ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione Voglia il Presidente del Tribunale adito, accogliere il ricorso proposto e per l'effetto, accertate e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, disporne l'annullamento; per l'effetto, dichiarare l'esistenza delle condizoni per provvedere alla liquidazione dei compensi al sottoscritto Avvocato, in qualità di difensore della sig.ra per Parte_1
l'attività svota nel giudizio R.G.E.: 87/2019 e in quello connesso di merito R.G.: 6053/2020 e procedere alla liquidazione dei comopendi nella misura €. 4379,20, o di quella somma che verrà ritenuta di giustizia. Porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002 il pagamento delle somme liquidate. 4) Con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio al sottoscritto procuratore.
Si chiede l'acquisizione presso la Cancelleria della dott.ssa Saviano del fascicolo recante il numero di RGE 87/2019 e d R.G. 6053/2020 Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento”.
Il MINISTERO della GIUSTIZIA, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/4/2024, contestando la ricostruzione di parte opponente, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata;
in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto al ricorrente attenendosi ai minimi tariffari. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Il ricorso è non meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, “In materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, la mancata adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di detta istanza, va equiparato al diniego, avverso il quale va dunque attivato il rimedio di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” (Cassazione civile sez.
II, 29/04/2024, n.11431, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
3028 del 08/02/2018, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020).
Ed invero, secondo quel consolidato e conforme indirizzo di legittimità, «l'opposizione ex articolo
170 del D.P.R. 115/2002, giusto richiamo normativo ex art. 84 D.P.R. cit., non si atteggia come impugnazione, bensì come atto introduttivo di un giudizio contenzioso, sicché è riconosciuto al giudice investito il potere-dovere di liquidare il compenso al difensore secondo i criteri legali a prescindere dalle ragioni agitate dalle parti in causa, con il solo limite dell'ammontare del compenso riconosciuto nel decreto opposto» (ex multis, Cass. sez. 2 n. 5112/2000, Cass. sez. 2 n. 1470/2018,
Cass. civ. sez. II, n.4522 del 19/02/2021). La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, precisato che “trattasi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto” dall'impugnante, “non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorché per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo”. (Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018,
n.1470).
Ciò posto, l'odierna opposizione ha ad oggetto il decreto emesso dall'intestato Tribunale in data
20.12.2023 e comunicato il 21.12.2023 tramite cui il G.E. aveva respinto l'istanza di liquidazione del compenso professionale depositata in data 13.11.2023 dal procuratore istante, in relazione all'attività difensiva svolta in favore della propria assistita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato il
22.10.2019, nell'ambito del proc. Rg. 6053/2020, con la seguente motivazione che, per comodità, qui di seguito si riporta: “…considerato che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio è stata depositata per la prima volta nel fascicolo soltanto con la predetta istanza, peraltro successiva alla definizione del giudizio, avvenuta con il deposito della sentenza del 24.10.2023, rilevato, pertanto, che non può essere preso in considerazione un documento depositato solo successivamente alla definizione del giudizio ed apparentemente riferito alla fase processuale svoltasi innanzi al g.e., tenuto peraltro conto della condotta processuale tenuta dal difensore che ha concluso chiedendo la distrazione delle spese di lite in proprio favore, chiedendo di porre la liquidazione dei propri compensi a carico dell'erario soltanto dopo l'emissione della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite,
p.q.m.
- rigetta l'istanza.”.
Tanto premesso, acclarata ed incontestata la tempestività del rimedio esperito rispettoso dei termini di legge (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6864), posto che l'odierna opposizione è stata presentata (10.1.2024) nei 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato
(21.12.2023), si ritiene di non condividere la statuizione di reiezione adottata dal G.E. in seno al proc.to Rg. 6053/2020.
Ed invero, nel caso di specie, secondo la conforme giurisprudenza di merito, ampiamente sposata dalla giurisprudenza di legittimità, è stato ritenuto possibile procedersi alla liquidazione del compenso in favore del legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato che abbia presentato la relativa istanza in un momento successivo alla pronuncia del provvedimento che definisce il procedimento cui la stessa si riferisce, posto che l'art. 83, co. 3 bis del d.p.r. 115/2002, secondo cui
“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, nel testo attualmente vigente, non prevede in modo espresso alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso e che la reiezione della richiesta, in tale ipotesi, contrasta con la ratio della novella, tesa ad esigenze di accelerazione delle procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dello Stato debitore (ex multis, Tribunale Reggio Emilia sez. II,
06/12/2017; Tribunale Verona sez. III, 08/04/2016; Tribunale Paola, 14/10/2016).
A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha, invero, ribadito che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato
l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio.» (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n.22448).
Tanto premesso, risulta, dunque, fondato il motivo di censura promosso dall'odierno ricorrente al provvedimento oggetto di lagnanza, posto che la presentazione da parte dell'avv. d'Acuti dell'istanza di liquidazione delle proprie spettanze il 13.11.2023, ancorché intervenuta in un momento successivo all'emissione della sentenza definitiva del giudizio emessa 24.10.2023, non comporta ex se
l'impossibilità per il giudice di procedere alla liquidazione dei compensi professionali del procuratore istante.
Risulta altresì condivisibile il secondo motivo di censura afferente il rapporto tra patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese e, dunque, non corretta la statuizione del G.E. nella parte in cui ha ritenuto di rigettare l'istanza di liquidazione “tenuto peraltro conto della condotta processuale tenuta dal difensore che ha concluso chiedendo la distrazione delle spese di lite in proprio favore, chiedendo di porre la liquidazione dei propri compensi a carico dell'erario soltanto dopo l'emissione della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite” (vd. provv.to impugnato).
Ed invero, secondo l'indirizzo nomofilattico, Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, n.8561, “La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.”.
In buona sostanza, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. anche Cassazione civile sez. II, 12/10/2022,
n.29746), posto che il beneficiario del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è il difensore ma la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza, mentre, diversamente, l'istanza di distrazione, previsione di carattere eccezionale, costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale.
Ciononostante, il ricorso e, dunque, la relativa istanza di liquidazione, - nella quale il difensore istante ha riferito di essere subentrato al precedente difensore della propria assistita, signora e di Pt_1 aver assistito quest'ultima nella fase di merito, svolgendo attività consistita nella redazione e notifica del ricorso introduttivo per il merito, nella partecipazione alle udienze e per la fase decisionale, instando per una liquidazione, ai sensi del D.M. 55/2014, dell'art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura complessiva di euro 4.379,20, già comprensiva di accessori, utilizzando i valori medi ridotti alla metà (scaglione valore da 26.000,01 ad euro 52.000,00) (vd. nota spese dep. 13.11.2023,
Rg. 6053/2020) -, non possono trovare accoglimento.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come “Il diritto al compenso, infatti, non discende dal provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posta la natura provvisoria di tale atto, ma deriva dalla liquidazione.”, evidenziando come “Il giudice competente a provvedere su quest'ultima, infatti, non deve solo esaminare l'istanza e verificare la congruità delle voci esposte dall'avvocato, ma è tenuto anche a controllare se la parte, ammessa in via provvisoria al beneficio, avesse ab origine, ed abbia conservato sino al momento della liquidazione, le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per fruire del beneficio stesso
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4429 del 21/02/2017, Rv. 643050; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020, Rv. 658734; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21096 del 19/07/2023, Rv. 668552).”, sicché,
“Anche in sede di opposizione, il controllo del giudice non è solo sugli importi, ma sulla spettanza stessa del diritto, il che conferma, a fortiori, che prima della liquidazione non sussiste alcun diritto al compenso.” (Cassazione civile sez. II, 29/04/2024, n.11431).
Nel caso di specie, il procuratore istante, al di là della produzione della delibera del COA di Latina del 22.10.2019 di ammissione della propria assistita al beneficio dello Stato, non ha prodotto, in allegato all'istanza di liquidazione, né tantomeno in questo giudizio, alcuna documentazione, quale ad esempio, il certificato di Stato di famiglia aggiornato, le dichiarazioni dei redditi dell'istante dei familiari con essa conviventi, coprendo l'ampio periodo compreso tra la data della domanda di ammissione (data di presentazione 26.9.2019) e la data di definizione procedimento occorsa con la sentenza del 24.10.2023, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per l'eventuale revoca del beneficio.
A tale aporia consegue, pertanto, l'impossibilità per questo G.I. di effettuare quel preventivo controllo richiesto dalla legge finalizzato ad attestare la permanenza in capo al soggetto patrocinato dal procuratore istante delle condizioni per fruire del gratuito patrocinio, condicio sine qua non per procedere alla liquidazione delle spettanze professionali oggetto del presente giudizio.
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, il ricorso va respinto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte risultata vittoriosa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta il ricorso promosso dall'avv. Sergio D'Acuti;
b) nulla per le spese.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8.10.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 9.10.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che l'avv. SERGIO D'ACUTI in proprio ex art. 86 c.p.c. ha concluso come da nota depositata in data
26/03/2025 per il l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ha Controparte_1
concluso come da nota depositata in data 10/04/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:40 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 105/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 105/2024 R.G. promossa da: tra avv. SERGIO D'ACUTI (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., elett.te dom.to C.F._1
c/o il proprio studio sito in Roma (RM), Via Cola di Rienzo, 265; ricorrente-opponente contro
(c.f. ), in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma,
Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;
resistente-opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione ex artt. 84, 99 e 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 10/01/2024, l'avv. SERGIO D'ACUTI, iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Velletri, agente in proprio e n.q. di difensore di fiducia della sig.ra nei procedimenti civili iscritti Parte_1
c/o il Tribunale di Latina agli RG. nn. 5063/2020 e 87/2019, rispettivamente per la fase di opposizione all'esecuzione e per la fase di merito ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione Voglia il Presidente del Tribunale adito, accogliere il ricorso proposto e per l'effetto, accertate e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, disporne l'annullamento; per l'effetto, dichiarare l'esistenza delle condizoni per provvedere alla liquidazione dei compensi al sottoscritto Avvocato, in qualità di difensore della sig.ra per Parte_1
l'attività svota nel giudizio R.G.E.: 87/2019 e in quello connesso di merito R.G.: 6053/2020 e procedere alla liquidazione dei comopendi nella misura €. 4379,20, o di quella somma che verrà ritenuta di giustizia. Porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002 il pagamento delle somme liquidate. 4) Con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio al sottoscritto procuratore.
Si chiede l'acquisizione presso la Cancelleria della dott.ssa Saviano del fascicolo recante il numero di RGE 87/2019 e d R.G. 6053/2020 Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento”.
Il MINISTERO della GIUSTIZIA, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/4/2024, contestando la ricostruzione di parte opponente, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata;
in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto al ricorrente attenendosi ai minimi tariffari. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Il ricorso è non meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, “In materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, la mancata adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di detta istanza, va equiparato al diniego, avverso il quale va dunque attivato il rimedio di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” (Cassazione civile sez.
II, 29/04/2024, n.11431, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
3028 del 08/02/2018, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020).
Ed invero, secondo quel consolidato e conforme indirizzo di legittimità, «l'opposizione ex articolo
170 del D.P.R. 115/2002, giusto richiamo normativo ex art. 84 D.P.R. cit., non si atteggia come impugnazione, bensì come atto introduttivo di un giudizio contenzioso, sicché è riconosciuto al giudice investito il potere-dovere di liquidare il compenso al difensore secondo i criteri legali a prescindere dalle ragioni agitate dalle parti in causa, con il solo limite dell'ammontare del compenso riconosciuto nel decreto opposto» (ex multis, Cass. sez. 2 n. 5112/2000, Cass. sez. 2 n. 1470/2018,
Cass. civ. sez. II, n.4522 del 19/02/2021). La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, precisato che “trattasi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto” dall'impugnante, “non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorché per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo”. (Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018,
n.1470).
Ciò posto, l'odierna opposizione ha ad oggetto il decreto emesso dall'intestato Tribunale in data
20.12.2023 e comunicato il 21.12.2023 tramite cui il G.E. aveva respinto l'istanza di liquidazione del compenso professionale depositata in data 13.11.2023 dal procuratore istante, in relazione all'attività difensiva svolta in favore della propria assistita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato il
22.10.2019, nell'ambito del proc. Rg. 6053/2020, con la seguente motivazione che, per comodità, qui di seguito si riporta: “…considerato che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio è stata depositata per la prima volta nel fascicolo soltanto con la predetta istanza, peraltro successiva alla definizione del giudizio, avvenuta con il deposito della sentenza del 24.10.2023, rilevato, pertanto, che non può essere preso in considerazione un documento depositato solo successivamente alla definizione del giudizio ed apparentemente riferito alla fase processuale svoltasi innanzi al g.e., tenuto peraltro conto della condotta processuale tenuta dal difensore che ha concluso chiedendo la distrazione delle spese di lite in proprio favore, chiedendo di porre la liquidazione dei propri compensi a carico dell'erario soltanto dopo l'emissione della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite,
p.q.m.
- rigetta l'istanza.”.
Tanto premesso, acclarata ed incontestata la tempestività del rimedio esperito rispettoso dei termini di legge (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6864), posto che l'odierna opposizione è stata presentata (10.1.2024) nei 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato
(21.12.2023), si ritiene di non condividere la statuizione di reiezione adottata dal G.E. in seno al proc.to Rg. 6053/2020.
Ed invero, nel caso di specie, secondo la conforme giurisprudenza di merito, ampiamente sposata dalla giurisprudenza di legittimità, è stato ritenuto possibile procedersi alla liquidazione del compenso in favore del legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato che abbia presentato la relativa istanza in un momento successivo alla pronuncia del provvedimento che definisce il procedimento cui la stessa si riferisce, posto che l'art. 83, co. 3 bis del d.p.r. 115/2002, secondo cui
“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, nel testo attualmente vigente, non prevede in modo espresso alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso e che la reiezione della richiesta, in tale ipotesi, contrasta con la ratio della novella, tesa ad esigenze di accelerazione delle procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dello Stato debitore (ex multis, Tribunale Reggio Emilia sez. II,
06/12/2017; Tribunale Verona sez. III, 08/04/2016; Tribunale Paola, 14/10/2016).
A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha, invero, ribadito che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato
l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio.» (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n.22448).
Tanto premesso, risulta, dunque, fondato il motivo di censura promosso dall'odierno ricorrente al provvedimento oggetto di lagnanza, posto che la presentazione da parte dell'avv. d'Acuti dell'istanza di liquidazione delle proprie spettanze il 13.11.2023, ancorché intervenuta in un momento successivo all'emissione della sentenza definitiva del giudizio emessa 24.10.2023, non comporta ex se
l'impossibilità per il giudice di procedere alla liquidazione dei compensi professionali del procuratore istante.
Risulta altresì condivisibile il secondo motivo di censura afferente il rapporto tra patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese e, dunque, non corretta la statuizione del G.E. nella parte in cui ha ritenuto di rigettare l'istanza di liquidazione “tenuto peraltro conto della condotta processuale tenuta dal difensore che ha concluso chiedendo la distrazione delle spese di lite in proprio favore, chiedendo di porre la liquidazione dei propri compensi a carico dell'erario soltanto dopo l'emissione della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite” (vd. provv.to impugnato).
Ed invero, secondo l'indirizzo nomofilattico, Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, n.8561, “La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.”.
In buona sostanza, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che non vi è incompatibilità tra la dichiarazione di distrazione e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. anche Cassazione civile sez. II, 12/10/2022,
n.29746), posto che il beneficiario del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è il difensore ma la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza, mentre, diversamente, l'istanza di distrazione, previsione di carattere eccezionale, costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale.
Ciononostante, il ricorso e, dunque, la relativa istanza di liquidazione, - nella quale il difensore istante ha riferito di essere subentrato al precedente difensore della propria assistita, signora e di Pt_1 aver assistito quest'ultima nella fase di merito, svolgendo attività consistita nella redazione e notifica del ricorso introduttivo per il merito, nella partecipazione alle udienze e per la fase decisionale, instando per una liquidazione, ai sensi del D.M. 55/2014, dell'art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura complessiva di euro 4.379,20, già comprensiva di accessori, utilizzando i valori medi ridotti alla metà (scaglione valore da 26.000,01 ad euro 52.000,00) (vd. nota spese dep. 13.11.2023,
Rg. 6053/2020) -, non possono trovare accoglimento.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come “Il diritto al compenso, infatti, non discende dal provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, posta la natura provvisoria di tale atto, ma deriva dalla liquidazione.”, evidenziando come “Il giudice competente a provvedere su quest'ultima, infatti, non deve solo esaminare l'istanza e verificare la congruità delle voci esposte dall'avvocato, ma è tenuto anche a controllare se la parte, ammessa in via provvisoria al beneficio, avesse ab origine, ed abbia conservato sino al momento della liquidazione, le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per fruire del beneficio stesso
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4429 del 21/02/2017, Rv. 643050; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020, Rv. 658734; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21096 del 19/07/2023, Rv. 668552).”, sicché,
“Anche in sede di opposizione, il controllo del giudice non è solo sugli importi, ma sulla spettanza stessa del diritto, il che conferma, a fortiori, che prima della liquidazione non sussiste alcun diritto al compenso.” (Cassazione civile sez. II, 29/04/2024, n.11431).
Nel caso di specie, il procuratore istante, al di là della produzione della delibera del COA di Latina del 22.10.2019 di ammissione della propria assistita al beneficio dello Stato, non ha prodotto, in allegato all'istanza di liquidazione, né tantomeno in questo giudizio, alcuna documentazione, quale ad esempio, il certificato di Stato di famiglia aggiornato, le dichiarazioni dei redditi dell'istante dei familiari con essa conviventi, coprendo l'ampio periodo compreso tra la data della domanda di ammissione (data di presentazione 26.9.2019) e la data di definizione procedimento occorsa con la sentenza del 24.10.2023, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per l'eventuale revoca del beneficio.
A tale aporia consegue, pertanto, l'impossibilità per questo G.I. di effettuare quel preventivo controllo richiesto dalla legge finalizzato ad attestare la permanenza in capo al soggetto patrocinato dal procuratore istante delle condizioni per fruire del gratuito patrocinio, condicio sine qua non per procedere alla liquidazione delle spettanze professionali oggetto del presente giudizio.
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, il ricorso va respinto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte risultata vittoriosa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta il ricorso promosso dall'avv. Sergio D'Acuti;
b) nulla per le spese.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini