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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7903/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD ER Presidente relatrice
CE IN IC
AN SI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7903/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BONOMETTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Mantova, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. RAMELLI ROBERTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) la minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Persona_1 genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse relativa mente all'istruzione, all'educazione, ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le decisioni relative all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà assumerle autonomamente quando la bimba é con lui.
2) la minore continuerà ad avere la residenza preferenziale presso la madre a Brescia in Via AN del Verrocchio n. 139, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre i fine settimana;
più Per_1 precisamente, nel fine settimana dedicato al padre, questi andrà a prendere la minore alla casa materna dalle ore 19:00 del venerdì e la riporterà all'abitazione materna entro le ore 20.00 della domenica. -
Durante la settimana, la minore trascorrerà con il padre il lunedì seguente al fine settimana trascorso con la madre dall'uscita dall'Istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo
(compresa quindi la notte); mentre nella settimana che segue il fine settimana trascorso con il padre, la minore trascorrerà con il padre il mercoledì dall'uscita dall'Istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo (compresa quindi la notte) In pratica, i genitori adotteranno lo schema seguente:
Lunedì AD
TE AD
Mercoledì Padre (dall'uscita dall'istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo)
GI AD (dall'uscita dall'istituto scolastico)
Venerdì AD
Sabato AD
Domenica AD
Lunedì Padre (dall'uscita dall'istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo)
TE AD (dall'uscita dall'istituto scolastico)
Mercoledì AD
GI AD
Venerdì Padre (dalle ore 19.00) Sabato Padre
Domenica Padre (sino alle ore 20.00)
Il criterio di visita del padre nel corso della settimana così descritto e la relativa tabella verranno applicati sino al 31 dicembre 2025; dal 1 gennaio 2026, invece, nella settimana che segue il fine- settimana trascorso con il padre, la minore trascorrerà ancora con il padre il mercoledì dall'uscita dall'Istituto scolastico (compresa quindi la notte ), e anche parte del giovedì: più precisamente, il giovedì il sig. potrà tenere con sé la figlia dall'uscita dal suo lavoro (attorno alle Parte_1 ore 17:30) sino alla sera, quando riporterà alla madre entro le 20.00. Per_1
Dal 1 luglio 2026, infine, nella settimana che segue il fine-settimana trascorso con il padre, la minore trascorrerà con il padre sempre il mercoledì dall'uscita dall'Istituto scolastico (compresa quindi la notte), e anche il giovedì, dalle ore 16.00 {o dall'uscita da scuola}) sino alla sera, quando riporterà
alla madre entro le ore 20.00. In pratica, dunque, nell'arco di due settimane consecutive i Per_1 genitori adotteranno progressivamente lo schema descritto sinteticamente nella seguente tabella:
Lunedì AD
TE AD
Mercoledì Padre (dall'uscita dall'istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo)
GI:
dal 1/172026 Padre (dall'uscita dal lavoro ore 17:30 circa alle ore 20.00)
Dal 1/7/2026 Padre (dalle ore 16.00 o dall'uscita dall'istituto scolastico alle ore 20.00)
Venerdì AD
Sabato AD
Domenica AD
Lunedì Padre (dall'uscita dall'istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo)
TE AD (dall'uscita dall'istituto scolastico)
Mercoledì AD
GI AD
Venerdì Padre (dalle ore 19.00)
Sabato Padre
Domenica Padre (sino alle ore 20.00) - La minore trascorrerà il giorno di Natale con il padre o con la madre ad annî alternati, la Vigilia di
Natale con la madre e il giorno di S. EF con il padre;
inoltre, trascorrerà con il padre il Per_1 giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alternati ed 8 giorni consecutivi durante le vacanze estive (oltre a 8 consecutivi con la madre) fin all'estate del 2026, a partire dalla quale la minore potrà restare con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi (oltre a 15 consecutivi con la madre).
3) i genitori dovranno assumere comportamenti idonei a che vengano create le condizioni per una serena permanenza della minore presso ciascun genitore, consentendo e suggerendo, telefonate quotidiane in orari da concordare, da parte della figlia, al genitore non presente, in modo da assicurare la massima tranquillità durante la permanenza con ciascun genitore;
3) a partire dal mese di aprile 2025 il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra a partire dal mese di settembre 2025 il Parte_2 concorso nel mantenimento mensile di sarà di € 350,00 (oltre alla rivalutazione ISTAT), atteso Per_1 che a quel tempo il sig. non dovrà più contribuire al pagamento dell'onerosa retta per l'asilo Parte_1 nido.
3) L'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre, e, ove possibile, le detrazioni fiscali e le spese portate in detrazione per la figlia (compresa la retta dell'asilo nido) saranno di competenza della madre.
3) Le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per la figlia, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, dovranno essere disciplinate nel modo descritto nel protocollo del
Tribunale di Brescia e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) Le parti si rilasciano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia, impegnandosi fin da ora a non espatriare con la minore negli Stati considerati a rischio per questioni sanitarie e/o socio-economiche (es. obbligo vaccinazioni, guerre, colpi di stato, etc.)
3) Spese legali interamente compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia in Per_1 data 11.5.2022, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figlia. Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e la figlia appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad Per_1 esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD ER Presidente relatrice
CE IN IC
AN SI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7903/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BONOMETTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Mantova, Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. RAMELLI ROBERTA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) la minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Persona_1 genitoriale prendendo insieme le decisioni di maggiore interesse relativa mente all'istruzione, all'educazione, ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le decisioni relative all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà assumerle autonomamente quando la bimba é con lui.
2) la minore continuerà ad avere la residenza preferenziale presso la madre a Brescia in Via AN del Verrocchio n. 139, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre i fine settimana;
più Per_1 precisamente, nel fine settimana dedicato al padre, questi andrà a prendere la minore alla casa materna dalle ore 19:00 del venerdì e la riporterà all'abitazione materna entro le ore 20.00 della domenica. -
Durante la settimana, la minore trascorrerà con il padre il lunedì seguente al fine settimana trascorso con la madre dall'uscita dall'Istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo
(compresa quindi la notte); mentre nella settimana che segue il fine settimana trascorso con il padre, la minore trascorrerà con il padre il mercoledì dall'uscita dall'Istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo (compresa quindi la notte) In pratica, i genitori adotteranno lo schema seguente:
Lunedì AD
TE AD
Mercoledì Padre (dall'uscita dall'istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo)
GI AD (dall'uscita dall'istituto scolastico)
Venerdì AD
Sabato AD
Domenica AD
Lunedì Padre (dall'uscita dall'istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo)
TE AD (dall'uscita dall'istituto scolastico)
Mercoledì AD
GI AD
Venerdì Padre (dalle ore 19.00) Sabato Padre
Domenica Padre (sino alle ore 20.00)
Il criterio di visita del padre nel corso della settimana così descritto e la relativa tabella verranno applicati sino al 31 dicembre 2025; dal 1 gennaio 2026, invece, nella settimana che segue il fine- settimana trascorso con il padre, la minore trascorrerà ancora con il padre il mercoledì dall'uscita dall'Istituto scolastico (compresa quindi la notte ), e anche parte del giovedì: più precisamente, il giovedì il sig. potrà tenere con sé la figlia dall'uscita dal suo lavoro (attorno alle Parte_1 ore 17:30) sino alla sera, quando riporterà alla madre entro le 20.00. Per_1
Dal 1 luglio 2026, infine, nella settimana che segue il fine-settimana trascorso con il padre, la minore trascorrerà con il padre sempre il mercoledì dall'uscita dall'Istituto scolastico (compresa quindi la notte), e anche il giovedì, dalle ore 16.00 {o dall'uscita da scuola}) sino alla sera, quando riporterà
alla madre entro le ore 20.00. In pratica, dunque, nell'arco di due settimane consecutive i Per_1 genitori adotteranno progressivamente lo schema descritto sinteticamente nella seguente tabella:
Lunedì AD
TE AD
Mercoledì Padre (dall'uscita dall'istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo)
GI:
dal 1/172026 Padre (dall'uscita dal lavoro ore 17:30 circa alle ore 20.00)
Dal 1/7/2026 Padre (dalle ore 16.00 o dall'uscita dall'istituto scolastico alle ore 20.00)
Venerdì AD
Sabato AD
Domenica AD
Lunedì Padre (dall'uscita dall'istituto scolastico all'entrata all'istituto scolastico il giorno successivo)
TE AD (dall'uscita dall'istituto scolastico)
Mercoledì AD
GI AD
Venerdì Padre (dalle ore 19.00)
Sabato Padre
Domenica Padre (sino alle ore 20.00) - La minore trascorrerà il giorno di Natale con il padre o con la madre ad annî alternati, la Vigilia di
Natale con la madre e il giorno di S. EF con il padre;
inoltre, trascorrerà con il padre il Per_1 giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alternati ed 8 giorni consecutivi durante le vacanze estive (oltre a 8 consecutivi con la madre) fin all'estate del 2026, a partire dalla quale la minore potrà restare con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi (oltre a 15 consecutivi con la madre).
3) i genitori dovranno assumere comportamenti idonei a che vengano create le condizioni per una serena permanenza della minore presso ciascun genitore, consentendo e suggerendo, telefonate quotidiane in orari da concordare, da parte della figlia, al genitore non presente, in modo da assicurare la massima tranquillità durante la permanenza con ciascun genitore;
3) a partire dal mese di aprile 2025 il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra a partire dal mese di settembre 2025 il Parte_2 concorso nel mantenimento mensile di sarà di € 350,00 (oltre alla rivalutazione ISTAT), atteso Per_1 che a quel tempo il sig. non dovrà più contribuire al pagamento dell'onerosa retta per l'asilo Parte_1 nido.
3) L'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre, e, ove possibile, le detrazioni fiscali e le spese portate in detrazione per la figlia (compresa la retta dell'asilo nido) saranno di competenza della madre.
3) Le spese straordinarie, che si rendessero necessarie per la figlia, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, dovranno essere disciplinate nel modo descritto nel protocollo del
Tribunale di Brescia e verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) Le parti si rilasciano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia, impegnandosi fin da ora a non espatriare con la minore negli Stati considerati a rischio per questioni sanitarie e/o socio-economiche (es. obbligo vaccinazioni, guerre, colpi di stato, etc.)
3) Spese legali interamente compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia in Per_1 data 11.5.2022, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figlia. Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e la figlia appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad Per_1 esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209