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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8101/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 8101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del
14.11.2024, con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 40 e
20 giorni, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierre Pasquale Gallo e Anna Maria
Marchio ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 89, presso lo studio di quest'ultima in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
(C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo studio dell'Avv.
Enrico Baldelli che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato/appellante incidentale
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9533/2018.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , in qualità di proprietaria di un immobile sito nel Parte_1
“corpo F” del supercondominio sito in Via Margutta n. 33, si rivolgeva
1 al Tribunale di Roma ex art. 1171 c.c. denunciando la nuova opera rappresentata dai lavori edili che il vicino , proprietario dello CP_1 studio sito nel confinante “corpo E” dello stesso supercondominio, stava effettuando sul lastrico solare confinante alla unità immobiliare della nel marzo 2013. Detti interventi (consistenti nella Pt_1 realizzazione di una botola/apertura, nell'innalzamento del massetto e nella pavimentazione, oltre che nella eliminazione della inferriata della
, riguardavano, nello specifico, la porzione di lastrico del Pt_1 CP_
“corpo E” sovrastante lo studio del , lastrico che, prima dei denunciati interventi, era a un livello inferiore (di 10 cm) rispetto alla confinante finestra dell'appartamento della La aveva Pt_1 Pt_1 concluso chiedendo: “in via preliminare, [di] emettere decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies, secondo comma, c.p.c. per ordinare la sospensione dei lavori (…); nel merito, [di] ordinare il ripristino dei luoghi, attraverso la chiusura della botola e lo smontamento della pavimentazione”. All'esito del procedimento cautelare- nel corso del quale era espletata C.T.U.-, ormai ultimati i lavori oggetto della domanda cautelare, il Tribunale, con ordinanza, dichiarava cessata la materia del contendere ex art. 1171 c.c.; tuttavia, richiamata la perizia del C.T.U. (secondo la quale dal rifacimento del CP_ lastrico solare nella porzione sovrastante l'immobile del derivava
“l'elevato rischio di riversamento delle acque meteoriche all'interno CP_ dell'appartamento della sig. , avendo il rialzato lo Pt_1 spessore del lastrico a copertura del suo studio, livellandolo alla soglia della finestra della , il Giudice condannava il resistente Pt_1 [...]
– in qualità di soccombente virtuale – al pagamento delle spese CP_1 di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 1.800,00 (di Pt_1 cui euro 250,00 per esborsi), oltre I.V.A. e C.P.A., nonché al pagamento delle spese della C.T.U.
Nella successiva fase processuale, , con atto di Parte_1 citazione del 25.6.2014, chiedeva al Tribunale di Roma, in via CP_ principale: accertati sia l'illecito ascrivile al (che sul lastrico condominiale aveva effettuato i lavori senza alcuna autorizzazione e in spregio dei vincoli urbanistici), che i conseguenti pregiudizi a carico della (rappresentati sia dal rischio di riversamento delle acque Pt_1 CP_ meteoriche, sia dal pregiudizio alla privacy in quanto dalla botola poteva accedere al lastrico sul quale si affaccia la finestra della Pt_1 oltre che dal pericolo alla sicurezza per la rimozione della inferriata a protezione dell'abitazione , di condannare il convenuto alla Pt_1 riduzione in pristino dei luoghi, attraverso la demolizione della botola
(con chiusura del lastrico solare nella parte in cui era stata realizzata l'apertura), la realizzazione di nuovi massetto e guaina
2 impermeabilizzante, mantenendo inalterate le quote originarie (e cioè la pavimentazione del lastrico solare ad una quota di circa 10 cm al di sotto della finestra della;
sempre in via principale, di Pt_1 CP_ condannare il convenuto alla riduzione in pristino della grata avanti la finestra dell'attrice nell'esatta posizione in cui originariamente CP_ era installata;
ancora in via principale, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, pari a euro
1.685,51, oltre I.V.A.; in via subordinata, previo il riconoscimento del diritto dell'attrice a ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, compreso il riposizionamento della grata, di condannare il CP_ convenuto al pagamento della somma necessaria per il ripristino del lastrico solare e per il riposizionamento della grata;
con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio deducendo quanto segue: CP_1
l'ordinanza cautelare non aveva riconosciuto la fondatezza della domanda dell'attrice, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di CP_ citazione;
il lastrico solare del “corpo E” (sovrastante la proprietà ) non è di proprietà bensì di proprietà comune e CP_2 CP_ indivisibile del e di altri due condomini, proprietari degli altri due locali del “corpo E”; la botola aperta sul lastrico solare era un mero ripristino della preesistente apertura, effettuato per ispezionare il CP_ lucernario – sempre di proprietà del – ed effettuare le dovute manutenzioni. In via riconvenzionale deduceva i danni provocati dall'illegittima collocazione della ringhiera/recinzione in ferro aggettante sulla sua proprietà in corrispondenza della finestra di proprietà dell'attrice, fissata dall'attrice forando la guaina isolante del CP_ lastrico solare sovrastante la proprietà . Concludeva chiedendo: in via principale, di rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, di condannare l'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali prodotti dall'illegittima recinzione/ringhiera in ferro nella misura di euro 26.056,11 (I.V.A. inclusa), oltre al danno morale – da liquidarsi in via equitativa in corso di causa – consistente nel patema d'animo e nelle sofferenze subite dal convenuto per tutto il periodo in cui, causa i predetti danni che rendevano invivibile il suddetto immobile, il convenuto non poteva tornare a viverci;
con vittoria di spese e competenze di causa. All'udienza del 24.1.2018, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9533/2018: accertato l'illecito CP_ ascrivibile al , ex artt. 2043 e 2058 c.c., rappresentato dal rischio di riversamento delle acque meteoriche nell'immobile dell'attrice a causa
3 dell'innalzamento della quota del lastrico solare sovrastante lo studio di CP_
, condannava quest'ultimo “alla demolizione della copertura del lastrico solare mediante rimozione della guaina preesistente, demolizione del massetto sottostante e alla successiva realizzazione del nuovo massetto e posa in opera della guaina impermeabilizzante, il tutto mantenendo inalterate le quote e cioè con la pavimentazione finale del lastrico solare che si dovrà attestare ad una quota di circa 9/10 cm al di sotto della soglia della finestra della attrice, come da indicazioni CP_ contenute nella perizia in atti”; per il resto escludeva che fosse obbligato al ripristino dello status quo ante (con riguardo alla botola e alla grata) in quanto, a norma dell'art. 872 c.c., la non avendo Pt_1 dedotto la violazione delle distanze, non poteva vantare la tutela ripristinatoria avendo diritto al solo risarcimento del danno (per l'eliminazione della grata, per le infiltrazioni di acqua subite e per piccoli lavori di muratura) liquidato in euro 1.685,81, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'illecito al deposito della sentenza e successivamente ai soli interessi legali sino al soddisfo;
dichiarava CP_ inammissibile la domanda riconvenzionale del perché introduttiva di vicenda priva di connessione con quella in esame;
condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 550,00 per spese ed euro 4.000,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado.
In particolare, criticava:
2.a) erroneità/contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui ritiene che, per il rifacimento del lastrico, che si estende per via orizzontale, la avrebbe dovuto dedurre la violazione delle Pt_1 norme sulle distanze. Il Giudicante avrebbe dovuto ordinare anche la chiusura della botola insistente sul medesimo lastrico, la quale determina per l'odierna appellante la violazione della sua riservatezza e altresì il rischio d'intrusione di cose e persone nel proprio appartamento;
2.b) erroneità della pronuncia per non aver considerato che l'attrice lamentava anche la violazione delle norme sulle distanze. Volendo accogliere il ragionamento del Giudice di prime cure secondo cui, anche in tema di lastrico solare, verrebbe in rilievo la disciplina delle distanze legali, l'odierna appellante già nel corso del primo grado di giudizio avrebbe lamentato la violazione delle norme sulle distanze, nell'atto di citazione;
2.c) omessa pronuncia in ordine alla domanda di riposizionamento della grata protettiva dell'appartamento dell'attrice, illegittimamente
4 divelta dal convenuto. Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di CP_ pronunciarsi sulla domanda della di condanna del al Pt_1 riposizionamento della grata protettiva nella sua posizione originaria, ancorata ai muri e con una sporgenza di almeno 30 centimetri dalla soglia della finestra dell'appartamento di proprietà attorea.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata: in via principale, di condannare alla riduzione in pristino CP_1 dei luoghi attraverso la soppressione della botola e alla chiusura del lastrico solare nella parte in cui era stata realizzata l'apertura; sempre in via principale, di condannare alla riduzione in pristino CP_1 della grata avanti la finestra del salone dell'appellante da questi divelta, nell'esatta posizione in cui era originariamente installata;
di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., l'importo di una somma di denaro che l'appellato dovrà corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza conclusiva del presente giudizio;
in via subordinata, previo riconoscimento del diritto dell'appellante a ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, compreso il riposizionamento della grata, di condannare al pagamento CP_1 della somma necessaria per il ripristino del lastrico solare e per il riposizionamento della grata, pari ad almeno euro 15.000,00 ovvero alla diversa maggiore somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e onorari come per legge.
3. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e proponendo appello incidentale avverso la medesima sentenza. In particolare, criticava:
3.a) violazione o errata applicazione di norme di diritto;
contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo;
nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare l'odierno appellante incidentale alla demolizione della copertura del lastrico solare e al suo successivo CP_ rifacimento. I lavori erano stati eseguiti dal a regola d'arte, tenendo conto delle adeguate pendenze al fine di impedire ristagni d'acqua (circostanza dimostrata dall'assenza di allagamenti all'interno dell'immobile della . Lo stesso Giudicante sembrerebbe Pt_1 contraddirsi, laddove nella parte motiva della sentenza afferma che “per quanto attiene al rifacimento del lastrico solare, non vi sono i presupposti per una condanna alla sua demolizione e nuova realizzazione difettando doglianze in tema di violazione di distanze legali (…)” mentre nel dispositivo comunque condanna l'allora convenuto “alla demolizione della copertura del lastrico solare mediante rimozione della guaina preesistente, demolizione del massetto
5 sottostante e alla successiva realizzazione del nuovo massetto e posa in opera della guaina impermeabilizzante (…)”;
3.b) violazione o errata applicazione di norme di diritto, art. 2697 c.c.
e art. 115 c.p.c.; carenza di motivazione. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare l'odierno appellante incidentale al pagamento di euro 1.685,81, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno. L'allora attrice non avrebbe dimostrato Pt_1
e fornito prova dei danni subiti;
pertanto, non avendo assolto all'onere della prova a suo carico ex art. 2697 c.c., il danno lamentato non poteva essere riconosciuto;
3.c) violazione o errata applicazione di norme di diritto;
carenza di motivazione. Il Giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'allora convenuto in quanto non connessa con la vicenda oggetto della citazione;
oltretutto, in merito avrebbe fornito una scarna e carente motivazione. Il manufatto in questione e la sua illegittimità venivano menzionati nell'elaborato peritale redatto dal C.T.U. nel corso del procedimento cautelare di denuncia di nuova opera, nonché nella perizia elaborata dal C.T.P.
Pertanto, il Giudicante avrebbe dovuto considerare la domanda riconvenzionale strettamente collegata e inerente con i fatti di causa e, quindi, pienamente ammissibile;
3.d) errata applicazione del principio della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese di lite;
difetto di motivazione. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare l'odierno appellante incidentale alla rifusione delle spese di lite, ritenendolo parte soccombente nel primo grado di giudizio. In virtù del rigetto di tre domande formulate dall'allora attrice – nello specifico: 1) domanda di riduzione in pristino dei luoghi attraverso la demolizione della botola e la chiusura del lastrico solare nella parte in cui era stata realizzata l'apertura; 2) domanda di riduzione in pristino della grata nell'esatta posizione in cui originariamente era installata;
3) domanda di condanna al pagamento da parte del convenuto della somma necessaria per il ripristino del lastrico solare e per il riposizionamento della grata) – il
Giudicante avrebbe dovuto compensare le spese in lite in virtù della reciproca soccombenza tra le parti. Concludeva chiedendo: di rigettare l'appello proposto da
[...]
perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellante per i danni patrimoniali provocati all'appellato dall'illegittima ringhiera/recinzione in ferro aggettante sulla proprietà CP_
in corrispondenza della finestra di proprietà e, per Pt_1
6 l'effetto, condannare l'appellante principale al risarcimento dei Pt_1 danni patrimoniali occorsi alla proprietà dell'appellato/appellante incidentale, da quantificarsi in euro 26.056,11 (I.V.A. inclusa), oltre interessi di legge e oltre danno morale – da liquidarsi in via equitativa
– consistente nel patema d'animo e nelle sofferenze subite dall'appellato per tutto il periodo in cui, causa i predetti danni che hanno reso invivibile l'immobile di sua proprietà (da marzo 2013 fino a giugno 2015), l'appellato non è potuto tornare a viverci;
di revocare la statuizione di cui alla lettera a) del dispositivo della sentenza impugnata, in quanto nulla ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c., illegittima e/o tecnicamente irrealizzabile;
di dichiarare che nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni all'appellante in riferimento alla statuizione di cui alla lettera b) del dispositivo della sentenza impugnata;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, chiedeva la compensazione delle spese di lite;
con vittoria di spese e onorari come per legge, anche in relazione al primo grado di giudizio. In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellato/appellante CP_ incidentale rappresentava che, nelle more del presente giudizio di secondo grado, l'appellante principale metteva in esecuzione la Pt_1 sentenza appellata promuovendo giudizio per l'esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma (R.G.E.
3472/2021). Tale processo si concludeva in data 5.7.2024 con declaratoria di inammissibilità del ricorso per la determinazione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. in quanto, rilevato che alla riparazione o ricostruzione del lastrico solare dovevano concorrere tutti i condomini assieme al condomino proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, era stata ritenuta non eseguibile la sentenza n. 9533/2018 del Tribunale di Roma nei confronti del solo , quale autore CP_1 materiale delle opere realizzate sul lastrico solare dell'edificio condominiale di Via Margutta n. 33. “Tale documento, in quanto successivo all'instaurarsi del presente giudizio è stato depositato dal presente difensore quale allegato al foglio di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024”.
4. All'udienza del 4.4.2019, parte appellante eccepiva la tardività dell'appello incidentale e l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dalla controparte;
parte appellata insisteva nell'ammissibilità della documentazione allegata. La Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14.11.2024, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 40 e 20 giorni.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello principale va rigettato. Con riguardo alle censure sub 2.a), 2.b) e 2.c), strettamente connesse sul piano logico, va ribadito che la domanda della volta alla Pt_1 CP_ condanna del al ripristino dello status quo ante e al risarcimento del danno, deduceva l'”illecito” comportamento della controparte, lamentando specifici pregiudizi ai danni della sul piano del Pt_1 riversamento delle acque meteoriche nella propria unità immobiliare
(per mancata realizzazione del manto del lastrico a regola CP_2
d'arte, della violazione della privacy stante l'accessibilità tramite la botola al lastrico pavimentato e con riguardo al paventato pregiudizio alla sicurezza dovuto alla demolizione della grata a protezione della finestra della . Pt_1
Nessuna idonea domanda era svolta, dall'attrice, in punto di violazione delle distanze, eventualità solo genericamente richiamata nel corpo dell'atto di citazione ( a pagina 5 dell'atto introduttivo di primo grado che «[s]i è trattato di lavori posti in essere in chiara violazione di norme speciali in tema di distanze, edilizia, urbanistica, ornato pubblico (art. 872, secondo comma, c.c.), ed infatti, all'esito della consulenza d'ufficio (doc. 12), è stato definitivamente accertato (i) l'abuso dei lavori, (ii) l'impossibilità di sanare gli stessi, (iii) i danni conseguenti, nonché (iv) l'attività e i costi da affrontare per il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte») senza alcuna specifica deduzione in merito, nemmeno nelle conclusioni,
Ciò premesso, il Tribunale, in primo luogo, accertava la comproprietà
CP_ in capo al del lastrico solare insieme agli altri due proprietari delle unità immobiliari dell'immobile “E”, escludendo la natura condominiale di detto lastrico, come invece erroneamente sostenuto
CP_ dalla Precisamente, l'unità immobiliare del fa parte del Pt_1 fabbricato “E”, edificio con sole tre unità immobiliari tutte a piano terra,
CP_ delle quali la sola proprietà è confinante con quella della Pt_1 inserita nel fabbricato “F” che, invece, è articolato su più piani, circostanza che spiega l'affaccio della finestra della sul lastrico Pt_1
CP_ solare del (cfr. CTU dell'ing. della fase di Persona_1 denuncia di nuova opera).
Il Giudice di prime cure, stante il tenore della domanda della Pt_1 riteneva la sussistenza dell'illecito ascrivibile, a norma degli art. 2043 CP_ e 2058 c.c. a nella realizzazione del nuovo massetto sopra quello già in essere del lastrico solare, visto “l'elevato rischio di riversamento di acque meteoriche” (cfr. CTU). Sul punto il consulente aveva CP_ accertato che , per non incrementare lo spessore del lastrico solare sovrastante il proprio studio arrivando al livello della soglia della
8 finestra della avrebbe dovuto demolirlo anziché realizzarlo, Pt_1 con nuova guaina e pavimentazione, sopra quello già esistente. La mancata adozione di tale accorgimento (la demolizione del massetto persistente con sostituzione di un nuovo massetto mantenendo la quota sottostante alla soglia della finestra della per circa 10 cm.) Pt_1 aveva causato infiltrazioni d'acqua con il rischio di allagamenti ai danni della vicina. Per il resto, invece, le richieste della (eliminazione Pt_1 della botola e nuova installazione della inferriata) erano accolte solo sul piano del risarcimento. Tali conclusioni sono qui condivise. L'appellante principale trascura il dato fattuale già riferito, ovvero che il lastrico sovrastante lo studio CP_ CP_
non è condominiale ma di proprietà del e dei proprietari delle altre due unità immobiliari del fabbricato “E” , proprietà queste ultime
CP_ che sono collocate accanto alla studio del ( e non nello spazio sottostante). Pertanto, la non poteva richiedere la rimessione in Pt_1 ripristino a norma dell'art. 872 c.c., norma che disciplina i rapporti tra vicini (e non tra condomini) consentendo la sola tutela risarcitoria in assenza di domande su violazioni della disciplina sulle distanze. Al contempo, esclusa la natura condominiale del lastrico, la di Pt_1 certo non poteva richiedere di riposizionare nuovamente la grata
CP_ (divelta dal nel 2013) secondo le modalità originarie ovvero
CP_ poggiante sul lastrico (non condominiale) di proprietà del . Quest'ultimo, in ogni caso, non avrebbe dovuto togliere detta grata
CP_ (messa dalla facendola poggiare sul lastrico del ) di sua Pt_1 iniziativa senza interpellare la vicina, circostanza che giustifica il
CP_ risarcimento del danno corrisposto a carico del a favore della
(ex art. 2043 c.c.) anche per l'eliminazione della inferriata, Pt_1
(oltre che per le infiltrazioni di acqua subite e per piccoli lavori di muratura) già liquidato dal Tribunale in euro 1.685,81, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'illecito al deposito della sentenza.
Chiariti tali aspetti, non si ravvisa alcuna contraddizione nella pronuncia del Giudice di prime cure che, accertata la natura non CP_ condominiale del lastrico in questione e la violazione da parte del del principio del neminem laedere, nei limiti della domanda della e della prova raggiunta sul danno ha disposto conformemente, Pt_1 CP_ disponendo il ripristino dello stato ante i lavori realizzati dal nel
2013 con riguardo alla sola porzione del lastrico sovrastante la proprietà CP_
(per consentire il rispetto dell'abbassamento della quota sotto la finestra della di circa 10 cm. ) cagionante il rischio di Pt_1 allagamenti nella casa della Pt_1
6. Anche l'appello incidentale è infondato.
9 Sulle doglianze sub 3.a) e 3.b), si richiama quanto appena esposto nel rigettare l'appello principale. CP_ Sulla doglianza 3.c), la domanda riconvenzionale del , finalizzata al risarcimento del danno (per complessivi euro 26.000,00 circa, stando alla perizia di parte dell'arch. per il pregresso e indebito Per_2 posizionamento della grata da parte della vicina sul lastrico del Pt_1 CP_
, è inammissibile perché il presente giudizio riguarda un diverso
CP_ fatto storico ovvero i lavori effettuati dal sul proprio lastrico e comportanti, tra l'altro, l'eliminazione di detta grata. Anche ammettendone l'ammissibilità, la domanda riconvenzionale sarebbe priva di pregio in quanto rimasta priva di serio riscontro in ordine al danno patrimoniale asseritamente conseguente alla grata della Pt_1
CP_ aggettante sul lastrico del , lastrico al quale, prima della botola, lo
CP_ stesso non poteva nemmeno accedervi;
tanto più che rimane ignota l'epoca nella quale sarebbe stata installata la grata in ferro (cfr. CTU pagg. 13 e ss.) e non adeguatamente documentata la riconducibilità dei
CP_ danni alla guaina del alla presenza della inferriata della Pt_1
CP_ piuttosto, il avrebbe dovuto adire la sede giudiziaria convenendo in giudizio la vicina prima di rimuovere, di sua iniziativa, la grata della per consentire la piena verifica dei pregiudizi lamentati e il Pt_1 nesso causale tra gli stessi ed il posizionamento della inferriata. Ancora più infondata risulta la domanda relativa al prospettato danno morale conseguente alla presenza dell'inferriata, in assenza dei presupposti per poterlo richiedere. CP_ Nemmeno hanno fondamento le critiche del sulla liquidazione del danno in sentenza, basata su quanto prodotto dalla in Pt_1 particolare, la CTU, le foto e i preventivi per il rifacimento della sua unità immobiliare per sanare i vizi (difetti alle pareti e al pavimento, rispettivamente, da imbiancare e rilucidare) causati dalle infiltrazioni di acque meteoriche derivanti dall'innalzamento della quota del lastrico CP_ del .
In ordine a quanto rappresentato in ordine alla fase esecutiva, infine, si rileva che le problematiche sorte in sede di materiale realizzazione del dictum del Giudice sono irrilevanti in questa sede processuale. In ogni CP_ caso, questa Corte, pur accertata la comproprietà del lastrico tra e le altre due unità immobiliari, tutte site una accanto all'altra nell'unico piano terreno nel quale è conformato l'edificio “E”, conferma la CP_ sussistenza dell'illecito ascrivibile ex artt. 2043 e 2058 c.c., al solo il quale ultimo è l'unico responsabile dell'innalzamento di spessore del lastrico sovrastate il suo studio, con ordine di ripristino a carico del solo autore dell'illecito per assicurare l'abbassamento della quota del lastrico nella parte sottostante la finestra della (e non di tutto il Pt_1
10 lastrico a copertura del fabbricato “E”), al livello originario di 10 cm più basso rispetto alla soglia della finestra della vicina.
Quanto alla censura sub 2.d), il regolamento delle spese processuali da parte del Tribunale è assolutamente coerente con l'esito del giudizio che CP_ vedeva l'integrale soccombenza del e l'accoglimento prevalente delle domande della (in punto di parziale ripristino e di Pt_1 risarcimento).
7. Le spese processuali di fase sono compensate tra le parti vista la reciproca soccombenza.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, sull'appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9533/2018 nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da nei CP_1 CP_1 confronti della avverso la medesima decisione, ogni diversa Pt_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta sia l'appello principale che quello incidentale;
2. compensa le spese tra le parti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 6.3.2025
La consigliera estensore
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
11