Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14072/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 14072/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANNINO ANDREA e dell'avv. MASSA RICCARDO ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MANNINO ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 2 dicembre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“a. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente;
e, per l'effetto,
IN VIA SUBORDINATA
c. accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
d. condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno da licenziamento in misura compresa tra 6 e 36 mensilità sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad Euro 2.386,10 (o eventuale diversa somma di legge o giustizia);
IN OGNI CASO
e. con interessi su tutte le somme dal dovuto al saldo;
f. con vittoria di spese ed onorari di legge, e restituzione CU, distratti direttamente in favore del procuratore costituito avv. Andrea Mannino, che si dichiara antistatario”.
2. Il ricorrente ha riferito: di essere stato assunto dalla convenuta, in data 15/5/23, con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato inquadrato al livello 3° del Ccnl
Commercio; di aver lavorato presso la filiale di San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia, 6, con il ruolo di ossia di addetto alle vendite;
di aver ricevuto, in data 5 Controparte_3 giugno 2024, contestazione disciplinare dal seguente tenore: ““In data 10/1/2024 venivano con Lei condivise da parte della Sua Area Manager (A.M.), Sig.ra gli Parte_2
obiettivi commerciali da raggiungere nella Sua qualità di Area CP_3
I detti obiettivi venivano così suddivisi:
GIORNALIERI
Chiamate: fissare 3 appuntamenti in aziende che utilizzano i competitor (2/3 somministrati)
DOOR TO DOOR: 20 aziende da visitare
Aggiornamento CARM
SETTIMANALI
2/3 colloqui fissati in 2/3 aziende nuove
1 cliente nuovo a settimana Aprire 4 nuove ricerche di PROFILI “GENERICI”
Parlare con almeno 15 referenti aziendali (visite sia con appuntamento che a freddo)
DOOR TO DOOR: 80 aziende da visitare
MENSILI
10 preventivi somministrazione al mese in aziende dove lavorano competitor
4 CLIENTI NUOVI AL MESE
In data 15/5/2024 , venivano Lei presentati da parte della Sua i dati estrapolati dal Pt_3
gestionale aziendale -Carm- relativi alle operazioni commerciali da Lei effettuate dal mese di gennaio
2024 (esclusa la prima settimana) fino alla fine del mese di aprile 2024.
Dall'analisi degli anzidetti dati emergevano i seguenti risultati:
- N. 31 visite fatte in 16 settimane (escludo la prima settimana di gennaio) di cui in 10 visite inserite manca il nome del referente (segnalato in rosso)
- N 3 preventivi redatti
- N. 8 richieste solvibilità effettuate
- N. 83 attività di telemarketing inserite (media di n. 5 chiamate a settimana)
- N.20 visite Door to Door
Ebbene, dal confronto degli anzidetti dati, emerge un'enorme sproporzione tra gli obiettivi commercialmente fissati e quanto effettivamente da Lei realizzato sia sul breve che sul lungo periodo;
il tutto nonostante il congruo periodo intercorrente tra la data di fissazione degli obiettivi e la data di analisi dell'andamento degli stessi.
A ciò si aggiunga come, contestualmente alla presentazione degli anzidetti dati, la sua
A.M. Le comunicava le proprie disponibilità per effettuare delle visite presso clienti (20 maggio pomeriggio, 24 maggio mattina, 27 maggio tutto il giorno) cui, tuttavia, non seguiva alcun riscontro da parte Sua.
Tale condotta, si evidenzia, viola gli obblighi di diligenza e perizia gravanti su ogni dipendente, imposti dalla legge e la contratto di lavoro che intercorre tra le parti, e assume rilevanza in termini disciplinari. Si contesta, infatti, la Sua negligenza nell'espletamento delle prestazioni di lavoro anche in considerazione degli eventi dell'8/5/2024 data in cui, il sig. Parte_4
Permanent Manager, invitava Lei e gli altri colleghi di area per il giorno giovedì Parte_5
16/5/2024 ad un incontro con la sig.ra (Permanent Recruitment Parte_6
Operations Manager) finalizzato ad analizzare la situazione dal punto di vista del settore
Permanent.
Contestualmente, il sig. La invitava a fissare uno o due appuntamenti nel Pt_4
pomeriggio del 16/5/2024 così da poterli effettuare insieme.
Nonostante l'anzidetta disponibilità Lei, in data 16/5/2024, non si presentava all'incontro fissato senza nemmeno rispondere alla comunicazione mail del sig. e presentando Pt_4 unicamente un certificato di malattia”; che, nonostante le giustificazioni rese, la società lo ha licenziato per giustificato motivo soggettivo;
di aver stragiudizialmente impugnato il licenziamento.
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del licenziamento per l'insussistenza/irrilevanza disciplinare dei fatti contestati e ha, quindi, richiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
3. non si è costituita nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica ed è stata dichiarata contumace.
4. Il procedimento viene deciso, udita la discussione, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
5. In primo luogo, va detto che risulta dalla documentazione in atti la sussistenza del rapporto di lavoro, la contestazione disciplinare, le giustificazioni rese e il licenziamento impugnato (v. doc.ti 2, 6, 18 e 19 ric.).
6. E' noto che "In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte (cfr. Cass. 16.8.2016 n. 17108).
È evidente che, nel caso di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro che contesti ad un lavoratore di aver posto in essere un determinato comportamento ha, o quanto meno dovrebbe avere, gli elementi necessari a dimostrarne la sussistenza di tale comportamento, eventualmente anche mediante presunzioni, mentre il lavoratore che neghi l'esistenza del comportamento o la sua rilevanza disciplinare dovrebbe provare anche in via presuntiva eventuali fatti positivi contrari a quello contestato o attestanti l'insussistenza della sua rilevanza disciplinare, fermo restando l'onere probatorio gravante in via principale sul datore di lavoro. (...).
Nel caso di contumacia del datore di lavoro, il fatto contestato è indimostrato e, quindi, insussistente, senza ulteriori oneri probatori a carico del lavoratore, ai fini della tutela reintegratoria” (v. Tribunale Roma sez. lav., 12/05/2020, n. 2442).
7. La datrice di lavoro, nel non costituirsi, ha scelto di non contestare le allegazioni attoree e di non introdurre elementi impeditivi o limitativi della sua pretesa.
8. Pertanto, secondo il disposto dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 23/2015, applicabile ratione temporis anche in ragione delle dimensioni della resistente (v. visura, doc. 1 ric.) e in caso di insussistenza del fatto materiale contestato (v., di recente, Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2024, n. 8902), il licenziamento intimato al ricorrente deve essere annullato, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato.
Il datore di lavoro deve altresì essere condannato a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – pari all'importo di euro 2386,10 lordi (v. buste paga, doc. 20 ric.) - dal giorno del licenziamento, fino all'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
9. Spese secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la parte resistente a reintegrare nel proprio posto di lavoro e a corrispondergli Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – pari all'importo mensile di euro 2.386,10 lordi - dal giorno del licenziamento, fino all'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli