Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2850 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2017 vertente tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamen- C.F._1
te dagli Avv.ti Danilo Giracello (p.e.c.: e Mauri- Email_1
zio Alferi (p.e.c.: ed elettivamente do- Email_2
miciliati presso il loro studio in SA OV EM, Via Sacramento
n.53, giusta procura in calce all'atto di citazione;
– attori –
contro nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
, nato a [...]- C.F._2 Controparte_2
cattì (Ag) il 29.01.1951, cod. fisc. C.F._3 P_
nato a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
(poi deceduto nel corso del giudizio), C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
, nato a [...] il C.F._5 Parte_3
Tribunale di Agrigento
, nata a [...] il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Gerlando Alonge (PEC:
[...]
, giusta procura rilasciata su foglio separato alle- Email_3
gato alle comparse di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il di lui studio, sito in Agrigento nella Via R. Siciliana n°113;
– convenuto –
****
motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_5
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento
[...] [...]
, , CP_4 Controparte_2 Controparte_5
– poi deceduto nel corso del giudizio-,
[...] Controparte_6
, formulan-
[...] Parte_3 Parte_4
Co le seguenti domande: “a- condannare i convenuti al pagamento in favo-
re di della somma di € 15.751,93, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione, a decorrere dall'indebita ricezione delle somme e sino al sod-
disfo;
- condannare i convenuti al pagamento in favore di della Parte_6
somma di € 39.774,88, oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere
dall'indebita ricezione delle somme e sino al soddisfo;
- condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori della somma di
€ 110.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal dovuto
delle somme e sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze”.
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile All'uopo esponevano che in data 5.12.1979 ed Parte_1
, nata a [...] il [...] e madre dei convenuti, ave- Persona_2
vano sottoscritto una scrittura privata in forza della quale la Per_2
prometteva di vendere al un appezzamento di terreno in Castel- Parte_1
termini, esteso ha 35.98.04, distinto in catasto al foglio 57 particelle 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 22, 27, 54, 57, 58, 59, e fogli 55 particella 33, per un prezzo di £ 78.000.000.
Il alla sottoscrizione aveva versato l'importo di £ 20.000.000 Parte_1
e, in data 05.01.1980, altri £ 10.000.000, nonché in data 07.02.1981 ul-
teriori £ 500.000.
Secondo gli accordi la restante parte del prezzo sarebbe stata corrispo-
sta al momento della stipula del contratto definitivo, fissata in scrittura privata entro il 30.04.1980.
La , peraltro, si era obbligata a cancellare l'iscrizione ipotecaria Per_2
accesa dal Banco di Sicilia per un mutuo agrario ed a far annotare di inefficacia di altri patti proibitivi trascritti.
Invero, allegavano gli attori, la non aveva adempiuto Per_2
all'obbligo di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e pertanto non si era stipulato il definitivo.
In data 29.12.2007 la è deceduta ed in data 16.01.2008 Per_2 [...]
ha venduto al figlio il terreno sopra de- Parte_7 Parte_6
scritto.
Nel 2009 i convenuti, figli della , hanno agito innanzi al Tribu- Per_2
nale di Agrigento per far dichiarare l'inopponibilità, la nullità,
l'annullabilità e comunque l'inefficacia dell'atto di vendita del 2008.
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile Nelle more è intervenuto nella procedura esecutiva Parte_6
immobiliare n. 47/09 r.g.e., provvedendo a saldare ogni posizione debito-
ria della nei confronti della Banca creditrice e così a liberare Per_2
l'immobile dall'ipoteca, attraverso il pagamento dell'importo di €
30.000,00, oltre ai compensi della c.t.u. incaricata dal Tribunale di Agri-
gento per la stima dei terreni, per un'ulteriore somma di € 636,00.
Per reperire la liquidità necessaria, peraltro, aveva Parte_6
chiesto un finanziamento bancario, con oneri e interessi per ulteriori complessivi € 9.138,88.
In data 08.01.2015 il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 28/2015,
dichiarava l'inefficacia del contratto di vendita del 2008 intervenuto tra gli odierni attori ed accertava la proprietà del fondo, già promesso in vendita dalla madre, in capo ai convenuti.
Esponevano che nel corso degli anni avevano sostenuto notevoli spese per la gestione e la miglioria del fondo, sostenute nella convinzione che il bene fosse ormai acquisito.
La manutenzione e la coltivazione del fondo, il suo miglioramento, le addizioni, erano pari ad un importo di € 100.000,00.
Infine, deducevano di aver patito un danno conseguente all'affidamento nel contratto stipulato, alla perdita di ulteriori chanches, al consolida-
mento di una condizione psicologica di affezione: tale ulteriori fattori, da valutarsi in via equitativa nell'importo ulteriore di € 10.000,00.
Dette somme dovevano essere restituite, a titolo di ripetizione dell'indebito ovvero di ingiustificato arricchimento.
Concludevano, quindi, come sopra indicato.
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile I convenuti, ritualmente costituitisi, ad eccezione del convenuto
[...]
, costituitosi dopo la riassunzione della Controparte_8
causa, chiedevano, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice perché prescritte ovvero perché infondate, con vittoria di spese.
Deducevano che la domanda relativa agli importi già corrisposti per l'acquisto del terreno, in forza del contratto preliminare, pari a complessi-
vi euro 15.751,93, era prescritta poiché afferente ad un contratto di 37
anni prima.
Esponevano, inoltre, che il promissario acquirente non aveva mai ma-
nifestato interesse alla stipula del definitivo, risultando quindi inadem-
piente.
Quanto alla domanda afferente alla restituzione di euro € 39.774,88,
deducevano il difetto dei presupposti dell'art. 2033 cc poiché il pagamento eseguito da era dallo stesso ritenuto come dovuto (quale Parte_6
proprietario, in forza di atto poi dichiarato inefficace dal Tribunale di
Agrigento).
Quanto, infine, alle spese per le migliorie del fondo, le stesse erano pri-
ve di prova e, comunque, prescritto il diritto alla ripetizione.
All'udienza del 15.5.2019 il processo veniva interrotto per il decesso di
. Persona_3
Su istanza di parte attrice, il processo proseguiva, anche con la costi-
tuzione del convenuto , seppur con Controparte_6
ordinanza del 19.4.2021 si prendeva atto della mancata notificazione agli eredi del convenuto deceduto e della neces- Persona_3
sità di provvedere all'estinzione parziale con sentenza.
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile Il giudizio, quindi, veniva istruito con prove orali, ctu e con documen-
tazione.
All'udienza del giorno 8.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
In ordine alla questione preliminare di nullità dell'atto di citazione per nullità della procura alle liti (stante la genericità per mancata indicazione del giudizio per il quale sarebbe stata rilasciata e poiché risalente a due anni prima) la stessa deve ritenersi infondata considerato che la stessa è
materialmente congiunta all'atto di citazione notificato e in assenza di elementi in seno alla procura medesima dai quali inferire che la stessa sia stata conferita per altro giudizio e in ossequio al principio di conservazio-
ne degli atti processuali (Sez. U. sent. n. 36057 del 09/12/2022, “In tema
di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l.
n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controri-
corso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla
sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta
dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in
tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale
collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita
per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento
al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da es-
sa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione
enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi
la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che
consenta all'atto di produrre i suoi effetti”).
Sull'eccezione preliminare del difetto di condizione di procedibilità va rilevato che le domande di parte attrice, congiuntamente proposte, hanno un petitum ben superiore ad euro 50.000,00, sicché il giudizio non è sog-
getto all'esperimento della negoziazione assistita.
Tantomeno ricorre, per la causa petendi, alcuna fattispecie di mediazione obbligatoria.
Ciò posto, va rilevato che le domande di ripetizione degli attori si fon-
dano, tanto logicamente, quanto giuridicamente, sulla antecedente, im-
plicita, risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un fon-
do, sottoscritto in data 05.12.1979 tra ed Parte_1 Per_2
madre dei convenuti e loro dante causa.
[...]
Nella narrativa dell'atto di citazione, infatti, la mancata stipula del defi-
nitivo è collegata ad un inadempimento della convenuta che, contraria-
mente a quanto dedotto nella scrittura preliminare, non aveva cancellato l'ipoteca che gravava sul bene promesso in vendita.
Sussiste, dunque, la prospettazione di un grave inadempimento della promittente venditrice e l'implicita domanda di risoluzione che, al con-
tempo, precede e fonda quella di ripetizione di indebito oggettiva.
Del resto che il giudice, in tale fattispecie, sia tenuto anche alla pronun-
cia derivante dalla domanda implicitamente proposta è riconosciuto an-
che dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile Ed infatti in un recente arresto si legge il seguente principio di diritto ben applicabile alla presente controversia: “Quando si chieda in via moni-
toria il pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, conse-
guente ad un'implicita pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto pre-
liminare, il diritto non può considerarsi né liquido né esigibile in quanto il
suo riconoscimento dipende dalla modificazione del diritto sostanziale ope-
rata dal giudice con la sentenza costitutiva. Ne consegue che se, da un lato,
il decreto ingiuntivo non può essere emesso, d'altro canto, una volta emes-
so, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del
decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giu-
dizio e conoscere anche la domanda di risoluzione del contratto sottesa alla
richiesta di decreto ingiuntivo” (Cass.Civ., Sez. 2, Ord. n. 35068 del
29/11/2022).
Sempre in punto di diritto, in relazione alla proposta azione di ripetizio-
ne, è noto che “qualora venga accertata la mancanza di una causa acqui-
rendi o solvendi in ragione della dichiarazione di nullità, annullamento, ri-
soluzione o rescissione o del venire comunque meno del vincolo originaria-
mente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione
di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di in-
debito oggettivo” (Cass.Civ.,Sez. 3, Ord. n. 23416 del 27/07/2022).
Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, parte attrice ha dedotto in giudizio l'intero rapporto in essere tra le parti – il contratto preliminare –
proponendo espressamente le azioni ripetitorie conseguenti al prospettato inadempimento.
Al riguardo va rilevato che vi è prova dell'inadempimento della promit-
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile tente venditrice.
Il contratto, infatti, prevedeva espressamente un impegno di quest'ultima alla cancellazione della ipoteca che gravava sul fondo.
In atti vi è prova che tale obbligazione non è stata adempiuta dalla dan-
te causa dei convenuti, avendo provveduto a tale incombente l'attore
[...]
nel 2010, divenuto proprietario in forza di titolo astratta- Parte_2
mente idoneo poi caducato con sentenza di questo Tribunale nel 2015,
versando in favore dell' in più tempi, la somma complessiva di CP_9
euro 30.000,00 (oltre euro 636,00 per spese di ctu nel giudizio di esecu-
zione).
Sia per l'importo (rispetto al valore complessivo dell'operazione), sia per l'oggetto dell'obbligazione non adempiuta (tale da rendere il bene promes-
so in vendita gravato da pregiudizio), tale inadempimento è certamente qualificabile come grave e ben può essere posto a fondamento della riso-
luzione del predetto contratto.
Superata, al contempo, la deduzione di parte convenuta circa il manca-
to versamento del corrispettivo pattuito per la compravendita da parte del promissario acquirente.
Da un lato, infatti, il saldo del prezzo doveva avvenire alla stipula del definitivo e dall'altro la gravità del citato inadempimento era idonea a fondare in buona fede un'eccezione di controparte all'adempimento (stipu-
la del definitivo e versamento del saldo).
Da tale statuizione – di risoluzione - consegue il diritto del promissario acquirente di ripetere le somme versate in esecuzione del contratto risolto e cioè complessivi euro € 15.751,93, oltre gli interessi al tasso di legge
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile dalla domanda al soddisfo.
Con riferimento a tale credito, va rilevato che l'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta è tanto inammissibile poiché genericamente articolata (non avendo parte convenuta neanche indicato il dies a quo ov-
vero il fatto/momento dal quale far decorrere tale dedotta prescrizione),
quanto comunque infondata poiché la domanda di risoluzione, con effetti costitutivi, è stata, implicitamente, proposta solo con l'avvio del presente giudizio (fino ad allora l'accipiens può ritenersi in condizione di buona fe-
de e, pertanto, gli interessi sulla somma decorrono dalla data della do-
manda).
Quanto alla domanda di parte attrice volta ad ottenere la liquidazione dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo è noto che “la buona
fede richiesta dall'art. 1150 cod civ non si identifica con la consapevolezza
di essere proprietario del fondo sul quale si eseguano le migliorie, ma con-
siste nella consapevolezza di non ledere l'altrui diritto” (Cass.Civ., Sez. 2,
Sent. n. 4410 del 23/07/1979). Ed ancora, in tema, è stato insegnato che: “Anche al fine dell'applicazione dell'art. 1150 cod. civ., sui criteri di li-
quidazione dell'indennità per migliorie, la buona fede nel possesso, che è
presunta e basta che vi sia al tempo dello acquisto, non richiede l'esistenza
di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, ma si
concretizza nel convincimento del possessore, non determinato da colpa
grave, di poter esercitare sulla cosa le facoltà inerenti al diritto dominicale
(od altro diritto reale) senza ledere la sfera giuridica altrui. Pertanto, la
buona fede nel possesso non può essere esclusa per il solo fatto che la di-
sponibilità del bene sia stata conseguita in forza di un rapporto costitutivo
Tribunale di Agrigento
- 10 - Sezione Civile della mera detenzione, come il comodato, qualora vi sia stato un errore non
gravemente colpevole sulla natura e gli effetti del rapporto stesso, sì da
comportare la suddetta situazione psicologica” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n.
4091 del 09/07/1982).
Nel caso in esame la detenzione conseguiva alla sottoscrizione del con-
tratto preliminare di compravendita, con collegato comodato.
Vi era, dunque, in capo al promissario acquirente la consapevolezza di non ledere l'altrui diritto, sia per la natura stessa delle opere eseguite –
qualificabili in termini di migliorie, come anche accertato dal ctu, ovvero di manutenzione ordinaria del fondo-, sia perché venivano eseguite su un fondo di cui, in chiave prospettica, il sarebbe divenuto proprie- Parte_1
tario (peraltro in tempi in cui ancora era controversa la natura giuridica della condizione del promissario acquirente di un bene con “possesso an-
ticipato”; le SU sul punto, come noto, sono intervenute solo nel 2008).
Parimenti, possesso di buona fede era quello dell'attore , Parte_6
possessore in forza di titolo astrattamente idoneo fino alla pronuncia del
Tribunale di Agrigento del 2014 (cui seguiva pacificamente anche il rila-
scio del fondo in favore dei convenuti).
La condizione degli attori era, dunque, assimilabile a quella del possesso-
re di buona fede e, pertanto, a loro va riconosciuta una indennità nei termini di cui all'art.1150 cc.
In applicazione del predetto principio, in favore degli attori deve essere ri-
conosciuta una indennità pari ad euro 2676,40 (euro 294,40 + euro
2382,00), sulla scorta delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il ctu per le migliori apportate al fondo (par.4.2.1+4.2.2), di cui pure han-
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile no riferito i testi escussi.
Quanto alla domanda afferente la ripetizione delle spese per la recinzione,
va rilevato che la ctu non ha potuto procedere alla liquidazione della stes-
sa avendo rinvenuto solo delle tracce, parzialmente crollate, della stessa.
Pur a ritenere provata la realizzazione di tale recinzione per parte del fon-
do (il ctu si noti che la reputa implausibile per tutta la estensione del fon-
do per la orografia dello stesso), va rilevato che parte attrice non ha pro-
vato che tale recinzione fosse ancora in opera al momento del rilascio in favore degli odierni convenuti e che, per l'effetto, fosse una miglioria all'epoca presente e che, quindi, fosse loro ascrivibile il successivo crollo per un difetto di manutenzione.
Inammissibile perché generica e, comunque, del tutto sfornita di prova l'ulteriore allegazione di danno da perdita di presunte chances ovvero da lesione dell'affidamento (non potendosi invero considerare sussistente un tale affidamento in relazione ad un contratto preliminare, trattandosi, pe-
raltro, di fattispecie già disciplinata dal citato art.1150 cc).
Fondata, infine, la domanda di ripetizione proposta da Parte_8
[...
ex art. 2036 cc, indebito soggettivo “ex latere solventis”, in relazione alle spese sostenute per liberare il bene dall'ipoteca che sullo stesso gra-
vava.
Anche in tal caso in primo luogo è infondata l'eccezione di prescrizione trattandosi di pagamento avvenuto nel 2010 e di azione avviata nel 2017,
a fronte di un termine decennale di prescrizione.
Nel merito va rilevato che nel 2010 l'attore, proprietario seppur in forza di titolo astrattamente idoneo poi dichiarato inefficace, ha pagato il credi-
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile tore pignorante per liberare il bene da un gravame.
Può, quindi, ben sostenersi che il pure, parte del procedi- Parte_1
mento di esecuzione, si ritenesse, per errore scusabile, debitore.
Il creditore/pignorante, al contempo, si è privato in buona fede della
[...]
cancellando l'ipoteca. Pt_9
Da ciò si ha sia l'esclusione della ripetizione da parte del nei Parte_1
confronti dell'accipiens, sia il subentro del solvens nei diritti del creditore ex art. 2036 comma terzo c.c./1230 n.5 cc. nei confronti dei convenuti.
I convenuti devono, dunque, essere condannati a ripetere in favore del quanto da quest'ultimo versato per liberare il bene dall'ipoteca, Parte_1
e cioè euro 30.636,00, oltre interessi ex art.1284 comma 1 c.c. dalla sen-
tenza del 2015 al soddisfo.
Va, da ultimo, dichiarata la estinzione parziale del giudizio nei confronti degli eredi del convenuto deceduto nel corso del giudizio, P_
, nei cui confronti il giudizio non è stato riassunto (si rinvia
[...]
alla ordinanza del 19.4.21, nonché a Cass.Civ., Sez. 6 - 2, Sent. n. 8487
del 29/04/2016).
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispo-
sitivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG
55/2014.
Le spese di ctu parimenti vanno poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istan-
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile za, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Accerta la risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 05.12.1979 tra e Parte_1 Per_2
dante causa dei convenuti, avente ad oggetto un appezza-
[...]
mento di terreno in Casteltermini, esteso ha 35.98.04, distinto in catasto al foglio 57 particelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 26, 22, 27, 54, 57, 58, 59, e fogli 55 particella 33;
− NA , CP_1 Controparte_2
, Controparte_6 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore di Parte_4 Parte_1
di € 15.751,93, oltre gli interessi al tasso di legge dalla
[...]
domanda al soddisfo;
− NA , CP_1 Controparte_2
, Controparte_6 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore di Parte_4 Parte_1
di euro 2676,40, oltre gli interessi al tasso di legge dalla
[...]
domanda al soddisfo;
− NA , CP_1 Controparte_2
, Controparte_6 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore di Parte_4 Parte_6
di euro 30.636,00, oltre interessi al saggio legale ex art.1284
[...]
comma 1 c.c. dal giorno 8.1.2015 al soddisfo;
− NA , CP_1 CP_1 Controparte_2
, Controparte_6 Parte_3 [...]
in solido al pagamento in favore di Parte_4 Parte_1
Tribunale di Agrigento
- 14 - Sezione Civile e di in solido delle spese del giudizio, li- Pt_6 Parte_1
quidate in complessivi euro 6000,00, oltre le spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
− Pone le spese di ctu definitivamente a carico di CP_1
, CP_1 Controparte_2 Controparte_10
, in solido.
[...] Parte_3 Parte_4
− Dichiara l'estinzione parziale del giudizio tra gli attori e gli eredi del convenuto deceduto . Persona_3
Così deciso in Agrigento in data 01/04/2025.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 15 - Sezione Civile