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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8642/2023 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico
Ruoppolo
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note scritte depositate il 25.11.2024
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nato il [...] a [...], Rio Grande do Sul Parte_1
(Brasile), adiva il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadino italiano jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deduceva di essere discendente in linea maschile di Per_1
1 (o o ), nato il [...] a [...], Pt_1 Persona_2 Persona_3
figlio di e di cittadino italiano emigrato e deceduto Persona_4 Persona_5
in Brasile, senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 02.12.2024 veniva tenuta ex art. 127 ter cpc e, precisate le conclusioni dal solo ricorrente con note scritte depositate il 25/11/2024, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Sempre preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d.
regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati
2 cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che nato prima dell'annessione del Veneto Persona_6
al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato,
riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati al discendente qui ricorrente,
risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 2.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, era nato in [...], da cui deriva Persona_6
la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
3 L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova,
invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano Persona_6
e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 2 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione stessa.
Nella linea genealogica non si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale.
Si osserva, ancora, che il ricorrente ha dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci
– undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La domanda, pertanto deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
4 anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_1
), nato a [...] – Rio Grande do Sul (Brasile) il C.F._1
26.03.1983, residente a [...]do Horto, Verde Teto, CAP 97220-000 – Faxinal
[...]
– Stato di Rio Grande do Sul/RS (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis Pt_2
per discendenza diretta dall'avo, cittadino italiano, ; Persona_6
5 - ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 31/01/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8642/2023 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico
Ruoppolo
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note scritte depositate il 25.11.2024
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nato il [...] a [...], Rio Grande do Sul Parte_1
(Brasile), adiva il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadino italiano jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deduceva di essere discendente in linea maschile di Per_1
1 (o o ), nato il [...] a [...], Pt_1 Persona_2 Persona_3
figlio di e di cittadino italiano emigrato e deceduto Persona_4 Persona_5
in Brasile, senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 02.12.2024 veniva tenuta ex art. 127 ter cpc e, precisate le conclusioni dal solo ricorrente con note scritte depositate il 25/11/2024, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281
undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Sempre preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d.
regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati
2 cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
Si deve, pertanto, ritenere che nato prima dell'annessione del Veneto Persona_6
al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato,
riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati al discendente qui ricorrente,
risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 2.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36
del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, era nato in [...], da cui deriva Persona_6
la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
3 L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova,
invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano Persona_6
e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 2 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione stessa.
Nella linea genealogica non si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale.
Si osserva, ancora, che il ricorrente ha dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci
– undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La domanda, pertanto deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_1
4 anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile
ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva
integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea
di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_1
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che (C.F. Parte_1
), nato a [...] – Rio Grande do Sul (Brasile) il C.F._1
26.03.1983, residente a [...]do Horto, Verde Teto, CAP 97220-000 – Faxinal
[...]
– Stato di Rio Grande do Sul/RS (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis Pt_2
per discendenza diretta dall'avo, cittadino italiano, ; Persona_6
5 - ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 31/01/2025
Il Giudice
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