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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10304/2024 R.G.
T R A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Lorenzo Antonio Iacobone;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 08.10.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data Controparte_1
19.10.2012 era nata la figlia in data 31.12.2016 era nato il figlio e in data Per_1 Per_2
30.07.2018 era nata la figlia , tutti riconosciuti;
Per_3
2. le parti, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale, non avevano mai convissuto;
3. lei possedeva il titolo di studio di licenza media inferiore ed era priva di occupazione e reddito stabile, tanto che dal 1.1.2024, per 18 mesi, aveva beneficiato dell'assegno di inclusione
(“ADI”) pari ad € 980,00 mensili;
4. il possedeva il titolo di studio di diploma di scuola media superiore e svolgeva CP_1 la propria attività lavorativa di operaio metalmeccanico presso la società “Tesoro s.r.l.” di
Modugno (Ba) con contratto a tempo pieno e indeterminato, percependo un reddito mensile netto di circa €. 2.200,00; chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare i minori ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la dimora della madre, condotta in locazione;
• di regolamentare gli incontri padre-figli;
• di porre a carico del padre il versamento di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni
ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari.
Il resistente non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 17.02.2025 veniva Controparte_1 dichiarata la sua contumacia;
alla medesima udienza, previa audizione della ricorrente, la causa veniva assegnata a sentenza in base alle conclusioni precisate dal solo procuratore della ricorrente, con contestuale rimessione al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 17.02.2025.
1 CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel merito, il ricorso merita accoglimento. 1.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
2.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico dei minori. Pertanto, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, i figli minorenni della coppia vanno affidati ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita dei figli, i quali dovranno risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva ed essendo incontestato che gli stessi abbiano convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita.
3.- Quanto al regime degli incontri, ben può applicarsi nel caso di specie quello ordinariamente applicato da questo Tribunale anche con riferimento ai pernottamenti dei minori con il padre nei week-end alternati e durante le festività, a cui la madre non si è opposta.
I rapporti tra i genitori rispetto ai minori vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue.
4.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta, a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun Pt_1 figlio) a decorrere dal mese di ottobre 2024 (data del deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda), oltre adeguamento annuale ISTAT;
il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future. L'importo del contributo al mantenimento della prole è stato in tal misura determinato sia perché la ricorrente ha limitato a detto ammontare la sua richiesta sia perchè la ricorrente percepisce e percepirà per l'intero l'Assegno Unico Universale nella misura complessiva di € 698,00 mensili (per come da lei stessa dichiarato all'udienza de1 17.02.2025) sia perché il di 49 anni, è in età CP_1 lavorativa, è in buona salute ed è un operaio metalmeccanico (il 730/24 depositato in atti attesta che egli ha dichiarato un reddito complessivo di € 23.635,00). Il dovrà inoltre corrispondere a parte ricorrente le spese straordinarie che questa CP_1 dovesse affrontare nell'interesse dei figli nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
5.- Va disposto formalmente che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento Pt_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- Alla soccombenza del resistente (che ha costretto la controparte ad adire l'A.G. per la regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi ai comuni figli) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato in data 24.09.2024, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai
“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria). 7.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 08.10.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
2 1) affida i figli minorenni della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla loro educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé i minori in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita dei minori, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle 18,00 alle 20,00; b) a settimane alterne dalle 13,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, negli anni dispari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,00 del 30/12 e, negli anni pari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del venerdì Santo alle 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e i figli;
5) pone a carico di l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal Controparte_1 mese di ottobre 2024, l'assegno mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contribuzione paterna al mantenimento dei figli;
il pagamento, soggetto ad adeguamento
ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse dei minori, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Pt_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 1 aprile 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10304/2024 R.G.
T R A
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Lorenzo Antonio Iacobone;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 08.10.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data Controparte_1
19.10.2012 era nata la figlia in data 31.12.2016 era nato il figlio e in data Per_1 Per_2
30.07.2018 era nata la figlia , tutti riconosciuti;
Per_3
2. le parti, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale, non avevano mai convissuto;
3. lei possedeva il titolo di studio di licenza media inferiore ed era priva di occupazione e reddito stabile, tanto che dal 1.1.2024, per 18 mesi, aveva beneficiato dell'assegno di inclusione
(“ADI”) pari ad € 980,00 mensili;
4. il possedeva il titolo di studio di diploma di scuola media superiore e svolgeva CP_1 la propria attività lavorativa di operaio metalmeccanico presso la società “Tesoro s.r.l.” di
Modugno (Ba) con contratto a tempo pieno e indeterminato, percependo un reddito mensile netto di circa €. 2.200,00; chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare i minori ad entrambi i genitori con loro collocamento prevalente presso la dimora della madre, condotta in locazione;
• di regolamentare gli incontri padre-figli;
• di porre a carico del padre il versamento di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni
ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%, da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari.
Il resistente non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 17.02.2025 veniva Controparte_1 dichiarata la sua contumacia;
alla medesima udienza, previa audizione della ricorrente, la causa veniva assegnata a sentenza in base alle conclusioni precisate dal solo procuratore della ricorrente, con contestuale rimessione al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva con propria nota del 17.02.2025.
1 CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel merito, il ricorso merita accoglimento. 1.- È incontroverso tra le parti che la loro relazione more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto alla prole.
2.- Quanto all'affidamento, evidenzia il Collegio che non sono emersi elementi probatori che inducano a ritenere che il nuovo regime legale dell'affido condiviso sia controindicato per il corretto sviluppo psicofisico dei minori. Pertanto, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente, i figli minorenni della coppia vanno affidati ad entrambi i genitori in condiviso, riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita dei figli, i quali dovranno risiedere in via prevalente con la madre in ragione sia della sua maggiore capacità accuditiva ed essendo incontestato che gli stessi abbiano convissuto ininterrottamente con la madre sin dalla nascita.
3.- Quanto al regime degli incontri, ben può applicarsi nel caso di specie quello ordinariamente applicato da questo Tribunale anche con riferimento ai pernottamenti dei minori con il padre nei week-end alternati e durante le festività, a cui la madre non si è opposta.
I rapporti tra i genitori rispetto ai minori vanno pertanto regolati come da dispositivo che segue.
4.- Premesso che la madre vi provvederà in via diretta, a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun Pt_1 figlio) a decorrere dal mese di ottobre 2024 (data del deposito del ricorso, in ossequio al principio della domanda), oltre adeguamento annuale ISTAT;
il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future. L'importo del contributo al mantenimento della prole è stato in tal misura determinato sia perché la ricorrente ha limitato a detto ammontare la sua richiesta sia perchè la ricorrente percepisce e percepirà per l'intero l'Assegno Unico Universale nella misura complessiva di € 698,00 mensili (per come da lei stessa dichiarato all'udienza de1 17.02.2025) sia perché il di 49 anni, è in età CP_1 lavorativa, è in buona salute ed è un operaio metalmeccanico (il 730/24 depositato in atti attesta che egli ha dichiarato un reddito complessivo di € 23.635,00). Il dovrà inoltre corrispondere a parte ricorrente le spese straordinarie che questa CP_1 dovesse affrontare nell'interesse dei figli nella misura del 50%, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
5.- Va disposto formalmente che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento Pt_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- Alla soccombenza del resistente (che ha costretto la controparte ad adire l'A.G. per la regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi ai comuni figli) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato in data 24.09.2024, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla tabella relativa ai
“giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria). 7.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 08.10.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
2 1) affida i figli minorenni della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre;
2) dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior importanza relative alla loro educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé i minori in maniera tendenzialmente libera, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita dei minori, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle 18,00 alle 20,00; b) a settimane alterne dalle 13,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, negli anni dispari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,00 del 30/12 e, negli anni pari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del venerdì Santo alle 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e i figli;
5) pone a carico di l'obbligo di versare all'altro genitore, a partire dal Controparte_1 mese di ottobre 2024, l'assegno mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contribuzione paterna al mantenimento dei figli;
il pagamento, soggetto ad adeguamento
ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati ed entro il 15 di ogni mese per quelle future;
6) pone altresì a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse dei minori, da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019;
7) dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Pt_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
9) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso il 1 aprile 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
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